Sentenza 24 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/06/2022, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2022
N. 01047/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01378/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1378 del 2017, proposto da
Morfini S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Fabrizio Lofoco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Taranto, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
nei confronti
Ecotaras Società di Ecologia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mariagabriella Spata, Stefano Zunarelli e Vincenzo Cellamare, con domicilio eletto presso lo studio Mariagabriella Spata in Lecce, via G. Zanardelli n. 66;
per l’annullamento
a) dell’atto prot. 0018173 del 16.08.2017 della Capitaneria del Porto di Taranto, comunicato via pec in pari data, con il quale è stata negata l’autorizzazione alle operazioni del servizio antinquinamento durante le operazioni di bunkeraggio alle navi nel Porto di Taranto;
b) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Taranto e Ecotaras Società di Ecologia S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 23 giugno 2022 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Rilevato che, già con atto depositato in data 5 maggio 2022, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio;
Ritenuto che, ciò detto, non permanga al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
Ritenuto che - tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda in esame - sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022, tenutasi in videoconferenza mediante collegamento da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a., con l’intervento dei Magistrati:
Antonella Mangia, Presidente, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO