Sentenza 15 aprile 1999
Massime • 1
In tema di opposizione all'ordinanza - ingiunzione di irrogazione della sanzione amministrativa, l'art. 23, comma dodicesimo della legge 689 del 1981, a norma del quale il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato e restando a carico di quest'ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi. Tuttavia, i fatti allegati da una parte e non contestati dall'altra, possono considerarsi implicitamente ammessi da quest'ultima se gli altri argomenti addotti dalla medesima siano incompatibili con il disconoscimento dei fatti stessi.
Commentario • 1
- 1. E' nullo il verbale elevato per sanzionare una infrazione al CdS se non è riportata sullo stesso la sottoscrizione autentica dell'agente accertatoreMatranga Alfredo · https://www.diritto.it/ · 18 febbraio 2010
E' questo il principio con cui il Giudice di Pace di Lecce (Avv. **************) ha accolto il ricorso annullando il verbale impugnato. Nel caso in esame, a seguito di ricorso, proposto da un automobilista avverso un verbale elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Lecce, quest'ultima aveva depositato quale originale del verbale notificato mediante copia meccanografica, altra ed identica copia meccanografica dello stesso che presentava firme riproduttive mediante scanner del dirigente comandante della Polizia locale e del responsabile del procedimento che ne attestava la conformità all'originale e la notifica. Con la sentenza in rassegna n° 8190, depositata il 18/1/2010, che si …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/04/1999, n. 3741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3741 |
| Data del deposito : | 15 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. ON SEGRETO - Rel. Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OT TO, in persona dell'omonimo titolare, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell'avvocato FABIO LORENZONI, che lo difende unitamente all'avvocato ALBERTO BORELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PROV TREVISO, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Provinciale, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ELEONORA PIMENTEL 2, presso l'Avvocato MICHELE COSTA che unitamente all'Avvocato MUNARI TO lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 54/97 della Sezione distaccata di Pretura di MONTEBELLUNA, emessa il 18/06/97 depositata il 11/07/97; RG.7984/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/99 dal Consigliere Dott. ON SEGRETO;
udito l'Avvocato MARIO LORIA (per delega Avv. Fabio Lorenzoni);
udito l'Avvocato MICHELE COSTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato l'11.3.1995 BI ON proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 3117 del presidente della provincia di Trento, emessa il 3.2.1995, con la quale gli era irrogata la sanzione amministrativa di L 320.120.000 per violazione dell'art. 33, c. 2^, l.r. Veneto n. 44 del 1982, relativamente all'effettuazione di scavo difforme rispetto all'autorizzazione regionale per un'eccedenza di mc. 32.000 di materiale ghiaioso e per inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione. Assumeva il ricorrente che era titolare di un'autorizzazione regionale alla coltivazione di una cava in comune di Montebelluna;
che i lavori avevano avuto termine il 1989; che solo in data 25.3.1993 era redatto un verbale ad opera di funzionari della regione di illecito amministrativo nell'attività estrattiva per circa 32.000 mc, mentre in un precedente sopralluogo del 26.2.1993 erano state rilevate solo lievi irregolarità rispetto alle prescrizioni relative alla ricomposizione ambientale. Riteneva il ricorrente che la situazione doveva essere verificata a seguito dell'ultimazione delle operazioni ricompositorie ambientali e non prima;
che gli accertamenti dei funzionari provinciali non tenevano conto delle operazioni di riporto di terreno sul fondo della cava e sulle pareti della stessa. Resisteva all'opposizione la provincia di Trento. Il OR di Treviso, sez. distaccata di Montebelluna, con sentenza del 23.7.1997, rigettava l'opposizione. Riteneva il OR, che dall' accertamento effettuato dai funzionari provinciali in data 25.5.1993 emergeva che lo scavo effettuato su gran parte del fondo della cava raggiungeva una profondità superiore a quella di m. 14 rispetto al piano di campagna, prevista nell'autorizzazione, con una profondità massima sulla scarpata ovest di 16 metri ed un'inclinazione superiore al 30% e che sul lato ovest il ciglio superiore della scarpata sconfinava rispetto al perimetro dello scavo autorizzato.
Riteneva il pretore che tanto trovava conferma anche nelle deposizioni testimoniali dei funzionari accertatori e che la violazione, prevista dall'art. 33, c.,2^, cit., era integrata da ogni inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e non esclusivamente dall'aver superato il volume massimo di escavazione consentito in base all'autorizzazione, per cui, una volta accertate le suddette inosservanze delle prescrizioni, era irrilevante la tesi del ricorrente, secondo cui a fronte dell'eccedenza di prelievo pari a metri 32.000 (che pure contestava), egli aveva rinunziato a prelevare mc. 44.000 lungo il lato nord della cava.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il BI, che ha presentato anche memoria.
Resiste con controricorso la Provincia di Trento.
Motivi della decisione l. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nonché l'omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Osserva il ricorrente che la pubblica amministrazione è gravata dall'onere della prova circa la sussistenza della violazione e l'entità della stessa, poiché su detta entità è fissata proporzionalmente la sanzione.
Premesso che la ditta BI era autorizzata a scavare fino ad una profondità non superiore ai 14 metri, nella fattispecie mancava la prova di quale fosse l'andamento del piano di campagna originario, essendo stato solo lo stesso stimato in sede di sopralluogo, come avente un andamento rettilineo tra i punti opposti delle sponde, rilevati dal verificatore al momento del sopralluogo.
2.1. Il motivo è infondato e va rigettato.
In linea di principio è vero che in tema di sanzioni amministrative, l'art. 23, 12^ c., l. 24.11.1981, n. 689, ai sensi del quale il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato e restando a carico di quest'ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi od estintivi (Cass. 29.12.1989, n. 5826). Sennonché, per quanto nel nostro ordinamento non esista il principio secondo il quale il convenuto abbia l'onere di contestare esplicitamente le circostanze dedotte dall'attore se vuole evitare che vengano ritenute come ammesse, tuttavia tali fatti, alligati da una parte e non contestati dall'altra, possono considerarsi come implicitamente ammessi da quest'ultima se gli altri argomenti addotti dalla medesima siano incompatibili con il disconoscimento dei fatti stessi (Cass. 11.1.1983,n. 195). Nella fattispecie il pretore ha rilevato che le modalità tecniche ed i risultati di accertamento, della cui precisione non vi è motivo di dubitare, non sono stati neppure contestati dal ricorrente (p. 8 sentenza impugnata). Sempre dalla predetta sentenza emerge che con l'opposizione l'attuale ricorrente aveva solo contestato l'esistenza dell'illecito sanzionato, perché i rilievi dovevano essere compiuti, a suo parere, dopo il completamento delle operazioni di ricomposizione ambientale disposte dalla provincia e non prima di tale momento e che in ogni caso egli era in buona fede avendo rinunziato a scavare mc. 44.000 su altro lato della cava (quello Nord), senza alcuna censura attinente al piano di campagna quale accertato dai verificatori.
2.2. In ogni caso il OR ha ricostruito il fatto, oggetto dell'illecito amministrativo, sulla base dei verbali di sopralluogo e dei rilievi planimetrici eseguiti dal VE CO, nonché delle deposizioni testimoniali di VE e di DE PI AL. Trattasi di una ricostruzione della situazione fattuale che rientra nei poteri di valutazione del giudice di merito e che è incensurabile in sede di legittimità, se immune da vizi motivazionali.
Il pretore ha ritenuto di dover condividere la relazione di sopralluogo perché in essa sono stati trascritti analiticamente le misurazioni, le distanze tra sezioni ed i singoli volumi calcolatì con la formula delle sezioni ragguagliate.
Il vizio di motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi, e non può essere prospettato con censure che investano senza indicare dati obiettivi acquisiti alla causa di cui sia mancata la valutazione - la ricostruzione della fattispecie concreta operata mediante il coordinamento dei vari elementi probatori. Tale ricostruzione rimane nell'ambito delle possibilità di apprezzamento dei fatti e, non contrastando con criteri logici, appartiene al convincimento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità (Cass. 21 gennaio 1995, n. 685).
3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 33, c. 2^, l. regione Veneto 7.9.1982,n. 44. Ritiene il ricorrente che, non avendo egli scavato dal fronte nord della cava circa mc. 44.000 di materiale, non poteva essere sanzionato per aver scavato da altro fronte mc. 32.000. superiori a quelli consentiti.
In questo caso, a parere del ricorrente, si tratterebbe di una mera difformità rispetto alle prescrizioni del permesso. punita con la sanzione fissa di L unmilione.
4. Il motivo è infondato e va rigettato.
La sentenza impugnata ha ritenuto che l'art. 33, c. 2^, citato, sanziona qualsiasi escavazione difforme rispetto alle prescrizioni regionali e non esclusivamente quella che superi il volume massimo di escavazione, consentito dall'autorizzazione; che nella fattispecie detta violazione delle prescrizioni si era verificata, in quanto lo scavo aveva raggiunto una profondità superiore a quella di 14 metri dal piano di campagna (prevista nelle prescrizioni), con una profondità massima di 16 metri ed inoltre in quanto era stata realizzata una scarpata con un'inclinazione superiore a quella consentita (30 gradi).
Detta interpretazione della norma è corretta, giusti i principi fissati dall'art. 12, c. 1^, disp. prel. c.c..
Infatti il I comma dell'art. 33 l. cit., punisce, con sanzione proporzionale alla quantità di materiale estratto, coloro che coltivano una cava totalmente privi di autorizzazione, con il limite minimo dell'entità della sanzione di L 6 milioni.
Il secondo comma di detto articolo, applicato nella fattispecie, statuisce che "nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel permesso di ricerca o nel provvedimento di autorizzazione o di concessione, è comminata la sanzione amministrativa pari al valore commerciale, rilevato dai listini- prezzi della camera di commercio provinciale competente, del materiale scavato in difformità e comunque non inferiore a L unmilione, con l'obbligo a carico dell'inadempiente di provvedere all'attuazione di quanto prescritto dalla giunta provinciale".
La lettera della legge è quindi chiara nel sanzionare la inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, con sanzione calcolata in modo proporzionale al materiale scavato. Solo se la violazione delle prescrizioni non attiene ad attività di escavazione, ovvero se la sanzione che si raggiunge, calcolandola in proporzione al materiale escavato, è inferiore a L unmilione, in ogni caso va applicata una sanzione, pari a quest'ultima somma. Nè vi è alcuna illogicità della norma nel sanzionare in maniera eguale (salvo il limite minimo della sanzione) due comportamenti in apparenza diversi.
Infatti, anzitutto, "l'inosservanza delle prescrizioni" dell'autorizzazione costituisce, per quella parte, un'attività estrattiva abusiva, perché al di fuori dell'autorizzazione. Inoltre l'interesse tutelato dalla normativa in questione non è il patrimonio dell'ente pubblico ma l'ambiente ed il territorio, tant'è che l'ultimo comma del suddetto articolo dispone che le somme riscosse a titolo di sanzione vanno versate dalla provincia alla regione ad incremento del fondo regionale per gli interventi di ricomposizione ambientale delle aree delle cave abbandonate o dismesse.
Così individuato l'interesse protetto dalla norma, si intende che esso è leso non solo da un'escavazione maggiore per quantità rispetto a quella consentita, ma anche da un'escavazione in difformità delle prescrizione stabilite, quale l'escavazione di un fronte della cava diverso rispetto a quello autorizzato. Infatti la funzione della sanzione amministrativa prevista da detta norma è retributiva-afflittiva e non risarcitoria, essendo posta a presidio degli interessi non valutabili economicamente, quali la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e geomorfologico preesistente. Pertanto tale sanzione va applicata non solo in relazione all'estrazione di materiale oltre i limiti di quantità previsti dall'autorizzazione, ma anche in relazione all'escavazione secondo modalità difformi dal progetto di coltivazione della cava (Cass. 8.10.1996,n. 8811).
5. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione per falsa applicazione degli artt. 33, c. 2^, l r. Veneto n. 44/82, ed 1 l. 689/1991. Assume il ricorrente che la sanzione comminata è illegittima, in quanto a norma dell'art. 1 l.n. 689/1981, per il principio di legalità, la sanzione deve essere determinata con riferimento a quella vigente all'epoca della commissione del fatto. Poiché l'art. 33, c. 2^, l.r. n. 44/1982, rinvia, per la sanzione proporzionale al materiale scavato, al prezzo della ghiaia tratto dal listini camerali, e poiché il materiale in questione era stato scavato entro il 31.12.1989, occorreva far riferimento al listino di quell'epoca e non a quello vigente ad aprile 1993.
6. Il motivo è inammissibile.
L'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa integra gli estremi dell'atto introduttivo di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria della p.a. (secondo le regole proprie del procedimento civile davanti al pretore), il cui oggetto è delimitato, rispettivamente, per l'opponente dalla "causa petendi" fatta valere con la detta opposizione, e, per l'amministrazione, dal divieto di dedurre motivi o circostanze diversi da quelli enunciati con l'ingiunzione a sostegno della sua pretesa (Cass. 18.5.1995,n. 5446). La parte ricorrente può modificare i motivi inizialmente proposti, ma non può introdurne nel corso del giudizio altri del tutto nuovi, che, se proposti, non possono essere esaminati dal pretore, a meno che sugli stessi l'amministrazione non abbia accettato il contraddittorio (Cass. 4.2.1993,n. 1399). Nella fattispecie nell'atto di opposizione, introduttivo del giudizio, non si faceva alcuna questione relativa all'illegittimità della sanzione per violazione del principio di legalità. Ne consegue che se la detta questione fosse stata proposta nel giudizio davanti al pretore, successivamente all'atto introduttivo ed in assenza di accettazione del contraddittorio da parte dell'amministrazione, già per questo solo fatto sarebbe stata inammissibile.
Sennonché la questione della legittimità della sanzione inflitta, perché calcolata sulla base di un listino prezzi della ghiaia non vigente all'epoca, non solo non è stata avanzata nell'atto introduttivo del giudizio, ma neppure nella fase di merito, ed è stata prospettata per la prima volta in questa sede di legittimità. È giurisprudenza pacifica che i motivi di ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni o questioni che abbiano formato oggetto del giudizio di merito;
pertanto in sede di legittimità, non possono essere proposte questioni nuove o nuovi temi di contestazione, involgenti accertamenti di fatto non compiuti perché non richiesti in sede di merito (Cass. 19.11.1996,n. 10111). Ne consegue che il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, sostenute dalla resistente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla resistente, liquidate in L 33.000, oltre L quattromilioni per onorari.
Cosi deciso in Roma, il 2 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 1999