Sentenza 11 novembre 1986
Massime • 3
Una volta accertata la relazione di fatto di un soggetto con la cosa, si presume il possesso e incombe sulla parte interessata l'Onere di provare che detta relazione è iniziata come semplice detenzione o che deriva da mera tolleranza. ( Conf 44/78, mass n 389335).*
A norma dell'art. 1142 cod. civ., il possesso si presume ininterrotto sin dall'origine in capo al possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto e incombe sulla parte interessata l'Onere di provare che tale possesso è mancato, per un tempo più o meno lungo, nel periodo intermedio. ( Conf 1773/75, mass n 375423).*
In tema di possesso, non può qualificarsi come sorto per mera tolleranza, in assenza di una specifica prova in proposito, un godimento protrattosi per lungo tempo senza opposizione del proprietario. ( V 2497/86, mass n 445593; ( V 1185/86, mass n 444671; ( V 4820/85, mass n 442229; ( V 3484/72, mass n 361389; ( V 1495/72, mass n 358165).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/11/1986, n. 6591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6591 |
| Data del deposito : | 11 novembre 1986 |
Testo completo
Una volta accertata la relazione di fatto di un soggetto con la cosa, si presume il possesso e incombe sulla parte interessata l'Onere di provare che detta relazione è iniziata come semplice detenzione o che deriva da mera tolleranza. ( Conf 44/78, mass n 389335).*