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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/10/2025, n. 1875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1875 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. TO DI, all'esito dell'udienza del
24/10/2025, ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 3551/2021 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], (C.F.: Parte_1 [...]
), residente in [...], rapp.to e difeso, C.F._1 per procura in atti, dagli Avv.ti Genoveffa IÒ, con studio in Torrenova via B. Caputo n.177) e
NN NA, con studio in S. GA LO via Sergente Nicolò Marotta n. 1/B, ed elettivamente domiciliato in S. GA LO in via Sergente Nicolò Marotta n. 1/B,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore;
- contumace –
Oggetto: ricongiunzione di periodi contributivi e ricostituzione contributiva.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. Con ricorso depositato iul 12/10/2021, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo che:
1. Che, il Dott. , in data 07/10/2020, ha presentato domanda Parte_1 amministrativa per pensione di vecchiaia;
CP_
2. Che, con nota del 27 ottobre 2020 l' comunicava “che non è stato possibile accogliere la CP_ domanda in oggetto, presentata il 07/10/2020, per il seguente motivo: Ente istruttore diverso da presso cui risulta versata l'ultima contribuzione”, tuttavia le ultime contribuzioni furono versate CP_ presso la cassa GPA che è a gestione diretta dell'
3. Che in data 24 novembre 2020 il Dott. presentava istanza amministrativa di pensione Parte_1 di vecchiaia con computo art. 3 D.M. 282/1996.
4. Che nella specie, il ricorrente è in possesso del requisito contributivo per aver prestato servizio: presso l'USL 48 di S. GA LO, successivamente USL n. 5 Messina dal 01 aprile al 31 marzo
1998; per riscatto di 10 anni di contributi per i titoli di Laurea e Specializzazione dal 27/04/1978 al
14/10/1988; per 12 anni nella GPA n.q. di amministratore delegato della della CP_2 MM TA SR e della SY IT SR.
5. Che la predetta contribuzione risulta dall'estratto contributivo.
6. Che in data 16/03/2020 il ricorrente presentava istanza di rettifica.
7. Che, sino ad oggi, la competente sede non si è pronunciata.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. CP_ L' non si costituiva, e restava contumace.
La causa istruita documentalmente e con l'espletamento della CTU contabile, all'esito dell'odierna veniva decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. CP_ Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' mai costituitosi.
Non sussistono problemi di ammissibilità, e/o decadenza dall'azione.
Passando a scrutinare il merito il ricorso è fondato e va accolto.
La domanda della parte ricorrente tende al riconoscimento della ricongiunzione di periodi contributivi e ricostituzione contributiva, ex art. 3 D.M. 282/1996.
Dalla consulenza espletata dal CTU Dr.ssa , le cui conclusioni vanno interamente accolte Per_1 non essendo l'elaborato affetto da vizi ed incongruenze, avendo il CTU dato esaustiva risposta ai quesiti posti, emerso che, in seguito all'accertamento condotto dal consulente sulla posizione contributiva del ricorrente, fini del riconoscimento della pensione di vecchiaia con computo ex art 3
D.M. 282/1996, la presenza dei requisiti contributivi utili al diritto e la somma dovuta a tale titolo dalla data di decorrenza della pensione, dicembre 2020, alla data di proposizione del ricorso, ottobre
2011, è pari a € 19.567,19 a lordo di ritenute fiscali e previdenziali oltre interessi e rivalutazioni come per legge.
Va pertanto riconosciuto il diritto della parte ricorrente, per la presenza dei requisiti contributivi utili al diritto, (riconoscimento della pensione di vecchiaia con computo ex art 3 D.M. 282/1996,) e, conseguentemente, la somma dovuta a tale titolo dalla data di decorrenza della pensione, dicembre
2020, alla data di proposizione del ricorso, ottobre 2011, ammonta ad Euro 19.567,19 al lordo di ritenute fiscali e previdenziali oltre interessi e rivalutazioni come per legge, con conseguente CP_ condanna dell' a tale riconoscimento ed alla corresponsione di tale somma.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo con distrazione in favore degli Avv.ti Genoveffa IÒ e NN NA, che hanno reso la dichiarazione di legge.
Le spese di CTU, provvisoriamente poste a carico della parte ricorrente, vanno definitivamente CP_ poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda CP_ proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione Parte_1
e deduzione, così provvede: CP_ 1)Dichiara la contumacia dell'
2)Dichiara il diritto della parte ricorrente, per la presenza dei requisiti contributivi utili al diritto,
(riconoscimento della pensione di vecchiaia con computo ex art 3 D.M. 282/1996,) e, CP_ conseguentemente, condanna L' tale riconoscimento ed alla corresponsione della somma di
Euro 19.567,19, dalla data di decorrenza della pensione, dicembre 2020, alla data di proposizione del ricorso, ottobre 2011, al lordo di ritenute fiscali e previdenziali oltre interessi e rivalutazioni come per legge;
CP_ 3)Condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida in Euro 2.300,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore degli Avv.ti Genoveffa
IÒ e NN NA, che hanno reso la dichiarazione di legge;
4) Pone le spese di CTU, liquidate con separati provvedimenti, provvisoriamente poste a carico CP_ della parte ricorrente, definitivamente poste a carico dell'
Così deciso in Patti, 24/10/2025.
Il Giudice on.
TO DI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. TO DI, all'esito dell'udienza del
24/10/2025, ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 3551/2021 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], (C.F.: Parte_1 [...]
), residente in [...], rapp.to e difeso, C.F._1 per procura in atti, dagli Avv.ti Genoveffa IÒ, con studio in Torrenova via B. Caputo n.177) e
NN NA, con studio in S. GA LO via Sergente Nicolò Marotta n. 1/B, ed elettivamente domiciliato in S. GA LO in via Sergente Nicolò Marotta n. 1/B,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore;
- contumace –
Oggetto: ricongiunzione di periodi contributivi e ricostituzione contributiva.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. Con ricorso depositato iul 12/10/2021, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo che:
1. Che, il Dott. , in data 07/10/2020, ha presentato domanda Parte_1 amministrativa per pensione di vecchiaia;
CP_
2. Che, con nota del 27 ottobre 2020 l' comunicava “che non è stato possibile accogliere la CP_ domanda in oggetto, presentata il 07/10/2020, per il seguente motivo: Ente istruttore diverso da presso cui risulta versata l'ultima contribuzione”, tuttavia le ultime contribuzioni furono versate CP_ presso la cassa GPA che è a gestione diretta dell'
3. Che in data 24 novembre 2020 il Dott. presentava istanza amministrativa di pensione Parte_1 di vecchiaia con computo art. 3 D.M. 282/1996.
4. Che nella specie, il ricorrente è in possesso del requisito contributivo per aver prestato servizio: presso l'USL 48 di S. GA LO, successivamente USL n. 5 Messina dal 01 aprile al 31 marzo
1998; per riscatto di 10 anni di contributi per i titoli di Laurea e Specializzazione dal 27/04/1978 al
14/10/1988; per 12 anni nella GPA n.q. di amministratore delegato della della CP_2 MM TA SR e della SY IT SR.
5. Che la predetta contribuzione risulta dall'estratto contributivo.
6. Che in data 16/03/2020 il ricorrente presentava istanza di rettifica.
7. Che, sino ad oggi, la competente sede non si è pronunciata.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. CP_ L' non si costituiva, e restava contumace.
La causa istruita documentalmente e con l'espletamento della CTU contabile, all'esito dell'odierna veniva decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. CP_ Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' mai costituitosi.
Non sussistono problemi di ammissibilità, e/o decadenza dall'azione.
Passando a scrutinare il merito il ricorso è fondato e va accolto.
La domanda della parte ricorrente tende al riconoscimento della ricongiunzione di periodi contributivi e ricostituzione contributiva, ex art. 3 D.M. 282/1996.
Dalla consulenza espletata dal CTU Dr.ssa , le cui conclusioni vanno interamente accolte Per_1 non essendo l'elaborato affetto da vizi ed incongruenze, avendo il CTU dato esaustiva risposta ai quesiti posti, emerso che, in seguito all'accertamento condotto dal consulente sulla posizione contributiva del ricorrente, fini del riconoscimento della pensione di vecchiaia con computo ex art 3
D.M. 282/1996, la presenza dei requisiti contributivi utili al diritto e la somma dovuta a tale titolo dalla data di decorrenza della pensione, dicembre 2020, alla data di proposizione del ricorso, ottobre
2011, è pari a € 19.567,19 a lordo di ritenute fiscali e previdenziali oltre interessi e rivalutazioni come per legge.
Va pertanto riconosciuto il diritto della parte ricorrente, per la presenza dei requisiti contributivi utili al diritto, (riconoscimento della pensione di vecchiaia con computo ex art 3 D.M. 282/1996,) e, conseguentemente, la somma dovuta a tale titolo dalla data di decorrenza della pensione, dicembre
2020, alla data di proposizione del ricorso, ottobre 2011, ammonta ad Euro 19.567,19 al lordo di ritenute fiscali e previdenziali oltre interessi e rivalutazioni come per legge, con conseguente CP_ condanna dell' a tale riconoscimento ed alla corresponsione di tale somma.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo con distrazione in favore degli Avv.ti Genoveffa IÒ e NN NA, che hanno reso la dichiarazione di legge.
Le spese di CTU, provvisoriamente poste a carico della parte ricorrente, vanno definitivamente CP_ poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda CP_ proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione Parte_1
e deduzione, così provvede: CP_ 1)Dichiara la contumacia dell'
2)Dichiara il diritto della parte ricorrente, per la presenza dei requisiti contributivi utili al diritto,
(riconoscimento della pensione di vecchiaia con computo ex art 3 D.M. 282/1996,) e, CP_ conseguentemente, condanna L' tale riconoscimento ed alla corresponsione della somma di
Euro 19.567,19, dalla data di decorrenza della pensione, dicembre 2020, alla data di proposizione del ricorso, ottobre 2011, al lordo di ritenute fiscali e previdenziali oltre interessi e rivalutazioni come per legge;
CP_ 3)Condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida in Euro 2.300,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore degli Avv.ti Genoveffa
IÒ e NN NA, che hanno reso la dichiarazione di legge;
4) Pone le spese di CTU, liquidate con separati provvedimenti, provvisoriamente poste a carico CP_ della parte ricorrente, definitivamente poste a carico dell'
Così deciso in Patti, 24/10/2025.
Il Giudice on.
TO DI