Sentenza 23 gennaio 2023
Accoglimento
Sentenza 13 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 23/01/2023, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/01/2023
N. 01208/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08515/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8515 del 2015, proposto da
“ Panorama di F. ON ” Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Venettoni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cesare Fracassini, 18;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Magnanelli, con domicilio eletto presso l’avvocatura capitolina in Roma, via Tempio di Giove, 21;
per l'annullamento
della determinazione del 31.03.2015 con cui si denegava il permesso di costruire in sanatoria di cui alla domanda di condono del 28.07.2004
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 60 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2023 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che :
- con ricorso ritualmente proposto, la società ricorrente gravava la determinazione dirigenziale prot. n. QI/53445 del 31.3.2015 con la quale il competente ufficio di Roma Capitale aveva denegato la richiesta di condono n. 0/529648 del 28.7.2004, presentata dalla ricorrente per sanare l’ampliamento, avvenuto senza titolo, per una superficie utile di mq. 48,82, del locale commerciale di sua proprietà sito in Roma alla via Cassia n. 927/M, diniego motivato sulla scorta dell’asserita sussistenza di vincoli paesaggistici sull’area ove insiste l’abuso, vincoli imposti giusta applicazione del D.M. 24.02.1986, recante approvazione del P.T.P. 15/7, Veio Cesano, TLa/19;
- il gravame era motivato in ragione dell’asserita inapplicabilità della disciplina regionale evocata nel provvedimento impugnato (si allude all’art. 3, comma 1, lett. b ) della L.R. Lazio n. 12/2004), giacché l’abuso in questione – consistente nell’ampliamento di una porzione del fabbricato, originariamente adibita a terrazza e poi coperta con un telo e destinata ad ingresso del locale ristorante, per un totale di circa 48 mq. – non poteva qualificarsi come ampliamento vero e proprio, non comportando nuova volumetria e consistendo, semplicemente, nella delimitazione di una superficie già esistente e destinata a terrazza. Da tanto, nella ricostruzione di parte ricorrente, deriverebbe la non ascrivibilità dell’opera alle tipologie di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell’allegato “1” all’art. 32 del d.l. n. 269/2003, per le quali la legislazione regionale invocata non ammette la sanabilità ove l’area di sedime sia ricompresa nel perimetro di un vincolo apposto sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali. Inoltre, il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in assenza totale di valutazione della compatibilità dell’opera con il vincolo paesaggistico impresso all’area, della quale, peraltro, l’amministrazione non avrebbe neppure precisato il preteso carattere di inedificabilità;
- in subordine, in caso di reieizione del ricorso, chiedeva la ricorrente la restituzione delle somme versate, a titolo di oblazione ed oneri concessori, al momento della presentazione dell’istanza di condono;
- con separata istanza ex art. 55 c.p.a. del 13.12.2022, la società ricorrente avanzava domanda di concessione di misure cautelari adducendo, in punto di diritto, la sopravvenuta esclusione dell’area di sedime dell’opera abusivamente realizzata dal perimetro del Parco di Veio per effetto della delibera C.R. Lazio n. 5 del 21.4.2021 e, in ordine al periculum , l’urgente necessità di definire la vendita dell’immobile in questione onde provvedere, con il ricavato della medesima, al sostentamento dei titolari dell’attività;
- si costituiva in giudizio Roma Capitale depositando documentazione degli uffici;
- alla camera di consiglio del 17.1.2023 – convocata per la definizione dell’incidente cautelare – la causa veniva trattenuta in decisione, previo avviso alle parti comparse della sussistenza dei presupposti per la definizione della medesima con provvedimento ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Ritenuto che :
- il gravame in argomento è infondato;
- priva di rilievo, innanzitutto, è la circostanza – addotta da parte ricorrente a fondamento delle esigenze cautelari – secondo la quale l’area su cui sorge l’opera abusivamente realizzata sia stata successivamente espunta dal perimetro del Parco di Veio sì da essere la medesima, allo stato attuale, non gravata da vincoli. Tale sopravvenienza – della quale, peraltro, parte ricorrente adduce, quale argomento di prova, una perizia giurata non corroborata da altri elementi fattuali – quand’anche veritiera è ininfluente ai fini dell’odierna decisione, giacché deve farsi applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la domanda di condono edilizio va esaminata e decisa dall'Ufficio in applicazione del principio " tempus regit actum ", quindi con rilevanza di sopravvenienze normative come pure di vincoli di inedificabilità sorti successivamente alla realizzazione dell'abuso ed alla presentazione della relativa domanda (in tema, vedi la pronuncia di questa Sezione n. 10296 del 19.7.2022 e gli ampi riferimenti giurisprudenziali ivi contenuti).;
- si tratta di un orientamento costante già assunto a partire dall’arresto dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 20/1999 secondo la quale – tra le varie ipotesi esegetiche prospettabili – la questione deve essere risolta privilegiando la normativa " vigente al tempo in cui la funzione si esplica (tempus regit actum)", essendo la più idonea alla "cura del pubblico interesse, in che si concreta la pubblica funzion e" (in proposito, vedasi di recente anche TAR Campania – Salerno, n.3238/2022 che a tale decisione si richiama). Ha poi aggiunto il giudice amministrativo d’appello che, " quanto alla preoccupazione che siffatta soluzione esporrebbe il singolo caso, in violazione del principio di certezza del diritto e di non disparità di trattamento, alla variabile alea dei tempi di decisione sull'istanza, (...) l'ordinamento appresta idonei strumenti di sollecitazione e, se del caso, di sostituzione dell'Amministrazione inerte " (vedasi, più recentemente, anche Cons. St., sez. VI, n. 7462/2022 secondo la quale “ In forza del principio di diritto pubblico 'tempus regit actum', le istanze di sanatoria straordinaria pendenti sono infatti soggette - in punto di condizioni e limiti - alla normativa in vigore al momento in cui le stesse vengono scrutinate. La fattispecie normativa in commento (sanatoria straordinaria di abusi edilizi conclamati) non può essere infatti in alcun modo assimilata all'applicazione di sanzioni amministrative punitive, rispetto alle quali soltanto vale il principio penalistico di rango costituzionale del divieto di retroattività delle norme incriminatrici sfavorevoli. Questo Consiglio di Stato non può poi che ribadire il carattere straordinario, temporaneo e contingente della normativa sui condoni edilizi, da considerarsi come assolutamente extra ordinem e destinata a operare una tantum in vista di un definitivo superamento delle situazioni di abuso ”);
- in definitiva, quindi, nessun rilievo può avere la circostanza della sopravvenuta cessazione del vincolo, dovendosi valutare il provvedimento – alla stregua del principio “ tempus regit actum ” – alla luce del quadro giuridico vigente al momento della sua adozione;
- ma, ancor più radicalmente, è infondato l’assunto di parte ricorrente che l’abuso commesso – consistente nell’ampliamento di una porzione del fabbricato, originariamente adibita a terrazza e poi coperta con un telo e destinata ad ingresso del locale ristorante, per un totale di circa 48 mq. – non potesse qualificarsi come ampliamento vero e proprio, non comportando nuova volumetria e consistendo, semplicemente, nella delimitazione di una superficie già esistente e destinata a terrazza;
- in proposito, deve farsi applicazione del costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ Le verande realizzate sulla balconata di un appartamento, in quanto determinano una variazione planivolumetrica ed architettonica dell'immobile nel quale vengono realizzate, sono senza dubbio soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire in quanto queste comportano la chiusura di una parte del balcone con conseguente aumento di volumetria e modifica del prospetto. Pertanto va escluso che la trasformazione di un balcone o di un terrazzo in veranda costituisca una pertinenza in senso urbanistico. La veranda integra un nuovo locale autonomamente utilizzabile il quale viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, per ciò solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie ” (così, da ultimo, Cons. St., sez. VI, n. 2171/2022);
- pertanto, qualificando correttamente l’opera quale ristrutturazione edilizia necessitante, a monte, di un titolo abilitativo espresso e, di conseguenza, afferente ad una delle tipologie da “1” a “3” di cui all’all. n. 1 al d.l. n. 269/2003, correttamente l’amministrazione capitolina ha negato il rilascio del titolo edilizio in sanatoria opponendosi a tale concessione il disposto dell’art. 3, comma 1, lett. b ) della L.R. Lazio n. 12/2004 a tenore del quale non sono suscettibili di sanatoria le opere realizzate, “ anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all'interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali ” (sull’incondonabilità dei cc.dd. ‘abusi maggiori’, anche a fronte di vincoli non comportanti l’inedificabilità assoluta dell’area, vedasi, tra le tante di questa Sezione, la sent. n. 9172 del 5.7.2022);
- conclusivamente, il ricorso va respinto poiché infondato;
- le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di Roma Capitale, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge poiché infondato.
Spese a carico della parte soccombente ed a favore di Roma Capitale, liquidate in Euro 2.000.00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Michelangelo Francavilla, Consigliere
Giuseppe Licheri, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Licheri | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO