Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 06/06/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 588/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione.
588/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Mandello del Lario, Viale Costituzione n. 5A con il patrocinio dell'avv. BRUNO ANGELINA
e
(C.F. , nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...] con il patrocinio dell'avv. BRUNO
ANGELINA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Voglia omologare la separazione personale dei medesimi alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I tre figli resteranno collocati presso il padre e manterranno la residenza presso l'immobile, di proprietà esclusiva del sig. , adibito a casa coniugale, sito in Mandello del Lario (LC), viale Costituzione n. 5A. Pt_1 Conseguentemente detto immobile sarà assegnato al sig. . Pt_1
3. Stante la maggiore età dei tre figli nulla viene regolamentato in ordine all'affido e tempi di permanenza ma unicamente rispetto alla misura di contribuzione al loro mantenimento da parte dei genitori tenuto in considerazione che, ad oggi, i figli non sono economicamente indipendenti.
4. Sul punto si prevede che la signora verserà, entro il 20 di ogni mese, in favore del Parte_2 sig. , a titolo di contribuzione al mantenimento per tutti e tre i figli e sino alla loro autosufficienza, la Pt_1 somma mensile di euro 800,00 mensili qualora il reddito della stessa non superi l'importo di euro 30.000,00 lordi
5. I genitori, in misura del 50% tra di loro, suddivideranno, altresì, le seguenti spese straordinarie:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)trattamenti sanitari erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
d) farmaci particolari;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono un preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo scuola;
b)centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia, baby-sitter, c) viaggi e vacanze (escluse quelle trascorse con i genitori); spese straordinarie (cure, farmaci, ecc.) relative agli animali domestici
Le predette spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori se non necessarie. Ove non vi sia l'accordo sulle spese straordinarie e un genitore insista nel sostenerle, potrà provvedervi direttamente, anche senza l'assenso dell'altro genitore, purché le spese siano a suo carico.
6. L'assegno unico per i tre figli sarà percepito in misura integrale dal sig. nella sua qualità di Pt_1 genitore collocatario dei figli.
****
SULLA CASA CONIUGALE E SUI RAPPORTI PATRIMONIALI.
7. La casa coniugale sita Mandello del Lario (LC), viale Costituzione n. 5A è e resta di proprietà esclusiva del sig. così come le eventuali altre proprietà e pertinenze allo stesso intestate (cfr. doc. 4). Pt_1
8. La signora si obbliga, entro e non oltre il 1° maggio 2025, a lasciare il predetto immobile, CP_1 asportando i propri beni ed effetti personali che potranno, nel caso, essere riposti in uno dei box di proprietà del sig. (box n. 7) che lo stesso si impegna a concedere in uso gratuito alla sig.ra - dando alla stessa Pt_1 CP_1 la possibilità di utilizzarlo come deposito dei suoi averi ed effetti personali - fino al mese di dicembre 2029.
9. L'immobile sito in Bellano, frazione Noceno via s.n. nonché quello sito in Lecco, Via Lamarmora n. 1 sono e restano di proprietà esclusiva della signora così come le eventuali altre proprietà e pertinenze CP_1 alla stessa intestate (cfr. doc. 4).
10. I coniugi dichiarano di non avere nessun'altra questione patrimoniale irrisolta.
11. Spese legali compensate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito concordatario il 04/09/1999 a Mandello del Lario e dalla loro unione sono nati i figli Per_1
(in data 30.11.2000), (in data 28.12.2002) e (in data 10.11.2006), attualmente Per_2 Per_3 tutti maggiorenni non economicamente indipendenti.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 15/04/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate. Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Mandello del Lario il
[...]
04/09/1999, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1999, parte II, serie A, numero 32;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Mandello del Lario per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 03/06/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada