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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 25/03/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione III Civile
Composto dai Magistrati:
Giovanna Cannata Presidente
Laura Casale Consigliere
Lucia Franzese Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 993/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avvocati Davide Sambuceti e RT
Franco Sturla, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Genova Corso
Gianelli 11/2, per mandato in atti
PARTE APPELLANTE
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Violetta Controparte_1
Castagnino unitamente al medesimo avv. Controparte_2 Controparte_1
che agisce in proprio ed elettivamente domiciliato presso lo studio
[...]
della prima in Chiavari Via Dei Revello 27/1 per mandato in atti
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, in accoglimento del proposto appello per i tre motivi come sopra dedotti e in riforma dell'impugnata sentenza, respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda ed eccezione,
- in via istruttoria, vista l'istanza di revoca dell'ordinanza istruttoria 22/06/2022
1 emessa dal Giudice di prime cure, formulata con la precisazione delle conclusioni in primo grado all'udienza del 30/05/2023 con richiamo al foglio depositato sul pct il 29/05/2023, ammettere i seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale dell'appellato e per testimoni dedotti dall'opponente nella memoria 30/03/2022 e non ammessi dal Tribunale, con i test , residente a Testimone_1
Chiavari in Via Gastaldi 49, su tutti i capitoli formulati escluso il n. 14,
[...]
con studio a Chiavari in Via dei Revello 27/1, sul capitolo n. 14, che Tes_2 sono ivi indicati:
1. “Vero che l'avv e la NO , Controparte_1 RT nell'anno 2017, concordavano che quest'ultima, anziché pagare al citato professionista il compenso per le prestazioni professionali svolte per lei lo avrebbe in seguito beneficiato di una disposizione testamentaria in suo favore”;
2. “Vero che, in esecuzione dell'accordo di cui al precedente capitolo di prova n. 1, la NO vergò nell'anno 2019 una scheda testamentaria RT olografa in cui destinava all'avv la quota del 5% Controparte_1 del suo patrimonio specificando che si trattava del compenso che spettava a questi per la funzione di esecutore testamentario”; 3. “Vero che nella scheda testamentaria di cui al precedente capitolo di prova n. 2 l'avvocat ra indicato come esecutore Controparte_1 CP_1 testamentario”;
4. “Vero che nel 2019, quando la NO vergò il testamento di cui RT al precedente capitolo di prova n. 2, la medesima aveva la piena proprietà di due appartamenti siti in Chiavari, uno in C.so Garibaldi e l'altro in C.so Buenos Aires”;
5. “Vero che il testamento olografo di cui al precedente capitolo di prova n. 2 era mostrato dalla NO , in allora novantasettenne, al pronipote di RT lei signo ”; Testimone_1
6. “Vero che, il giorno 2 maggio 2020, l'avv la Controparte_1 NO e il pronipote di lei signo , fecero un RT Testimone_1 incontro, in Chiavari presso l'immobile di Corso Garibaldi, durante il quale discussero del testamento di cui al precedente capitolo di prova n. 2 e la NOa
dichiarava di ritenere che la quota del 5% del patrimonio RT riconosciuta al professionista fosse troppo elevata per le prestazioni professionali rese nel di lei favore”;
7. “Vero che, in esito all'incontro di cui al precedente capitolo di prova n. 4, la NO strappò e comunque distrusse il testamento di cui al RT precedente capitolo prova n. 2”;
8. “Vero che, nel novembre 2020, l'avv invitava la Controparte_1 NO a sottoscrivere e fargli poi pervenire una scrittura privata RT nella quale essa riconosceva il proprio debito verso di lui, dicendole che tale documento gli sarebbe servito in futuro per far valere il suo credito verso i di lei eredi”;
9. “Vero che, nella circostanza di cui al precedente capitolo di prova e sempre anteriormente alla sottoscrizione della scrittura di riconoscimento del debito del
2 17/11/2020, l'avv diceva alla NO Controparte_1 Pt_1 che, qualora essa avesse reperito la disponibilità del denaro, aveva anche
[...] la facoltà di pagarlo prima della di lei morte”; 10. “Vero che l'avv consegnò al signo Controparte_1 Tes_1
il documento contenente la dichiarazione di riconoscimento di debito
[...] datata 17/11/2020 priva di firma affinché questi la recapitasse alla prozia presso la di lei abitazione e questa vi potesse apporre la propria sottoscrizione”;
11. “Vero che la NO , quando il pronipote le consegnò presso la RT di lei abitazione di C.so Garibaldi in Chiavari il documento di cui al precedente capitolo di prova n. 8, gli disse che l'avv le aveva Controparte_1 rappresentato che il documento gli serviva per avere una prova del suo credito da far valere in futuro, dopo la sua morte, verso i di lei eredi”;
12. “Vero che, quando il signo consegnò all'avv Testimone_1 [...] il documento contenente la dichiarazione di riconoscimento Controparte_1 di debito datata 17/11/2020 sottoscritta dalla prozia NO , RT contestualmente l'avvocat consegnò al NO Controparte_1
la lettera Chiavari 17/11/2020 avente per oggetto PAGAMENTO Testimone_1
PRATICHE VARIE, prodotta dall'attrice sub doc. 3 e che si esibisce al teste, affinché lui la recapitasse alla prozia”;
13. “Vero che, nella circostanza di cui al precedente capitolo di prova n. 10, l'avvocat dichiarava al signo che Controparte_1 Testimone_1 la dichiarazione di riconoscimento di debito sottoscritta dalla prozia gli serviva per far valere il suo credito nei confronti degli eredi di lei una volta deceduta, che non lo avrebbe utilizzato per agire in giudizio contro di lei e che, comunque, essa avrebbe potuto pagargli il compenso ivi indicato anche in vita se e quando essa avesse reperito la necessaria liquidità”;
14. “Vero che nel febbraio 2021, quando è stato vergato dalla NO Pt_1 il testamento olografo 3/2/2021 prodotto sub doc. 5, l'avvocat
[...] [...] esercitava la professione nello stesso studio dell'avvocat Tes_2 [...] sito in Chiavari, Via Ravaschieri 19”; Controparte_1
15. “Vero che l'avv avuto riguardo al testamento Controparte_1 olografo 3/2/2021, rappresentava al pronipote della NO , NO RT
, che essendo lui creditore della NO non era Testimone_1 RT opportuno che figurasse quale esecutore testamentario posto il conflitto di interessi”;
16. “Vero che, in data 5/6/2021, l'avvocat Controparte_1 CP_1 telefonava al signo sul telefono cellulare e gli chiedeva se la Testimone_1 prozia NO avesse reperito la disponibilità di denaro per RT pagargli l'importo indicato nella dichiarazione di riconoscimento di debito
17/11/2020”; 17. “Vero che il signo , nel corso della conversazione telefonica Testimone_1 svoltasi in esito alla telefonata di cui al precedente capitolo di prova n. 14, comunicava all'avvocat che la prozia NOa Controparte_1
non aveva disponibilità liquide e che il di lei conto corrente era RT
3 pressoché azzerato”; 18. “Vero che la NO , nel 2021, proponeva in vendita la nuda RT proprietà dell'appartamento di sua residenza sito a Chiavari in Cs CP_3
, tramite l'Agenzia Immobiliare Il Ponte Due sas di Chiavari”;
[...]
19. “Vero che la vendita della nuda proprietà dell'appartamento di cui al precedente capitolo di prova non andava a buon fine a causa dell'assenza di offerte”.
- sempre in via istruttoria, al fine di ammettere l'appellante alla produzione del doc. 11 oggetto dell'istanza di rimessione in termini, vista l'istanza di revoca delle ordinanze 22/06/2022, 05/07/2022, 21/07/2022 emesse dal Giudice di prime cure, formulata con la precisazione delle conclusioni in primo grado all'udienza del 30/05/2023 con richiamo al foglio depositato sul pct il 29/05/2023, ammettere i seguenti capitoli di prova per testimoni dedotti dall'opponente nella memoria 12/04/2022 e non ammessi dal Tribunale, con il test ivi indicato: Testimone_1
I) “Vero che il documento cartaceo a firma dell'avv Controparte_1 indicante in epigrafe EG EO inviata via e mail:
[...] Testimone_1
e consegnato a mani in originale dall'avv Email_1 [...] al geom in data 17/11/2020 presso lo studio Controparte_1 Testimone_1 professionale del primo sito in Via Ravaschieri 19 in Chiavari, è stato trovato dal geom , presso la sua abitazione di Chiavari Via Gastaldi 49, il Testimone_1 giorno di domenica 10/4/2022 in un plico di documenti posto su di una scrivania”; II) “Vero che il documento cartaceo descritto nel precedente capitolo di prova I) era riposto dal geom nella sua abitazione di Via Gastaldi 49 in Testimone_1
Chiavari, senza che questi informò la sua prozia NO RT dell'esistenza dello stesso”; III) “Vero che il geom ha informato la sua prozia NO Testimone_1 Pt_1
di aver trovato il documento descritto nel precedente capitolo in data
[...]
10/4/2022”; IV) “Vero che il geom ha consegnato l'originale del documento Testimone_1 descritto nel precedente capitolo di prova I), a firma dell'avv Controparte_1
alla NO in data 11/4/2022”;
[...] RT
- nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n. 2117/2021 del Tribunale di Genova. Vinte le spese dei due gradi di giudizio”. PARTE APPELLATA:
“A seguito dell'Ordinanza del Consigliere Istruttore Dott.ssa Giovanna Cannata
08/03/2024, contenente l'invito alle parti a verificare una soluzione conciliativa della controversia, l'odierno appellato formulava richiesta per una soluzione transattiva, proprio in base alla richiamata Ordinanza, come da pec del 22/05/2024 che si allega e si produce. Controparte non ha ritenuto di dare
4 riscontro alcuno, come già dimostrato nella mancata adesione alla procedura di mediazione, inizialmente esperita, come documentato in atti.
A questo punto, pertanto, non resta che precisare le conclusioni perché
l'Ecc.ma Corte di Appello, respinga il ricorso avversario in quanto inammissibile ed infondato, in fatto e in diritto, così confermando, in toto,
l'impugnata sentenza. Si richiamano tutte le difese ed istanze svolte. Vinte le spese di tutti i gradi di giudizio, compreso il presente”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la NOa proponeva RT
appello avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 2337/2023 del
5/10/2023 che aveva respinto l'opposizione dalla medesima proposta al de- creto ingiuntivo richiesto dall'avv. Massimo Mallucci dè Mulucci per il paga- mento di competenze professionali.
Il Tribunale rilevava che non era contestata l'effettuazione dell'attività profes- sionale svolta dal legale in favore della NOa e che quest'ultima aveva Pt_1
sottoscritto una scrittura di riconoscimento di debito, anch'essa riconosciuta. Il
Tribunale respingeva la tesi secondo cui la le parti avrebbero concordato di at- tendere per il pagamento la liquidazione dell'asse ereditario della NOa
[...]
; rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, con- Pt_2
dannando la soccombente al pagamento delle spese di lite.
L'appellante svolge tre motivi d'appello.
1^ motivo
Con il primo motivo l'appellante impugna la decisione del primo giudice nella parte in cui non ha accolto la tesi secondo cui l'obbligazione di pagamento as- sunta dalla NOa nei confronti del legale sarebbe stata sottoposta a Pt_1
Part termine, coincidente con la liquidazione dell'asse ereditario della NOa nino. L'appellante richiama a sostegno della tesi quanto contenuto nella corri- spondenza intrattenuta con il legale, il quale si sarebbe fatto sottoscrivere la scrittura di riconoscimento di debito che avrebbe potuto azionare nei confronti
5 degli eredi in caso di decesso dell'assistita, mentre più volte affermava di non voler procedere ma di attendere per il pagamento le disponibilità della cliente.
2^ motivo
Con il secondo motivo l'appellante contesta il capo della decisione con la quale il
Tribunale ha affermato la nullità della condizione potestativa cui era subordi- nato l'obbligo di pagamento, consistente nel reperimento delle capacità econo- miche da parte dell'obbligata. L'appellante sostiene che detta condizione non sa- rebbe nulla in quanto la NOa non aveva effettivamente somme a sé Pt_1
intestate sufficienti ad estinguere il debito, come risulterebbe dall'estratto conto prodotto.
3^ motivo
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto tardiva l'eccezione di nullità della scrittura di riconoscimento di debito per pratica ingannevole, in quanto la cliente avrebbe dovuto essere av- vertita che con detta scrittura il professionista avrebbe potuto ottenere un'in- giunzione senza passare dalla taratura della parcella presso l'ordine professio- nale.
L'appellato Massimo Mallucci dè Mulucci si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'appello.
Con ordinanza dell'8/3/24 il Consigliere Istruttore fissava l'udienza davanti a sé per il 7/11/2024. A tale udienza il Giudice Ausiliario Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
La Corte esamina congiuntamente i motivi d'appello e li respinge in quanto in- fondati.
Nel caso che ci occupa, l'avv. Massimo Mallucci dè Mulucci – odierno appellato – ha richiesto al Tribunale di Genova decreto ingiuntivo per la somma di €
6 23.400,00 a titolo di compensi professionali per le attività asseritamente svolte in favore della NOa . RT
Alla richiesta di decreto ingiuntivo il ricorrente allegava la lettera del
29/10/2020 con cui il legale richiedeva alla cliente il pagamento del compenso, con elenco delle pratiche e dell'importo corrispondente;
il legale produceva al- tresì una scrittura di riconoscimento di debito del 17/11/2020 sottoscritta dalla NOa , contenente anch'essa l'elencazione delle pratiche cui si riferisce Pt_1
il compenso professionale già anticipato nella missiva del 29/10/2020 (con- tratto di locazione Bonino/Hunko-Ozaruk, conduttore straniero;
lettere Luce e
Gas; scrittura privata e accordo;
lettera Pt_1 Per_1 Testimone_1 [...]
per danni ristorante;
trattative avv. er soc. Il Benzinaio, etc) per Pt_2 CP_4
l'importo complessivo di € 23.400,00. Il legale produceva inoltre successivi sol- leciti di pagamento.
In base ai principi generali in tema di adempimento, il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo da cui deriva il suo diritto e della scadenza del termine per l'adempimento, alle- gando il mancato pagamento.
Nel caso che ci occupa, deve ritenersi che l'avv. Massimo Mallucci dè Mulucci ab- bia fornito la prova dell'effettuazione dell'attività professionale svolta nei con- fronti della cliente: il compenso è stato richiesto in relazione a pratiche esausti- vamente indicate nella corrispondenza scambiata con l'assistita, che non ha mai opposto contestazioni;
la NOa ha riconosciuto la scrittura di ricono- Pt_1
scimento di debito, alla quale è allegato anche un suo documento di identità.
L'odierna appellata riconosce nelle difese di aver beneficiato dell'attività profes- sionale del legale, non contesta l'importo richiesto e mai fa riferimento al versa- mento di eventuali acconti.
Devono respingersi le doglianze dell'odierna appellante sviluppate nei motivi d'appello riguardanti il termine per l'adempimento: secondo l'appellante, le
7 parti avrebbero concordato che il pagamento dei compensi sarebbe dovuto av- venire dopo il decesso della cliente, a carico dell'eredità della medesima. Invero, la disposizione nella scheda testamentaria da parte della dell'onere a ca- Pt_1
rico degli eredi di saldare le spese dell'avvocato e l'eventuale conoscenza da parte del legale delle disposizioni testamentarie della cliente non provano che vi sarebbe stato un accordo in tal senso, senza considerare gli eventuali profili di contrarietà all'art. 458 c.c.; il comportamento delle parti costituisce anzi con- ferma del riconoscimento da parte della del debito nei confronti del le- Pt_1
gale ( motivo primo).
Parimenti, non possono condividersi le argomentazioni basate sull'interpreta- zione della missiva del 17/11/2020, in pari data del riconoscimento del debito, in cui il legale ringrazia ” per quanto riconosciuto a saldo delle prati- CP_5
che svolte ed afferma che non sarebbe stata sua intenzione promuovere atti, ma
“attendere le Tue disponibilità”. Non coglie nel segno l'interpretazione di tale locuzione quale condizione sospensiva, fino al reperimento di disponibilità eco- nomiche da parte della cliente, cui sarebbe sottoposto il pagamento. Secondo la dizione letterale e la prassi corrente, con l' espressione citata il legale dimostrava la disponibilità a non richiedere il pagamento immediato, cioè al 17/11/2020, ed a venire incontro alla cliente, ma non a rimettersi ad una indeterminata vo- lontà della stessa;
a conferma di ciò, al 27/1/2021 l'avv. non aveva CP_1
ancora promosso diffide ed azioni, ma richiedeva alla cliente di indicare una data entro cui essa prevedeva di poter saldare le somme dovute (vedi doc. 4 lettera
27/1/2021 “ …Ti sarei grato se volessi indicarmi una data …sono disponibilis- simo ad attendere che tu possa definire la questione ma ovviamente non pos- siamo mantenere una data futura ed incerta …..sinceramente, senza volerti pres- sare con termini immediati, sono costretto a sollecitarti il pagamento …”); l'av- vocato inviava successiva diffida al 9/6/2021. CP_1
Per quanto sopra, l'obbligo di pagamento non può intendersi sottoposto a con- dizione;
peraltro, sull'affermata mancanza di sostanze della debitrice, si osservi
8 che dall'estratto conto prodotto dall'appellante risulta che la NOa Pt_1
percepisse, quantomeno, una pensione di oltre € 2.000,00 mensili ed un affitto di oltre € 2.000,00 ( Il Benzinaio). In ogni caso, come già ritenuto dal primo giu- dice, ove si ritenesse che l'obbligo di pagamento assunto fosse sottoposto alla condizione della disponibilità della debitrice, come sostenuto dall'appellante, sa- rebbe in tal caso meramente potestativa, rimessa all'arbitrio del debitore, e come tale affetta da nullità (art. 1355 c.c.) (motivo secondo).
Infine, la sottoscrizione del riconoscimento di debito del 17/11/2020 non può rientrare tra le pratiche ingannevoli ai sensi del Codice del Consumo. Una pratica commerciale è definita ingannevole dall'art. 21 C. Cons. quando “contiene infor- mazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in er- rore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura com- merciale che non avrebbe altrimenti preso”. La NOa non ha mai con- Pt_1
testato l'effettuazione delle prestazioni professionali descritte, né ha avanzato critiche all'operato del legale ovvero agli importi richiesti: pertanto, il docu- mento sottoscritto dall'odierna appellata non contiene informazioni false o par- zialmente vere, né può affermarsi che la cliente non fosse edotta del contenuto e delle conseguenze dell'atto, consistenti nell'obbligo di pagare la somma di €
23.400,00. Le circostanze dell'età avanzata della NOa e dei rapporti Pt_1
di amicizia/conoscenza con il legale non hanno influito sulla sottoscrizione, né si rinviene un'omissione di informazioni che avrebbero indotto il consuma- tore/cliente in errore portandolo a sottoscrivere l'atto che altrimenti non avrebbe firmato: la completa adesione della NOa a quanto contenuto Pt_1
nella scrittura di riconoscimento di debito, manifestata anche nelle difese di giu- dizio, esclude la configurabilità della pratica ingannevole (motivo terzo).
9 In ogni caso, come già rilevato dal Tribunale, il credito dell'avvocato Mallucci dè
Mulucci non è contestato nell'an e nel quantum ed è ormai decorso un termine decisamente congruo (oltre quattro anni ) per l'estinzione del debito.
L'appello deve pertanto essere respinto, con integrale conferma della gravata sentenza.
SPESE DEL GIUDIZIO
All'esito del gravame consegue la condanna della parte appellante soccombente al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata, secondo i principi dell'art. 91 c.p.c. Le spese si liquidano secondo i parametri medi – minimo per la fase istruttoria - di cui al DM 147/2022, con riferimento al valore di € 23.400,00
( scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00) tenuto conto delle questioni trattate e dell'impegno profuso dal legale.
E precisamente,
1.Fase di studio € 1.134,00;
2. Fase introduttiva € 921,00;
3. Fase istruttoria/trattazione € 922,00
3. Fase decisionale € 1.911,00;
Totale € 4.888,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente respinto.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente deliberando, contrariis rejectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:
10 - Respinge l'appello proposto dalla NOa avverso la sen- RT
tenza del Tribunale di Genova n. 2337/2023 pubblicata il 5/10/2023, che conferma integralmente;
- Dichiara tenuta e condanna la NOa a pagare all'avv. RT
Massimo Mallucci dè Mulucci le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 4.888,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa;
- Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n.
228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente respinto.
Genova, 4/3/2025
Giudice Ausiliario Relatore
Dott.ssa Lucia Franzese
Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata
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