Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/03/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4696/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio degli avv. LEPORE STEFANIA MARIA e , con elezione di domicilio in
CORSO ALCIDE DE GASPERI, 292 70125 BARI ITALIA presso l'avv. LEPORE
STEFANIA MARIA;
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Controparte_1 C.F._1
e , con elezione di domicilio in , presso l'avv. ;
CONVENUTO - CONTUMACE nonché nei confronti del
Controparte_2
rappresentato e difeso come in atti;
TERZO - CONTUMACE CP_3
e
(C.F. ), in persona del rappresentante Parte_1 P.IVA_2 legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, ove domicilia ope legis alla via Melo n. 97;
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
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Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della
“concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
Con atto di “opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.” il Sig. CP_1
, proponeva opposizione all'atto di pignoramento di crediti presso terzi
[...]
n.14/2019/45879, promosso dall'odierna ricorrente ai sensi degli artt. 72 bis e 48 bis
D.P.R. n. 602/1973, chiedendo all'Onorevole Giudice dell'esecuzione presso il
Tribunale di Bari di sospendere l'esecuzione e di dichiararla improcedibile.
In dettaglio lo eccepiva l'impignorabilità dei crediti poiché riguardanti CP_1
indennità di disoccupazione agricola e rientranti nell'ambito della previsione legislativa di cui all'art. 545, II comma c.p.c., nonché la parziale carenza di titolo esecutivo.
Si costituiva in giudizio l contestando le Parte_1
avverse richieste e conclusioni, concludendo per la legittimità del proprio operato.
All'udienza del 17/11/2021 il G.E., nel giudizio N. 1697/2019 R.G.Es. Tribunale Bari, confermava la sospensione dell'esecuzione, già disposta inaudita altera parte, assegnando termine perentorio di novanta giorni dalla detta data per l'eventuale introduzione del giudizio di merito.
Avuto riguardo alla natura del credito l' in data Controparte_4
29/03/203 instaurava il relativo giudizio di merito innanzi alla Sezione Lavoro del
Tribunale di Bari, limitatamente al credito di cui all'avviso di addebito n.
31420180001381011000 sotteso all'atto di pignoramento in contestazione, al fine di veder accertare la legittimità dello stesso.
pagina 2 di 4 Avuto riguardo di parte del credito portato da all'avviso di addebito n.
31420180001381011000 sotteso all'atto di pignoramento in contestazione, veniva instaurato innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Bari altro giudizio avente
R.G.n. 462/2022, coinvolgendo altresì l in quanto, a dire Parte_1 dell' , le eccezioni di merito formulate dal debitore Parte_1 avverso l'avviso di accertamento n. TVF010802628/2018 sarebbero riferite all'attività dell'ente impositore e non dell' . Controparte_5
Con sentenza n. 2834 del 29 dicembre 2022, la Corte di Giustizia Tributaria dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, in favore della giurisdizione ordinaria.
Pertanto, con apposito ricorso, l ha riassumeva il Controparte_6 giudizio innanzi al Tribunale di Bari nuovamente chiamando in giudizio l
[...]
che si costituiva con comparsa del 18/10/2023 che chiedeva Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “preliminarmente, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' in relazione a tutte le doglianze Parte_1
sollevate dal sig. - nel merito, rigettare ogni domanda di controparte, in CP_1 quanto radicalmente infondata, confermando la legittimità dell'esecuzione intrapresa dall'Amministrazione nel caso di specie;
- in ogni caso, condannare il sig.
l pagamento integrale delle spese di lite”. CP_1
Nessuno si costituiva per lo per cui va dichiarata la contumacia. Controparte_1
Alla luce dei fatti dedotti e delle risultanze di causa l'opposizione proposta è infondata e, pertanto, va rigettata.
Parte ricorrente ha ampiamente provato la legittimità del pignoramento eseguito.
A ciò si aggiunga che la stessa parte ricorrente ha rilevato come è jus receptum che
“L'indennità di disoccupazione ha natura previdenziale in ragione della previsione normativa di rango costituzionale a mente della quale i lavoratori hanno diritto a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Nello stesso tempo, però, il legislatore ha previsto, con norma inserita nel codice di rito, che le somme accreditate al debitore per prestazioni di natura previdenziale non possano essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. Ne consegue, ovviamente, che la parte eccedente tale ammontare è pignorabile, per crediti di natura ordinaria (banche, privati, finanziarie)
pagina 3 di 4 nella misura di un quinto. Quindi, se l'assegno di disoccupazione è ipoteticamente pari a mille euro, bisognerà detrarre da tale importo la somma di € 672,00 e sulla differenza si potrà eseguire il pignoramento del residuo 20% (ossia un quinto).
Se poi il creditore, come nel caso che ci occupa, è l'agente della riscossione
( ), il pignoramento sulla parte eccedente il minimo Parte_1 vitale non è più di un quinto ma di un decimo.”
Ne consegue che il pignoramento per cui è causa non può considerarsi invalido ma al più deve essere ricalcolato in ragione della natura previdenziale della somma/credito oggetto del pignoramento.
A riguardo tuttavia deve rilevarsi che lo nulla ha provato, nel presente CP_1 giudizio, in ordine alla natura previdenziale del credito oggetto dell'impugnato pignoramento.
Di conseguenza l'opposizione va rigettata.
Ogni altro motivo è assorbente.
In ordine alle spese processuali si ritiene opportuno compensarle tenuto conto che lo imanendo contumace non si è opposto alle domande . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del GOT, Dott. Vincenzo
Liso, definitamene pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione a pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/73;
2. spese compensate
Così deciso in data 19/02/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Bari. il Giudice
Dott. Vincenzo Liso
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