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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/06/2025, n. 1987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1987 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2251/2024
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc nella causa civile di I Grado promossa da
, , Parte_1 Parte_2 [...]
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5
Parte_6 Parte_7 CP_1
,
[...] Parte_8 Controparte_2
,
[...] Parte_9 [...]
, Controparte_3 Controparte_4
Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, ,
[...] Controparte_7 Controparte_8
, ,
[...] Parte_10 Parte_11
, , Cod. Fisc. , Parte_12 Parte_13 C.F._1
, , , , , C.F._2 C.F._3 C.F._4 C.F._5 C.F._6
, , 484.123.218-47, , , C.F._7 C.F._8 Parte_14 Parte_15
pagina 1 di 7
299.219.858-76, 585.691.818-50, 600.575.628-14, 401.295.328-19, rappresentati e difesi dall'avv. Carlofernando Parisi;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex Controparte_9 Controparte_10
lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, come da ricorso:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione,
Accertare la sussistenza dei relativi presupposti e per l'effetto dichiarare i ricorrenti “iure sanguinis” dalla nascita, con ogni conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al e, per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_11
trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con vittoria di spese e competenze del presente Giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che ne fa formale istanza.”.
Fatto e diritto
I ricorrenti hanno agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di o Persona_1 Parte_7
pagina 2 di 7 o cittadino italiano, nato Buggiano, Comune in Provincia di Per_1 Persona_2
Pistoia (PI) il 18.03.1901, figlio di e Persona_3 Persona_4
Nel ricorso si legge che “ o o in data Persona_1 Persona_1 Persona_2
08.11.1919, si univa in matrimonio con (Doc. 04); Dalla loro unione nascevano in Persona_5
Brasile tre figli: in data 14.10.1929 (Doc. 05) in data 29.04.1931 Persona_6 Persona_7
(Doc. 06) ed in data 22.08.1937 (Doc. 07); Dall'unione di e Controparte_7 Persona_6 [...]
nasceva in Brasile, in data 24.03.1954, (Doc. 08); Persona_8 Persona_9
, in data 14.02.1976, si univa in matrimonio con Persona_9 Controparte_8
e prendeva il nome di (Doc. 09); Dalla loro unione nascevano in Persona_10
Brasile due figli: in data 15.04.1979 “ricorrente” (Doc. 10) ed in data Parte_1
25.05.1981 “ricorrente” (Doc. 11); in Controparte_8 Parte_1
data 20.10.2012, si univa in matrimonio con (Doc. 12); Dalla loro unione Parte_2
nasceva in Brasile, in data 08.11.2015, “ricorrente” (Doc. 13); Parte_3 [...]
in data 13.04.2011, si univa in matrimonio con (Doc. 14); Dalla Controparte_8 Parte_10
loro unione nascevano in Brasile due figli: in data 28.05.2020 “ricorrente” (Doc. 15) Parte_11
ed in data 15.02.2022 “ricorrente” (Doc. 16); Dall'unione di e Parte_12 Persona_7
nasceva in Brasile, in data 11.11.1954, (Doc. 17); Persona_11 Persona_12 [...]
in data 11.10.1980, si univa in matrimonio con e Persona_12 Persona_13
prendeva il nome di (Doc. 18); Dalla loro unione nascevano in Brasile Persona_14
due figli: in data 23.09.1981 “ricorrente” (Doc. 19) in ed data Controparte_3
18.07.1983 (Doc. 20); , in Parte_16 Controparte_3
data 22.08.2014, si univa in matrimonio con che prendeva il nome di Parte_17
(Doc. 21); Dalla loro unione nascevano in Brasile due figli: in data Controparte_4
20.02.2015 “ricorrente” (Doc. 22) ed in data 19.03.2018 Persona_15
“ricorrente” (Doc. 23); in data 24.07.2008, si univa in Parte_16
matrimonio con e prendeva il nome di Parte_8 Persona_16
“ricorrente” (Doc. 24); Dalla loro unione nascevano in Brasile due figli: in data 10.10.2012 i
[...]
gemelli “ricorrente” (Doc. 25) e Controparte_2 Parte_9
“ricorrente” (Doc. 26); in data 26.04.1962, si univa in matrimonio con Controparte_7 Per_17
pagina 3 di 7 e prendeva il nome di “ricorrente” (Doc. 27); Dalla loro unione nascevano Pt_4 Controparte_7
in Brasile due figli: in data 14.02.1963 “ricorrente” (Doc. 28) ed in data 03.12.1968 Persona_18
(Doc. 29); in data 11.06.1988, si univa in matrimonio con Parte_4 Persona_18 Pt_18
che prendeva il nome di per poi divorziare, in data 17.09.2012, e riprendere il
[...] Parte_19
nome da nubile (Doc. 30); Dalla loro unione nascevano in Brasile due figli: in data 01.09.1990
[...]
“ricorrente” (Doc. 31) ed in data 17.12.1994 “ricorrente” (Doc. 32); Parte_13 Parte_6
in data 01.10.2016, si univa in matrimonio con Parte_13 Persona_19
che prendeva il nome di (Doc. 33); in Persona_20 Parte_6
data 11.08.2021, si univa in matrimonio con (Doc. 34); , in data Persona_21 Parte_4
30.10.1999, si univa in matrimonio con e prendeva il nome di Controparte_12 [...]
“ricorrente” (Doc. 35)”. Parte_4
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_9
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano”
(Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_9
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso pagina 4 di 7 ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, si legge nel ricorso che i ricorrenti “non sono riusciti neanche ad ottenere il numero di prenotazione e/o ad essere inseriti nella lista di attesa che come da dichiarazione presente sulla pagina web del consolato (Doc. 36) è molto lunga: “Si informa che la fila per il riconoscimento della cittadinanza italiana è purtroppo lunga – a causa dei milioni di italo-discendenti residenti in questa circoscrizione consolare dei quali molti richiedono la cittadinanza italiana - e non può essere evitata. I tempi di attesa sono dovuti anche alle decine di migliaia di discendenti che, per molte generazioni, non hanno aggiornato la propria situazione anagrafica presso questo Consolato Generale, come previsto dalla legge”.
Ed invero, i ricorrenti, hanno provato ad ottenere un appuntamento attraverso la piattaforma Prenot@mi, il nuovo portale ministeriale creato per la gestione digitalizzata degli appuntamenti per i servizi consolari, tuttavia, il servizio di ricezione risulta essere sospeso. L'abnorme numero di domande presentate ha causato un blocco della piattaforma Prenot@mi - dopo solo pochissimo tempo dalla sua attivazione -, e la stessa non consente perciò di portare a termine il procedimento di prenotazione a causa del raggiungimento del numero massimo di iscrizioni presentabili. (Doc. 37). Invero è che il di Sao Paulo (Brasile) stia Pt_20
trattando le istanze fino all'anno 2010, evidenziando così un ritardo, rectius verosimile tempo di evasione di un'ipotetica domanda che oggi comunque non può essere presentata non riuscendosi neanche a prendere appuntamento, di oltre 10 anni (Doc. 38).”
La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez.
pagina 5 di 7 un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
Per_1
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta Pt_21
dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
pagina 6 di 7 • accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_9
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
• compensa le spese.
Si comunichi.
Firenze, 9.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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