TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/11/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 2848/2023
Udienza del 04/11/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile - Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2848/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Iacopino e Crescenzio Santuori
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
p pore
rappresentata e difesa dall'Avv. Natalia Giuliano
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: società in house - selezione per la formazione di una graduatoria - operatore di esercizio (autista) - precedenti condanne penali - esclusione dalla graduatoria dei candidati idonei - diritto all'assunzione. Pagina 1 di 9 R.G. LAV. N. 2848/2023
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. depositato in data
15/12/2023 e contestuale istanza cautelare (ex art. 700 cod. proc. civ.), ha convenuto in giudizio le Parte_1 [...] esponendo: Controparte_1
- di aver partecipato ad una selezione pubblica, indetta dalle in data 19/09/2021, per la formazione di una Controparte_1 graduatoria, valida per 36 mesi, da cui attingere per la copertura di posizioni lavorative (pari inizialmente a 5 unità) relative al profilo di operatore d'esercizio (parametro 140);
- che in data 10/11/2022 era stata approvata la graduatoria finale dei candidati risultati idonei in esito alla selezione suddetta, nell'ambito della quale egli si era utilmente collocato alla posizione n. 57;
- che in data 30/08/2023, lo stesso era stato, infatti, convocato
– ai fini dell'assunzione – per la visita medica di idoneità alla mansione, superandola con esito positivo;
- che tutti i collocati in graduatoria – da n. 1 al n. 65, fatta eccezione per il ricorrente – erano stati assunti dalla Società resistente;
- che in data 25/09/2023, inaspettatamente, riceveva da parte di la comunicazione prot. n. AU/6309 con la Controparte_1 quale gli veniva notificato il blocco della procedura di assunzione e la conseguente esclusione dalla graduatoria dei candidati idonei;
- che tale grave provvedimento veniva motivato esclusivamente alla luce del rilievo postumo della mancanza di uno dei requisiti generali previsti dall'art. 1 dell'annuncio di selezione;
- che, in particolare, si trattava di una regola della lex specialis che asetticamente prevedeva, tout court, l'assenza “di condanne penali passate in giudicato” ai fini dell'assunzione;
- che, nel caso di specie, egli aveva effettivamente riportato in Pagina 2 di 9 R.G. LAV. N. 2848/2023
passato delle condanne penali per fatti risalenti al 2012 e 2013; tuttavia, tali condanne, che - in una obiettiva e consapevole dichiarazione di veridicità - erano state rese palesi sin dall'avvio della procedura, non presentavano profili di incompatibilità con le mansioni oggetto della selezione (ovvero quelle di autista);
- che si trattava di condanne per il solo reato di cui all'art 640 cod. pen., definite con sentenze di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con il beneficio della sospensione condizionale della pena, sicché sarebbe alquanto difficile rilevare una concreta incompatibilità con la citata mansione, soprattutto ove si consideri che i “fatti” contestati risalgono al 2012 e al 2013, dunque oltre 10 anni prima.
1.1. Il ricorrente deduceva quindi:
i) la sproporzionalità della previsione dell'avviso di selezione;
la carenza di motivazione in ordine alla concreta incompatibilità della condanna con lo svolgimento delle mansioni da assegnare;
ii) l'inesistenza di un divieto ex lege all'assunzione.
1.2. Il ricorrente concludeva, pertanto, chiedendo che il
Tribunale voglia:
1. adottare, in via d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., un provvedimento cautelare idoneo ad anticipare gli effetti della decisione sul merito, con costituzione del rapporto lavorativo di operatore di esercizio;
2. in ogni caso, anche nel merito - ove necessario previa disapplicazione e/o annullamento dei provvedimenti di diniego ed esclusione nonché dell'avviso di selezione nella parte in cui preclude l'accesso alla posizione lavorativa in presenza di qualsivoglia condanna penale passata in giudicato - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di essere assunto da Controparte_1 quale operatore d'esercizio (parametro 140), quale corretta e
[...] positiva conclusione dell'avviata procedura;
3. condannare la resistente anche al risarcimento del danno nella
Pagina 3 di 9 R.G. LAV. N. 2848/2023
misura delle retribuzioni medio tempore non corrisposte.
2. Si sono costituite le che hanno Controparte_1 concluso chiedendo che, previa acquisizione del fascicolo del procedimento cautelare R.G. n. 2848-1/2023 (definito con decreto di rigetto cronol. n. 1327/2024 del 03/03/2024) al fascicolo del presente giudizio di merito (R.G. n. 2848/2023), il Tribunale voglia rigettare il ricorso perché inammissibile e, comunque, ed in ogni caso, infondato in ogni sua parte.
3. Infatti, con ordinanza del 03/03/2024, depositata in pari data nel fascicolo sub 1 cit., è stata rigettata, stante il ravvisato difetto del fumus boni iuris, l'istanza di tutela cautelare avanzata contestualmente al ricorso per il merito.
3.1. Ritiene questo Giudice che anche in questa sede di merito debba ribadirsi il percorso giuridico e logico-motivazionale già illustrato in sede di tutela cautelare, che di seguito si trascrive ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., non essendovi ragione alcuna per discostarsi da tale motivazione:
« 4. È innanzitutto pacifica tra le parti la natura di società in house della “
[...]
il cui capitale sociale fa interamente capo alla Controparte_1 Parte_2
(si vedano: pag. 6 del ricorso e pag. 8 della memoria difensiva della resistente).
4.1. È poi altrettanto pacifico (e documentato) che l'annuncio di selezione cui il ricorrente partecipò (doc. n. 1 allegato al ricorso;
doc. n. 1 allegato alla memoria difensiva) prevedesse, all'art. 1, tra i “requisiti generali di ammissione”, la “assenza di condanne penali passate in giudicato” (lett. e) del citato art. 1 dell'annuncio di selezione).
5. Ciò posto, si deve rilevare che la Suprema Corte ha ormai chiarito che la giurisdizione in tema di procedure finalizzate all'assunzione del personale dipendente delle società c.d. “in house providing” spetta al giudice ordinario e non al giudice amministrativo, in quanto alla scelta del modello privatistico per il perseguimento delle finalità di tali società consegue l'esclusione dell'obbligo di adottare il regime del pubblico concorso per il reclutamento dei dipendenti, trovando, invece, applicazione le regole di cui all'art. 18 del decreto-legge n. 112 del 2008,
Pagina 4 di 9 R.G. LAV. N. 2848/2023
conv., con modif., dalla legge n. 133 del 2008 (Cass., Sez. Un., n. 7759/2017).
Il principio sulla giurisdizione è stato ribadito anche dopo l'entrata in vigore del
D. Lgs. n. 175/2016, recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (Cass., Sez. Un., ord. n. 18749/2023).
6. La ratio di tale scelta operata dal Giudice della giurisdizione si fonda sulla natura giuridica delle società in house, rispetto alle quali è ormai principio acquisito
(e codificato) che la «partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché lo Stato o gli enti pubblici (Comune, Provincia, etc.) ne posseggano le azioni, in tutto o in parte, non assumendo rilievo alcuno, per le vicende della medesima, la persona dell'azionista, dato che tale società, quale persona giuridica privata, opera nell'esercizio della propria autonomia negoziale, senza alcun collegamento con l'ente pubblico: il rapporto tra la società e l'ente locale è di assoluta autonomia, sicché non è consentito al Comune incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull'attività della società per azioni mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali» (Cass., Sez. Un., n.
24591/2016).
6.1. Il principio, come anticipato, è stato codificato dall'art. 1, comma 3, del D.
Lgs. n. 175/2016, laddove si prevede che “per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato”.
7. Con specifico riferimento al personale dipendente delle società in house, lo stesso T.U. n. 175/2016, all'art. 19 (rubricato “Gestione del personale”), comma 1, stabilisce che “salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi”.
7.1. Il comma 2 dello stesso art. 19 dispone, poi, che “le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3,
Pagina 5 di 9 R.G. LAV. N. 2848/2023
del decreto legislativo n. 165 del 2001”.
8. Orbene, dal quadro normativo appena esaminato emerge, nella sostanza, che
«la disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze della società a controllo pubblico è sempre stata saldamente ancorata al “lavoro nell'impresa”. Non si dubita, quindi, del fatto che la disciplina applicabile a tali società è quella privatistica» (così, Cass., Sez. Un. n. 18749/2023 cit.).
9. Per quanto riguarda le deroghe e le norme speciali che il legislatore ha, di volta in volta, dettato, si deve rilevare che, fino al 2008, per le società in house non vi era vincolo di assunzione con pubblico concorso (ed, infatti, Cass. n. 20782/2019, con riguardo ad una società d'ambito per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, ha affermato che, in tema di società a partecipazione pubblica, il reclutamento di personale effettuato nel periodo antecedente all'entrata in vigore dell'art. 18 del decreto-legge n. 112 del 2008 - che ha esteso alle predette società, nella ricorrenza di determinate condizioni, i divieti o le limitazioni alle assunzioni previsti per le p.a. -
è regolato dal regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato).
9.1. Tralasciando il decreto-legge del 2008, non rilevante ratione temporis in questa controversia, è qui sufficiente rilevare che l'art. 19 del D. Lgs. n. 175/2016 ha previsto, per tutte le società a controllo pubblico, l'obbligo di stabilire, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001.
9.2. L'art. 35, comma 3, del T.U. sul pubblico impiego stabilisce, poi, che le procedure di reclutamento si conformino ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni,
Pagina 6 di 9 R.G. LAV. N. 2848/2023
docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca o del master universitario di secondo livello o l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree dei settori scientifico- disciplinari definite ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, afferenti al titolo di dottore di ricerca o al master universitario di secondo livello o al contratto di ricerca, quelle pertinenti alla tipologia del profilo o livello di inquadramento.
9.3. In estrema sintesi, si può affermare che le società in house hanno, a differenza delle società controllate da soggetti privati, il solo obbligo di procedere al reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001.
Null'altro prevede la legge, sicché le società in house sono del tutto libere di stabilire quali siano i requisiti di ammissione alle selezioni del proprio personale e non vi è alcuna limitazione in ordine al fatto che le stesse possano legittimamente pretendere che il candidato sia privo di precedenti penali.
10. Partendo da tale presupposto, si deve altresì ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il bando di concorso per l'assunzione di personale è una vera e propria offerta al pubblico sicché, all'esito della selezione, per poter reclamare la illegittimità del provvedimento di non assunzione ed invocare la conclusione del contratto di lavoro ed il correlativo diritto all'assunzione, il candidato deve avere accettato la delineata offerta in maniera conforme alla proposta contrattuale e, in particolare, deve avere indicato nella domanda di partecipazione il possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando (nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, in quanto il giudice di merito aveva ritenuto illegittima la mancata assunzione non considerando che il candidato escluso non aveva indicato nella domanda di partecipazione alla selezione di aver riportato una condanna penale all'esito di istanza di applicazione della pena o patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., nonostante il bando richiedesse l'indicazione di “ogni tipo di precedente
Pagina 7 di 9 R.G. LAV. N. 2848/2023
penale”) (Cass. n. 5295/2007, con riferimento ad un bando di concorso indetto dall' Controparte_2
11. Orbene, il ricorrente era a perfetta conoscenza, nel momento in cui propose la sua candidatura, che l'annuncio di selezione pretendeva l'assenza di condanne penali passate in giudicato, sicché non può ora dolersi di tale previsione ritenendola illegittima, atteso che - come si è detto - le società in house non hanno limitazioni di legge sotto tale profilo, agendo come una impresa privata che, come è ben noto, può liberamente scegliere se assumere o meno un lavoratore che abbia precedenti penali, secondo una sua scelta insindacabile, anche nella sede giurisdizionale.
Sicché, se si può concordare con il ricorrente che non esite un divieto ex lege all'assunzione di personale che abbia riportato condanne penali, è però altrettanto vero che non esiste neppure un divieto ex lege di prevedere, in sede di avviso di selezione, il requisito dell'assenza di condanne penali. Tale ultima scelta, parimenti legittima (in quanto esercitata dalla società in house secondo i poteri che spettano a qualsiasi datore di lavoro privato) e tutt'altro che irragionevole, non può quindi essere sindacata.
11.1. Ed è stato questo il motivo addotto, a supporto dell'esclusione, nella nota prot. n. AU/6309 del 25/09/2023, nella quale le , richiamando Controparte_1 il requisito dell'assenza di condanne penali (previsto dall'art. 1 lett. e) dell'annuncio di selezione), hanno disposto la necessaria conseguente definitiva esclusione del ricorrente dalla graduatoria a seguito dell'accertamento del mancato possesso di detto requisito, come espressamente previsto dall'art. 5 del medesimo annuncio.
11.2. È, quindi, del tutto irrilevante che nella successiva nota prot. n. DAF/7170 del 30/10/2023, la Società resistente, rispondendo all'istanza di revoca in autotutela del provvedimento di esclusione e di accesso agli atti avanzata dal ricorrente, abbia fatto riferimento all'art. 85 del d.P.R. n. 3/1957 (T.U. sugli impiegati civili), che non trova applicazione per le società in house, non essendo la predetta disposizione richiamata dal T.U. n. 175 del 2016 (che richiama, all'art. 19, comma 9-bis, esclusivamente l'art. 56 del d.P.R. n. 3/1957, in tema di comando presso altra amministrazione).
12. Il ricorso cautelare, in conclusione, deve essere rigettato non configurandosi alcun diritto soggettivo all'assunzione in capo al ricorrente ».
4. Il ricorso, per le motivazioni sopra riportate, deve essere
Pagina 8 di 9 R.G. LAV. N. 2848/2023
dunque rigettato anche in questa sede di merito.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo per entrambe le fasi (cautelare e merito).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore delle Controparte_1 che si liquidano nelle somme di € 1.000,00 per
[...] la fase cautelare e di € 700,00 per questa fase di merito per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed
I.V.A. (se dovuta), come per legge.
Così deciso in Catanzaro, in data 4 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 9 di 9
Udienza del 04/11/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile - Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2848/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Iacopino e Crescenzio Santuori
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
p pore
rappresentata e difesa dall'Avv. Natalia Giuliano
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: società in house - selezione per la formazione di una graduatoria - operatore di esercizio (autista) - precedenti condanne penali - esclusione dalla graduatoria dei candidati idonei - diritto all'assunzione. Pagina 1 di 9 R.G. LAV. N. 2848/2023
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. depositato in data
15/12/2023 e contestuale istanza cautelare (ex art. 700 cod. proc. civ.), ha convenuto in giudizio le Parte_1 [...] esponendo: Controparte_1
- di aver partecipato ad una selezione pubblica, indetta dalle in data 19/09/2021, per la formazione di una Controparte_1 graduatoria, valida per 36 mesi, da cui attingere per la copertura di posizioni lavorative (pari inizialmente a 5 unità) relative al profilo di operatore d'esercizio (parametro 140);
- che in data 10/11/2022 era stata approvata la graduatoria finale dei candidati risultati idonei in esito alla selezione suddetta, nell'ambito della quale egli si era utilmente collocato alla posizione n. 57;
- che in data 30/08/2023, lo stesso era stato, infatti, convocato
– ai fini dell'assunzione – per la visita medica di idoneità alla mansione, superandola con esito positivo;
- che tutti i collocati in graduatoria – da n. 1 al n. 65, fatta eccezione per il ricorrente – erano stati assunti dalla Società resistente;
- che in data 25/09/2023, inaspettatamente, riceveva da parte di la comunicazione prot. n. AU/6309 con la Controparte_1 quale gli veniva notificato il blocco della procedura di assunzione e la conseguente esclusione dalla graduatoria dei candidati idonei;
- che tale grave provvedimento veniva motivato esclusivamente alla luce del rilievo postumo della mancanza di uno dei requisiti generali previsti dall'art. 1 dell'annuncio di selezione;
- che, in particolare, si trattava di una regola della lex specialis che asetticamente prevedeva, tout court, l'assenza “di condanne penali passate in giudicato” ai fini dell'assunzione;
- che, nel caso di specie, egli aveva effettivamente riportato in Pagina 2 di 9 R.G. LAV. N. 2848/2023
passato delle condanne penali per fatti risalenti al 2012 e 2013; tuttavia, tali condanne, che - in una obiettiva e consapevole dichiarazione di veridicità - erano state rese palesi sin dall'avvio della procedura, non presentavano profili di incompatibilità con le mansioni oggetto della selezione (ovvero quelle di autista);
- che si trattava di condanne per il solo reato di cui all'art 640 cod. pen., definite con sentenze di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con il beneficio della sospensione condizionale della pena, sicché sarebbe alquanto difficile rilevare una concreta incompatibilità con la citata mansione, soprattutto ove si consideri che i “fatti” contestati risalgono al 2012 e al 2013, dunque oltre 10 anni prima.
1.1. Il ricorrente deduceva quindi:
i) la sproporzionalità della previsione dell'avviso di selezione;
la carenza di motivazione in ordine alla concreta incompatibilità della condanna con lo svolgimento delle mansioni da assegnare;
ii) l'inesistenza di un divieto ex lege all'assunzione.
1.2. Il ricorrente concludeva, pertanto, chiedendo che il
Tribunale voglia:
1. adottare, in via d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., un provvedimento cautelare idoneo ad anticipare gli effetti della decisione sul merito, con costituzione del rapporto lavorativo di operatore di esercizio;
2. in ogni caso, anche nel merito - ove necessario previa disapplicazione e/o annullamento dei provvedimenti di diniego ed esclusione nonché dell'avviso di selezione nella parte in cui preclude l'accesso alla posizione lavorativa in presenza di qualsivoglia condanna penale passata in giudicato - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di essere assunto da Controparte_1 quale operatore d'esercizio (parametro 140), quale corretta e
[...] positiva conclusione dell'avviata procedura;
3. condannare la resistente anche al risarcimento del danno nella
Pagina 3 di 9 R.G. LAV. N. 2848/2023
misura delle retribuzioni medio tempore non corrisposte.
2. Si sono costituite le che hanno Controparte_1 concluso chiedendo che, previa acquisizione del fascicolo del procedimento cautelare R.G. n. 2848-1/2023 (definito con decreto di rigetto cronol. n. 1327/2024 del 03/03/2024) al fascicolo del presente giudizio di merito (R.G. n. 2848/2023), il Tribunale voglia rigettare il ricorso perché inammissibile e, comunque, ed in ogni caso, infondato in ogni sua parte.
3. Infatti, con ordinanza del 03/03/2024, depositata in pari data nel fascicolo sub 1 cit., è stata rigettata, stante il ravvisato difetto del fumus boni iuris, l'istanza di tutela cautelare avanzata contestualmente al ricorso per il merito.
3.1. Ritiene questo Giudice che anche in questa sede di merito debba ribadirsi il percorso giuridico e logico-motivazionale già illustrato in sede di tutela cautelare, che di seguito si trascrive ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., non essendovi ragione alcuna per discostarsi da tale motivazione:
« 4. È innanzitutto pacifica tra le parti la natura di società in house della “
[...]
il cui capitale sociale fa interamente capo alla Controparte_1 Parte_2
(si vedano: pag. 6 del ricorso e pag. 8 della memoria difensiva della resistente).
4.1. È poi altrettanto pacifico (e documentato) che l'annuncio di selezione cui il ricorrente partecipò (doc. n. 1 allegato al ricorso;
doc. n. 1 allegato alla memoria difensiva) prevedesse, all'art. 1, tra i “requisiti generali di ammissione”, la “assenza di condanne penali passate in giudicato” (lett. e) del citato art. 1 dell'annuncio di selezione).
5. Ciò posto, si deve rilevare che la Suprema Corte ha ormai chiarito che la giurisdizione in tema di procedure finalizzate all'assunzione del personale dipendente delle società c.d. “in house providing” spetta al giudice ordinario e non al giudice amministrativo, in quanto alla scelta del modello privatistico per il perseguimento delle finalità di tali società consegue l'esclusione dell'obbligo di adottare il regime del pubblico concorso per il reclutamento dei dipendenti, trovando, invece, applicazione le regole di cui all'art. 18 del decreto-legge n. 112 del 2008,
Pagina 4 di 9 R.G. LAV. N. 2848/2023
conv., con modif., dalla legge n. 133 del 2008 (Cass., Sez. Un., n. 7759/2017).
Il principio sulla giurisdizione è stato ribadito anche dopo l'entrata in vigore del
D. Lgs. n. 175/2016, recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (Cass., Sez. Un., ord. n. 18749/2023).
6. La ratio di tale scelta operata dal Giudice della giurisdizione si fonda sulla natura giuridica delle società in house, rispetto alle quali è ormai principio acquisito
(e codificato) che la «partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché lo Stato o gli enti pubblici (Comune, Provincia, etc.) ne posseggano le azioni, in tutto o in parte, non assumendo rilievo alcuno, per le vicende della medesima, la persona dell'azionista, dato che tale società, quale persona giuridica privata, opera nell'esercizio della propria autonomia negoziale, senza alcun collegamento con l'ente pubblico: il rapporto tra la società e l'ente locale è di assoluta autonomia, sicché non è consentito al Comune incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull'attività della società per azioni mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali» (Cass., Sez. Un., n.
24591/2016).
6.1. Il principio, come anticipato, è stato codificato dall'art. 1, comma 3, del D.
Lgs. n. 175/2016, laddove si prevede che “per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato”.
7. Con specifico riferimento al personale dipendente delle società in house, lo stesso T.U. n. 175/2016, all'art. 19 (rubricato “Gestione del personale”), comma 1, stabilisce che “salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi”.
7.1. Il comma 2 dello stesso art. 19 dispone, poi, che “le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3,
Pagina 5 di 9 R.G. LAV. N. 2848/2023
del decreto legislativo n. 165 del 2001”.
8. Orbene, dal quadro normativo appena esaminato emerge, nella sostanza, che
«la disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze della società a controllo pubblico è sempre stata saldamente ancorata al “lavoro nell'impresa”. Non si dubita, quindi, del fatto che la disciplina applicabile a tali società è quella privatistica» (così, Cass., Sez. Un. n. 18749/2023 cit.).
9. Per quanto riguarda le deroghe e le norme speciali che il legislatore ha, di volta in volta, dettato, si deve rilevare che, fino al 2008, per le società in house non vi era vincolo di assunzione con pubblico concorso (ed, infatti, Cass. n. 20782/2019, con riguardo ad una società d'ambito per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, ha affermato che, in tema di società a partecipazione pubblica, il reclutamento di personale effettuato nel periodo antecedente all'entrata in vigore dell'art. 18 del decreto-legge n. 112 del 2008 - che ha esteso alle predette società, nella ricorrenza di determinate condizioni, i divieti o le limitazioni alle assunzioni previsti per le p.a. -
è regolato dal regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato).
9.1. Tralasciando il decreto-legge del 2008, non rilevante ratione temporis in questa controversia, è qui sufficiente rilevare che l'art. 19 del D. Lgs. n. 175/2016 ha previsto, per tutte le società a controllo pubblico, l'obbligo di stabilire, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001.
9.2. L'art. 35, comma 3, del T.U. sul pubblico impiego stabilisce, poi, che le procedure di reclutamento si conformino ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni,
Pagina 6 di 9 R.G. LAV. N. 2848/2023
docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca o del master universitario di secondo livello o l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree dei settori scientifico- disciplinari definite ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, afferenti al titolo di dottore di ricerca o al master universitario di secondo livello o al contratto di ricerca, quelle pertinenti alla tipologia del profilo o livello di inquadramento.
9.3. In estrema sintesi, si può affermare che le società in house hanno, a differenza delle società controllate da soggetti privati, il solo obbligo di procedere al reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001.
Null'altro prevede la legge, sicché le società in house sono del tutto libere di stabilire quali siano i requisiti di ammissione alle selezioni del proprio personale e non vi è alcuna limitazione in ordine al fatto che le stesse possano legittimamente pretendere che il candidato sia privo di precedenti penali.
10. Partendo da tale presupposto, si deve altresì ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il bando di concorso per l'assunzione di personale è una vera e propria offerta al pubblico sicché, all'esito della selezione, per poter reclamare la illegittimità del provvedimento di non assunzione ed invocare la conclusione del contratto di lavoro ed il correlativo diritto all'assunzione, il candidato deve avere accettato la delineata offerta in maniera conforme alla proposta contrattuale e, in particolare, deve avere indicato nella domanda di partecipazione il possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando (nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, in quanto il giudice di merito aveva ritenuto illegittima la mancata assunzione non considerando che il candidato escluso non aveva indicato nella domanda di partecipazione alla selezione di aver riportato una condanna penale all'esito di istanza di applicazione della pena o patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., nonostante il bando richiedesse l'indicazione di “ogni tipo di precedente
Pagina 7 di 9 R.G. LAV. N. 2848/2023
penale”) (Cass. n. 5295/2007, con riferimento ad un bando di concorso indetto dall' Controparte_2
11. Orbene, il ricorrente era a perfetta conoscenza, nel momento in cui propose la sua candidatura, che l'annuncio di selezione pretendeva l'assenza di condanne penali passate in giudicato, sicché non può ora dolersi di tale previsione ritenendola illegittima, atteso che - come si è detto - le società in house non hanno limitazioni di legge sotto tale profilo, agendo come una impresa privata che, come è ben noto, può liberamente scegliere se assumere o meno un lavoratore che abbia precedenti penali, secondo una sua scelta insindacabile, anche nella sede giurisdizionale.
Sicché, se si può concordare con il ricorrente che non esite un divieto ex lege all'assunzione di personale che abbia riportato condanne penali, è però altrettanto vero che non esiste neppure un divieto ex lege di prevedere, in sede di avviso di selezione, il requisito dell'assenza di condanne penali. Tale ultima scelta, parimenti legittima (in quanto esercitata dalla società in house secondo i poteri che spettano a qualsiasi datore di lavoro privato) e tutt'altro che irragionevole, non può quindi essere sindacata.
11.1. Ed è stato questo il motivo addotto, a supporto dell'esclusione, nella nota prot. n. AU/6309 del 25/09/2023, nella quale le , richiamando Controparte_1 il requisito dell'assenza di condanne penali (previsto dall'art. 1 lett. e) dell'annuncio di selezione), hanno disposto la necessaria conseguente definitiva esclusione del ricorrente dalla graduatoria a seguito dell'accertamento del mancato possesso di detto requisito, come espressamente previsto dall'art. 5 del medesimo annuncio.
11.2. È, quindi, del tutto irrilevante che nella successiva nota prot. n. DAF/7170 del 30/10/2023, la Società resistente, rispondendo all'istanza di revoca in autotutela del provvedimento di esclusione e di accesso agli atti avanzata dal ricorrente, abbia fatto riferimento all'art. 85 del d.P.R. n. 3/1957 (T.U. sugli impiegati civili), che non trova applicazione per le società in house, non essendo la predetta disposizione richiamata dal T.U. n. 175 del 2016 (che richiama, all'art. 19, comma 9-bis, esclusivamente l'art. 56 del d.P.R. n. 3/1957, in tema di comando presso altra amministrazione).
12. Il ricorso cautelare, in conclusione, deve essere rigettato non configurandosi alcun diritto soggettivo all'assunzione in capo al ricorrente ».
4. Il ricorso, per le motivazioni sopra riportate, deve essere
Pagina 8 di 9 R.G. LAV. N. 2848/2023
dunque rigettato anche in questa sede di merito.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo per entrambe le fasi (cautelare e merito).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore delle Controparte_1 che si liquidano nelle somme di € 1.000,00 per
[...] la fase cautelare e di € 700,00 per questa fase di merito per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed
I.V.A. (se dovuta), come per legge.
Così deciso in Catanzaro, in data 4 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 9 di 9