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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/04/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10297/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10297/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in PIAZZA N. ACCIAIUOLI N. 19 Parte_1
FIRENZE
RICORRENTE contro
(C.F. ), RESISTENTE Controparte_1 P.IVA_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione a decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore di ufficio,
l'avv. ha impugnato il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Firenze, Parte_1
Prima Sezione Penale, in data 24.7.2024, nell'ambito del procedimento penale r.g.n.r 10847/2022 e r.
g. Dib. , per l'attività prestata nei confronti di , nato a [...] il [...]- P.IVA_2 CP_2 per aver il Giudice liquidato la somma di € 632,00 oltre 15% per spese forfettarie e oneri di legge;
In particolare, il Giudice ha ritenuto che il giudizio ha avuto ad oggetto fatti di ridotta complessità
(violazione F.V.O. e art. 624/625 c.p.) e all'esito di rito abbreviato condizionato all'acquisizione di determinati documenti è stato definito con sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto in relazione alla fattispecie contravvenzionale e di proscioglimento per intervenuta remissione di querela con riguardo all'ipotesi furtiva” talché ai sensi dell'art. 12 D.M 55/2014 sono liquidabili, in misura
pagina 1 di 4 pari a i valori tabellari minimi, le fasi di studio e decisoria, mentre nulla è dovuto in relazione né alla fase introduttiva del giudizio né a quella istruttoria
Parte ricorrente deduce l' illegittimità del decreto opposto per errata liquidazione dei compensi relativi all'attività difensiva nel procedimento penale e omessa liquidazione per la fase istruttoria.
Secondo le argomentazioni della difesa, il Giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare la richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad una produzione documentale ex art. 438 comma 5
c.p.p., avanzata dalla difesa. Tale integrazione probatoria rappresenta, secondo le argomentazioni di parte ricorrente, una vera e propria fase istruttoria e a tal proposito, richiama una pronuncia della Corte di Cassazione (n. 10235/2020) secondo la quale, la prova sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, che deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, può considerarsi "necessaria" allorquando risulti indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della regiudicanda. Peraltro, ai fini dell'ammissione al giudizio abbreviato condizionato, la necessità dell'integrazione probatoria presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti [..], e, dall'altro, una prognosi di oggettiva e sicura utilità, o idoneità, del probabile risultato dell'attività istruttoria richiesta ad assicurare il completo accertamento dei fatti del giudizio.
Nel decreto di liquidazione, il Tribunale, inoltre, avrebbe dovuto tenere conto dei parametri indicati dall'art. 12 D.M. 55/2014 per la liquidazione dei compensi, ossia “del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali”, del “pregio dell'attività prestata”
e “dell'esito ottenuto” (che nel caso di specie è stato positivo) e di tutte le attività svolte dalla scrivente che hanno comportato anche trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, “del numero di udienze [..] e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime”. Per tutti questi motivi la ricorrente conclude e chiede la riforma dell'impugnato decreto di liquidazione e la liquidazione dei compensi come indicati nell'istanza di liquidazione, o comunque, il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014, così modificato dal
D.M. n. 147 / 2022 comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte.
All'udienza del 12 dicembre 2024 è comparsa parte ricorrente. Nessuno è comparso per il
[...]
, benché regolarmente citato. Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, all'udienza Controparte_1
del 13.2.2025
******
L'art. 12 del D.M. n. 55 del 2014 (come modificato dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022), intitolato
“Parametri generali per la determinazione dei compensi, prevede che il giudice, nella liquidazione del compenso al difensore tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata,
pagina 2 di 4 dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni trattate (…), inoltre, “tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento “
Al riguardo, si nota che tale inderogabilità della diminuzione dei parametri è stata inserita dall'art. 3 c.1 lett. a) n.2 del D.M. 37/2018, che ha modificato l'art. 12 del D.M. 55/2014 così disponendo:
“All'articolo 12 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni (…) 2) al terzo periodo le parole «possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento».
La locuzione “di regola” è stata sostituita con “in ogni caso non oltre”. Sul punto, si richiama un consolidato orientamento giurisprudenziale C. Cass. Sez II Civ. 11788/2023 ; C. Cass. Civ. II
10438/2023; C. Cass. Civ. Sez. n. 9815/2023; C. Cass. Sez. VI civ. 34573/2021; C. Cass. Sez. VI sent.
n. 956/2020; C. Cass. Sez. VI civ. Sent. n. 9124/2020) secondo il quale in assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali avvenga in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile.
Ritornando al caso in esame, la ricorrente lamenta che il giudice penale abbia liquidato l'importo di €
632,00 €, oltre spese generali I.V.A e C.A.P, per l'attività espletata quale difensore penale di CP_2
, senza considerare i compensi per la fase istruttoria, effettivamente consistita nell'integrazione
[...]
probatoria, come dimostrato dal verbale di udienza del 24.7.2024.
Si ritiene che al difensore spetti la liquidazione dei compensi per l'attività svolta e rientrante nella fase istruttoria del giudizio. Non vi è dunque motivo per non attenersi a quanto statuito dalla Corte di
Cassazione (sentenza. N. 10235/2020) secondo la quale l'integrazione probatoria ha natura istruttoria e rappresenta una condizione necessaria ai fini dell'ammissione al giudizio abbreviato condizionato.
Ciò detto, questo giudice rimodula il compenso liquidabile all'avv. tenuto conto Parte_1
dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che in applicazione dei parametri generali possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 % (si è, comunque, trattato di un processo di non particolare complessità, definito con rito abbreviato, condizionato all'acquisizione dei documenti e definito con sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto).
Pertanto, va liquidato l'importo per la fase di studio, € 238,00; per la fase istruttoria;
€ 567,00 e per la fase decisionale, € 710,00 (già decurtati nella misura del 50% per le ragioni anzidette) per un totale di pagina 3 di 4 € 1.515,00. Il totale dovrà essere ulteriormente ridotto ex art 106 bis dpr 115/2002 sino all'importo di € 1.010,00, oltre al rimborso per spese generali forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Dalla soccombenza discende la condanna del al pagamento delle spese di lite Controparte_1
del presente procedimento liquidate secondo il D.M. 55/2014 nei minimi per l'unica fase svolta, vista la limitata complessità del giudizio;
p.q.m.
Visto l'art. 116 T.U. Spese di Giustizia, in riforma del decreto del Tribunale di Firenze – Prima Sezione
Penale – in composizione monocratica, depositato in data 26.2.2024 liquida all'Avv. Martina Colombari quale difensore di – ammesso al patrocinio a spese CP_2
dello Stato - nell'ambito del procedimento penale r.g.n.r 108472022 e r. g. G.P. 0189/2024 l'importo di € 1010,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie, oltre IVA e CPA.
Condanna il al rimborso in favore del ricorrente delle spese del presente Controparte_1 giudizio liquidate in € 602,00 oltre il 15% delle spese generali, oltre IVA e CPA.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al difensore delle parti e al P.
M
SI COMUNICHI
Firenze, 5 aprile 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa A. Galano
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10297/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in PIAZZA N. ACCIAIUOLI N. 19 Parte_1
FIRENZE
RICORRENTE contro
(C.F. ), RESISTENTE Controparte_1 P.IVA_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione a decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore di ufficio,
l'avv. ha impugnato il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Firenze, Parte_1
Prima Sezione Penale, in data 24.7.2024, nell'ambito del procedimento penale r.g.n.r 10847/2022 e r.
g. Dib. , per l'attività prestata nei confronti di , nato a [...] il [...]- P.IVA_2 CP_2 per aver il Giudice liquidato la somma di € 632,00 oltre 15% per spese forfettarie e oneri di legge;
In particolare, il Giudice ha ritenuto che il giudizio ha avuto ad oggetto fatti di ridotta complessità
(violazione F.V.O. e art. 624/625 c.p.) e all'esito di rito abbreviato condizionato all'acquisizione di determinati documenti è stato definito con sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto in relazione alla fattispecie contravvenzionale e di proscioglimento per intervenuta remissione di querela con riguardo all'ipotesi furtiva” talché ai sensi dell'art. 12 D.M 55/2014 sono liquidabili, in misura
pagina 1 di 4 pari a i valori tabellari minimi, le fasi di studio e decisoria, mentre nulla è dovuto in relazione né alla fase introduttiva del giudizio né a quella istruttoria
Parte ricorrente deduce l' illegittimità del decreto opposto per errata liquidazione dei compensi relativi all'attività difensiva nel procedimento penale e omessa liquidazione per la fase istruttoria.
Secondo le argomentazioni della difesa, il Giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare la richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad una produzione documentale ex art. 438 comma 5
c.p.p., avanzata dalla difesa. Tale integrazione probatoria rappresenta, secondo le argomentazioni di parte ricorrente, una vera e propria fase istruttoria e a tal proposito, richiama una pronuncia della Corte di Cassazione (n. 10235/2020) secondo la quale, la prova sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, che deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, può considerarsi "necessaria" allorquando risulti indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della regiudicanda. Peraltro, ai fini dell'ammissione al giudizio abbreviato condizionato, la necessità dell'integrazione probatoria presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti [..], e, dall'altro, una prognosi di oggettiva e sicura utilità, o idoneità, del probabile risultato dell'attività istruttoria richiesta ad assicurare il completo accertamento dei fatti del giudizio.
Nel decreto di liquidazione, il Tribunale, inoltre, avrebbe dovuto tenere conto dei parametri indicati dall'art. 12 D.M. 55/2014 per la liquidazione dei compensi, ossia “del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali”, del “pregio dell'attività prestata”
e “dell'esito ottenuto” (che nel caso di specie è stato positivo) e di tutte le attività svolte dalla scrivente che hanno comportato anche trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, “del numero di udienze [..] e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime”. Per tutti questi motivi la ricorrente conclude e chiede la riforma dell'impugnato decreto di liquidazione e la liquidazione dei compensi come indicati nell'istanza di liquidazione, o comunque, il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014, così modificato dal
D.M. n. 147 / 2022 comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte.
All'udienza del 12 dicembre 2024 è comparsa parte ricorrente. Nessuno è comparso per il
[...]
, benché regolarmente citato. Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, all'udienza Controparte_1
del 13.2.2025
******
L'art. 12 del D.M. n. 55 del 2014 (come modificato dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022), intitolato
“Parametri generali per la determinazione dei compensi, prevede che il giudice, nella liquidazione del compenso al difensore tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata,
pagina 2 di 4 dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni trattate (…), inoltre, “tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento “
Al riguardo, si nota che tale inderogabilità della diminuzione dei parametri è stata inserita dall'art. 3 c.1 lett. a) n.2 del D.M. 37/2018, che ha modificato l'art. 12 del D.M. 55/2014 così disponendo:
“All'articolo 12 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni (…) 2) al terzo periodo le parole «possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento».
La locuzione “di regola” è stata sostituita con “in ogni caso non oltre”. Sul punto, si richiama un consolidato orientamento giurisprudenziale C. Cass. Sez II Civ. 11788/2023 ; C. Cass. Civ. II
10438/2023; C. Cass. Civ. Sez. n. 9815/2023; C. Cass. Sez. VI civ. 34573/2021; C. Cass. Sez. VI sent.
n. 956/2020; C. Cass. Sez. VI civ. Sent. n. 9124/2020) secondo il quale in assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali avvenga in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile.
Ritornando al caso in esame, la ricorrente lamenta che il giudice penale abbia liquidato l'importo di €
632,00 €, oltre spese generali I.V.A e C.A.P, per l'attività espletata quale difensore penale di CP_2
, senza considerare i compensi per la fase istruttoria, effettivamente consistita nell'integrazione
[...]
probatoria, come dimostrato dal verbale di udienza del 24.7.2024.
Si ritiene che al difensore spetti la liquidazione dei compensi per l'attività svolta e rientrante nella fase istruttoria del giudizio. Non vi è dunque motivo per non attenersi a quanto statuito dalla Corte di
Cassazione (sentenza. N. 10235/2020) secondo la quale l'integrazione probatoria ha natura istruttoria e rappresenta una condizione necessaria ai fini dell'ammissione al giudizio abbreviato condizionato.
Ciò detto, questo giudice rimodula il compenso liquidabile all'avv. tenuto conto Parte_1
dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che in applicazione dei parametri generali possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 % (si è, comunque, trattato di un processo di non particolare complessità, definito con rito abbreviato, condizionato all'acquisizione dei documenti e definito con sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto).
Pertanto, va liquidato l'importo per la fase di studio, € 238,00; per la fase istruttoria;
€ 567,00 e per la fase decisionale, € 710,00 (già decurtati nella misura del 50% per le ragioni anzidette) per un totale di pagina 3 di 4 € 1.515,00. Il totale dovrà essere ulteriormente ridotto ex art 106 bis dpr 115/2002 sino all'importo di € 1.010,00, oltre al rimborso per spese generali forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Dalla soccombenza discende la condanna del al pagamento delle spese di lite Controparte_1
del presente procedimento liquidate secondo il D.M. 55/2014 nei minimi per l'unica fase svolta, vista la limitata complessità del giudizio;
p.q.m.
Visto l'art. 116 T.U. Spese di Giustizia, in riforma del decreto del Tribunale di Firenze – Prima Sezione
Penale – in composizione monocratica, depositato in data 26.2.2024 liquida all'Avv. Martina Colombari quale difensore di – ammesso al patrocinio a spese CP_2
dello Stato - nell'ambito del procedimento penale r.g.n.r 108472022 e r. g. G.P. 0189/2024 l'importo di € 1010,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie, oltre IVA e CPA.
Condanna il al rimborso in favore del ricorrente delle spese del presente Controparte_1 giudizio liquidate in € 602,00 oltre il 15% delle spese generali, oltre IVA e CPA.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al difensore delle parti e al P.
M
SI COMUNICHI
Firenze, 5 aprile 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa A. Galano
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