Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 5500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5500 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4307 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile
nella persona del giudice unico dott.ssa Roberta Guardasole ha deliberato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4307/2022 r.g., e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata su foglio separato all'atto di C.F._2 citazione, dall'avv. SPADARO RENATO e con lui elett.te domiciliati al suo studio in Napoli alla Via dei
Mille n.16;
OPPONENTI
NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 mandato allegato su foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti COLOMBA
VITTORIO e ZANNI VALENTINA presso il cui studio, sito in Modena alla Via Lamborghini, n. 81, elegge domicilio;
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza del 18/02/2025, nella quale la causa è riservata a sentenza con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 500/2022 - RG n. 1443/2022, emesso dal Tribunale di
1
“ Pt_1 Parte_2
Nel ricorso per decreto ingiuntivo l'opposta deduceva che il era debitore di CONSEL SpA, Pt_1 degli importi di Euro 17.494,54 in ragione dell'omesso rimborso del finanziamento n. 2380528 del 9.1.17, rispetto al quale era stata pattuita la garanzia della , e di euro 3.287,57 in ragione dell'omesso Parte_2 rimborso del finanziamento n. 2443156 del 31.5.17 a cui la sig. era estranea;
che in data Parte_2
04/06/2018, NS S.p.A. aveva ceduto ad nell'ambito dell'operazione di cessione Controparte_1 di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, i crediti di cui sopra.
Ci premesso gli opponenti hanno eccepito:
1- la sig.ra ha disconosciuto ai sensi dell'art. 214 c.p.c., per apocrifa della firma, la Parte_2 sottoscrizione da ella asseritamente apposta quale coobbligata al contratto di finanziamento n.
2380528 dell'importo di euro 17.782,48,
2- il sig. ha disconosciuto ai sensi dell'art. 214 c.p.c., per apocrifa della firma, la Pt_1 sottoscrizione del contratto di finanziamento n. 2443156 dell'importo di euro 3.200,00;
3- in relazione al contratto n. 2380528 la carenza di titolarità e di legittimazione passiva di
[...]
; CP_1
4- la nullità del decreto ingiuntivo poiché conterebbe l'ingiunzione di pagamento contro ciascuno dei coobbligati per l'importo complessivo di euro 17.494,54 non in solido ma contro ciascuno di essi in via autonoma.
Ciò premesso concludevano chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda di con vittoria di spese e competenze di lite con richiesta di attribuzione al procuratore Controparte_1 antistatario.
Si costituiva la convenuta insistendo per il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
Nel corso del giudizio, verificata la ritualità delle costituzioni, esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, rigettata la richiesta ex art 648 c.p.c, concessi i termini ex art 183 comma
VI c.p.c., esperita CTU grafologica depositata in data 22/12/2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
Preliminare è la disamina dell'eccezione inerente l'apocrifa delle firme formulate dalle parti atteso che dal positivo ovvero negativo accertamento della stessa ne discende l' esistenza stessa di una obbligazione restitutoria in capo agli opponenti.
2 La mancanza di autenticità della firma esclude la riconducibilità alle parti della volontà negoziale esplicata nel contratto di finanziamento.
Fatta questa premessa vanno richiamate ai fini della decisione, perché condivise dal Tribunale in quanto frutto di corretto metodo di indagine e di puntuale adempimento dell'incarico conferito, le conclusioni raggiunte dalla CTU.
Deve all'uopo evidenziarsi che il giudice del merito che riconosce convincenti, oltre che immuni da difetti e lacune, le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate in modo motivato e convincente, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico, avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass., n. 12630 del 1995; Cass., n. 7716 del 2000; Cass., n. 3492 del 2002; Cass., n. 10688 del 2008;
Cass., n. 1642 del 1976).
Ebbene il perito, dr. , all'esito delle indagini effettuate riferisce che: “Le num. 8 Persona_1
(otto) firme a nome apparente di apposte in calce a richiesta di prestito personale n. 2443156 del Parte_1
31.05.2017; le num. 21 (ventuno) firme a nome apparente di sono apposte dalla di lui mano scrivente. Parte_1
Pertanto si indicano quali autografe;
2- Le num. 5 (cinque) firme a nome di rilasciate in calce al Parte_2 contratto richiesta di prestito personale n. 2380528 del 9.01.2017 non sono state apposte dalla di lei mano scrivente.
Pertanto si indicano quali apocrife.”
Le predette conclusioni non sono state oggetto di contestazione dalle parti (irrilevanti le censure volta a verificare che la firma apocrifa della sig.ra sia di fatto riconducibile alla mano del sig. ) Parte_2 Pt_1
e possono essere poste alla base della presente decisione.
Avendo il CTU escluso la autenticità della sottoscrizione apposta dalla sig.ra al contratto n. Parte_2
2380528 in qualità di coobbligata alcuna obbligazione di garanzia può ritenersi assunta dalla stessa sulla base del predetto contratto a lei non riconducibile.
Quanto al sig. avendo il ctu riscontrato l'autografia della sottoscrizione e dunque la Pt_1 riconducibilità delle dichiarazioni contenute nel contratto al predetto va rigettata l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per mancanza di volontà ( non viene invocata la nullità di protezione di cui all'art 117 comma 3 TUB).
3 Parimenti infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della cessionaria, va dato atto che l'opposta ha depositato sin dal ricorso monitorio il contratto di cessione intercorso tra la stessa e NS
( cfr il documento 2 allegato al ricorso in sede monitoria) rappresentato dallo scambio di offerta di acquisto del 1/06/2018 e successiva accettazione del 4/6/2018) avvenuto via pec tra le parti Ad integrazione con la comparsa di costituzione e risposta, ha depositato altresì l'accordo quadro siglato tra le parti e volto a regolare la cessione dei crediti oggetto di disamina (doc. 8) nonché un estratto dell'elenco allegato alla cessione intercorsa tra le parti contenente, tra gli altri oscurati, il nominativo e i riferimenti all'esposizione debitoria del sig. (doc. 9; l'elenco risulta redatto in doppia copia, una con Pt_1
l'intestazione della cedente e l'altra della cessionaria e contiene il riferimento ad entrambi i contratti azionati.
Deve dunque ritenersi provata la legittimazione attiva della opposta e la sua titolarità del credito.
Per quanto concerne il quarto motivo di opposizione, gli opponenti lamentano che il decreto ingiuntivo conterebbe l'ingiunzione di pagamento nei confronti dei coobbligati per l'importo di euro 17.494,54 non in solido ma contro ciascuno di essi in via autonoma.
Il decreto ingiuntivo sul punto riporta testualmente “Ingiunge a di pagare, Controparte_2 in solido, alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 20.782,11, il e di € 17.494,54, la;
” Pt_1 Parte_2
Ne discende che in relazione al rapporto per il quale la era coobbligata la stessa rispondeva in Parte_2 solido al per l'importo di euro 17.494,54 mentre il coniuge rispondeva in proprio altresì' del Pt_1 mancato pagamento della somma di euro 3.287,57 derivante dall'omesso rimborso del finanziamento n.
2443156.
In ogni caso, la questione è priva di pregio atteso che la condanna in solido viene meno all'esito dell'accertata insussistenza della obbligazione restitutoria in capo alla . Parte_2
In considerazione delle motivazioni che precedono l'opposizione deve essere parzialmente accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna del al pagamento della somma Pt_1
20.782,00
Quanto alle spese di lite, rilevato che la difesa degli opponenti è unica, l'esito complessivo della lite che vede entrambe le parti soccombenti giustifica l'integrale compensazione delle stesse anche quelle di CTU come liquidate con separato provvedimento in corso di causa.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile in epigrafe indicata così provvede:
1.- Revoca il decreto ingiuntivo n. 500/2022;
2.- Condanna al pagamento, in favore di , di € Parte_1 Controparte_1
20.782,11oltre interessi legali dalla domanda;
3.- Compensa le spese di lite anche quelle di CTU.
Così deciso in Napoli, il 3.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Roberta Guardasole
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