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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/04/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1475 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], l'[...], Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gaetano Timineri, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
- PARTE ATTRICE -
C O N T R O
nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata CP_1
presso lo studio dell'avv. Ragusa Antonio, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione
- PARTE CONVENUTA-
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per le parti: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 29 novembre 2024;
Per il P.M.: cfr. conclusioni del 3 dicembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 1 giugno 2022, Parte_1
ha chiesto al Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili
[...]
del matrimonio contratto a Licata – il 23 luglio 1994 - con CP_1
dalla cui unione sono nati due figli, e , maggiorenni. Persona_1 Persona_2
A sostegno della domanda il ricorrente ha rappresentato che dalla separazio- ne, omologata da questo Tribunale con decreto del 28 ottobre 2010 – 2 no- vembre 2010, divenuto esecutivo il 14 novembre 2010, non era più ripresa la convivenza.
Inoltre, il medesimo, tenuto conto dell'età dei figli e della loro raggiunta indi- pendenza economica, ha chiesto di nulla disporre a suo carico per il loro man- tenimento e per quello della , chiedendo la revoca dell'assegnazione CP_1
dell'uso della casa coniugale a quest'ultima.
Con memoria, depositata il 17 ottobre 2022, si è costituita la CP_1
quale, in via preliminare, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del ri- corrente in ordine alla richiesta di revoca dell'assegnazione dell'uso della casa coniugale alla medesima, non essendo il titolare del relativo diritto di proprie- tà, nel merito, ha aderito alla domanda principale, ma, contestando l'asserita indipendenza economica dei figli, alla luce delle difficoltà riscontrate dai me- desimi nell'inserirsi nel mondo del lavoro, ha chiesto di confermare l'obbligo
- 2 - posto a carico del di contribuire al loro mantenimento nella misura Parte_1
concordata in sede di separazione o, in subordine, di prevedere l'obbligo a suo carico di versare un assegno alimentare in favore dei figli, rimettendosi al
Tribunale circa la determinazione del relativo importo.
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione, il Presi- dente del Tribunale ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c. e ha rimesso le parti davanti al giudice istruttore per la trattazione del merito.
Con successivi atti ciascuna parte ha insistito nelle proprie difese, contestando le allegazioni avverse.
La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 29 novembre 2024, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, nel merito, la doman- da volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fon- data e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Agrigento con decreto del 28 ot- tobre 2010 - 2 novembre 2010, divenuto esecutivo il 14 novembre 2010, e che la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale
- 3 - con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura mate- riale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste al- cuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Venendo al resto, prima di esaminare la questione relativa al mantenimento dei figli (classe 1995) e (classe 2000), pare opportu- Persona_1 Persona_2
no premettere che l'obbligo di mantenimento in favore dei figli non viene meno con il raggiungimento della maggiore età, ma solo con il raggiungimen- to dell'indipendenza economica, ossia quando venga intrapresa una attività lavorativa, che consenta di avere una capacità reddituale tale da poter provve- dere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
Più in particolare, è stato chiarito che l'assegno di mantenimento ha una fun- zione di sostegno e assistenza per il figlio maggiorenne non ancora autonomo economicamente, ma è revocabile ogni qualvolta il medesimo non raggiunga un'autosufficienza per negligenza o inettitudine o comunque quando vi è mancanza di impegno verso l'università, o qualsiasi percorso formativo che conduca poi al raggiungimento di competenze professionali e all'occupazione nel mondo del lavoro (cfr. Cass. sent. n. 18785/2021).
Ebbene, fatta questa premessa e applicando i suddetti principi al caso di spe- cie, va osservato che può dirsi raggiunta la piena indipendenza economica della figlia la quale, grazie al titolo di studio conseguito, ha sti- Persona_1
pulato diversi contratti di lavoro come insegnante nella città di Torino, sebbe- ne a termine.
- 4 - Sul punto, sebbene la figlia trentenne lavori come insegnante precaria, tutta- via, si ritiene che la stessa abbia raggiunto una sostanziale indipendenza eco- nomica, non avendo dimostrato di non poter incrementare le supplenze o in- tegrare le proprie entrate con qualsivoglia opportunità di lavoro.
A tal proposito, va richiamato l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, coerentemente con il principio generale di prossimità
o vicinanza della prova, che ritiene ragionevole disporre, in specifiche ipotesi - quali il superamento dell'età mediamente necessaria per conseguire il titolo di studio e per inserirsi nel contesto lavorativo prescelto, la costituzione di un nuovo nucleo familiare, la procreazione - «l'inversione dell'onere della prova a sfavore dei figli stessi», giacché nelle suddette ipotesi si può ragionevolmente presumere che il figlio abbia conseguito un'autonomia economica.
L'onere della prova a carico del figlio viene graduato in relazione all'età: inve- ro, la prova sarà tanto più lieve quanto più prossima sia l'età del richiedente a quella di un recente maggiorenne, e più gravosa man mano che l'età aumenti,
«sino a configurare il “figlio adulto”, in ragione del principio di autoresponsa- bilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impe- gno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professio- nale e, poi, di una collocazione lavorativa» ( cfr. da ultimo Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.24731).
In mancanza di prova delle condizioni che giustificano il permanere di un ob- bligo di mantenimento, quest'ultimo viene meno.
Ebbene, sulla scorta delle superiori argomentazioni, considerato che la parte richiedente si è limitata a produrre dei contratti a tempo determinato relativi a periodi limitati dell'anno 2022 e dell'anno 2023, senza tuttavia dimostrare qua-
- 5 - li altri sforzi abbia compiuto la figlia per incrementare le supplenze o per au- tomantenersi nei periodi di mancata occupazione, la relativa domanda va di- sattesa.
Parimenti, va disattesa la domanda volta a ottenere un assegno alimentare in assenza di dimostrazione dei presupposti.
Diversamente, con riferimento alla posizione del figlio , di Persona_3
anni 25 anni, richiamando i summenzionati principi, con riferimento all'onere della prova, si ritiene come non possa dirsi dimostrato il raggiungimento della indipendenza economica dello stesso e dunque, va allo stato confermato l'obbligo a carico del di corrispondere un assegno di mantenimen- Parte_1
to di € 200,00 alla , entro il giorno dieci di ogni mese, rivalutabili se- CP_1
condo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
L'uso della casa coniugale, conseguentemente, va assegnato alla e al CP_1
figlio, con lei convivente.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera- mente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza ec- cezione e difesa
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Licata, il 23 luglio
1994, da e trascritto Parte_1 CP_1
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Licata al n. 73, parte II,
- 6 - serie A, anno 1994;
PONE
a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento del figlio versando a Persona_4 CP_1
entro il giorno dieci di ogni mese, un assegno mensile di importo pari ad euro ed euro 200,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie
ASSEGNA
l'uso della casa coniugale a e al figlio, con lei convivente;
CP_1
DICHIARA interamente compensate fra le parti le spese del giudizio;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficia- le di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, l'8 aprile 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 7 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1475 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], l'[...], Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gaetano Timineri, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
- PARTE ATTRICE -
C O N T R O
nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata CP_1
presso lo studio dell'avv. Ragusa Antonio, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione
- PARTE CONVENUTA-
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per le parti: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 29 novembre 2024;
Per il P.M.: cfr. conclusioni del 3 dicembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 1 giugno 2022, Parte_1
ha chiesto al Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili
[...]
del matrimonio contratto a Licata – il 23 luglio 1994 - con CP_1
dalla cui unione sono nati due figli, e , maggiorenni. Persona_1 Persona_2
A sostegno della domanda il ricorrente ha rappresentato che dalla separazio- ne, omologata da questo Tribunale con decreto del 28 ottobre 2010 – 2 no- vembre 2010, divenuto esecutivo il 14 novembre 2010, non era più ripresa la convivenza.
Inoltre, il medesimo, tenuto conto dell'età dei figli e della loro raggiunta indi- pendenza economica, ha chiesto di nulla disporre a suo carico per il loro man- tenimento e per quello della , chiedendo la revoca dell'assegnazione CP_1
dell'uso della casa coniugale a quest'ultima.
Con memoria, depositata il 17 ottobre 2022, si è costituita la CP_1
quale, in via preliminare, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del ri- corrente in ordine alla richiesta di revoca dell'assegnazione dell'uso della casa coniugale alla medesima, non essendo il titolare del relativo diritto di proprie- tà, nel merito, ha aderito alla domanda principale, ma, contestando l'asserita indipendenza economica dei figli, alla luce delle difficoltà riscontrate dai me- desimi nell'inserirsi nel mondo del lavoro, ha chiesto di confermare l'obbligo
- 2 - posto a carico del di contribuire al loro mantenimento nella misura Parte_1
concordata in sede di separazione o, in subordine, di prevedere l'obbligo a suo carico di versare un assegno alimentare in favore dei figli, rimettendosi al
Tribunale circa la determinazione del relativo importo.
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione, il Presi- dente del Tribunale ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c. e ha rimesso le parti davanti al giudice istruttore per la trattazione del merito.
Con successivi atti ciascuna parte ha insistito nelle proprie difese, contestando le allegazioni avverse.
La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 29 novembre 2024, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, nel merito, la doman- da volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fon- data e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Agrigento con decreto del 28 ot- tobre 2010 - 2 novembre 2010, divenuto esecutivo il 14 novembre 2010, e che la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale
- 3 - con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura mate- riale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste al- cuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Venendo al resto, prima di esaminare la questione relativa al mantenimento dei figli (classe 1995) e (classe 2000), pare opportu- Persona_1 Persona_2
no premettere che l'obbligo di mantenimento in favore dei figli non viene meno con il raggiungimento della maggiore età, ma solo con il raggiungimen- to dell'indipendenza economica, ossia quando venga intrapresa una attività lavorativa, che consenta di avere una capacità reddituale tale da poter provve- dere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
Più in particolare, è stato chiarito che l'assegno di mantenimento ha una fun- zione di sostegno e assistenza per il figlio maggiorenne non ancora autonomo economicamente, ma è revocabile ogni qualvolta il medesimo non raggiunga un'autosufficienza per negligenza o inettitudine o comunque quando vi è mancanza di impegno verso l'università, o qualsiasi percorso formativo che conduca poi al raggiungimento di competenze professionali e all'occupazione nel mondo del lavoro (cfr. Cass. sent. n. 18785/2021).
Ebbene, fatta questa premessa e applicando i suddetti principi al caso di spe- cie, va osservato che può dirsi raggiunta la piena indipendenza economica della figlia la quale, grazie al titolo di studio conseguito, ha sti- Persona_1
pulato diversi contratti di lavoro come insegnante nella città di Torino, sebbe- ne a termine.
- 4 - Sul punto, sebbene la figlia trentenne lavori come insegnante precaria, tutta- via, si ritiene che la stessa abbia raggiunto una sostanziale indipendenza eco- nomica, non avendo dimostrato di non poter incrementare le supplenze o in- tegrare le proprie entrate con qualsivoglia opportunità di lavoro.
A tal proposito, va richiamato l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, coerentemente con il principio generale di prossimità
o vicinanza della prova, che ritiene ragionevole disporre, in specifiche ipotesi - quali il superamento dell'età mediamente necessaria per conseguire il titolo di studio e per inserirsi nel contesto lavorativo prescelto, la costituzione di un nuovo nucleo familiare, la procreazione - «l'inversione dell'onere della prova a sfavore dei figli stessi», giacché nelle suddette ipotesi si può ragionevolmente presumere che il figlio abbia conseguito un'autonomia economica.
L'onere della prova a carico del figlio viene graduato in relazione all'età: inve- ro, la prova sarà tanto più lieve quanto più prossima sia l'età del richiedente a quella di un recente maggiorenne, e più gravosa man mano che l'età aumenti,
«sino a configurare il “figlio adulto”, in ragione del principio di autoresponsa- bilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impe- gno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professio- nale e, poi, di una collocazione lavorativa» ( cfr. da ultimo Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.24731).
In mancanza di prova delle condizioni che giustificano il permanere di un ob- bligo di mantenimento, quest'ultimo viene meno.
Ebbene, sulla scorta delle superiori argomentazioni, considerato che la parte richiedente si è limitata a produrre dei contratti a tempo determinato relativi a periodi limitati dell'anno 2022 e dell'anno 2023, senza tuttavia dimostrare qua-
- 5 - li altri sforzi abbia compiuto la figlia per incrementare le supplenze o per au- tomantenersi nei periodi di mancata occupazione, la relativa domanda va di- sattesa.
Parimenti, va disattesa la domanda volta a ottenere un assegno alimentare in assenza di dimostrazione dei presupposti.
Diversamente, con riferimento alla posizione del figlio , di Persona_3
anni 25 anni, richiamando i summenzionati principi, con riferimento all'onere della prova, si ritiene come non possa dirsi dimostrato il raggiungimento della indipendenza economica dello stesso e dunque, va allo stato confermato l'obbligo a carico del di corrispondere un assegno di mantenimen- Parte_1
to di € 200,00 alla , entro il giorno dieci di ogni mese, rivalutabili se- CP_1
condo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
L'uso della casa coniugale, conseguentemente, va assegnato alla e al CP_1
figlio, con lei convivente.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera- mente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza ec- cezione e difesa
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Licata, il 23 luglio
1994, da e trascritto Parte_1 CP_1
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Licata al n. 73, parte II,
- 6 - serie A, anno 1994;
PONE
a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento del figlio versando a Persona_4 CP_1
entro il giorno dieci di ogni mese, un assegno mensile di importo pari ad euro ed euro 200,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie
ASSEGNA
l'uso della casa coniugale a e al figlio, con lei convivente;
CP_1
DICHIARA interamente compensate fra le parti le spese del giudizio;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficia- le di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, l'8 aprile 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
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