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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/03/2025, n. 3487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3487 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 72574 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione con provvedimento dell'08.02.2025, vertente tra:
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Francesco De Sanctis n.15 presso lo studio dell'avv.
Simona Di Fonso che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, Controparte_1
- appellata contumace –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9319/2022 – opposizione avverso ordinanza ingiunzione prefettizia;
sanzioni amministrative per violazione del codice della strada;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 7 febbraio 2025.
pagina 1 di 5
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 9319/2022 Parte_1 con la quale è stata rigettata l'opposizione proposta avverso le ordinanze ingiunzione emesse dal
Prefetto di Roma in data 22.12.2021 n. 00091200029324, n. 00091200022206, n. 00091200022348, n.
00091200022793 e n. 00091200025119, con le quali sono stati rigettati i ricorsi proposti avverso i verbali di accertamento n. 13200977564, n. 13200918276, 13200915322, n. 13200925258, n.
13200992007 elevati dalla Polizia Locale di Roma Capitale per violazione dell'art. 7 comma 9 D.lgs. n.
285/1992.
A fondamento del ricorso, l'opponente aveva contestato l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione prefettizie perché emesse oltre il termine perentorio stabilito dagli artt. 203 e 204 d.lgs. 285/1992, la carenza di motivazione degli atti impugnati, la carenza di potere per difetto di delega in capo al Vice
Prefetto che aveva sottoscritto i provvedimenti impugnati.
Nel merito, l'opponente aveva reiterato le contestazioni sollevate in sede amministrativa.
La chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato, evidenziando l'irrilevanza Controparte_1 della mancata audizione dell'interessato e l'infondatezza delle eccezioni relative alla tardiva emissione dell'ordinanza impugnata e di difetto di motivazione.
Il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione ritenendo le ordinanze ingiunzioni prefettizie adeguatamente motivate e tempestivamente emesse;
il giudice di prime cure ha altresì ritenuto infondata la contestazione relativa alla carenza di poteri rappresentativi in capo al Vice Prefetto e alla carenza di sottoscrizione dei provvedimenti impugnati.
Avverso tale statuizione ha proposto appello lamentando l'erroneità della sentenza di Parte_1
prime cure nella parte in cui non ha accertato la tardività delle ordinanze ingiunzione impugnate.
L'appellante ha evidenziato che al fine di determinare il termine per l'adozione dei provvedimenti non assumerebbe rilevanza la convocazione dell'interessato ai fini dell'audizione, che l'opponente non avrebbe mai richiesto.
L'opponente ha contestato la sentenza di prime cure anche ordine alla regolamentazione delle spese processuali, liquidate in favore di Roma Capitale nonostante fosse costituita mediante funzionario delegato, in difetto di nota spese.
La è rimasta contumace in sede di appello Controparte_1
2. L'appello è fondato e deve trovare accoglimento.
pagina 2 di 5 L'opponente ha contestato la tardività delle ordinanze ingiunzione impugnate, in quanto emesse oltre i termini fissati dagli artt. 203 e 204 d.lgs. n. 295/1992.
Dalla documentazione versata in atti, risulta che i ricorsi al Prefetto avverso i verbali di accertamento n. 13200918276, n. 13200915322, n. 13200925258, n. 13200992007, n. 13200977564 sono stati trasmessi tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, rispettivamente in data 12.01.2021,
14.01.2021, 01.02.2021, 03.02.2021, 05.02.2021. L'organo accertatore ha ricevuto i ricorsi rispettivamente in data 21.01.2021, 20.01.2021, 04.02.2021, 09.02.2021, 10.02.2021.
Le ordinanze ingiunzioni impugnate n. 00091200022206, n. 00091200022348, n. 00091200022793, n.
00091200025119 e n. 00091200029324 sono state tutte emesse in data 22.12.2021.
Ai sensi dell'art. 203, comma 1, d.lgs. n. 285/1992 nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, è possibile presentare ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi, con raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica.
Ai sensi dell'art. 203, comma 2, d.lgs. n. 285/1992 il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso.
L'art. 204 comma 1 d.lgs. n. 285/1992 assegna al Prefetto termine di giorni 120, decorrente dalla trasmissione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione.
I termini previsti dalle richiamate disposizioni si cumulano tra loro, sicché l'ordinanza ingiunzione deve essere emessa entro 180 giorni dal deposito del ricorso presso l'ufficio accertatore (Cass. n.
9420/2009) oppure entro 210 giorni dal deposito del ricorso al Prefetto.
L'art. 204 comma 1 ter d.lgs. 285/1992 prescrive che qualora il ricorrente abbia fatto richiesta di audizione personale, il termine per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa.
Secondo l'interpretazione letterale della disposizione, la finalità di deflazionare l'accesso alla giurisdizione è perseguita attraverso la facoltà, riconosciuta al ricorrente, di intervenire nel procedimento amministrativo che il legislatore ha stabilito concludersi entro un termine ben determinato, da ritenersi perentorio (Cass. n. 1273/2007). Ne discende che l'attribuzione all'amministrazione del potere di sospendere il procedimento amministrativo – convocando il ricorrente per l'audizione anche qualora egli non ne abbia fatto richiesta – avrebbe l'effetto di eludere pagina 3 di 5 il termine perentorio per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione e di sottrarre al ricorrente la facoltà di usufruire o meno dell'intervento personale riconosciutogli dalla richiamata disposizione.
Nella specie non risulta documentato che l'opponente abbia fatto istanza di audizione personale.
In assenza di qualsiasi richiesta del ricorrente, le convocazioni per l'audizione personale disposte unilateralmente dal Prefetto devono ritenersi inidonee ad interrompere i termini per l'emissione delle ordinanze prefettizie che, dunque, risultano emesse oltre il termine stabilito dagli artt. 203 e 204 d.lgs.
n. 285/1992 (cfr. Cass. n. 9420/2009 che ha affermato che ai fini del rispetto del termine entro cui il prefetto deve emettere l'ordinanza ingiunzione è sufficiente la semplice emissione, e non la notifica, dell'ordinanza).
Ai sensi dell'art. 204 comma 1 bis d.lgs. n. 285/1992 decorsi i termini di legge senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.
Le impugnate ordinanze ingiunzioni prefettizie n. 00091200029324, n. 00091200022206, n.
00091200022348, n. 00091200022793 e n. 00091200025119 devono, dunque, essere annullate.
3. La regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio segue la soccombenza della resistente, con conseguente assorbimento dell'ulteriore motivo di gravame relativo alla regolamentazione delle spese di lite del giudizio di prime cure.
Le spese sono liquidate in base ad un valore compreso tra il parametro medio e il parametro minimo previsto dal D.M. 55/2014 per le cause di valore fino a 1.100,00 euro (tenuto conto per il giudizio di appello delle modificazioni introdotte dal D.M. 147/2022), in considerazione della semplicità delle questioni giuridiche trattate, detratta la fase istruttoria in quanto non svolta. I compensi sono pertanto liquidati per il primo grado di giudizio in euro 260,00 (euro 65,00 per la fase di studio, euro 65,00 per la fase introduttiva ed euro 130,00 per la fase decisoria) oltre agli esborsi sostenuti, pari ad euro 43,00.
Per quanto riguarda il secondo grado di giudizio, le spese processuali sono determinate in complessivi euro 350,00 (euro 100,00 per la fase di studio, euro 100,00 per la fase introduttiva ed euro 150,00 per la fase decisionale), detratta la fase istruttoria che non risulta svolta. Le spese vive ammontano ad euro
91,50.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 9319/2022 ogni Parte_1
diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 4 di 5 accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla le ordinanze ingiunzione del Prefetto di Roma n.
00091200029324, n. 00091200022206, n. 00091200022348, n. 00091200022793 e n.
00091200025119; condanna la al rimborso delle spese di lite in favore del procuratore di Controparte_1 Parte_1
dichiaratosi antistatario, avv. Simona Di Fonso, liquidate per il primo grado di giudizio in euro
[...]
43,00 per esborsi e in euro 260,00 per compensi e per l'appello in euro 91,50 per esborsi e in euro
350,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, 6.03.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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