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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/07/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. Daniela Lococo Presidente
dott. Leonardo Scionti Consigliere
dott. Chiara Ermini Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 207/2025 R.G., avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 123/2025 e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Miniati Paoli ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via della Colonna, n. 19;
APPELLANTE
contro rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Baccetti ed ed Controparte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, via della Cernaia, n. 102;
APPELLATA
e nei confronti in persona del Procuratore Generale della Repubblica Controparte_2
presso questa Corte d'Appello;
Assunta in decisione all'udienza del 6.6.2025, sulle seguenti
1 conclusioni delle parti
Per < … dichiarare la nullità della sentenza n. 123/2025 pubblicata il Pt_1
15.1.2025 in quanto adottata in luogo del decreto stabilito dall'art. 316 bis c.c.; in riforma
della sentenza impugnata, voglia respingere la domanda della signora in quanto CP_1
infondata in fatto e in diritto oltre che non provata per tutti i motivi evidenzianti nel
presente atto di appello, con integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi
di giudizio. In via istruttoria si chiede ammettersi le prove capitolate nel paragrafo 7 del
presente atto di appello>>.
Per : <nel merito, respingere l'appello proposto dal sig. CP_1 Pt_1 Parte_1
e per l'effetto confermare la sentenza n. 123/2025 del tribunale di Forenze;
in via
istruttoria, in tesi respingere le richieste istruttorie formulate dall'appellante; nella
denegata ipotesi di accoglimento della richiesta istruttoria dell'appellante, ammettere le
prove richieste da parte appellata. Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di
giudizio>>.
I FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 316 bis cod. civ. ha convenuto il Controparte_1
marito, , dinanzi al tribunale di Firenze chiedendo che, accertato Controparte_3
l'inadempimento del al dovere di contribuire al mantenimento dei figli Pt_1
minori (nato nel 2006) e (nato nel 2012), fosse ordinato al datore Per_1 Per_2
di lavoro di versare direttamente alla una quota dei redditi del resistente, CP_1
pari ad almeno 600 euro mensili.
costituitosi in giudizio, contestava di aver fatto mancare i mezzi di Pt_1
sussistenza alla famiglia ed allegava che la moglie, sebbene i figli fossero ormai grandi e in grado di badare a sé stessi, si era sempre rifiutata di lavorare,
omettendo così di contribuire ai loro bisogni cui aveva provveduto in via esclusiva, mantenendo anche il figlio maggiorenne della , da quest'ultima CP_1
avuto da altra relazione.
2 In sede di audizione delle parti emergeva che la aveva da poco CP_1
reperito un'occupazione che le consentiva di guadagnare mediamente 200 euro mensili e che il aveva sempre pagato l'affitto e le utenze domestiche (circa Pt_1
80/100 euro al mese). Emergeva inoltre che la conviveva, oltre che coi figli CP_1
minori e anche con il figlio maggiorenne, che Per_1 Persona_3 Per_4
percepiva uno stipendio mensile di circa 900/1000euro e contribuiva ai bisogni della famiglia.
Con sentenza n. 123/2025, pubblicata il 15.1.2025, senza svolgimento di attività istruttoria diversa da quella documentale, il Tribunale di Firenze,
interrogate liberamente le parti, accoglieva parzialmente la domanda e così
statuiva: <ordina e ingiunge a con sede legale in Strada 8, Parte_2
Palazzo N, Rozzano (MI) Unità locale di AM ZI (FI) via San Quirico n. 165,
datore di lavoro di di versare direttamente a Parte_1 Controparte_1
residente in …, la somma di € 400 mensili, oltre alla rivalutazione annuale Istat, quale
contributo al mantenimento dei digli e della famiglia prelevandole da quanto dovuto a
in relazione al rapporto di lavoro;
condanna a Parte_1 Parte_1
rimborsare a il pagamento delle spese legali del presente giudizio che Controparte_1
si liquidano in € 3.809,00 olter Iva e Cap come per legge>>.
Con ricorso depositato il 3.2.2025 ripercorso il processo Parte_1
di primo grado, rammentava di percepire uno stipendio medio mensile di € 1.299
con il quale aveva sempre sostenuto le spese della famiglia e che, da solo, per oltre 24 anni, aveva provveduto al mantenimento della moglie e di cinque ragazzi
( nato nel 2000 e nato nel 1998, figli di primo letto CP_4 Persona_5
del Sarr, nonché nato nel 2006 e nato nel 2012 avuti con la Per_1 Per_6
e nato nel 1999, figlio avuto dalla da una precedente CP_1 Per_4 CP_1
relazione), senza aver mai fatto mancare nulla alla famiglia. Allegava di aiutare economicamente anche i propri genitori in Senegal e di provvedere al
3 mantenimento della seconda moglie, che risiedeva in Senagla, avendo i coniugi optato per il regime della poligamia. Deduceva che, su pressione della , i CP_1
figli di primo letto e erano stati allontanati da casa. CP_4 Per_5
Deduceva di aver acquistato i libri per i figli, pur cercandoli usati e che, quando era partito per il Senegal per vedere la madre morente, aveva lasciato alla moglie un conto aperto presso il negozio di alimentari e la somma di € Pt_3 Per_7
488 inviata dal Senegal. Ciò premesso proponeva appello per i seguenti motivi:
1) col primo motivo eccepiva la nullità del provvedimento impugnato,
siccome emesso in forma di sentenza invece che di decreto ai sensi dell'art. 316
bis cod. proc. civ., con gravi ripercussioni sul diritto di difesa di esso appellante che si era visto privare della possibilità di proporre l'opposizione prevista dall'art. 316 bis cod. proc. civ.;
2) col secondo motivo lamentava l'errata valutazione delle risultanze processuale e la mancata ammissione delle prove richieste con conseguente violazione dell'art. 316 bis cod. civ.. Rimarcava di provvedere al pagamento delle utenze e dell'affitto di € 456 mensili, oltre alla rateizzazione dei canoni arretrati
(€ 4.800 ad agosto 2024). Faceva rilevare che la , la quale non aveva lavorato CP_1
prima d'ora, per il passato non aveva mai lamentato che il marito non mantenesse la famiglia, ma tale doglianza l'aveva portata a ricorrere al giudice solo quando esso nel settembre del 2023, era tornato in Senegal per qualche settimana a Pt_1
trovare la madre morente e la sua seconda moglie. E neppure durante il corso del giudizio la aveva lamentato che il marito non provvedesse ai bisogni della CP_1
famiglia, della quale sosteneva ogni spesa come dimostrato dai propri estratti conti bancari e dagli scontrini esibiti in atti, da cui poteva desumersi che tutti i redditi di esso appellante erano destinati alla famiglia. Allegava inoltre che spesso la si disinteressava della famiglia, tanto da costringere esso a CP_1 Pt_1
chiedere al figlio di tornare a casa per guardare il figlio dodicenne che Per_8
4 spesso era lasciato da solo. Contestava che la moglie (che lavorava sei ore settimanali distribuite su tre giorni) non potesse svolgere attività lavorativa maggiormente redditizia, dal momento che i figli erano grandi e che la stessa si assentava da casa per molte ore al giorno. Allegava che il figlio era Per_1
divenuto maggiorenne, aveva lasciato la scuola ed aveva iniziato a lavorare;
3) col terzo motivo chiedeva la revoca della statuizione con la quale era stata disposta la trattenuta sul suo stipendio. Allegava che dal suo stipendio di €
1.299 mensili, doveva detrarre il canone di locazione della casa familiare di € 609
comprensivo dell'acqua, oltre alle ulteriori utenze ed alle spese per il mantenimento dei figli, pari a circa € 550 mensili, come documentate dagli scontrini in atti, per cui restavano solo € 140 con cui dover far fronte al finanziamento ed al rientro del debito con Casa Spa oggi di € 7.143,00. Inoltre,
esso aveva anche un'altra moglie in Senegal che doveva mantenere. Pt_1
Allegava che se, dal suo stipendio fosse stata prelevata la somma di € 400 mensili,
tutta la famiglia sarebbe stata presto sfrattata. In diritto, lamentava anche l'errata interpretazione data dal primo giudice in merito al fatto che, in costanza di matrimonio, l'art. 316 bis cod. proc. civ. potesse trovare applicazione anche in caso – comunque non sussistente in concreto – di inadempimento parziale alle obbligazioni di mantenimento del nucleo familiare. Argomentava che in costanza di matrimonio detta norma poteva trovare applicazione solo in ipotesi di inadempimento grave ai doveri familiari, che non era certamente ravvisabile nel caso di specie, provvedendo esso alle spese alimentari ed a quelle Pt_1
dell'abitazione, destinando alla famiglia tutto il suo stipendio. Mentre era singolare che analogo inadempimento non fosse stato ravvisato nella condotta della che non aveva mai lavorato e solo di recente aveva acquisito CP_1
un'occupazione poco remunerativa e a poche ore settimanali;
5 4) col quarto motivo impugnava la condanna alle spese di lite, che reputava ingiusta in considerazione della fondatezza delle proprie ragioni e delle proprie condizioni economiche, facendo rilevare che nel decreto ex art. 316 cod.
proc. civ. non era prevista la condanna alle spese. Inoltre, poiché vi era stato un accoglimento solo parziale della domanda della , le spese dovevano essere CP_1
compensate.
Concludeva come in epigrafe reiterando le istanze istruttorie volte a dimostrare le prolungate assenze della dalla casa familiare, da dove la CP_1
medesima aveva fatto andare via i figli di primo letto di esso e il fatto che Pt_1
egli provvedeva al mantenimento della famiglia.
Si costituiva rammentando che lo stesso Controparte_1 Pt_1
all'udienza del 25.1.2024 aveva dichiarato che non provvedeva all'acquisto dei generi alimentari per i figli, nonostante che ricevesse l'assegno unico per i figli
(pari ad oltre 650 euro mensili) e, a maggio 2024, anche un contributo della
Regione Toscana di € 2.250. Allegava che il marito, oltre a compiere due costosi viaggi in Senegal ogni anno, effettuava numerosi prelievi in contanti, bonifici in favore della moglie residente in [...]e non provvedeva all'acquisto dei libri di scuola per i figli con particolare riguardo al figlio (17enne) che Per_1
frequentava il secondo anno dell'Istituto di Istruzione Superiore Benvenuto
Cellini di Firenze e aveva rimediato alle mancanze paterne fotocopiando quelli dei compagni. Si opponeva alle istanze istruttorie e concludeva per il rigetto dell'appello, chiedendo che, in subordine, fossero ammesse le prove da essa articolate.
Il Procuratore Generale riceveva la comunicazione degli atti per il suo intervento in causa e vi apponeva il visto.
Acquisito il fascicolo telematico di primo grado, all'udienza del 6.6.2025,
svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti
6 depositavano le rispettive note difensive con le quali precisavano le conclusioni e la causa passava in decisione.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con riguardo al primo motivo di appello si osserva quanto segue.
Anche in esito all'entrata in vigore del d.lgs. 149/2022, il procedimento di cui all'art. 316 bis cod. civ. ha mantenuto la propria natura di procedimento speciale, che prevede una prima fase, sommaria, con la quale il Presidente del
Tribunale (o un giudice da lui designato), sentito l'inadempiente e assunte informazioni, possa ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese del mantenimento.
Detto decreto costituisce titolo esecutivo, ma le parti o il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla sua notificazione.
L'opposizione è regolata dalle norme che disciplinano il procedimento relativo allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie.
Nel caso di specie, è stata obliterata la fase monitoria e il procedimento,
dopo l'audizione delle parti, è stato definito con sentenza.
Ciò ha prodotto una deviazione del procedimento in concreto seguito dallo schema procedimentale tipico delineato dall'art. 316 bis.
La relativa nullità – che peraltro non è stata eccepita da alcuna delle parti nel corso del processo di primo grado – non determina né la definizione del procedimento con una pronuncia di mero rito, né la rimessione della causa al giudice di primo grado, esulando la fattispecie dai casi previsti dall'art. 354 cod.
proc. civ..
Si tratta piuttosto, pur nei limiti delle questioni riproposte dal col Pt_1
secondo e col terzo motivo di appello, di rinnovare l'esame nel merito delle domande e delle eccezioni proposte.
7 Ai bisogni alimentari ed evolutivi dei figli entrambi i coniugi devono provvedere in proporzione alle proprie sostanze ed alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 30 Cost. e art. 316 bis cod. proc. civ.).
Le maggiori entrate reddituali della famiglia sono costituite dallo stipendio del (circa 1300 euro mensili), poiché allo stato la guadagna Pt_1 CP_1
circa 200 euro mensili, lavorando sei ore settimanali su tre giorni, avendo solo dal
2023 iniziato a lavorare, mentre prima si occupava prevalentemente della casa e dei familiari composti, oltre che dai coniugi dai due figli della coppia, e Per_1
anche dai due figli del avuti da una precedente relazione, Per_9 Pt_1
e (oggi maggiorenni ed autonomi), e dal figlio della , CP_4 Per_5 CP_1
Persona_4
ormai maggiorenne, svolge attività lavorativa e non è
[...]
controverso che contribuisca ai bisogni della famiglia.
Neppure è controverso che i due figli maggiorenni del Pt_1 CP_4
(nato nel 2000) e (nato nel 1998) non convivano più con i coniugi. Per_5
Il nucleo familiare convivente è quindi attualmente costituito dai coniugi,
dai figli (nato nel 2006 e divenuto oggi maggiorenne) e (nato Per_1 Per_6
nel 2012) e dal figlio di primo letto della , nato nel 1999. CP_1 Per_4
Emerge inoltre dagli atti che ha una seconda moglie in Parte_1
Senegal dalla quale si reca circa due volte all'anno e che deve mantenere.
La ha lamentato che il marito non le lascia le risorse per vivere e CP_1
comprare il cibo e i libri di scuola per i figli. Lamenta, inoltre, che, quando il Pt_1
si reca in Senegal, neppure l'avvisa in modo da poter organizzare il ménage
familiare, lasciandola senza soldi sufficienti.
Tali affermazioni sono contestate dal il quale oppone di aver sempre Pt_1
provveduto al mantenimento dei figli e della famiglia, provvedendo a tutto il necessario.
8 Può tuttavia rilevarsi dagli atti che il almeno dal 2023, non lascia più Pt_1
i soldi alla moglie per fare la spesa, perché, a suo dire, questa non cucina le cose che vorrebbe lui come prima (v. dichiarazioni rese dall'appellante all'udienza del
25.1.2024: <io la spesa l'ho sempre fatta per anni;
ho smesso da quando lei ha smesso di
comprare le cose che volevamo e a non cucinare le cose a cui eravamo abituati, è successo
verso aprile maggio giugno>>; v. altresì le querele presentate dalla ai CP_1
Carabinieri di AM ZI, perché il marito le faceva mancare i mezzi di sussistenza).
Come accertato dal primo giudice senza motivi di censura sul punto, il percepisce uno stipendio mensile mediamente pari a circa 1.300 euro netti, Pt_1
percepisce per intero l'assegno unico disposto dall'INPS per i figli (mediamente di oltre 365 euro mensili nel 2024) e il contributo “pacchetto scuola” (circa € 2.830
nel 2024), oltre al contributo regionale di € 2.250 nel 2024. Sostiene il canone di locazione per la casa di € 456,84 oltre alle spese per le utenze (€ 80/100 mensili)
ed alla rateizzazione dei canoni di locazione non pagati. Contribuisce al mantenimento di una seconda moglie in Senegal, ove non è controverso che si rechi tutti gli anni.
Le spese documentate dal per generi alimentari e di vario genere (v. Pt_1
gli estratti conto e gli scontrini in atti) sono obiettivamente modeste (sovente inferiori a 10 euro) e non consentono di ritenere che egli provveda in modo adeguato ai bisogni alimentari ed educativi dei figli (spese mediche, vestiario,
materiale scolastico, trasporti, ecc.).
La dispone di uno stipendio mensile di circa 200 euro avendo da CP_1
poco iniziato a lavorare. Tale somma, dato il suo modesto ammontare, le consente di contribuire al mantenimento dei figli in modo minimo e non sufficiente,
nonostante l'aiuto del figlio Per_4
9 Quanto al figlio nato nel 2006, allega l'appellante che egli abbia Per_1
iniziato a lavorare.
Tale affermazione non risulta, tuttavia, suffragata da alcun elemento di riscontro, mentre la madre, ancora nella comparsa costitutiva d'appello, ha precisato che egli è ancora studente.
Ferma la rivedibilità delle presenti statuizioni al mutamento della condizione economica di figli, ove, in particolare decida di intraprendere Per_1
un'attività lavorativa, vi è da rilevare che la genericità delle affermazioni dell'appellante non permette di ritenere che abbia raggiunto una Per_1
adeguata indipendenza economica, considerato altresì che non è stato specificatamente contestato che egli era iscritto al secondo anno dell'Istituto di
Istruzione Superiore Benvenuto Cellini, così come non è stato contestato che il padre non abbia non gli aveva comperato i libri per andare a scuola negli anni
2022/2023 e 2023/2024.
Se da una parte non vi è dubbio che, sinora, il ha provveduto ai Pt_1
bisogni della famiglia quale unico percettore di reddito, dall'altro vi è da rilevare che tale situazione si è modificata, tanto da richiedere che la – la quale, CP_1
come già evidenziato dal primo giudice senza motivi di censura sul punto, si è
prima rivolta ai Servizi Sociali ed iscritta nelle liste di collocamento – reperisse un'occupazione per provvedere ai bisogni dei figli.
D'altro lato si osserva che lo stesso ha dichiarato di aver smesso di Pt_1
fare la spesa per la famiglia (v. le dichiarazioni rese dall'appellante all'udienza del 25.1.2024 sopra riportate) e ciò conduce a ritenere che, più di recente, egli non abbia messo a disposizione della famiglia tutto quanto necessario al suo sostentamento.
Trattasi, dunque, di inadempimento parziale ai doveri di mantenimento dei figli che giustificano la distrazione di una parte dei suoi redditi in favore della
10 moglie al fine di provvedere ai figli ancora conviventi coi genitori per un CP_1
importo che appare equo indicare in € 400 mensili (€ 200 per figlio), annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, tenuto conto della giovane età degli stessi (di
13 e 18 anni), dei loro bisogni evolutivi e del fatto che può ritenersi che, allo stato,
il figlio nato nel 2006, non sia ancora economicamente indipendente. Per_1
Trattasi di somma da destinare unicamente al mantenimento di ancora minorenne (nato nel 2012), e di che la potrà Per_6 Per_1 CP_1
gestire in funzione dei loro bisogni educativi e di crescita, tenuto conto altresì del fatto che anch'essa, sebbene per una quota inferiore a quella del marito, può
contribuire al mantenimento dei figli attraverso i redditi da lavoro dipendente da essa recentemente acquisiti.
Tali conclusioni non sono contraddette dalle argomentazioni difensive svolte in appello dal In particolare, va negato che la tutela contemplata Pt_1
dall'art. 316 bis cod. civ. sia attuabile solo in caso di inadempimento totale, posto che il mantenimento dei minori non può essere limitato alla sola abitazione ed alle utenze, dovendo i genitori provvedere, ciascuno in proporzione alle loro sostanze, ai loro bisogni con riguardo al complesso delle esigenze educative e di crescita dei figli.
Nè sono ammissibili le prove richieste dall'appellante per dimostrare che gli ha sempre contribuito al mantenimento della famiglia, attesa la genericità
delle relative circostanze. D'altro lato, solo di recente la ha reperito una CP_1
qualche forma di occupazione retribuita, per cui, se da un lato può ritenersi provato che sinora il quale unico percettore di reddito, abbia consentito Pt_1
dalla famiglia di sostenersi (pur maturando arretrati con riguardo al canone di locazione della casa familiare), dall'altro vi è da rilevare che tale condizione è –
per ammissione dello stesso appellante – venuta a modificarsi, avendo egli
11 smesso di fare la spesa per la famiglia e dovendo provvedere anche ad altri familiari in Senagal.
Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda, va ordinato al datore di lavoro dell'appellante il versamento diretto di una quota dei redditi del in favore della pari a € 400 mensili. Pt_1 CP_1
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della parziale soccombenza reciproca delle parti, si ravvisano i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, cod.
proc. civ. per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado. La
presente statuizione assorbe con ogni evidenza il quarto motivo di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
con ricorso depositato il 3.2.2025 avverso la sentenza del Tribunale CP_1
di Firenze n. 123/2025 pubblicata il 15.1.2025, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la nullità della sentenza impugnata;
2) accoglie il ricorso proposto da e per l'effetto ordina Controparte_1
ed ingiunge a (CF e P.IVA ) con sede legale Parte_2 P.IVA_1
in Strada 8 Palazzo N, Rozzano (MI) - Unità Locale di AM ZI (FI), Via
San Quirico n. 165, datore di lavoro di (c.f. Parte_1
), di versare direttamente a (c.f. C.F._1 Controparte_1
), residente in [...] a AM C.F._2
ZI (FI), la somma di € 400,00 mensili, oltre alla rivalutazione annuale Istat,
quale contributo al mantenimento dei figli e della famiglia, prelevandole da quanto dovuto a in relazione al rapporto di lavoro;
Parte_1
- compensa le spese del doppio grado.
Firenze, 1° luglio 2025.
12 L'Estensore
Chiara Ermini
La Presidente
Daniela Lococo
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
13
- In nome del Popolo Italiano -
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. Daniela Lococo Presidente
dott. Leonardo Scionti Consigliere
dott. Chiara Ermini Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 207/2025 R.G., avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 123/2025 e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Miniati Paoli ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via della Colonna, n. 19;
APPELLANTE
contro rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Baccetti ed ed Controparte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, via della Cernaia, n. 102;
APPELLATA
e nei confronti in persona del Procuratore Generale della Repubblica Controparte_2
presso questa Corte d'Appello;
Assunta in decisione all'udienza del 6.6.2025, sulle seguenti
1 conclusioni delle parti
Per < … dichiarare la nullità della sentenza n. 123/2025 pubblicata il Pt_1
15.1.2025 in quanto adottata in luogo del decreto stabilito dall'art. 316 bis c.c.; in riforma
della sentenza impugnata, voglia respingere la domanda della signora in quanto CP_1
infondata in fatto e in diritto oltre che non provata per tutti i motivi evidenzianti nel
presente atto di appello, con integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi
di giudizio. In via istruttoria si chiede ammettersi le prove capitolate nel paragrafo 7 del
presente atto di appello>>.
Per : <nel merito, respingere l'appello proposto dal sig. CP_1 Pt_1 Parte_1
e per l'effetto confermare la sentenza n. 123/2025 del tribunale di Forenze;
in via
istruttoria, in tesi respingere le richieste istruttorie formulate dall'appellante; nella
denegata ipotesi di accoglimento della richiesta istruttoria dell'appellante, ammettere le
prove richieste da parte appellata. Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di
giudizio>>.
I FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 316 bis cod. civ. ha convenuto il Controparte_1
marito, , dinanzi al tribunale di Firenze chiedendo che, accertato Controparte_3
l'inadempimento del al dovere di contribuire al mantenimento dei figli Pt_1
minori (nato nel 2006) e (nato nel 2012), fosse ordinato al datore Per_1 Per_2
di lavoro di versare direttamente alla una quota dei redditi del resistente, CP_1
pari ad almeno 600 euro mensili.
costituitosi in giudizio, contestava di aver fatto mancare i mezzi di Pt_1
sussistenza alla famiglia ed allegava che la moglie, sebbene i figli fossero ormai grandi e in grado di badare a sé stessi, si era sempre rifiutata di lavorare,
omettendo così di contribuire ai loro bisogni cui aveva provveduto in via esclusiva, mantenendo anche il figlio maggiorenne della , da quest'ultima CP_1
avuto da altra relazione.
2 In sede di audizione delle parti emergeva che la aveva da poco CP_1
reperito un'occupazione che le consentiva di guadagnare mediamente 200 euro mensili e che il aveva sempre pagato l'affitto e le utenze domestiche (circa Pt_1
80/100 euro al mese). Emergeva inoltre che la conviveva, oltre che coi figli CP_1
minori e anche con il figlio maggiorenne, che Per_1 Persona_3 Per_4
percepiva uno stipendio mensile di circa 900/1000euro e contribuiva ai bisogni della famiglia.
Con sentenza n. 123/2025, pubblicata il 15.1.2025, senza svolgimento di attività istruttoria diversa da quella documentale, il Tribunale di Firenze,
interrogate liberamente le parti, accoglieva parzialmente la domanda e così
statuiva: <ordina e ingiunge a con sede legale in Strada 8, Parte_2
Palazzo N, Rozzano (MI) Unità locale di AM ZI (FI) via San Quirico n. 165,
datore di lavoro di di versare direttamente a Parte_1 Controparte_1
residente in …, la somma di € 400 mensili, oltre alla rivalutazione annuale Istat, quale
contributo al mantenimento dei digli e della famiglia prelevandole da quanto dovuto a
in relazione al rapporto di lavoro;
condanna a Parte_1 Parte_1
rimborsare a il pagamento delle spese legali del presente giudizio che Controparte_1
si liquidano in € 3.809,00 olter Iva e Cap come per legge>>.
Con ricorso depositato il 3.2.2025 ripercorso il processo Parte_1
di primo grado, rammentava di percepire uno stipendio medio mensile di € 1.299
con il quale aveva sempre sostenuto le spese della famiglia e che, da solo, per oltre 24 anni, aveva provveduto al mantenimento della moglie e di cinque ragazzi
( nato nel 2000 e nato nel 1998, figli di primo letto CP_4 Persona_5
del Sarr, nonché nato nel 2006 e nato nel 2012 avuti con la Per_1 Per_6
e nato nel 1999, figlio avuto dalla da una precedente CP_1 Per_4 CP_1
relazione), senza aver mai fatto mancare nulla alla famiglia. Allegava di aiutare economicamente anche i propri genitori in Senegal e di provvedere al
3 mantenimento della seconda moglie, che risiedeva in Senagla, avendo i coniugi optato per il regime della poligamia. Deduceva che, su pressione della , i CP_1
figli di primo letto e erano stati allontanati da casa. CP_4 Per_5
Deduceva di aver acquistato i libri per i figli, pur cercandoli usati e che, quando era partito per il Senegal per vedere la madre morente, aveva lasciato alla moglie un conto aperto presso il negozio di alimentari e la somma di € Pt_3 Per_7
488 inviata dal Senegal. Ciò premesso proponeva appello per i seguenti motivi:
1) col primo motivo eccepiva la nullità del provvedimento impugnato,
siccome emesso in forma di sentenza invece che di decreto ai sensi dell'art. 316
bis cod. proc. civ., con gravi ripercussioni sul diritto di difesa di esso appellante che si era visto privare della possibilità di proporre l'opposizione prevista dall'art. 316 bis cod. proc. civ.;
2) col secondo motivo lamentava l'errata valutazione delle risultanze processuale e la mancata ammissione delle prove richieste con conseguente violazione dell'art. 316 bis cod. civ.. Rimarcava di provvedere al pagamento delle utenze e dell'affitto di € 456 mensili, oltre alla rateizzazione dei canoni arretrati
(€ 4.800 ad agosto 2024). Faceva rilevare che la , la quale non aveva lavorato CP_1
prima d'ora, per il passato non aveva mai lamentato che il marito non mantenesse la famiglia, ma tale doglianza l'aveva portata a ricorrere al giudice solo quando esso nel settembre del 2023, era tornato in Senegal per qualche settimana a Pt_1
trovare la madre morente e la sua seconda moglie. E neppure durante il corso del giudizio la aveva lamentato che il marito non provvedesse ai bisogni della CP_1
famiglia, della quale sosteneva ogni spesa come dimostrato dai propri estratti conti bancari e dagli scontrini esibiti in atti, da cui poteva desumersi che tutti i redditi di esso appellante erano destinati alla famiglia. Allegava inoltre che spesso la si disinteressava della famiglia, tanto da costringere esso a CP_1 Pt_1
chiedere al figlio di tornare a casa per guardare il figlio dodicenne che Per_8
4 spesso era lasciato da solo. Contestava che la moglie (che lavorava sei ore settimanali distribuite su tre giorni) non potesse svolgere attività lavorativa maggiormente redditizia, dal momento che i figli erano grandi e che la stessa si assentava da casa per molte ore al giorno. Allegava che il figlio era Per_1
divenuto maggiorenne, aveva lasciato la scuola ed aveva iniziato a lavorare;
3) col terzo motivo chiedeva la revoca della statuizione con la quale era stata disposta la trattenuta sul suo stipendio. Allegava che dal suo stipendio di €
1.299 mensili, doveva detrarre il canone di locazione della casa familiare di € 609
comprensivo dell'acqua, oltre alle ulteriori utenze ed alle spese per il mantenimento dei figli, pari a circa € 550 mensili, come documentate dagli scontrini in atti, per cui restavano solo € 140 con cui dover far fronte al finanziamento ed al rientro del debito con Casa Spa oggi di € 7.143,00. Inoltre,
esso aveva anche un'altra moglie in Senegal che doveva mantenere. Pt_1
Allegava che se, dal suo stipendio fosse stata prelevata la somma di € 400 mensili,
tutta la famiglia sarebbe stata presto sfrattata. In diritto, lamentava anche l'errata interpretazione data dal primo giudice in merito al fatto che, in costanza di matrimonio, l'art. 316 bis cod. proc. civ. potesse trovare applicazione anche in caso – comunque non sussistente in concreto – di inadempimento parziale alle obbligazioni di mantenimento del nucleo familiare. Argomentava che in costanza di matrimonio detta norma poteva trovare applicazione solo in ipotesi di inadempimento grave ai doveri familiari, che non era certamente ravvisabile nel caso di specie, provvedendo esso alle spese alimentari ed a quelle Pt_1
dell'abitazione, destinando alla famiglia tutto il suo stipendio. Mentre era singolare che analogo inadempimento non fosse stato ravvisato nella condotta della che non aveva mai lavorato e solo di recente aveva acquisito CP_1
un'occupazione poco remunerativa e a poche ore settimanali;
5 4) col quarto motivo impugnava la condanna alle spese di lite, che reputava ingiusta in considerazione della fondatezza delle proprie ragioni e delle proprie condizioni economiche, facendo rilevare che nel decreto ex art. 316 cod.
proc. civ. non era prevista la condanna alle spese. Inoltre, poiché vi era stato un accoglimento solo parziale della domanda della , le spese dovevano essere CP_1
compensate.
Concludeva come in epigrafe reiterando le istanze istruttorie volte a dimostrare le prolungate assenze della dalla casa familiare, da dove la CP_1
medesima aveva fatto andare via i figli di primo letto di esso e il fatto che Pt_1
egli provvedeva al mantenimento della famiglia.
Si costituiva rammentando che lo stesso Controparte_1 Pt_1
all'udienza del 25.1.2024 aveva dichiarato che non provvedeva all'acquisto dei generi alimentari per i figli, nonostante che ricevesse l'assegno unico per i figli
(pari ad oltre 650 euro mensili) e, a maggio 2024, anche un contributo della
Regione Toscana di € 2.250. Allegava che il marito, oltre a compiere due costosi viaggi in Senegal ogni anno, effettuava numerosi prelievi in contanti, bonifici in favore della moglie residente in [...]e non provvedeva all'acquisto dei libri di scuola per i figli con particolare riguardo al figlio (17enne) che Per_1
frequentava il secondo anno dell'Istituto di Istruzione Superiore Benvenuto
Cellini di Firenze e aveva rimediato alle mancanze paterne fotocopiando quelli dei compagni. Si opponeva alle istanze istruttorie e concludeva per il rigetto dell'appello, chiedendo che, in subordine, fossero ammesse le prove da essa articolate.
Il Procuratore Generale riceveva la comunicazione degli atti per il suo intervento in causa e vi apponeva il visto.
Acquisito il fascicolo telematico di primo grado, all'udienza del 6.6.2025,
svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti
6 depositavano le rispettive note difensive con le quali precisavano le conclusioni e la causa passava in decisione.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con riguardo al primo motivo di appello si osserva quanto segue.
Anche in esito all'entrata in vigore del d.lgs. 149/2022, il procedimento di cui all'art. 316 bis cod. civ. ha mantenuto la propria natura di procedimento speciale, che prevede una prima fase, sommaria, con la quale il Presidente del
Tribunale (o un giudice da lui designato), sentito l'inadempiente e assunte informazioni, possa ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese del mantenimento.
Detto decreto costituisce titolo esecutivo, ma le parti o il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla sua notificazione.
L'opposizione è regolata dalle norme che disciplinano il procedimento relativo allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie.
Nel caso di specie, è stata obliterata la fase monitoria e il procedimento,
dopo l'audizione delle parti, è stato definito con sentenza.
Ciò ha prodotto una deviazione del procedimento in concreto seguito dallo schema procedimentale tipico delineato dall'art. 316 bis.
La relativa nullità – che peraltro non è stata eccepita da alcuna delle parti nel corso del processo di primo grado – non determina né la definizione del procedimento con una pronuncia di mero rito, né la rimessione della causa al giudice di primo grado, esulando la fattispecie dai casi previsti dall'art. 354 cod.
proc. civ..
Si tratta piuttosto, pur nei limiti delle questioni riproposte dal col Pt_1
secondo e col terzo motivo di appello, di rinnovare l'esame nel merito delle domande e delle eccezioni proposte.
7 Ai bisogni alimentari ed evolutivi dei figli entrambi i coniugi devono provvedere in proporzione alle proprie sostanze ed alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 30 Cost. e art. 316 bis cod. proc. civ.).
Le maggiori entrate reddituali della famiglia sono costituite dallo stipendio del (circa 1300 euro mensili), poiché allo stato la guadagna Pt_1 CP_1
circa 200 euro mensili, lavorando sei ore settimanali su tre giorni, avendo solo dal
2023 iniziato a lavorare, mentre prima si occupava prevalentemente della casa e dei familiari composti, oltre che dai coniugi dai due figli della coppia, e Per_1
anche dai due figli del avuti da una precedente relazione, Per_9 Pt_1
e (oggi maggiorenni ed autonomi), e dal figlio della , CP_4 Per_5 CP_1
Persona_4
ormai maggiorenne, svolge attività lavorativa e non è
[...]
controverso che contribuisca ai bisogni della famiglia.
Neppure è controverso che i due figli maggiorenni del Pt_1 CP_4
(nato nel 2000) e (nato nel 1998) non convivano più con i coniugi. Per_5
Il nucleo familiare convivente è quindi attualmente costituito dai coniugi,
dai figli (nato nel 2006 e divenuto oggi maggiorenne) e (nato Per_1 Per_6
nel 2012) e dal figlio di primo letto della , nato nel 1999. CP_1 Per_4
Emerge inoltre dagli atti che ha una seconda moglie in Parte_1
Senegal dalla quale si reca circa due volte all'anno e che deve mantenere.
La ha lamentato che il marito non le lascia le risorse per vivere e CP_1
comprare il cibo e i libri di scuola per i figli. Lamenta, inoltre, che, quando il Pt_1
si reca in Senegal, neppure l'avvisa in modo da poter organizzare il ménage
familiare, lasciandola senza soldi sufficienti.
Tali affermazioni sono contestate dal il quale oppone di aver sempre Pt_1
provveduto al mantenimento dei figli e della famiglia, provvedendo a tutto il necessario.
8 Può tuttavia rilevarsi dagli atti che il almeno dal 2023, non lascia più Pt_1
i soldi alla moglie per fare la spesa, perché, a suo dire, questa non cucina le cose che vorrebbe lui come prima (v. dichiarazioni rese dall'appellante all'udienza del
25.1.2024: <io la spesa l'ho sempre fatta per anni;
ho smesso da quando lei ha smesso di
comprare le cose che volevamo e a non cucinare le cose a cui eravamo abituati, è successo
verso aprile maggio giugno>>; v. altresì le querele presentate dalla ai CP_1
Carabinieri di AM ZI, perché il marito le faceva mancare i mezzi di sussistenza).
Come accertato dal primo giudice senza motivi di censura sul punto, il percepisce uno stipendio mensile mediamente pari a circa 1.300 euro netti, Pt_1
percepisce per intero l'assegno unico disposto dall'INPS per i figli (mediamente di oltre 365 euro mensili nel 2024) e il contributo “pacchetto scuola” (circa € 2.830
nel 2024), oltre al contributo regionale di € 2.250 nel 2024. Sostiene il canone di locazione per la casa di € 456,84 oltre alle spese per le utenze (€ 80/100 mensili)
ed alla rateizzazione dei canoni di locazione non pagati. Contribuisce al mantenimento di una seconda moglie in Senegal, ove non è controverso che si rechi tutti gli anni.
Le spese documentate dal per generi alimentari e di vario genere (v. Pt_1
gli estratti conto e gli scontrini in atti) sono obiettivamente modeste (sovente inferiori a 10 euro) e non consentono di ritenere che egli provveda in modo adeguato ai bisogni alimentari ed educativi dei figli (spese mediche, vestiario,
materiale scolastico, trasporti, ecc.).
La dispone di uno stipendio mensile di circa 200 euro avendo da CP_1
poco iniziato a lavorare. Tale somma, dato il suo modesto ammontare, le consente di contribuire al mantenimento dei figli in modo minimo e non sufficiente,
nonostante l'aiuto del figlio Per_4
9 Quanto al figlio nato nel 2006, allega l'appellante che egli abbia Per_1
iniziato a lavorare.
Tale affermazione non risulta, tuttavia, suffragata da alcun elemento di riscontro, mentre la madre, ancora nella comparsa costitutiva d'appello, ha precisato che egli è ancora studente.
Ferma la rivedibilità delle presenti statuizioni al mutamento della condizione economica di figli, ove, in particolare decida di intraprendere Per_1
un'attività lavorativa, vi è da rilevare che la genericità delle affermazioni dell'appellante non permette di ritenere che abbia raggiunto una Per_1
adeguata indipendenza economica, considerato altresì che non è stato specificatamente contestato che egli era iscritto al secondo anno dell'Istituto di
Istruzione Superiore Benvenuto Cellini, così come non è stato contestato che il padre non abbia non gli aveva comperato i libri per andare a scuola negli anni
2022/2023 e 2023/2024.
Se da una parte non vi è dubbio che, sinora, il ha provveduto ai Pt_1
bisogni della famiglia quale unico percettore di reddito, dall'altro vi è da rilevare che tale situazione si è modificata, tanto da richiedere che la – la quale, CP_1
come già evidenziato dal primo giudice senza motivi di censura sul punto, si è
prima rivolta ai Servizi Sociali ed iscritta nelle liste di collocamento – reperisse un'occupazione per provvedere ai bisogni dei figli.
D'altro lato si osserva che lo stesso ha dichiarato di aver smesso di Pt_1
fare la spesa per la famiglia (v. le dichiarazioni rese dall'appellante all'udienza del 25.1.2024 sopra riportate) e ciò conduce a ritenere che, più di recente, egli non abbia messo a disposizione della famiglia tutto quanto necessario al suo sostentamento.
Trattasi, dunque, di inadempimento parziale ai doveri di mantenimento dei figli che giustificano la distrazione di una parte dei suoi redditi in favore della
10 moglie al fine di provvedere ai figli ancora conviventi coi genitori per un CP_1
importo che appare equo indicare in € 400 mensili (€ 200 per figlio), annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, tenuto conto della giovane età degli stessi (di
13 e 18 anni), dei loro bisogni evolutivi e del fatto che può ritenersi che, allo stato,
il figlio nato nel 2006, non sia ancora economicamente indipendente. Per_1
Trattasi di somma da destinare unicamente al mantenimento di ancora minorenne (nato nel 2012), e di che la potrà Per_6 Per_1 CP_1
gestire in funzione dei loro bisogni educativi e di crescita, tenuto conto altresì del fatto che anch'essa, sebbene per una quota inferiore a quella del marito, può
contribuire al mantenimento dei figli attraverso i redditi da lavoro dipendente da essa recentemente acquisiti.
Tali conclusioni non sono contraddette dalle argomentazioni difensive svolte in appello dal In particolare, va negato che la tutela contemplata Pt_1
dall'art. 316 bis cod. civ. sia attuabile solo in caso di inadempimento totale, posto che il mantenimento dei minori non può essere limitato alla sola abitazione ed alle utenze, dovendo i genitori provvedere, ciascuno in proporzione alle loro sostanze, ai loro bisogni con riguardo al complesso delle esigenze educative e di crescita dei figli.
Nè sono ammissibili le prove richieste dall'appellante per dimostrare che gli ha sempre contribuito al mantenimento della famiglia, attesa la genericità
delle relative circostanze. D'altro lato, solo di recente la ha reperito una CP_1
qualche forma di occupazione retribuita, per cui, se da un lato può ritenersi provato che sinora il quale unico percettore di reddito, abbia consentito Pt_1
dalla famiglia di sostenersi (pur maturando arretrati con riguardo al canone di locazione della casa familiare), dall'altro vi è da rilevare che tale condizione è –
per ammissione dello stesso appellante – venuta a modificarsi, avendo egli
11 smesso di fare la spesa per la famiglia e dovendo provvedere anche ad altri familiari in Senagal.
Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda, va ordinato al datore di lavoro dell'appellante il versamento diretto di una quota dei redditi del in favore della pari a € 400 mensili. Pt_1 CP_1
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della parziale soccombenza reciproca delle parti, si ravvisano i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, cod.
proc. civ. per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado. La
presente statuizione assorbe con ogni evidenza il quarto motivo di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
con ricorso depositato il 3.2.2025 avverso la sentenza del Tribunale CP_1
di Firenze n. 123/2025 pubblicata il 15.1.2025, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la nullità della sentenza impugnata;
2) accoglie il ricorso proposto da e per l'effetto ordina Controparte_1
ed ingiunge a (CF e P.IVA ) con sede legale Parte_2 P.IVA_1
in Strada 8 Palazzo N, Rozzano (MI) - Unità Locale di AM ZI (FI), Via
San Quirico n. 165, datore di lavoro di (c.f. Parte_1
), di versare direttamente a (c.f. C.F._1 Controparte_1
), residente in [...] a AM C.F._2
ZI (FI), la somma di € 400,00 mensili, oltre alla rivalutazione annuale Istat,
quale contributo al mantenimento dei figli e della famiglia, prelevandole da quanto dovuto a in relazione al rapporto di lavoro;
Parte_1
- compensa le spese del doppio grado.
Firenze, 1° luglio 2025.
12 L'Estensore
Chiara Ermini
La Presidente
Daniela Lococo
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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