Ordinanza cautelare 25 novembre 2021
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 17/06/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 01024/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00899/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 899 del 2021, proposto da
PI LO, rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Acampora, Riccardo Ferretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulietta Magliona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissione Concorsuale, non costituito in giudizio;
nei confronti
Erica Guida, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) dell'art. 1 del bando n. 192 (Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 70 posti di categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato per il profilo professionale di “Istruttore addetto ad attività amministrativa e giuridica” di cui n. 35 posti riservati ai sensi della normativa vigente in materia), indetto con d.d. 4 agosto 2021, n. 463, dalla Regione Piemonte, pubblicato nel BURP n. 36 del 9/09/2021, suppl. 3 del 13/09/2021, nella parte in cui regola i requisiti di ammissione al concorso, precisamente la lett. a “titoli di studio”, relativa ai «Requisiti specifici»;
b) dell'art. 2 «Presentazione della domanda» del predetto bando n. 192, là dove al punto 5 non include, ai fini dell'esonero dalla prova preselettiva, anche i dipendenti della Regione Piemonte titolari di contratto a tempo determinato “area amministrativa”, categoria D, posizione economica D1 in essere alla data di pubblicazione del bando di concorso su G.U. (10 settembre 2021);
c) dell'art. 6 «Prova preselettiva» del predetto bando 192, nella parte in cui non prevede l'esonero dalla prova preselettiva anche per i dipendenti della Regione Piemonte titolari di contratto a tempo determinato “area amministrativa”, categoria D, posizione economica D1 in essere alla data di pubblicazione del bando di concorso su G.U. (10 settembre 2021);
d) per quanto lesivi, degli atti di convocazione alla prova preselettiva e del relativo calendario, nonché degli atti che ne hanno regolato le modalità di svolgimento;
e) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguente o comunque lesivo degli interessi della ricorrente, inclusa la d.g.r. del Piemonte 18 giugno 2021, n. 41-3429, se interpretata in senso ostativo alle pretese della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Piemonte;
Vista la memoria del 23.5.2025 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che, in vista della discussione del ricorso alla odierna Udienza Pubblica, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato, con nota del 23.5.2025, il venir meno dell’interesse alla decisione del proposto gravame avverso gli atti di cui in epigrafe;
Rilevato che, con il successivo verificarsi delle circostanze rappresentate dal procuratore della parte ricorrente, si è realizzata l’elisione dell’interesse alla definizione nel merito del presente giudizio, cosicché al Collegio non resta che darne atto e dichiarare l’improcedibilità del ricorso, come integrato da motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto di dover compensare le spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rosa Perna |
IL SEGRETARIO