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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 23/04/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. Cesare Massetti Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1001/ 2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data d a
con il patrocinio dell'avv. ALIMONDA FRANCESCO , Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI BRUNI 12 25100 BRESCIA presso il difensore avv. ALIMONDA FRANCESCO
RECLAMANTE
c o n t r o
Controparte_1
RECLAMATO, CONTUMACE
pagina 1 di 13 con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
BONINI MATTEO , elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE II
42 25122 BRESCIA presso il difensore avv. BONINI MATTEO
RECLAMATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 12/02/2025 avente ad oggetto:
Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia in data 27/09/2024 con il n. 318/2024
CONCLUSIONI
Per parte reclamante
Nel merito
-Accertare e dichiarare l'inesistenza del presupposto oggettivo per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di per le ragioni meglio esposte Parte_1
in narrativa e
Per l'effetto
Previa ogni eventuale declaratoria di nullità, revocare comunque l'impugnata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 175/2024, notificata in data
27.09.2024, nell'ambito del P.U. 264-1/2024 emessa dal Tribunale Civile di Brescia –
IV Sez. Civile, accogliendo la presente opposizione.
In via Istruttoria
Ci si riserva di allegare bilancio 2023 ed ogni ulteriore documento inerente il presente procedimento
pagina 2 di 13 Con vittoria di spese e competenze di causa
Per parte reclamata
rigettare ogni domanda – nessuna esclusa – come proposta da e, Parte_1
conseguentemente, respingersi il reclamo come presentato con conferma, quindi,
della reclamata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale come emessa dal
Tribunale di Brescia. Spese rifuse
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.318/2024, pubblicata il 27/09/2024, il tribunale di Brescia, in accoglimento del ricorso proposto dalla creditrice istante ha CP_1
dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della società Parte_1
con sede legale in Montichiari (Brescia), Via Madonnina, n. 16, nominando giudice delegato il dott. Ginaluigi Canali e curatore la dott.ssa
[...]
ed ordinando alla debitrice di procedere entro tre giorni al Per_1
deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-
bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e
IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII. Il tribunale ha inoltre fissato per la data del 7/01/2025
ore 09:45 l'udienza per l'esame dello stato passivo, assegnando ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il pagina 3 di 13 termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza come sopra fissata per la presentazione delle domande d'insinuazione, ed ha autorizzato il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-
sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
infine ha ordinato procedersi alla comunicazione e pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII.
***
Il tribunale, esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato, è pagina 4 di 13 pervenuto all'accoglimento dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale della convenuta sulla base delle seguenti considerazioni:
- il contraddittorio si è regolarmente instaurato con la notifica ex art. 40 CCII;
- il tribunale di Brescia adito è competente ai sensi dell'art. 27 CCII dato che il centro degli interessi principali del debitore è situato in Montichiari (Brescia);
- il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121
CCII;
- ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII in quanto i debiti scaduti sono superiori ad € 30.000,00
- ricorre una situazione d'insolvenza, come definita dall'art. 2, primo comma lett. b) CCII, desumibile da: 1) decreti ingiuntivi;
2) atti di precetto;
3)
pignoramento presso terzi con esito negativo;
4) mancato deposito dei bilanci dall'anno 2022; 5) cartelle esattoriali per € 95.480,90.
***
Parte La società in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
ha proposto reclamo ex artt.51 e segg. CCII avverso la sentenza n. 318/2024
del Tribunale di Brescia, chiedendo che, in riforma della stessa, questa corte voglia revocare la dichiarazione di liquidazione giudiziale della reclamante con ogni effetto inerente e conseguente.
pagina 5 di 13 La creditrice istante pur se regolarmente convenuta, non si è CP_1
costituita in giudizio, rimanendo contumace.
Si è invece costituito il Curatore della Liquidazione Giudiziale, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza del 12/02/2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società reclamante sottopone a censura la sentenza impugnata lamentandone l'erroneità per aver ravvisato a suo carico una situazione di insolvenza, in realtà invece insussistente. Ciò perché essa reclamante, la quale opera nel settore edilizio dall'anno 2018, sarebbe andata incontro ad un periodo di illiquidità, che essa afferma soltanto temporaneo, conseguente: a)
all'inadempimento o da parte della cessionaria società agli CP_3
impegni derivanti dalla sottoscrizione di un contratto preliminare di cessione di un credito tributario (di complessivi €452.675,00), sottoscritto nel gennaio
2024, che avrebbe dovuto consentire alla cedente (ed odierna reclamante)
[...]
di incassare un corrispettivo previsto in €316.872,50; b) al mancato Parte_1
Co pagamento in suo favore da parte della società Parte_2 CP_5
di un debito per €76.591.26 e da parte della società San Marco
[...]
Contract srl di un debito per €16.000,00. La decisione sarebbe inoltre erronea per aver fondato l'accertamento dello stato di insolvenza sulla base di fatti pagina 6 di 13 esteriori in realtà non decisivi, quale la mancata sottoscrizione di accordo transattivo con la società istante, senza peraltro considerare il fatto che i debiti della reclamante sarebbero stati garantiti da un fideiussore, e senza offrire un'adeguata giustificazione sul piano motivazionale della decisione presa.
Il reclamo non può trovare accoglimento.
Premesso non sussistere contestazione in ordine a certezza, liquidità ed
Part esigibilità del credito della società istante portato da CP_1
divenuto esecutivo e definitivo, né in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art.2, comma 1, lettera d), CCII, così come in ordine alla condizione di procedibilità di cui all'art.49, comma 5, CCII, ritiene il collegio che correttamente il Tribunale abbia riscontrato la presenza nella specie di una serie di elementi atti a fornir dimostrazione della presenza di una situazione di stabile e non transeunte incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, posto che a realizzare quello stato, secondo la previsione dell'art. 5 LF, costituiscono chiari elementi indiziari i dati indicati in sentenza, e cioè la pluralità di decreti ingiuntivi emessi a carico della reclamante, nonché di susseguenti atti di precetto oltre che di procedimenti esecutivi presso terzi, con esito negativo, oltre a cartelle esattoriali per oltre €
90.000,00 e alla mancanza di deposito dei bilanci dall'anno 2022.
Il fatto che all'origine di tale situazione di impotenza finanziaria vi siano plurime inadempienze altrui non vale di per sé ad escludere lo stato pagina 7 di 13 decozionale, ancorché incolpevole [lo stato di insolvenza giustifica la dichiarazione di fallimento anche se le cause che l'hanno determinata non 1siano imputabili all'imprenditore commerciale e debbano farsi risalire all'inadempimento di un terzo (cfr. Cass. SS.UU. n.115/2001; Cass. n.
9253/2012, Cass. n.441/2016)], né si riscontrano dati atti a far ritenere attendibile l'assunto circa il relativo carattere temporaneo e non irreversibile.
Non può infatti trarsi dalla documentazione prodotta alcun ragionevole affidamento in ordine alla possibile futura ripresa dell'attività produttiva con favorevoli aspettative di ricavo, posto che i presunti contratti di appalto risultano privi di sottoscrizione e che ignoto permane il possibile futuro sviluppo del contratto preliminare di cessione di crediti fiscali, di cui non è
peraltro neppur dato sapere se vi abbia fatto seguito la stipula del definitivo o al contrario la risoluzione del rapporto contrattuale.
L'affermazione del Tribunale secondo cui la società odierna reclamante sarebbe risultata priva di risorse proprie, e non in grado di reperirle presso terzi, così da poter pervenire ad un accordo transattivo con il creditore procedente, non risulta esser stata fatta oggetto di specifica censura, e costituisce ulteriore elemento indiziario dello stato di insolvenza. 1 < fallimento, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti.>> pagina 8 di 13 L'affermata presenza di un credito verso il Fisco di importo superiore rispetto al debito, indicato in sentenza in € 95.480,90, peraltro indimostrata, non appare comunque decisiva, trattandosi in ogni caso di posta ricompresa nel quadro del contratto preliminare di cessione a favore di terza società del gennaio 2024.
A fornir chiara conferma della situazione di non temporanea incapacità della società debitrice di far fronte con mezzi ordinari al pagamento dei propri debiti stanno infine le stesse affermazioni della signora legale Testimone_1
rappresentante della società reclamante, la quale al Curatore ha dichiarato:
- che la sede dell'attività si trovava in Montichiari, via Madonnina n. 16 e che
“in aprile” avevano “lasciato i locali e trasferito i beni sociali nei locali di un”
suo “amico” e che in particolare si trattava “di viti, materiali e rimanenze di magazzino”; che, inoltre “le due scrivanie e i due armadietti che arredavano l'ufficio” si trovavano al momento “presso la … abitazione in Ghedi, via
Giovanni Falcone” della Tes_1
- che il commercialista della società aveva cessato l'incarico per inadempimento dei pagamenti per cui non era stato possibile il completamento del bilancio 2023 e la predisposizione della situazione contabile dall'1.1.2024
alla data di apertura della liquidazione giudiziale;
- che dopo il 2022 la società aveva richiesto alle banche finanziamenti e fidi non ricevendo, in carenza dei requisiti, alcuna forma di finanziamento né di pagina 9 di 13 affidamento sui conti;
- che non esistevano fideiussori né beni su cui i finanziatori avrebbero potuto iscrivere garanzie.
Ritiene, poi, il collegio non doversi accogliere la tesi di parte reclamante secondo cui la decisione impugnata risulterebbe erronea per aver adottato,
quale parametro di verifica della sussistenza dello stato di insolvenza, il dato finanziario anziché quello patrimoniale: quest'ultimo, infatti, assume rilevanza decisiva nel caso in cui la società fallenda sia in stato di liquidazione, in tal caso dovendosi confrontare l'ammontare dei debiti della società con quello del suo patrimonio, mentre non è decisivo in caso di impresa attiva, per la quale è
di rilievo la capacità di far fronte alle proprie obbligazioni con mezzi normali di pagamento.
Né lo stato di insolvenza, ritenuto dal Tribunale sulla base della considerazione di plurimi elementi presuntivi, può negarsi in ragione dell'affermata presenza di un solo debito inadempiuto (quello verso la creditrice istante), sia perché
dall'elenco delle domande di insinuazione al passivo (doc.3 reclamata) emerge la presenza di una pluralità altri debiti insoddisfatti, sia perché la mancata esecuzione della prestazione (l'inadempimento) è appunto uno, ed anzi il principale, degli indici dai quali - secondo il disposto di cui all'art.2 lett. b)
CCII –desumersi lo stato di insolvenza, quale condizione del debitore che non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, di tal che pagina 10 di 13 anche un solo inadempimento, se rilevante e non giustificato, può costituire,
insieme ad altri, un indizio presuntivo di rilievo ai fini dell'accertamento dell'insolvenza.
Manifestamente infondata è poi la censura mossa al giudice di prime cure per aver dedotto l'insolvenza della società reclamante dal mancato pagamento degli accordi transattivi asseritamente conclusi con nel corso del CP_1
procedimento unitario: tale conclusione non può invero considerarsi errata.
Non è infatti irrazionale affermare che la condotta del debitore, il quale: a) non contesti né la sussistenza della propria obbligazione né la propria inadempienza;
b) al fine di paralizzare le conseguenti azioni rivolte nei suoi confronti dal creditore pervenga con quest'ultimo ad un accordo transattivo ed infine c) non ottemperi agli impegni assunti con tale accordo, non altrimenti possa giustificarsi se non con l'incapacità del debitore stesso di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, e cioè col suo stato di insolvenza.
L'esame circa la censura avverso la carenza di esplicazione del ragionamento logico-giuridico utilizzato dal Giudice di Prime Cure ai fini di ritenere provato lo stato di decozione della debitrice è invero pleonastico, a fronte della confermata valutazione conclusiva, per le ragioni più sopra esposte, circa la ricorrenza nella specie di una situazione complessiva del debitore valutabile come insolvenza.
***
Al rigetto del reclamo segue la condanna dell'appellante a Parte_1
pagina 11 di 13 rimborsare alla Curatela della Liquidazione Giudiziale della società
[...]
le spese del grado, che si liquidano, entro i parametri di cui al DM Parte_1
n.147 del 13/08/2022, ed in conformità a quanto esposto nella nota spese -
scaglione di valore indeterminato - in complessivi € 6.079,00, importo determinato per riduzione alla metà ex art.130 dpr 115/2002 del compenso professionale tabellare, in €.12.156,00, di cui €.2.518,00 per fase di studio,
€.1.665,00 per fase introduttiva del giudizio, €.3.686,00 per fase di trattazione ed €.4.287,00 per fase decisionale, oltre ad €.911,85 a titolo di rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre ad accessori di legge (cpa ed iva), con distrazione a favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art.82 dpr n.115/2002, come da apposita richiesta.
Nulla sulle spese nel rapporto processuale tra la società reclamante e la società
reclamata rimasta contumace. CP_1
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge il reclamo proposto dalla società in persona del Parte_1
pagina 12 di 13 legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto conferma integralmente l'impugnata sentenza n.318/2024 del Tribunale di Brescia, che ne ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale.
Condanna la reclamante a rifondere al Curatore della Liquidazione Giudiziale
della società le spese di lite per il presente grado, liquidate in Parte_1
complessivi € 6.079,00, oltre ad €.911,85 a titolo di rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre ad accessori di legge (cpa ed iva)
con distrazione a favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art.82 dpr n.115/2002.
Nulla sulle spese nel rapporto processuale tra la società reclamante e la società
reclamata rimasta contumace. CP_1
Accerta la sussistenza dei presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19/03/2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 13 di 13
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. Cesare Massetti Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1001/ 2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data d a
con il patrocinio dell'avv. ALIMONDA FRANCESCO , Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI BRUNI 12 25100 BRESCIA presso il difensore avv. ALIMONDA FRANCESCO
RECLAMANTE
c o n t r o
Controparte_1
RECLAMATO, CONTUMACE
pagina 1 di 13 con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
BONINI MATTEO , elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE II
42 25122 BRESCIA presso il difensore avv. BONINI MATTEO
RECLAMATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 12/02/2025 avente ad oggetto:
Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia in data 27/09/2024 con il n. 318/2024
CONCLUSIONI
Per parte reclamante
Nel merito
-Accertare e dichiarare l'inesistenza del presupposto oggettivo per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di per le ragioni meglio esposte Parte_1
in narrativa e
Per l'effetto
Previa ogni eventuale declaratoria di nullità, revocare comunque l'impugnata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 175/2024, notificata in data
27.09.2024, nell'ambito del P.U. 264-1/2024 emessa dal Tribunale Civile di Brescia –
IV Sez. Civile, accogliendo la presente opposizione.
In via Istruttoria
Ci si riserva di allegare bilancio 2023 ed ogni ulteriore documento inerente il presente procedimento
pagina 2 di 13 Con vittoria di spese e competenze di causa
Per parte reclamata
rigettare ogni domanda – nessuna esclusa – come proposta da e, Parte_1
conseguentemente, respingersi il reclamo come presentato con conferma, quindi,
della reclamata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale come emessa dal
Tribunale di Brescia. Spese rifuse
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.318/2024, pubblicata il 27/09/2024, il tribunale di Brescia, in accoglimento del ricorso proposto dalla creditrice istante ha CP_1
dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della società Parte_1
con sede legale in Montichiari (Brescia), Via Madonnina, n. 16, nominando giudice delegato il dott. Ginaluigi Canali e curatore la dott.ssa
[...]
ed ordinando alla debitrice di procedere entro tre giorni al Per_1
deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-
bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e
IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII. Il tribunale ha inoltre fissato per la data del 7/01/2025
ore 09:45 l'udienza per l'esame dello stato passivo, assegnando ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il pagina 3 di 13 termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza come sopra fissata per la presentazione delle domande d'insinuazione, ed ha autorizzato il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-
sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
infine ha ordinato procedersi alla comunicazione e pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII.
***
Il tribunale, esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato, è pagina 4 di 13 pervenuto all'accoglimento dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale della convenuta sulla base delle seguenti considerazioni:
- il contraddittorio si è regolarmente instaurato con la notifica ex art. 40 CCII;
- il tribunale di Brescia adito è competente ai sensi dell'art. 27 CCII dato che il centro degli interessi principali del debitore è situato in Montichiari (Brescia);
- il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121
CCII;
- ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII in quanto i debiti scaduti sono superiori ad € 30.000,00
- ricorre una situazione d'insolvenza, come definita dall'art. 2, primo comma lett. b) CCII, desumibile da: 1) decreti ingiuntivi;
2) atti di precetto;
3)
pignoramento presso terzi con esito negativo;
4) mancato deposito dei bilanci dall'anno 2022; 5) cartelle esattoriali per € 95.480,90.
***
Parte La società in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
ha proposto reclamo ex artt.51 e segg. CCII avverso la sentenza n. 318/2024
del Tribunale di Brescia, chiedendo che, in riforma della stessa, questa corte voglia revocare la dichiarazione di liquidazione giudiziale della reclamante con ogni effetto inerente e conseguente.
pagina 5 di 13 La creditrice istante pur se regolarmente convenuta, non si è CP_1
costituita in giudizio, rimanendo contumace.
Si è invece costituito il Curatore della Liquidazione Giudiziale, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza del 12/02/2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società reclamante sottopone a censura la sentenza impugnata lamentandone l'erroneità per aver ravvisato a suo carico una situazione di insolvenza, in realtà invece insussistente. Ciò perché essa reclamante, la quale opera nel settore edilizio dall'anno 2018, sarebbe andata incontro ad un periodo di illiquidità, che essa afferma soltanto temporaneo, conseguente: a)
all'inadempimento o da parte della cessionaria società agli CP_3
impegni derivanti dalla sottoscrizione di un contratto preliminare di cessione di un credito tributario (di complessivi €452.675,00), sottoscritto nel gennaio
2024, che avrebbe dovuto consentire alla cedente (ed odierna reclamante)
[...]
di incassare un corrispettivo previsto in €316.872,50; b) al mancato Parte_1
Co pagamento in suo favore da parte della società Parte_2 CP_5
di un debito per €76.591.26 e da parte della società San Marco
[...]
Contract srl di un debito per €16.000,00. La decisione sarebbe inoltre erronea per aver fondato l'accertamento dello stato di insolvenza sulla base di fatti pagina 6 di 13 esteriori in realtà non decisivi, quale la mancata sottoscrizione di accordo transattivo con la società istante, senza peraltro considerare il fatto che i debiti della reclamante sarebbero stati garantiti da un fideiussore, e senza offrire un'adeguata giustificazione sul piano motivazionale della decisione presa.
Il reclamo non può trovare accoglimento.
Premesso non sussistere contestazione in ordine a certezza, liquidità ed
Part esigibilità del credito della società istante portato da CP_1
divenuto esecutivo e definitivo, né in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art.2, comma 1, lettera d), CCII, così come in ordine alla condizione di procedibilità di cui all'art.49, comma 5, CCII, ritiene il collegio che correttamente il Tribunale abbia riscontrato la presenza nella specie di una serie di elementi atti a fornir dimostrazione della presenza di una situazione di stabile e non transeunte incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, posto che a realizzare quello stato, secondo la previsione dell'art. 5 LF, costituiscono chiari elementi indiziari i dati indicati in sentenza, e cioè la pluralità di decreti ingiuntivi emessi a carico della reclamante, nonché di susseguenti atti di precetto oltre che di procedimenti esecutivi presso terzi, con esito negativo, oltre a cartelle esattoriali per oltre €
90.000,00 e alla mancanza di deposito dei bilanci dall'anno 2022.
Il fatto che all'origine di tale situazione di impotenza finanziaria vi siano plurime inadempienze altrui non vale di per sé ad escludere lo stato pagina 7 di 13 decozionale, ancorché incolpevole [lo stato di insolvenza giustifica la dichiarazione di fallimento anche se le cause che l'hanno determinata non 1siano imputabili all'imprenditore commerciale e debbano farsi risalire all'inadempimento di un terzo (cfr. Cass. SS.UU. n.115/2001; Cass. n.
9253/2012, Cass. n.441/2016)], né si riscontrano dati atti a far ritenere attendibile l'assunto circa il relativo carattere temporaneo e non irreversibile.
Non può infatti trarsi dalla documentazione prodotta alcun ragionevole affidamento in ordine alla possibile futura ripresa dell'attività produttiva con favorevoli aspettative di ricavo, posto che i presunti contratti di appalto risultano privi di sottoscrizione e che ignoto permane il possibile futuro sviluppo del contratto preliminare di cessione di crediti fiscali, di cui non è
peraltro neppur dato sapere se vi abbia fatto seguito la stipula del definitivo o al contrario la risoluzione del rapporto contrattuale.
L'affermazione del Tribunale secondo cui la società odierna reclamante sarebbe risultata priva di risorse proprie, e non in grado di reperirle presso terzi, così da poter pervenire ad un accordo transattivo con il creditore procedente, non risulta esser stata fatta oggetto di specifica censura, e costituisce ulteriore elemento indiziario dello stato di insolvenza. 1 < fallimento, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti.>> pagina 8 di 13 L'affermata presenza di un credito verso il Fisco di importo superiore rispetto al debito, indicato in sentenza in € 95.480,90, peraltro indimostrata, non appare comunque decisiva, trattandosi in ogni caso di posta ricompresa nel quadro del contratto preliminare di cessione a favore di terza società del gennaio 2024.
A fornir chiara conferma della situazione di non temporanea incapacità della società debitrice di far fronte con mezzi ordinari al pagamento dei propri debiti stanno infine le stesse affermazioni della signora legale Testimone_1
rappresentante della società reclamante, la quale al Curatore ha dichiarato:
- che la sede dell'attività si trovava in Montichiari, via Madonnina n. 16 e che
“in aprile” avevano “lasciato i locali e trasferito i beni sociali nei locali di un”
suo “amico” e che in particolare si trattava “di viti, materiali e rimanenze di magazzino”; che, inoltre “le due scrivanie e i due armadietti che arredavano l'ufficio” si trovavano al momento “presso la … abitazione in Ghedi, via
Giovanni Falcone” della Tes_1
- che il commercialista della società aveva cessato l'incarico per inadempimento dei pagamenti per cui non era stato possibile il completamento del bilancio 2023 e la predisposizione della situazione contabile dall'1.1.2024
alla data di apertura della liquidazione giudiziale;
- che dopo il 2022 la società aveva richiesto alle banche finanziamenti e fidi non ricevendo, in carenza dei requisiti, alcuna forma di finanziamento né di pagina 9 di 13 affidamento sui conti;
- che non esistevano fideiussori né beni su cui i finanziatori avrebbero potuto iscrivere garanzie.
Ritiene, poi, il collegio non doversi accogliere la tesi di parte reclamante secondo cui la decisione impugnata risulterebbe erronea per aver adottato,
quale parametro di verifica della sussistenza dello stato di insolvenza, il dato finanziario anziché quello patrimoniale: quest'ultimo, infatti, assume rilevanza decisiva nel caso in cui la società fallenda sia in stato di liquidazione, in tal caso dovendosi confrontare l'ammontare dei debiti della società con quello del suo patrimonio, mentre non è decisivo in caso di impresa attiva, per la quale è
di rilievo la capacità di far fronte alle proprie obbligazioni con mezzi normali di pagamento.
Né lo stato di insolvenza, ritenuto dal Tribunale sulla base della considerazione di plurimi elementi presuntivi, può negarsi in ragione dell'affermata presenza di un solo debito inadempiuto (quello verso la creditrice istante), sia perché
dall'elenco delle domande di insinuazione al passivo (doc.3 reclamata) emerge la presenza di una pluralità altri debiti insoddisfatti, sia perché la mancata esecuzione della prestazione (l'inadempimento) è appunto uno, ed anzi il principale, degli indici dai quali - secondo il disposto di cui all'art.2 lett. b)
CCII –desumersi lo stato di insolvenza, quale condizione del debitore che non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, di tal che pagina 10 di 13 anche un solo inadempimento, se rilevante e non giustificato, può costituire,
insieme ad altri, un indizio presuntivo di rilievo ai fini dell'accertamento dell'insolvenza.
Manifestamente infondata è poi la censura mossa al giudice di prime cure per aver dedotto l'insolvenza della società reclamante dal mancato pagamento degli accordi transattivi asseritamente conclusi con nel corso del CP_1
procedimento unitario: tale conclusione non può invero considerarsi errata.
Non è infatti irrazionale affermare che la condotta del debitore, il quale: a) non contesti né la sussistenza della propria obbligazione né la propria inadempienza;
b) al fine di paralizzare le conseguenti azioni rivolte nei suoi confronti dal creditore pervenga con quest'ultimo ad un accordo transattivo ed infine c) non ottemperi agli impegni assunti con tale accordo, non altrimenti possa giustificarsi se non con l'incapacità del debitore stesso di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, e cioè col suo stato di insolvenza.
L'esame circa la censura avverso la carenza di esplicazione del ragionamento logico-giuridico utilizzato dal Giudice di Prime Cure ai fini di ritenere provato lo stato di decozione della debitrice è invero pleonastico, a fronte della confermata valutazione conclusiva, per le ragioni più sopra esposte, circa la ricorrenza nella specie di una situazione complessiva del debitore valutabile come insolvenza.
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Al rigetto del reclamo segue la condanna dell'appellante a Parte_1
pagina 11 di 13 rimborsare alla Curatela della Liquidazione Giudiziale della società
[...]
le spese del grado, che si liquidano, entro i parametri di cui al DM Parte_1
n.147 del 13/08/2022, ed in conformità a quanto esposto nella nota spese -
scaglione di valore indeterminato - in complessivi € 6.079,00, importo determinato per riduzione alla metà ex art.130 dpr 115/2002 del compenso professionale tabellare, in €.12.156,00, di cui €.2.518,00 per fase di studio,
€.1.665,00 per fase introduttiva del giudizio, €.3.686,00 per fase di trattazione ed €.4.287,00 per fase decisionale, oltre ad €.911,85 a titolo di rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre ad accessori di legge (cpa ed iva), con distrazione a favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art.82 dpr n.115/2002, come da apposita richiesta.
Nulla sulle spese nel rapporto processuale tra la società reclamante e la società
reclamata rimasta contumace. CP_1
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge il reclamo proposto dalla società in persona del Parte_1
pagina 12 di 13 legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto conferma integralmente l'impugnata sentenza n.318/2024 del Tribunale di Brescia, che ne ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale.
Condanna la reclamante a rifondere al Curatore della Liquidazione Giudiziale
della società le spese di lite per il presente grado, liquidate in Parte_1
complessivi € 6.079,00, oltre ad €.911,85 a titolo di rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre ad accessori di legge (cpa ed iva)
con distrazione a favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art.82 dpr n.115/2002.
Nulla sulle spese nel rapporto processuale tra la società reclamante e la società
reclamata rimasta contumace. CP_1
Accerta la sussistenza dei presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19/03/2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
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