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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/07/2025, n. 4716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4716 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1574/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere
Dott. Renato Castaldo Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1574 R.G. degli affari contenziosi del 2019, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 23.4.2025
TRA
(già (p.iva ), in persona del legale Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonino Bosco (CF
) e Carlitria Bellu (CF ) ed C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliata nello studio del primo in Roma, Via Sestio Calvino n. 33
APPELLANTE
p.iva ) in persona del procuratore speciale p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Serra (CF ) ed C.F._3
elettivamente domiciliato presso lo studio Galante e Associati in Roma, Via del
Consolato n.6;
APPELLATA
1 Oggetto: mutuo - Appello avverso la sentenza n. 16465/2018 del Tribunale di Roma, sezione XVII (già IX) civile, pubblicata il 10.8.2018;
Conclusioni: All'udienza del 23.4.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Qui, in sintesi, i fatti di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha convenuto in Parte_1
giudizio la (ora dinanzi al Tribunale di Controparte_2 Controparte_1
Roma, affinché venissero accertate le nullità rilevate nel contratto di mutuo a tasso variabile, sottoscritto dalle parti in data 24 giugno 1991, e nel successivo atto di erogazione e quietanza del 11 luglio 1991; e, per l'effetto, chiedeva la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
Con sentenza n. 16465/2018, pubblicata in data 10.8.2018, il Tribunale di Roma, sezione XVII (già IX) ha respinto la domanda. Parte_ La ha impugnato la sentenza in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni:
“piaccia alla Corte Ecc.ma, in riforma della sentenza impugnata: 1) accertare
l'inesistenza e/o nullità delle clausole del contratto di mutuo in oggetto perché viziate da assoluta indeterminatezza sia con riferimento alla proroga dei termini del contratto che anche con rifermento al tasso applicato e, per l'effetto, ordinare alla Banca mutuante la restituzione delle somme versate;
2) accertare la nullità delle clausole vessatorie non partitamente sottoscritte in violazione degli art. 1341, secondo comma,
c.c. e per l'effetto ordinare alla Banca mutuante la restituzione delle somme versate e percepite;
3) accertare il tasso usuraio applicato e, per l'effetto, condannare l'Istituto di Credito alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto dal mutuatario e/o, comunque, di quanto verrà accertato in corso di causa;
4) accertare l'andamento anatocistico e l'indeterminatezza del piano di ammortamento del presente mutuo, cosiddetto “alla francese”, e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione
2 di quanto indebitamente percepito;
5) rimettere la causa in istruttoria ordinando alla
l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'estratto del c/c intercorso fra la convenuta e CP_2
l'attrice, nonché del piano di ammortamento del mutuo che non risulta allegato né al contratto di mutuo, né all'atto di erogazione al suo saldo;
6) rimettere la causa in istruttoria, per disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio avente ad oggetto i seguenti quesiti: “Dica il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa e compiuto ogni accertamento ritenuto utile: 1) se le pattuizioni relative agli interessi di cui al contratto di mutuo controverso e/o all'atto di erogazione presentino elementi di indeterminatezza;
2) se, comunque, tali pattuizioni comportino effetti anatocistici;
3) se, in ogni caso, la concreta applicazione di tali clausole da parte della convenuta abbia comportato violazione dei parametri negoziali;
in caso di risposta affermativa ai quesiti che precedono procedendo poi: A) nell'ipotesi di risposta affermativa al quesito sub 1), a determinare un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti, calcolando altresì la differenza tra l'ammontare dovuto in base a tale piano e quanto pagato dall'attrice per le rate già corrisposte;
B) nell'ipotesi di risposta affermativa al quesito sub 2), a indicare se – e con quale metodologia e risultati – il piano di ammortamento sia depurabile dagli effetti anatocistici, in caso di impossibilità procedendo come sub A); C) nell'ipotesi di risposta affermativa al quesito sub 3), a determinare un piano di ammortamento corretto secondo i termini negoziali, calcolando altresì la differenza tra l'ammontare dovuto in base a tale piano
e quanto pagato dall'attrice per le rate già corrisposte”. Con vittoria di spese e competenze.”
Si è costituita richiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: -dichiarare inammissibile e comunque respingere l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata;
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e 348 ter c.p.c.; - respingere l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare
l'impugnata sentenza del Tribunale di Roma n. 16465/2018; - in ogni caso, con vittoria
3 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad IVA, CPA e rimborso forfettario. (…)”.
In data 10.7.2019 è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellato, ex art. 348 bis c.p.c., atteso che la locuzione “non ha neanche una ragionevole possibilità di essere accolto” va intesa nel senso che l'operatività del filtro debba essere circoscritta ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati sia per ragioni di rito che per ragioni di merito e cioè a situazioni non ravvisabili nel caso di specie.
Nel merito, l'appello è infondato e deve essere respinto.
L'appellante ha proposto quattro motivi di gravame.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO
Con il primo motivo l'appellante ha denunziato la genericità e l'insufficienza della motivazione in relazione all'indeterminatezza del tasso di interesse.
Secondo il Tribunale di Roma, la clausola negoziale che ha previsto la determinazione del tasso d'interesse, pur nella sua complessità, consente di determinare per relationem ed in maniera univoca la misura degli interessi di volta in volta applicati, mediante il riferimento a parametri certi e conoscibili da entrambi i contraenti. L'appellante ha sostenuto che con tale motivazione il Giudice non sia entrato nel merito delle singole argomentazioni e non abbia considerato il tasso di interesse ricostruito dalla parte ed esposto nella consulenza tecnica di parte.
Il primo motivo è infondato e merita d'essere respinto.
La Cassazione, in materia, ha ritenuto che “La clausola di determinazione degli interessi corrispettivi dovuti dal mutuatario è validamente stipulata ai sensi dell'art.
1346 c.c. anche se la stessa si limita al mero richiamo di criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, a condizione, però, che gli stessi, in quanto funzionali alla concreta
4 determinazione del saggio di interesse, siano obiettivamente individuabili” (Cass.
8467/2025).
Il Tribunale nel provvedimento impugnato ha riportato la clausola è desunto dalla formulazione della stessa la piena determinabilità del tasso, correttamente posto che tutti i dati richiamati dalla clausola sono univoci, individuati e in grado di non far sorgere alcuna incertezza sugli importi dovuti a tale titolo.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione con riferimento alla nullità del contratto per la presenza di clausole vessatorie, mai proposte e sottoscritte dall'istituto bancario.
Sul punto, il Giudice di primo grado avrebbe sommariamente rigettato la domanda poiché generica e priva dell'indicazione di dette clausole.
L'appellante ritiene di aver specificamente indicato le clausole ritenute vessatorie.
Inoltre, nessun rilievo avrebbe l'orientamento giurisprudenziale citato dal Tribunale in materia di clausole vessatorie inserite in un atto notarile, poiché sul punto il dibattito sarebbe ancora aperto.
Il secondo motivo è infondato e deve essere respinto.
E' un dato incontestabile che la parte attrice in primo grado non ha indicato le clausole che si presumono vessatorie.
Peraltro, come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale, l'eccezione risulta comunque infondato posto che il mutuo per cui è causa è un contratto notarile.
La Suprema Corte, infatti, ha più volte ribadito che le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come "predisposte" dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione. (ex multis, Cass. 15253/2020; Cass. 15237/2017).
5 Si tratta di giurisprudenza costante sulla quale non c'è stata nessuna specifica contestazione.
TERZO MOTIVO DI APPELO
Con il terzo motivo l'appellante denunzia la carenza di motivazione in relazione alla problematica dell'usura sopravvenuta.
Il Giudice di primo grado ha affermato che, essendo stato il mutuo stipulato antecedentemente alla legge 108/96, non possano trovare applicazione i criteri previsti in detta legge.
Tuttavia, secondo l'appellante, la è subentrata nel contratto di mutuo Parte_1
successivamente, con regolare comunicazione di surroga all'Istituto mutuante, con il quale sono anche intervenute transazioni per il pagamento di pregresse posizioni debitori. Se è vero che con il subentro/accollo del mutuo prosegue il medesimo contratto di mutuo, l'appellante ha dedotto che rileverebbe comunque, nel caso di specie, l'entrata in vigore della nuova legge, idonea a determinare nuove condizioni e nuove valutazione in punto di tassi e usura.
Alla luce di quanto detto, la banca avrebbe dovuto, in virtù dei principi di correttezza e buona fede e di tutela del contraente più debole, modificare o quantomeno informare l'accollante delle condizioni del contratto di mutuo sottoscritto. Da una corretta ricostruzione del rapporto, sarebbero evidenti diversi episodi di usura sopravvenuta.
Il terzo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte ritiene di dover disattendere le censure avanzate, avendo il Tribunale correttamente applicato le norme al caso di specie, coerentemente con l'orientamento giurisprudenziale prevalente per il quale non è configurabile la cd. usura sopravvenuta.
A tal fine, appare sufficiente richiamare le Sezioni Unite della Corte di cassazione che con la pronuncia n. 24675/2017 hanno chiarito: “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della
6 clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.”
Il Tribunale, dunque, ha deciso applicando la regola di giudizio introdotta dalla Corte di Cassazione a sezioni unite e le deduzioni dell'appellante appaiono anodine e adeguate a confutare la decisione del Tribunale
QUARTO MOTIVO DI APPELLO
Parte_ Con il quarto motivo, la lamenta l'insufficienza della motivazione sulle contestazioni relative all'ammortamento cd “alla francese”.
Il Giudice di primo grado avrebbe ancora una volta rigettato la domanda di parte con una motivazione sintetica, esprimendo sul punto un convincimento personale in contrasto con la giurisprudenza in materia. L'appellante ha chiesto, quindi che vengano accertati l'anatocismo, come effetto dell'ammortamento ed anche l'indeterminatezza del piano di ammortamento.
Priva di qualsiasi fondamento anche l'ultima doglianza dell'appellante.
Il mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese, standardizzato a tasso variabile, non determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti. Inoltre non vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove, come nel caso in esame, il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero
7 e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione. Il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire (da ultimo, Cass. 7382/2025).
Alla luce di quanto esposto, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono le regole della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore.
Va, altresì, dato atto che ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento da parte dell'appelleante di un importo pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza n. 16465/2018 del Tribunale di Roma, pubblicata in data il
10.8.2018, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 9.990,00 oltre al rimborso forfettario delle spese ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23/7/25.
8 Il Consigliere estensore
Dott. Renato Castaldo
9
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Di Matteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere
Dott. Renato Castaldo Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1574 R.G. degli affari contenziosi del 2019, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 23.4.2025
TRA
(già (p.iva ), in persona del legale Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonino Bosco (CF
) e Carlitria Bellu (CF ) ed C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliata nello studio del primo in Roma, Via Sestio Calvino n. 33
APPELLANTE
p.iva ) in persona del procuratore speciale p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Serra (CF ) ed C.F._3
elettivamente domiciliato presso lo studio Galante e Associati in Roma, Via del
Consolato n.6;
APPELLATA
1 Oggetto: mutuo - Appello avverso la sentenza n. 16465/2018 del Tribunale di Roma, sezione XVII (già IX) civile, pubblicata il 10.8.2018;
Conclusioni: All'udienza del 23.4.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Qui, in sintesi, i fatti di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha convenuto in Parte_1
giudizio la (ora dinanzi al Tribunale di Controparte_2 Controparte_1
Roma, affinché venissero accertate le nullità rilevate nel contratto di mutuo a tasso variabile, sottoscritto dalle parti in data 24 giugno 1991, e nel successivo atto di erogazione e quietanza del 11 luglio 1991; e, per l'effetto, chiedeva la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
Con sentenza n. 16465/2018, pubblicata in data 10.8.2018, il Tribunale di Roma, sezione XVII (già IX) ha respinto la domanda. Parte_ La ha impugnato la sentenza in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni:
“piaccia alla Corte Ecc.ma, in riforma della sentenza impugnata: 1) accertare
l'inesistenza e/o nullità delle clausole del contratto di mutuo in oggetto perché viziate da assoluta indeterminatezza sia con riferimento alla proroga dei termini del contratto che anche con rifermento al tasso applicato e, per l'effetto, ordinare alla Banca mutuante la restituzione delle somme versate;
2) accertare la nullità delle clausole vessatorie non partitamente sottoscritte in violazione degli art. 1341, secondo comma,
c.c. e per l'effetto ordinare alla Banca mutuante la restituzione delle somme versate e percepite;
3) accertare il tasso usuraio applicato e, per l'effetto, condannare l'Istituto di Credito alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto dal mutuatario e/o, comunque, di quanto verrà accertato in corso di causa;
4) accertare l'andamento anatocistico e l'indeterminatezza del piano di ammortamento del presente mutuo, cosiddetto “alla francese”, e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione
2 di quanto indebitamente percepito;
5) rimettere la causa in istruttoria ordinando alla
l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'estratto del c/c intercorso fra la convenuta e CP_2
l'attrice, nonché del piano di ammortamento del mutuo che non risulta allegato né al contratto di mutuo, né all'atto di erogazione al suo saldo;
6) rimettere la causa in istruttoria, per disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio avente ad oggetto i seguenti quesiti: “Dica il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa e compiuto ogni accertamento ritenuto utile: 1) se le pattuizioni relative agli interessi di cui al contratto di mutuo controverso e/o all'atto di erogazione presentino elementi di indeterminatezza;
2) se, comunque, tali pattuizioni comportino effetti anatocistici;
3) se, in ogni caso, la concreta applicazione di tali clausole da parte della convenuta abbia comportato violazione dei parametri negoziali;
in caso di risposta affermativa ai quesiti che precedono procedendo poi: A) nell'ipotesi di risposta affermativa al quesito sub 1), a determinare un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti, calcolando altresì la differenza tra l'ammontare dovuto in base a tale piano e quanto pagato dall'attrice per le rate già corrisposte;
B) nell'ipotesi di risposta affermativa al quesito sub 2), a indicare se – e con quale metodologia e risultati – il piano di ammortamento sia depurabile dagli effetti anatocistici, in caso di impossibilità procedendo come sub A); C) nell'ipotesi di risposta affermativa al quesito sub 3), a determinare un piano di ammortamento corretto secondo i termini negoziali, calcolando altresì la differenza tra l'ammontare dovuto in base a tale piano
e quanto pagato dall'attrice per le rate già corrisposte”. Con vittoria di spese e competenze.”
Si è costituita richiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: -dichiarare inammissibile e comunque respingere l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata;
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e 348 ter c.p.c.; - respingere l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare
l'impugnata sentenza del Tribunale di Roma n. 16465/2018; - in ogni caso, con vittoria
3 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad IVA, CPA e rimborso forfettario. (…)”.
In data 10.7.2019 è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellato, ex art. 348 bis c.p.c., atteso che la locuzione “non ha neanche una ragionevole possibilità di essere accolto” va intesa nel senso che l'operatività del filtro debba essere circoscritta ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati sia per ragioni di rito che per ragioni di merito e cioè a situazioni non ravvisabili nel caso di specie.
Nel merito, l'appello è infondato e deve essere respinto.
L'appellante ha proposto quattro motivi di gravame.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO
Con il primo motivo l'appellante ha denunziato la genericità e l'insufficienza della motivazione in relazione all'indeterminatezza del tasso di interesse.
Secondo il Tribunale di Roma, la clausola negoziale che ha previsto la determinazione del tasso d'interesse, pur nella sua complessità, consente di determinare per relationem ed in maniera univoca la misura degli interessi di volta in volta applicati, mediante il riferimento a parametri certi e conoscibili da entrambi i contraenti. L'appellante ha sostenuto che con tale motivazione il Giudice non sia entrato nel merito delle singole argomentazioni e non abbia considerato il tasso di interesse ricostruito dalla parte ed esposto nella consulenza tecnica di parte.
Il primo motivo è infondato e merita d'essere respinto.
La Cassazione, in materia, ha ritenuto che “La clausola di determinazione degli interessi corrispettivi dovuti dal mutuatario è validamente stipulata ai sensi dell'art.
1346 c.c. anche se la stessa si limita al mero richiamo di criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, a condizione, però, che gli stessi, in quanto funzionali alla concreta
4 determinazione del saggio di interesse, siano obiettivamente individuabili” (Cass.
8467/2025).
Il Tribunale nel provvedimento impugnato ha riportato la clausola è desunto dalla formulazione della stessa la piena determinabilità del tasso, correttamente posto che tutti i dati richiamati dalla clausola sono univoci, individuati e in grado di non far sorgere alcuna incertezza sugli importi dovuti a tale titolo.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione con riferimento alla nullità del contratto per la presenza di clausole vessatorie, mai proposte e sottoscritte dall'istituto bancario.
Sul punto, il Giudice di primo grado avrebbe sommariamente rigettato la domanda poiché generica e priva dell'indicazione di dette clausole.
L'appellante ritiene di aver specificamente indicato le clausole ritenute vessatorie.
Inoltre, nessun rilievo avrebbe l'orientamento giurisprudenziale citato dal Tribunale in materia di clausole vessatorie inserite in un atto notarile, poiché sul punto il dibattito sarebbe ancora aperto.
Il secondo motivo è infondato e deve essere respinto.
E' un dato incontestabile che la parte attrice in primo grado non ha indicato le clausole che si presumono vessatorie.
Peraltro, come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale, l'eccezione risulta comunque infondato posto che il mutuo per cui è causa è un contratto notarile.
La Suprema Corte, infatti, ha più volte ribadito che le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come "predisposte" dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione. (ex multis, Cass. 15253/2020; Cass. 15237/2017).
5 Si tratta di giurisprudenza costante sulla quale non c'è stata nessuna specifica contestazione.
TERZO MOTIVO DI APPELO
Con il terzo motivo l'appellante denunzia la carenza di motivazione in relazione alla problematica dell'usura sopravvenuta.
Il Giudice di primo grado ha affermato che, essendo stato il mutuo stipulato antecedentemente alla legge 108/96, non possano trovare applicazione i criteri previsti in detta legge.
Tuttavia, secondo l'appellante, la è subentrata nel contratto di mutuo Parte_1
successivamente, con regolare comunicazione di surroga all'Istituto mutuante, con il quale sono anche intervenute transazioni per il pagamento di pregresse posizioni debitori. Se è vero che con il subentro/accollo del mutuo prosegue il medesimo contratto di mutuo, l'appellante ha dedotto che rileverebbe comunque, nel caso di specie, l'entrata in vigore della nuova legge, idonea a determinare nuove condizioni e nuove valutazione in punto di tassi e usura.
Alla luce di quanto detto, la banca avrebbe dovuto, in virtù dei principi di correttezza e buona fede e di tutela del contraente più debole, modificare o quantomeno informare l'accollante delle condizioni del contratto di mutuo sottoscritto. Da una corretta ricostruzione del rapporto, sarebbero evidenti diversi episodi di usura sopravvenuta.
Il terzo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte ritiene di dover disattendere le censure avanzate, avendo il Tribunale correttamente applicato le norme al caso di specie, coerentemente con l'orientamento giurisprudenziale prevalente per il quale non è configurabile la cd. usura sopravvenuta.
A tal fine, appare sufficiente richiamare le Sezioni Unite della Corte di cassazione che con la pronuncia n. 24675/2017 hanno chiarito: “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della
6 clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.”
Il Tribunale, dunque, ha deciso applicando la regola di giudizio introdotta dalla Corte di Cassazione a sezioni unite e le deduzioni dell'appellante appaiono anodine e adeguate a confutare la decisione del Tribunale
QUARTO MOTIVO DI APPELLO
Parte_ Con il quarto motivo, la lamenta l'insufficienza della motivazione sulle contestazioni relative all'ammortamento cd “alla francese”.
Il Giudice di primo grado avrebbe ancora una volta rigettato la domanda di parte con una motivazione sintetica, esprimendo sul punto un convincimento personale in contrasto con la giurisprudenza in materia. L'appellante ha chiesto, quindi che vengano accertati l'anatocismo, come effetto dell'ammortamento ed anche l'indeterminatezza del piano di ammortamento.
Priva di qualsiasi fondamento anche l'ultima doglianza dell'appellante.
Il mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese, standardizzato a tasso variabile, non determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti. Inoltre non vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove, come nel caso in esame, il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero
7 e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione. Il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire (da ultimo, Cass. 7382/2025).
Alla luce di quanto esposto, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono le regole della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore.
Va, altresì, dato atto che ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento da parte dell'appelleante di un importo pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza n. 16465/2018 del Tribunale di Roma, pubblicata in data il
10.8.2018, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 9.990,00 oltre al rimborso forfettario delle spese ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23/7/25.
8 Il Consigliere estensore
Dott. Renato Castaldo
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Il Presidente
Dott.ssa Silvia Di Matteo