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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/04/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5857/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto “Mutuo”
TRA
C.F.: , e C.F.: Parte_1 C.F._1 CP_1
, rappresentatati e difesi dall'avv. Domenico Di Stasio, elettivamente C.F._2
domiciliati presso lo studio del difensore sito in S. Prisco (CE) via Ricciardi n. 32.
- Opponenti in riconvenzionale -
E
C.F.: e , C.F.: CP_2 C.F._3 Controparte_3 C.F._4
rappresentati e difesi dall'avv. Alessio Di Nuzzo, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Cervino (CE) alla via Bottega di Forchia, 13/D.
- Opposti –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., di cui alla Legge n. 69/2009.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente rappresentare che, con decreto ingiuntivo n. 1547/2020, rubricato al R.G. n. 1592/2020, pubblicato il 05.07.2020, dichiarato provvisoriamente esecutivo,
l'Intestato Tribunale di S. Maria C.V. ingiungeva ai sig.ri e il Parte_1 CP_1 pagamento, in favore dei sig.ri e dell'importo di euro 14.000,00, a CP_2 Controparte_3
titolo di rimborso del prestito concesso il 24.09.2018, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Avverso il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponevano opposizione i sig.ri Parte_1
e a fondamento della quale lamentavano, in rito, la nullità della notifica del
[...] CP_1
ricorso monitorio e del pedissequo atto di precetto, nonché, nel merito, la non debenza delle somme ingiunte, instando per la revoca dell'opposto decreto d'ingiunzione e, in via riconvenzionale, per il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 C.P.C., il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.
Con regolare comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'ingiungente, il quale insisteva per il rigetto dell'opposizione, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento del 01.06.2021, veniva revocata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, contestualmente, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
L'iter processuale proseguiva con il deposito della documentazione offerta in comunicazione dalle parti e l'escussione dei testi indicati.
All'udienza del 12.11.2024, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
In limine litis, va disattesa l'invocata nullità della procedura di notificazione dell'opposto decreto ingiuntivo, per essere questa avvenuta in modo difforme dal paradigma normativo di riferimento, il quale impone che del titolo esecutivo debba essere notificata una copia per tanti quanti sono i debitori destinatari del provvedimento da notificare, anche nel caso in cui vi sia solidarietà del debito e gli stessi abbiano la medesima residenza o domicilio.
Al riguardo, va precisato che l'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante, ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cfr. Cass., Sez. III, 26 maggio 2023, n. 14692).
Nella specie, essendo pacifico il rapporto di coniugio tra i debitori e la similitudine delle rispettive residenze (Maddaloni (CE) - Via Rapillo n. 1), va rilevata la nullità della notifica eseguita presso il comune domicilio mediante la consegna di una sola copia del decreto ingiuntivo, nullità comunque sanata, ex tunc, dalla tempestiva costituzione in giudizio delle parti (Cfr. Cass. Ordinanza n. 21235 del 30.07.2024).
Nel merito, l'opposizione è fondata per le ragioni appresso esplicitate.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione “nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto”
(Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006; Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Ciò in ossequio ai consolidati criteri di ripartizione dell'onere probatorio in base ai quali il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. S.U. n. 13533/2001).
Beninteso, il credito azionato in via monitoria trae origine dal contratto di mutuo, sottoscritto il
24.09.2018, a mezzo del quale gli opponenti, nella loro qualità di mutuatari, riconoscevano di essere debitori della complessiva somma di euro 14.000,00, ricevuta in prestito da parte opposta, da dover restituire entro il 30.09.2019.
Dal tenore letterale del documento in parola si evince, inequivocabilmente, che esso, al di là del nomen iuris, integra gli estremi del riconoscimento di debito che, come tale, permette l'astrazione della causa processuale (1988 c.c.), esonerando il creditore dalla necessità di provare il titolo costitutivo dell'obbligazione ed il suo ammontare (an e quantum).
Ne deriva che parte opposta ha assolto positivamente all'onere di fornire la prova della fonte del proprio diritto di credito.
Di contro, gli opponenti, in virtù della quietanza rilasciata il 30.08.2019 – tramite la quale l'opposto dichiarava di ricevere “a pagamento della scrittura privata di debito del CP_2
24/09/2018…la somma di Quattordicimila Euro (14.000,00) a totale pagamento dell'intero debito contratto da e cui non avevano altro a pretendere” - Parte_1 Controparte_4
sostenevano di aver provveduto al versamento delle somme dovute.
Siffatta quietanza, alla quale è allegata la carta di identità del sottoscrittore – che, peraltro, riconosceva come propria la firma apposta sull'atto quietanzato - atteso il completo e puntuale riscontro, in essa riportato, dell'identità delle parti, come pure dell'onere gravante sugli opponenti e del relativo fatto estintivo, assurge a prova del saldo del credito ingiunto.
In tema, va osservato che “a fronte di quietanza in forma tipica, cioè di atto rilasciato dal creditore al debitore, al creditore quietanzante non è sufficiente, per superare la vincolatività della dichiarazione, provare di non avere ricevuto il pagamento, perché il modello di riferimento non è quello della relevatio ab onere probandi e dell'inversione dell'onere della prova che caratterizza le dichiarazioni ricognitive asseverative di diritti ex art. 1988 c.c. Il creditore è ammesso ad impugnare la quietanza non veridica soltanto attraverso la dimostrazione - con ogni mezzo - che il divario esistente tra realtà e dichiarato è conseguenza di errore di fatto o di violenza. Fuori di questi casi, vale il principio di autoresponsabilità, che vincola il quietanzante alla contra se pronuntiatio asseverativa del fatto dell'intervenuto pagamento, seppure non corrispondente al vero” (Cfr. Cass.,
n. 10202/2015; in senso conforme, Cass., n. 16314/2020).
Invero, la quietanza si identifica nell'atto unilaterale cui fa riferimento l'art. 1199 c.c., il quale, sotto la rubrica «diritto del debitore alla quietanza», obbliga «il creditore che riceve il pagamento» a
«rilasciare quietanza» su richiesta e a spese del debitore. Relativamente a tale atto, in giurisprudenza
è indiscussa la sua natura confessoria, per cui il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c., con la conseguenza che non può impugnare l'atto se non provando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o da violenza;
non gli è sufficiente, quindi, provare l'elemento oggettivo della non veridicità della dichiarazione di ricevuto pagamento, ma occorre che egli provi, altresì, l'elemento soggettivo dello stato di errore o di coartazione che lo ha determinato al rilascio (Cfr. Cass., 7 dicembre 2005, n.
26970; Cass., 21 febbraio 2014, n. 4196). In questa prospettiva, il rilascio al debitore, da parte del creditore, della quietanza non determina una semplice inversione dell'onere della prova dell'avvenuto pagamento, perché al creditore che ha attestato il fatto del ricevuto pagamento non è poi consentito di “eccepire che il pagamento non sia mai avvenuto, a meno che non alleghi e dimostri che la quietanza fu rilasciata per errore di fatto o violenza” (Cfr. Cass., 31 ottobre 2008, n. 26325; Cass., 21 febbraio 2014, n. 4196); in altri termini, la quietanza può essere impugnata - analogamente a quanto avviene in base alla disciplina della revoca della confessione - soltanto se il creditore dimostra “non solo la non veridicità della dichiarazione, ma anche che la non rispondenza al vero di questa dipende o dall'erronea rappresentazione o percezione del fatto contestato, ovvero dalla coartazione della sua volontà, e non già invece dall'avere erroneamente confidato sull'avveramento di quanto dichiarato consapevolmente in modo non veritiero” (Cfr. Cass., 3 giugno 1998, n. 5459).
Orbene, il creditore non ha addotto alcuna argomentazione tesa ad accertare che la quietanza sia stata sottoscritta per errore, o violenza, limitandosi a censurarne il contenuto poiché diverso rispetto a quello reale.
In particolare, parte opposta afferma di aver siglato un foglio in bianco, poi arbitrariamente compilato dall'opponente onde consentire a quest'ultimo il ritiro, in sua vece, di una Parte_1 cartella clinica presso l'ospedale di Maddaloni.
A tal proposito, va evidenziato che nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, il riempimento
“absque pactis” consiste in una falsità materiale realizzata trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, mentre il riempimento “contra pacta” consiste in un inadempimento derivante dalla violazione del “mandatum ad scribendum”, il quale può avere non solo un contenuto positivo, ma anche negativo, dando comunque luogo ad un abuso di biancosegno, la cui dimostrazione non richiede la proposizione di querela di falso (Cfr. Cass. 8899/2018; Cass.
18989/2010).
Segnatamente, la denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto in assenza di uno specifico accordo sul contenuto che il documento avrebbe dovuto assumere in attuazione del mandato a completarlo. In tal caso l'atto esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l'interpolazione del testo realizza una vera e propria falsità materiale. Allorquando il sottoscrittore abbia autorizzato il riempimento stabilendone preventivamente il contenuto, la provenienza dell'atto non può essere esclusa, in quanto attraverso il mandatum ad scribendum il mandante fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore. Ciò che rileva, ai fini del necessario esperimento della querela di falso, è quindi che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre resta ininfluente l'intento di far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella alla quale si riferisce l'autorizzazione (Ex multis: Cass. ordinanza n. 11422/2024; n. 18234/2023).
Tanto premesso, la fattispecie adombrata da parte opposta va ricondotta nell'ambito del riempimento contra pacta dacché, essendo incontroversa l'esistenza di un patto sul riempimento, l'abuso si è tradotto nella non corrispondenza tra ciò che risulta dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare.
Ne discende che, in disparte la querela sporta in via autonoma da parte opposta, il cui esito non è stato documentato, il dedotto riempimento abusivo va valutato in base all'acquisito corredo probatorio.
Sul punto, gli screenshots ed il file audio prodotti in giudizio – che, secondo quanto prospettato da parte opposta, certificano la morosità degli opponenti – benché assumano valenza probatoria, in quanto non disconosciuti ed oggetto di sommaria e tardiva contestazione, perché avvenuta con la memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c., non sono idonei a scalfire la veridicità dell'intervenuta quietanza.
In effetti, i summenzionati screenshots e file audio - quest'ultimo privo di efficacia probatoria giacché registrato in epoca anteriore (12.03.2019) al rilascio della quietanza – ineriscono genericamente a rapporti economici e personali tra le parti – senza alcuna specificazione della loro entità e della loro provenienza - che non hanno nessuna attinenza temporale e causale con il credito rivendicato in sede monitoria.
Altresì, con l'espletata prova orale, parte opposta non ha dato dimostrazione di versare nell'impossibilità di redigere l'intercorsa quietanza poiché non presente fisicamente, in quanto alloggiava presso l'abitazione del figlio , sita in Orta di Atella (CE), nel luogo (Maddaloni) CP_5
ed alla data del rilascio (30.08.2019).
In tal senso, va ravvisata la contraddittorietà del teste nipote dell'opposto Testimone_1 [...]
, la quale asseriva di essere a conoscenza (indirettamente) di tale circostanza – “chiamai mia CP_2
zia e lei mi disse che stava a casa del figlio a Orta di Atella” – ma ignorava dove si trovassero i creditori.
Del pari, va ritenuta inattendibile il teste nuora degli opposti, la quale Testimone_2
confermava la presenza dei suoceri a casa sua per darle una mano con i bambini, perché lei era intenta ad accudire la madre malata oncologica, ricoverata all'Ospedale San Giovanni di Dio di
Frattamaggiore; nondimeno, poiché l'orario di visita era di appena un'ora, da mezzogiorno all'una, comunque orario di pranzo, risulta inverosimile che gli opposti, i quali il 31 agosto parteciparono ad un matrimonio, abbiano soggiornato dal figlio per l'intera giornata.
Similmente, la teste nuora degli opposti, riferiva che i suoceri erano “dal figlio Testimone_3
alcuni giorni prima del 31.8.2019 del 2019 quando tornarono accompagnati dal figlio perché dovevano andare ad un matrimonio serale”, ma nulla sapeva di come avessero trascorso il 30 agosto;
inoltre la medesima teste assumeva di aver notato dei fogli in bianco firmati dall'opposto
[...]
e 50 euro e la carta di identità da consegnare al sig. per ritirare una CP_2 Parte_1 cartella clinica all'Ospedale di Maddaloni, ma non chiarisce se la consegna fosse effettivamente avvenuta né se il foglio corrispondesse a quello abusivamente riempito.
Per quel che concerne la richiesta risarcitoria proposta in via riconvenzionale dall'opponente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., va rammentato che la responsabilità aggravata postula che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoprati per agire o resistere in giudizio (Cfr. Cass. Civ. n. 6637/92).
È onere della parte che esige il risarcimento dedurre e dimostrare la sussistenza di tali elementi che nella fattispecie è del tutto mancata, sicché la spiegata domanda di risarcimento danni per lite temeraria va denegata.
In definitiva, l'opposizione è meritevole di accoglimento e, pertanto, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1547/2020, rubricato al R.G.
n. 1592/2020, pubblicato il 05.07.2020;
2) rigetta, per i motivi esposti in narrativa, la domanda riconvenzionale spiegata dagli opponenti ex art. 96 c.p.c.,
3) condanna parte opposta al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro
2.540,00, oltre spese vive per euro 90,00, spese generali, IVA e CPA, come per legge. dispone che relativo pagamento avvenga a favore dello Stato ai sensi dell'art.133 DPR 115/2002..
Così deciso in S. Maria C.V., li 03.04.2025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5857/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto “Mutuo”
TRA
C.F.: , e C.F.: Parte_1 C.F._1 CP_1
, rappresentatati e difesi dall'avv. Domenico Di Stasio, elettivamente C.F._2
domiciliati presso lo studio del difensore sito in S. Prisco (CE) via Ricciardi n. 32.
- Opponenti in riconvenzionale -
E
C.F.: e , C.F.: CP_2 C.F._3 Controparte_3 C.F._4
rappresentati e difesi dall'avv. Alessio Di Nuzzo, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Cervino (CE) alla via Bottega di Forchia, 13/D.
- Opposti –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., di cui alla Legge n. 69/2009.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente rappresentare che, con decreto ingiuntivo n. 1547/2020, rubricato al R.G. n. 1592/2020, pubblicato il 05.07.2020, dichiarato provvisoriamente esecutivo,
l'Intestato Tribunale di S. Maria C.V. ingiungeva ai sig.ri e il Parte_1 CP_1 pagamento, in favore dei sig.ri e dell'importo di euro 14.000,00, a CP_2 Controparte_3
titolo di rimborso del prestito concesso il 24.09.2018, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Avverso il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponevano opposizione i sig.ri Parte_1
e a fondamento della quale lamentavano, in rito, la nullità della notifica del
[...] CP_1
ricorso monitorio e del pedissequo atto di precetto, nonché, nel merito, la non debenza delle somme ingiunte, instando per la revoca dell'opposto decreto d'ingiunzione e, in via riconvenzionale, per il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 C.P.C., il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.
Con regolare comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'ingiungente, il quale insisteva per il rigetto dell'opposizione, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento del 01.06.2021, veniva revocata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, contestualmente, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
L'iter processuale proseguiva con il deposito della documentazione offerta in comunicazione dalle parti e l'escussione dei testi indicati.
All'udienza del 12.11.2024, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
In limine litis, va disattesa l'invocata nullità della procedura di notificazione dell'opposto decreto ingiuntivo, per essere questa avvenuta in modo difforme dal paradigma normativo di riferimento, il quale impone che del titolo esecutivo debba essere notificata una copia per tanti quanti sono i debitori destinatari del provvedimento da notificare, anche nel caso in cui vi sia solidarietà del debito e gli stessi abbiano la medesima residenza o domicilio.
Al riguardo, va precisato che l'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante, ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cfr. Cass., Sez. III, 26 maggio 2023, n. 14692).
Nella specie, essendo pacifico il rapporto di coniugio tra i debitori e la similitudine delle rispettive residenze (Maddaloni (CE) - Via Rapillo n. 1), va rilevata la nullità della notifica eseguita presso il comune domicilio mediante la consegna di una sola copia del decreto ingiuntivo, nullità comunque sanata, ex tunc, dalla tempestiva costituzione in giudizio delle parti (Cfr. Cass. Ordinanza n. 21235 del 30.07.2024).
Nel merito, l'opposizione è fondata per le ragioni appresso esplicitate.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione “nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto”
(Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006; Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Ciò in ossequio ai consolidati criteri di ripartizione dell'onere probatorio in base ai quali il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. S.U. n. 13533/2001).
Beninteso, il credito azionato in via monitoria trae origine dal contratto di mutuo, sottoscritto il
24.09.2018, a mezzo del quale gli opponenti, nella loro qualità di mutuatari, riconoscevano di essere debitori della complessiva somma di euro 14.000,00, ricevuta in prestito da parte opposta, da dover restituire entro il 30.09.2019.
Dal tenore letterale del documento in parola si evince, inequivocabilmente, che esso, al di là del nomen iuris, integra gli estremi del riconoscimento di debito che, come tale, permette l'astrazione della causa processuale (1988 c.c.), esonerando il creditore dalla necessità di provare il titolo costitutivo dell'obbligazione ed il suo ammontare (an e quantum).
Ne deriva che parte opposta ha assolto positivamente all'onere di fornire la prova della fonte del proprio diritto di credito.
Di contro, gli opponenti, in virtù della quietanza rilasciata il 30.08.2019 – tramite la quale l'opposto dichiarava di ricevere “a pagamento della scrittura privata di debito del CP_2
24/09/2018…la somma di Quattordicimila Euro (14.000,00) a totale pagamento dell'intero debito contratto da e cui non avevano altro a pretendere” - Parte_1 Controparte_4
sostenevano di aver provveduto al versamento delle somme dovute.
Siffatta quietanza, alla quale è allegata la carta di identità del sottoscrittore – che, peraltro, riconosceva come propria la firma apposta sull'atto quietanzato - atteso il completo e puntuale riscontro, in essa riportato, dell'identità delle parti, come pure dell'onere gravante sugli opponenti e del relativo fatto estintivo, assurge a prova del saldo del credito ingiunto.
In tema, va osservato che “a fronte di quietanza in forma tipica, cioè di atto rilasciato dal creditore al debitore, al creditore quietanzante non è sufficiente, per superare la vincolatività della dichiarazione, provare di non avere ricevuto il pagamento, perché il modello di riferimento non è quello della relevatio ab onere probandi e dell'inversione dell'onere della prova che caratterizza le dichiarazioni ricognitive asseverative di diritti ex art. 1988 c.c. Il creditore è ammesso ad impugnare la quietanza non veridica soltanto attraverso la dimostrazione - con ogni mezzo - che il divario esistente tra realtà e dichiarato è conseguenza di errore di fatto o di violenza. Fuori di questi casi, vale il principio di autoresponsabilità, che vincola il quietanzante alla contra se pronuntiatio asseverativa del fatto dell'intervenuto pagamento, seppure non corrispondente al vero” (Cfr. Cass.,
n. 10202/2015; in senso conforme, Cass., n. 16314/2020).
Invero, la quietanza si identifica nell'atto unilaterale cui fa riferimento l'art. 1199 c.c., il quale, sotto la rubrica «diritto del debitore alla quietanza», obbliga «il creditore che riceve il pagamento» a
«rilasciare quietanza» su richiesta e a spese del debitore. Relativamente a tale atto, in giurisprudenza
è indiscussa la sua natura confessoria, per cui il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c., con la conseguenza che non può impugnare l'atto se non provando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o da violenza;
non gli è sufficiente, quindi, provare l'elemento oggettivo della non veridicità della dichiarazione di ricevuto pagamento, ma occorre che egli provi, altresì, l'elemento soggettivo dello stato di errore o di coartazione che lo ha determinato al rilascio (Cfr. Cass., 7 dicembre 2005, n.
26970; Cass., 21 febbraio 2014, n. 4196). In questa prospettiva, il rilascio al debitore, da parte del creditore, della quietanza non determina una semplice inversione dell'onere della prova dell'avvenuto pagamento, perché al creditore che ha attestato il fatto del ricevuto pagamento non è poi consentito di “eccepire che il pagamento non sia mai avvenuto, a meno che non alleghi e dimostri che la quietanza fu rilasciata per errore di fatto o violenza” (Cfr. Cass., 31 ottobre 2008, n. 26325; Cass., 21 febbraio 2014, n. 4196); in altri termini, la quietanza può essere impugnata - analogamente a quanto avviene in base alla disciplina della revoca della confessione - soltanto se il creditore dimostra “non solo la non veridicità della dichiarazione, ma anche che la non rispondenza al vero di questa dipende o dall'erronea rappresentazione o percezione del fatto contestato, ovvero dalla coartazione della sua volontà, e non già invece dall'avere erroneamente confidato sull'avveramento di quanto dichiarato consapevolmente in modo non veritiero” (Cfr. Cass., 3 giugno 1998, n. 5459).
Orbene, il creditore non ha addotto alcuna argomentazione tesa ad accertare che la quietanza sia stata sottoscritta per errore, o violenza, limitandosi a censurarne il contenuto poiché diverso rispetto a quello reale.
In particolare, parte opposta afferma di aver siglato un foglio in bianco, poi arbitrariamente compilato dall'opponente onde consentire a quest'ultimo il ritiro, in sua vece, di una Parte_1 cartella clinica presso l'ospedale di Maddaloni.
A tal proposito, va evidenziato che nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, il riempimento
“absque pactis” consiste in una falsità materiale realizzata trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, mentre il riempimento “contra pacta” consiste in un inadempimento derivante dalla violazione del “mandatum ad scribendum”, il quale può avere non solo un contenuto positivo, ma anche negativo, dando comunque luogo ad un abuso di biancosegno, la cui dimostrazione non richiede la proposizione di querela di falso (Cfr. Cass. 8899/2018; Cass.
18989/2010).
Segnatamente, la denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto in assenza di uno specifico accordo sul contenuto che il documento avrebbe dovuto assumere in attuazione del mandato a completarlo. In tal caso l'atto esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l'interpolazione del testo realizza una vera e propria falsità materiale. Allorquando il sottoscrittore abbia autorizzato il riempimento stabilendone preventivamente il contenuto, la provenienza dell'atto non può essere esclusa, in quanto attraverso il mandatum ad scribendum il mandante fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore. Ciò che rileva, ai fini del necessario esperimento della querela di falso, è quindi che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre resta ininfluente l'intento di far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella alla quale si riferisce l'autorizzazione (Ex multis: Cass. ordinanza n. 11422/2024; n. 18234/2023).
Tanto premesso, la fattispecie adombrata da parte opposta va ricondotta nell'ambito del riempimento contra pacta dacché, essendo incontroversa l'esistenza di un patto sul riempimento, l'abuso si è tradotto nella non corrispondenza tra ciò che risulta dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare.
Ne discende che, in disparte la querela sporta in via autonoma da parte opposta, il cui esito non è stato documentato, il dedotto riempimento abusivo va valutato in base all'acquisito corredo probatorio.
Sul punto, gli screenshots ed il file audio prodotti in giudizio – che, secondo quanto prospettato da parte opposta, certificano la morosità degli opponenti – benché assumano valenza probatoria, in quanto non disconosciuti ed oggetto di sommaria e tardiva contestazione, perché avvenuta con la memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c., non sono idonei a scalfire la veridicità dell'intervenuta quietanza.
In effetti, i summenzionati screenshots e file audio - quest'ultimo privo di efficacia probatoria giacché registrato in epoca anteriore (12.03.2019) al rilascio della quietanza – ineriscono genericamente a rapporti economici e personali tra le parti – senza alcuna specificazione della loro entità e della loro provenienza - che non hanno nessuna attinenza temporale e causale con il credito rivendicato in sede monitoria.
Altresì, con l'espletata prova orale, parte opposta non ha dato dimostrazione di versare nell'impossibilità di redigere l'intercorsa quietanza poiché non presente fisicamente, in quanto alloggiava presso l'abitazione del figlio , sita in Orta di Atella (CE), nel luogo (Maddaloni) CP_5
ed alla data del rilascio (30.08.2019).
In tal senso, va ravvisata la contraddittorietà del teste nipote dell'opposto Testimone_1 [...]
, la quale asseriva di essere a conoscenza (indirettamente) di tale circostanza – “chiamai mia CP_2
zia e lei mi disse che stava a casa del figlio a Orta di Atella” – ma ignorava dove si trovassero i creditori.
Del pari, va ritenuta inattendibile il teste nuora degli opposti, la quale Testimone_2
confermava la presenza dei suoceri a casa sua per darle una mano con i bambini, perché lei era intenta ad accudire la madre malata oncologica, ricoverata all'Ospedale San Giovanni di Dio di
Frattamaggiore; nondimeno, poiché l'orario di visita era di appena un'ora, da mezzogiorno all'una, comunque orario di pranzo, risulta inverosimile che gli opposti, i quali il 31 agosto parteciparono ad un matrimonio, abbiano soggiornato dal figlio per l'intera giornata.
Similmente, la teste nuora degli opposti, riferiva che i suoceri erano “dal figlio Testimone_3
alcuni giorni prima del 31.8.2019 del 2019 quando tornarono accompagnati dal figlio perché dovevano andare ad un matrimonio serale”, ma nulla sapeva di come avessero trascorso il 30 agosto;
inoltre la medesima teste assumeva di aver notato dei fogli in bianco firmati dall'opposto
[...]
e 50 euro e la carta di identità da consegnare al sig. per ritirare una CP_2 Parte_1 cartella clinica all'Ospedale di Maddaloni, ma non chiarisce se la consegna fosse effettivamente avvenuta né se il foglio corrispondesse a quello abusivamente riempito.
Per quel che concerne la richiesta risarcitoria proposta in via riconvenzionale dall'opponente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., va rammentato che la responsabilità aggravata postula che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoprati per agire o resistere in giudizio (Cfr. Cass. Civ. n. 6637/92).
È onere della parte che esige il risarcimento dedurre e dimostrare la sussistenza di tali elementi che nella fattispecie è del tutto mancata, sicché la spiegata domanda di risarcimento danni per lite temeraria va denegata.
In definitiva, l'opposizione è meritevole di accoglimento e, pertanto, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1547/2020, rubricato al R.G.
n. 1592/2020, pubblicato il 05.07.2020;
2) rigetta, per i motivi esposti in narrativa, la domanda riconvenzionale spiegata dagli opponenti ex art. 96 c.p.c.,
3) condanna parte opposta al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro
2.540,00, oltre spese vive per euro 90,00, spese generali, IVA e CPA, come per legge. dispone che relativo pagamento avvenga a favore dello Stato ai sensi dell'art.133 DPR 115/2002..
Così deciso in S. Maria C.V., li 03.04.2025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente