Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra l'Italia e la. Turchia, concluso ad Ankara il 17 luglio 1951.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra l'Italia e la. Turchia, concluso ad Ankara il 17 luglio 1951.