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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/02/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 277 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, con l'Avv. Salvatore Vetere ---- appellante Parte_1
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con i funzionari delegati Dott. CP_2
e appellato
[...] Controparte_3
Oggetto: appello sentenza Tribunale di Castrovillari. Opposizione ad
Ordinanza-Ingiunzione.
Conclusioni per l'appellante: “… - nel merito accogliere il proposto appello e,
per l'effetto, riformata ed annullata la sentenza appellata nei capi impugnati col
presente atto, annullare l'impugnata ordinanza di ingiunzione N. 103/2016 emessa dalla in data 20.05.2016 e notificata Parte_2
il 24 successivo, con conseguente declaratoria di inesistenza dei rapporti di lavoro
di cui al verbale ispettivo presupposto e con conseguente annullamento della
sanzione allo stesso correlata pari ad € 25.756,50
All'accoglimento del proposto appello deve seguire quale giuridica conseguenza,
ed in applicazione del principio generale della soccombenza la condanna
dell'appellato al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di
giudizio”;
Conclusioni per l'appellato : “… rigettare il gravame proposto CP_4
poiché infondato in fatto e in diritto e respinta ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, confermare la Sentenza n. 1945/2021pronunciata dal Tribunale di
Castrovillari in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Anna Caputo con
condanna di parte appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio
grado di giudizio da liquidare ai sensi dell'art. 9, c. 2 del D. Lgs. n. 149/2015”.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Castrovillari, adito dal Sig. titolare Parte_1
dell'omonima azienda agricola, corrente in territorio del Comune di Corigliano
Calabro, ha rigettato il suo ricorso, col quale aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n° 103/2016 del 20/5/2016, notificatagli il successivo
24/5/2016, recante l'irrogazione di una sanzione amministrativa, pari ad €
23.790,00, conseguente al verbale unico di accertamento e notificazione n°
CS00000/2015-170-01 del 2/2/2015 (relativo ad un'attività ispettiva effettuata dalla Direzione Territoriale dell'epoca, che aveva accertato l'assunzione irregolare di 6 lavoratori di nazionalità rumena).
2. Lo stesso Tribunale, infatti, confrontate le risultanze istruttorie formatesi innanzi agli organi ispettivi con quelle formatesi innanzi a sé, ha ritenuto provati i fatti sanzionati e non efficaci le giustificazioni addotte dalla difesa del destinatario degli accertamenti.
Il giudice di prime cure ha considerato concordanti e convincenti le dichiarazioni dei lavoratori ascoltati dagli ispettori nella contestualità degli eventi riscontrati (i sei lavoratori rumeni erano stati trovati intenti a raccogliere agrumi sui terreni del e non parimenti convincenti le testimonianze di Parte_1
due parenti del ricorrente (figlio e nipote) e di un terzo (il Sig. , Testimone_1
che aveva riferito de relato), che avevano rappresentato i fatti contestati come non ascrivibili ad un rapporto lavorativo, bensì ad un momento di liberalità del
Sig. che aveva concesso a dei soggetti meno abbienti la possibilità di Parte_1
sfamare le loro famiglie, coi pochi frutti rimasti sui suoi alberi, dopo avere subito un ingente furto dei restanti frutti.
3. Con il proposto gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza laddove: a) ha considerato prevalente il tenore delle dichiarazioni rese dai soggetti escussi a s.i.t. dagli ispettori, piuttosto che di quelle rese in ambiente più protetto, per il testimone, quale quello giudiziario;
b) ha ritenuto inattendibili le testimonianze assunte in giudizio, per il semplice fatto che provenissero da congiunti dell'attore e senza altra valida motivazione;
c) non ha tenuto conto della prova documentale, che attribuiva conferenza alle dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente.
4. L' si costituisce e resiste anche in grado di appello. CP_4
5. All'udienza dell'11 febbraio 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed ascoltate le conclusioni dei difensori costituiti, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce. Motivi della decisione
I. L'appello è infondato.
II. Quanto ai motivi di gravame complessivamente intesi, va sgombrato il campo dalla non condivisibile prospettazione resa dall'appellante, circa il minor valore probatorio da attribuire alle deposizioni rese innanzi agli ispettori,
rispetto a quelle rese innanzi all'Autorità giudiziaria.
Quantunque sia esistita giurisprudenza che avvalorasse siffatta tesi, quella prevalente ed attuale è di tenore opposto o, quantomeno, più elastico.
Una prova immediata e spontanea, senza condizionamenti mentali, in tal stregua raccolta, da parte di un ispettore, si ritiene che possa tranquillamente considerarsi maggiormente genuina, ove pertinente, conferente e verificata, rispetto ad altra prova raccolta più in là nel tempo, sebbene da parte di un Giudice.
III. In tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, di recente, con le pronunce 19026/191 e 2015/182, nelle quali ha affermato il principio secondo cui il 1 Si riporta il seguente passaggio motivazionale:
l'hanno condotta a ritenere maggiormente attendibili le dichiarazioni rese agli ispettori in quanto più genuine e sincere di quelle rese, a distanza di tempo, in giudizio. Ha esaminato le dichiarazione rese dai testi in giudizio rilevando che effettivamente alcune fossero favorevoli alla tesi della società, ma ha ritenuto necessario porle a raffronto con quelle rese agli ispettori al fine di valutare quelle maggiormente attendibili giungendo ad affermare che tale raffronto portava a ritenere del tutto inattendibili quelle rese da alcuni testi ( A., + ALTRI ed invece assolutamente univoche quelle Pt_3 rese da numerosi lavoratori agli ispettori dalle quali risultava, tra l'altro, che le disposizioni erano date anche a tutti i dipendenti delle cooperative da R.F., della soc. Zinca.>>. 2 Si riporta anche il seguente passaggio motivazionale: giusto rilievo alla genuinità delle informazioni rese dalla lavoratrice agli ispettori dopo l'incidente occorsole all'uscita dal luogo di lavoro, informazioni, queste, ribadite a distanza di circa nove mesi e che hanno trovato riscontro in quelle rese da D.S.D.; che da tali dichiarazioni, non ritenute superate dalla successiva deposizione testimoniale che è stata giudicata nell'impugnata sentenza nei termini di una maldestra ritrattazione operata nell'intento di favorire la datrice di lavoro, la Corte di merito ha CP_ tratto il convincimento della fondatezza della tesi difensiva dell' in ordine alla segnalata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato anche nel periodo antecedente alla sua regolarizzazione, avvenuta immediatamente dopo il suddetto incidente;
Tes_ che la Corte d'appello ha, altresì, spiegato che la stringata deposizione della teste ra da ritenere falsa in quanto contrastante in maniera evidente con quanto emerso dalle dichiarazioni della B.; che non va dimenticato che in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno giudice di merito, rispetto alle deposizioni acquisite dagli ispettori, può considerare esse prove di per sé financo autosufficienti, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.
IV. Chiarito quanto sopra e premesso che il Tribunale ha già manifestamente fatto chiarezza sulle ragioni che lo hanno indotto a ritenere prevalenti le prove CP_ raccolte dagli ispettori, rispetto a quelle da acquisite, si provvede, comunque, al riesame del compendio istruttorio, onde valutarne la resistenza, o meno, di fronte alle censure dell'appellante.
V. Compulsato il verbale ispettivo, si ritengono rilevanti le seguenti circostanze, emerse in sede di acquisizione di dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso dell'ispezione medesima, avvenuta, come detto, in occasione del primo accesso del 21/1/2015.
EA LI: DA siamo arrivati questa mattina alle 8 tutti insieme con il furgone di mia proprietà siamo tutti di nazionalità rumena. Al momento non abbiamo ricevuto alcun documento o contratto di lavoro. Per venire a lavorare siamo stati contattati dal Sig. . Parte_1
Dichiarazioni analoghe sono state rilasciate anche dal Sig. Parte_4
dal Sig. ; dalla Sig.ra , la quale
[...] Parte_4 Parte_5
o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (V. Cass. sez. lav. n. 13485 del 13.6.2014, nonché Cass. 10 giugno 2014, n. 13054, Cass. ord. 6 aprile 2011, n.
7921, Cass. 15 luglio 2009, n. 16499, Cass. 5 ottobre 2006, n. 21412, Cass. 15 aprile 2004 n. 7201 e Cass. 7 agosto 2003, n. 11933); che si è, altresì, statuito (Cass. sez. lav. n. 15073 del 6/6/2008) che "i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena prova dei fatti che i funzionari Controparte_1 stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori"
(conf. a Cass. sez. lav. n. 3525 del 22/2/2005 e da ultimo v. Cass. sez. lav. n. 13054 del 10/6/2014 sulla insindacabilità, in sede di legittimità, del "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato)>>. ha aggiunto: <<Sono in prova>>; e dal Sig. , che ha pure Persona_1
precisato: <<Ho preso accordi per ricevere 15 euro al giorno>>.
VI. Letti i verbali di assunzione delle prove, acquisite nel primo grado di giudizio, emergono, invece, elementi contrastanti, rispetto a quelli traibili dalle dichiarazioni anzidette.
Vien fuori, infatti, una sorta di gratuità che avrebbe caratterizzato l'opera prestata dai rumeni ed un corrispondente spirito di liberalità, presente dietro l'autorizzazione del Sig. alla raccolta degli agrumi. Parte_1
Così il teste , figlio del ricorrente: Testimone_3
mio padre ha subito ... il furto ... (di) circa 300 quintali di DA ... ho chiesto ad alcuni rumeni di raccogliere il frutto che era rimasto onde evitare che andasse perduto ... il frutto rimasto è stato ceduto ai rumeni presenti a titolo gratuito>>; ed analogamente il teste . Testimone_4
Viceversa, il teste ha riferito circostanze non conferenti, Testimone_1
perché note per essergli state solo riferite.
Sennonché, se è vero che le deposizioni dei due testi ed Parte_1 Tes_4
confortano le tesi difensive del ricorrente/appellante, è altrettanto vero, siccome evidenziato dal Tribunale, che la loro genuinità può essere revocata in dubbio giustappunto a cagione della soggezione che i testimoni potrebbero avere avvertito, rispetto all'influenza esercitata su di loro dallo stretto congiunto.
E, sebbene tale considerazione possa, da sola, non ritenersi autosufficiente, in un'ottica di invalidamento dell'efficacia della prova testimoniale, soccorre in tal senso una più attenta disamina della stessa, dalla quale emerge qualche rilevante contraddizione.
Ci si riferisce, in particolare all'affermazione del teste Testimone_3
(<ho cercato di regolarizzare la posizione dei rumeni da me trovati sul posto ma effettivamente non c'è stata alcuna loro regolarizzazione anche perché non lavoravano per me o per mio padre e si trovavano lì per caso), dalla quale si evince che:
a) Inspiegabilmente egli avesse avvertito l'esigenza di regolarizzare la posizione lavorativa dei sei rumeni, quando era stato palesato precedentemente il gesto di liberalità del padre;
b) Altrettanto inspiegabilmente egli avesse avvertito, insieme al padre, il moto interiore di far dono dei pochi frutti rinvenuti sugli alberi, giustappunto in favore di sei estranei, stranieri, casualmente presenti sul terreno di proprietà.
A ciò aggiungasi che, allorquando il ricorrente ha inteso provare le proprie ragioni in giudizio, articolando prova orale, inspiegabilmente, piuttosto che citare a testimonio i soggetti destinatari delle sue gratifiche, ha chiamato soggetti del tutto diversi.
VII. Ad avviso di questa Corte, pertanto, il valore della prova orale resa dai
Sigg.ri ed – e soprattutto quella proveniente dal primo – risulta Parte_1 Tes_4
incrinata da un cedimento logico, rispetto ad una ricostruzione fattuale favorevole alle tesi datoriali.
VIII. Non residua dubbio, allora, che le risultanze istruttorie acquisite dagli ispettori si palesano più spontanee, precise e focalizzate, di quelle emerse in giudizio.
E da esse fuoriescono pienamente – diversamente da quanto asserito dall'appellante – gli elementi contraddistintivi del rapporto lavorativo non regolarizzato (il rispetto di un orario di lavoro, le direttive del datore di lavoro, la presenza sui luoghi nell'atteggiamento tipico lavorativo, la retribuzione).
E poiché è il giudice di merito che deve individuare le fonti del proprio convincimento, nella fattispecie in esame non si può prescindere dal conferire affidabilità alle emergenze della fase stragiudiziale, in assenza di elementi di confronto atti a depotenziarne, convincentemente, la portata.
IX. Ne consegue il rigetto del gravame.
X. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in parte dispositiva, previa decurtazione del 20% dei compensi, giusta l'applicazione dell'art. 9 del D.
Lgs. 14 settembre 2015, n. 149.
XI. Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato in data 13 aprile 2022, avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1945/2021, resa in data 9
dicembre 2021, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado, in favore dell'appellato, liquidate nella misura già decurtata di € 2.400,00, oltre rimb. sp.
gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta;
3. dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma
1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, di
Catanzaro, l'11 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott. Emilio Sirianni
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 277 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, con l'Avv. Salvatore Vetere ---- appellante Parte_1
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con i funzionari delegati Dott. CP_2
e appellato
[...] Controparte_3
Oggetto: appello sentenza Tribunale di Castrovillari. Opposizione ad
Ordinanza-Ingiunzione.
Conclusioni per l'appellante: “… - nel merito accogliere il proposto appello e,
per l'effetto, riformata ed annullata la sentenza appellata nei capi impugnati col
presente atto, annullare l'impugnata ordinanza di ingiunzione N. 103/2016 emessa dalla in data 20.05.2016 e notificata Parte_2
il 24 successivo, con conseguente declaratoria di inesistenza dei rapporti di lavoro
di cui al verbale ispettivo presupposto e con conseguente annullamento della
sanzione allo stesso correlata pari ad € 25.756,50
All'accoglimento del proposto appello deve seguire quale giuridica conseguenza,
ed in applicazione del principio generale della soccombenza la condanna
dell'appellato al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di
giudizio”;
Conclusioni per l'appellato : “… rigettare il gravame proposto CP_4
poiché infondato in fatto e in diritto e respinta ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, confermare la Sentenza n. 1945/2021pronunciata dal Tribunale di
Castrovillari in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Anna Caputo con
condanna di parte appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio
grado di giudizio da liquidare ai sensi dell'art. 9, c. 2 del D. Lgs. n. 149/2015”.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Castrovillari, adito dal Sig. titolare Parte_1
dell'omonima azienda agricola, corrente in territorio del Comune di Corigliano
Calabro, ha rigettato il suo ricorso, col quale aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n° 103/2016 del 20/5/2016, notificatagli il successivo
24/5/2016, recante l'irrogazione di una sanzione amministrativa, pari ad €
23.790,00, conseguente al verbale unico di accertamento e notificazione n°
CS00000/2015-170-01 del 2/2/2015 (relativo ad un'attività ispettiva effettuata dalla Direzione Territoriale dell'epoca, che aveva accertato l'assunzione irregolare di 6 lavoratori di nazionalità rumena).
2. Lo stesso Tribunale, infatti, confrontate le risultanze istruttorie formatesi innanzi agli organi ispettivi con quelle formatesi innanzi a sé, ha ritenuto provati i fatti sanzionati e non efficaci le giustificazioni addotte dalla difesa del destinatario degli accertamenti.
Il giudice di prime cure ha considerato concordanti e convincenti le dichiarazioni dei lavoratori ascoltati dagli ispettori nella contestualità degli eventi riscontrati (i sei lavoratori rumeni erano stati trovati intenti a raccogliere agrumi sui terreni del e non parimenti convincenti le testimonianze di Parte_1
due parenti del ricorrente (figlio e nipote) e di un terzo (il Sig. , Testimone_1
che aveva riferito de relato), che avevano rappresentato i fatti contestati come non ascrivibili ad un rapporto lavorativo, bensì ad un momento di liberalità del
Sig. che aveva concesso a dei soggetti meno abbienti la possibilità di Parte_1
sfamare le loro famiglie, coi pochi frutti rimasti sui suoi alberi, dopo avere subito un ingente furto dei restanti frutti.
3. Con il proposto gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza laddove: a) ha considerato prevalente il tenore delle dichiarazioni rese dai soggetti escussi a s.i.t. dagli ispettori, piuttosto che di quelle rese in ambiente più protetto, per il testimone, quale quello giudiziario;
b) ha ritenuto inattendibili le testimonianze assunte in giudizio, per il semplice fatto che provenissero da congiunti dell'attore e senza altra valida motivazione;
c) non ha tenuto conto della prova documentale, che attribuiva conferenza alle dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente.
4. L' si costituisce e resiste anche in grado di appello. CP_4
5. All'udienza dell'11 febbraio 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed ascoltate le conclusioni dei difensori costituiti, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce. Motivi della decisione
I. L'appello è infondato.
II. Quanto ai motivi di gravame complessivamente intesi, va sgombrato il campo dalla non condivisibile prospettazione resa dall'appellante, circa il minor valore probatorio da attribuire alle deposizioni rese innanzi agli ispettori,
rispetto a quelle rese innanzi all'Autorità giudiziaria.
Quantunque sia esistita giurisprudenza che avvalorasse siffatta tesi, quella prevalente ed attuale è di tenore opposto o, quantomeno, più elastico.
Una prova immediata e spontanea, senza condizionamenti mentali, in tal stregua raccolta, da parte di un ispettore, si ritiene che possa tranquillamente considerarsi maggiormente genuina, ove pertinente, conferente e verificata, rispetto ad altra prova raccolta più in là nel tempo, sebbene da parte di un Giudice.
III. In tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, di recente, con le pronunce 19026/191 e 2015/182, nelle quali ha affermato il principio secondo cui il 1 Si riporta il seguente passaggio motivazionale:
l'hanno condotta a ritenere maggiormente attendibili le dichiarazioni rese agli ispettori in quanto più genuine e sincere di quelle rese, a distanza di tempo, in giudizio. Ha esaminato le dichiarazione rese dai testi in giudizio rilevando che effettivamente alcune fossero favorevoli alla tesi della società, ma ha ritenuto necessario porle a raffronto con quelle rese agli ispettori al fine di valutare quelle maggiormente attendibili giungendo ad affermare che tale raffronto portava a ritenere del tutto inattendibili quelle rese da alcuni testi ( A., + ALTRI ed invece assolutamente univoche quelle Pt_3 rese da numerosi lavoratori agli ispettori dalle quali risultava, tra l'altro, che le disposizioni erano date anche a tutti i dipendenti delle cooperative da R.F., della soc. Zinca.>>. 2 Si riporta anche il seguente passaggio motivazionale: giusto rilievo alla genuinità delle informazioni rese dalla lavoratrice agli ispettori dopo l'incidente occorsole all'uscita dal luogo di lavoro, informazioni, queste, ribadite a distanza di circa nove mesi e che hanno trovato riscontro in quelle rese da D.S.D.; che da tali dichiarazioni, non ritenute superate dalla successiva deposizione testimoniale che è stata giudicata nell'impugnata sentenza nei termini di una maldestra ritrattazione operata nell'intento di favorire la datrice di lavoro, la Corte di merito ha CP_ tratto il convincimento della fondatezza della tesi difensiva dell' in ordine alla segnalata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato anche nel periodo antecedente alla sua regolarizzazione, avvenuta immediatamente dopo il suddetto incidente;
Tes_ che la Corte d'appello ha, altresì, spiegato che la stringata deposizione della teste ra da ritenere falsa in quanto contrastante in maniera evidente con quanto emerso dalle dichiarazioni della B.; che non va dimenticato che in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno giudice di merito, rispetto alle deposizioni acquisite dagli ispettori, può considerare esse prove di per sé financo autosufficienti, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.
IV. Chiarito quanto sopra e premesso che il Tribunale ha già manifestamente fatto chiarezza sulle ragioni che lo hanno indotto a ritenere prevalenti le prove CP_ raccolte dagli ispettori, rispetto a quelle da acquisite, si provvede, comunque, al riesame del compendio istruttorio, onde valutarne la resistenza, o meno, di fronte alle censure dell'appellante.
V. Compulsato il verbale ispettivo, si ritengono rilevanti le seguenti circostanze, emerse in sede di acquisizione di dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso dell'ispezione medesima, avvenuta, come detto, in occasione del primo accesso del 21/1/2015.
EA LI: DA siamo arrivati questa mattina alle 8 tutti insieme con il furgone di mia proprietà siamo tutti di nazionalità rumena. Al momento non abbiamo ricevuto alcun documento o contratto di lavoro. Per venire a lavorare siamo stati contattati dal Sig. . Parte_1
Dichiarazioni analoghe sono state rilasciate anche dal Sig. Parte_4
dal Sig. ; dalla Sig.ra , la quale
[...] Parte_4 Parte_5
o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (V. Cass. sez. lav. n. 13485 del 13.6.2014, nonché Cass. 10 giugno 2014, n. 13054, Cass. ord. 6 aprile 2011, n.
7921, Cass. 15 luglio 2009, n. 16499, Cass. 5 ottobre 2006, n. 21412, Cass. 15 aprile 2004 n. 7201 e Cass. 7 agosto 2003, n. 11933); che si è, altresì, statuito (Cass. sez. lav. n. 15073 del 6/6/2008) che "i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena prova dei fatti che i funzionari Controparte_1 stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori"
(conf. a Cass. sez. lav. n. 3525 del 22/2/2005 e da ultimo v. Cass. sez. lav. n. 13054 del 10/6/2014 sulla insindacabilità, in sede di legittimità, del "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato)>>. ha aggiunto: <<Sono in prova>>; e dal Sig. , che ha pure Persona_1
precisato: <<Ho preso accordi per ricevere 15 euro al giorno>>.
VI. Letti i verbali di assunzione delle prove, acquisite nel primo grado di giudizio, emergono, invece, elementi contrastanti, rispetto a quelli traibili dalle dichiarazioni anzidette.
Vien fuori, infatti, una sorta di gratuità che avrebbe caratterizzato l'opera prestata dai rumeni ed un corrispondente spirito di liberalità, presente dietro l'autorizzazione del Sig. alla raccolta degli agrumi. Parte_1
Così il teste , figlio del ricorrente: Testimone_3
mio padre ha subito ... il furto ... (di) circa 300 quintali di DA ... ho chiesto ad alcuni rumeni di raccogliere il frutto che era rimasto onde evitare che andasse perduto ... il frutto rimasto è stato ceduto ai rumeni presenti a titolo gratuito>>; ed analogamente il teste . Testimone_4
Viceversa, il teste ha riferito circostanze non conferenti, Testimone_1
perché note per essergli state solo riferite.
Sennonché, se è vero che le deposizioni dei due testi ed Parte_1 Tes_4
confortano le tesi difensive del ricorrente/appellante, è altrettanto vero, siccome evidenziato dal Tribunale, che la loro genuinità può essere revocata in dubbio giustappunto a cagione della soggezione che i testimoni potrebbero avere avvertito, rispetto all'influenza esercitata su di loro dallo stretto congiunto.
E, sebbene tale considerazione possa, da sola, non ritenersi autosufficiente, in un'ottica di invalidamento dell'efficacia della prova testimoniale, soccorre in tal senso una più attenta disamina della stessa, dalla quale emerge qualche rilevante contraddizione.
Ci si riferisce, in particolare all'affermazione del teste Testimone_3
(<ho cercato di regolarizzare la posizione dei rumeni da me trovati sul posto ma effettivamente non c'è stata alcuna loro regolarizzazione anche perché non lavoravano per me o per mio padre e si trovavano lì per caso), dalla quale si evince che:
a) Inspiegabilmente egli avesse avvertito l'esigenza di regolarizzare la posizione lavorativa dei sei rumeni, quando era stato palesato precedentemente il gesto di liberalità del padre;
b) Altrettanto inspiegabilmente egli avesse avvertito, insieme al padre, il moto interiore di far dono dei pochi frutti rinvenuti sugli alberi, giustappunto in favore di sei estranei, stranieri, casualmente presenti sul terreno di proprietà.
A ciò aggiungasi che, allorquando il ricorrente ha inteso provare le proprie ragioni in giudizio, articolando prova orale, inspiegabilmente, piuttosto che citare a testimonio i soggetti destinatari delle sue gratifiche, ha chiamato soggetti del tutto diversi.
VII. Ad avviso di questa Corte, pertanto, il valore della prova orale resa dai
Sigg.ri ed – e soprattutto quella proveniente dal primo – risulta Parte_1 Tes_4
incrinata da un cedimento logico, rispetto ad una ricostruzione fattuale favorevole alle tesi datoriali.
VIII. Non residua dubbio, allora, che le risultanze istruttorie acquisite dagli ispettori si palesano più spontanee, precise e focalizzate, di quelle emerse in giudizio.
E da esse fuoriescono pienamente – diversamente da quanto asserito dall'appellante – gli elementi contraddistintivi del rapporto lavorativo non regolarizzato (il rispetto di un orario di lavoro, le direttive del datore di lavoro, la presenza sui luoghi nell'atteggiamento tipico lavorativo, la retribuzione).
E poiché è il giudice di merito che deve individuare le fonti del proprio convincimento, nella fattispecie in esame non si può prescindere dal conferire affidabilità alle emergenze della fase stragiudiziale, in assenza di elementi di confronto atti a depotenziarne, convincentemente, la portata.
IX. Ne consegue il rigetto del gravame.
X. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in parte dispositiva, previa decurtazione del 20% dei compensi, giusta l'applicazione dell'art. 9 del D.
Lgs. 14 settembre 2015, n. 149.
XI. Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato in data 13 aprile 2022, avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1945/2021, resa in data 9
dicembre 2021, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado, in favore dell'appellato, liquidate nella misura già decurtata di € 2.400,00, oltre rimb. sp.
gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta;
3. dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma
1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, di
Catanzaro, l'11 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott. Emilio Sirianni