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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 17/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1457 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1457 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] ) con il Parte_1 C.F._1
(C.F. I GIAN C.F._2
EA ( ) CodiceFiscale_3
e
nata a [...] ) con il Parte_2 CodiceFiscale_4
( I GIAN CodiceFiscale_5
EA ( ) CodiceFiscale_3
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 03/09/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 7.01.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
pagina 1 di 3 -ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
I) CASA CONIUGALE
L'abitazione di NI, via delle Selve, località Santa Cristina n. 9, che costituiva la casa coniugale, continuerà ad essere occupata dalla sig.ra mentre il sig. risiede presso Parte_2 Pt_1
l'abitazione dei propri genitori sita in NI, alla via Marignano n. 42.
Per quanto di interesse si dà atto che entrambi i coniugi vivono in abitazioni - di proprietà dei rispettivi genitori e che, conseguentemente, non sono tenuti al riconoscimento di alcun canone di locazione per il godimento degli immobili che occupano.
II) SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONIUGI
Il sig e la sig.ra dichiarano, con il presente atto, di essere entrambi economicamente Pt_1 Pt_2
indipendenti.
Il sig. lavora c/o la società Ideal di Panigucci Flavo e C. Sas nella quale è assunto con Pt_1
contratto a tempo indeterminato, mentre la sig.ra svolge attualmente attività lavorativa c/o la Pt_2
Air Coop Srl.
Le rispettive retribuzioni percepite consentono ai coniugi di essere autosufficienti sotto il profilo finanziario.
Gli stessi, inoltre, danno atto di avere raggiunto accordo su tutti gli aspetti patrimoniali e che, pertanto, allo stato attuale non è tra loro in corso alcuna forma di pendenza economica, né alcun tipo di rapporto patrimoniale che necessiti di essere regolamentato.
pagina 2 di 3 I sig.ri e anno infatti già bonariamente provveduto a suddividersi i beni mobili e gli Pt_1 Pt_2
accantonamenti maturati in costanza di matrimonio.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 24.05.2014 in NI (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di NI (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 32 Parte II Serie A Anno 2014 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del 16.01.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1457 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] ) con il Parte_1 C.F._1
(C.F. I GIAN C.F._2
EA ( ) CodiceFiscale_3
e
nata a [...] ) con il Parte_2 CodiceFiscale_4
( I GIAN CodiceFiscale_5
EA ( ) CodiceFiscale_3
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 03/09/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 7.01.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
pagina 1 di 3 -ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
I) CASA CONIUGALE
L'abitazione di NI, via delle Selve, località Santa Cristina n. 9, che costituiva la casa coniugale, continuerà ad essere occupata dalla sig.ra mentre il sig. risiede presso Parte_2 Pt_1
l'abitazione dei propri genitori sita in NI, alla via Marignano n. 42.
Per quanto di interesse si dà atto che entrambi i coniugi vivono in abitazioni - di proprietà dei rispettivi genitori e che, conseguentemente, non sono tenuti al riconoscimento di alcun canone di locazione per il godimento degli immobili che occupano.
II) SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONIUGI
Il sig e la sig.ra dichiarano, con il presente atto, di essere entrambi economicamente Pt_1 Pt_2
indipendenti.
Il sig. lavora c/o la società Ideal di Panigucci Flavo e C. Sas nella quale è assunto con Pt_1
contratto a tempo indeterminato, mentre la sig.ra svolge attualmente attività lavorativa c/o la Pt_2
Air Coop Srl.
Le rispettive retribuzioni percepite consentono ai coniugi di essere autosufficienti sotto il profilo finanziario.
Gli stessi, inoltre, danno atto di avere raggiunto accordo su tutti gli aspetti patrimoniali e che, pertanto, allo stato attuale non è tra loro in corso alcuna forma di pendenza economica, né alcun tipo di rapporto patrimoniale che necessiti di essere regolamentato.
pagina 2 di 3 I sig.ri e anno infatti già bonariamente provveduto a suddividersi i beni mobili e gli Pt_1 Pt_2
accantonamenti maturati in costanza di matrimonio.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 24.05.2014 in NI (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di NI (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 32 Parte II Serie A Anno 2014 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del 16.01.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 3 di 3