Art. 4. 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per l'applicazione del protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 e la cui ratifica e' stata autorizzata dalla legge 12 marzo 1996, n. 169 , nonche' le norme di modifica della legislazione interna allo scopo di adeguarla e di coordinarla con il medesimo protocollo, anche al fine di eliminare una differenza di trattamento per i richiedenti i marchi nazionali. Si applicano i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 3 della citata legge n. 169 del 1996 .
Articolo 4 della Legge 29 marzo 1999, n. 102
Articolo 3Articolo 5
- Legge 29 marzo 1999, n. 102
Articolo 4 della Legge 29 marzo 1999, n. 102
Versione
22 aprile 1999
22 aprile 1999