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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/11/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. AR PP Di CO Presidente
2) dott. Michele De AR Consigliere
3) dott. AT GR Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 761 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dagli Avvocati ILARDO GIANTONY e Pt_1
IA IA
- Appellante - C O N T R O
Controparte_1
- Appellato non costituito - All'udienza del 9/10/2025 assenti le parti la causa è stata decisa come in dispositivo. FATTO E DIRITTO Con la sentenza n. 442/2023 del 10.05.2023 il Tribunale di Agrigento ha parzialmente accolto, limitatamente agli importi relativi al periodo fino a luglio 2020, la domanda proposta da con ricorso depositato il Controparte_1
22.10.2020, diretta a sentir dichiarare l'irripetibilità dell'importo di € 4.681,61, a lui corrisposto a titolo di indennità di accompagnamento per il periodo da gennaio a settembre 2020, condannando altresì l' e restituire le somme trattenute a tale Pt_1 titolo: in particolare, il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente potesse vantare un legittimo affidamento in ordine al diritto alla percezione della prestazione sino alla comunicazione del verbale definitivo della competente commissione medica del 20.07.2020 che, a differenza di quello provvisorio, aveva accertato l'insussistenza dei requisiti per l'erogazione della prestazione assistenziale. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' chiedendone la riforma: Pt_1 deduce che la prestazione era stata erogata sulla base di un verbale di accertamento medico provvisorio, successivamente non validato dalla commissione medica e che,
Pag.1 dunque, non era in grado di ingenerare alcun legittimo affidamento in ordine al diritto alla sua percezione.
non si è costituito. Controparte_1
All'udienza del 9/10/2025, cui la causa è stata rinviata ex art. 348 c.p.c., nell'assenza dell'appellante, la causa è stata decisa come da dispositivo.
*** Deve darsi atto che la parte appellante non ha presenziato né all'udienza del 25.09.2025 né a quella successiva del 9.10.2025, cui la causa è stata rinviata ex art. 348 c.p.c., con provvedimento di cui ha ricevuto rituale comunicazione dalla cancelleria;
sicchè ai sensi dell'art. 348 c.p.c., l'appello va dichiarato improcedibile. Nulla va disposto sulle spese di lite in difetto di costituzione dell'appellato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello proposto dall' Pt_1 avverso la sentenza n. 442/2023 resa il 10.05.2023 dal Tribunale di Agrigento. Nulla sulle spese. Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 L. n. 228/2012. Così deciso in Palermo il 9.10.2025. Il Consigliere estensore Il Presidente
AT GR AR PP Di CO
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