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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 27/12/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2453/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2453/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”, rimessa al
Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 24.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
nato a [...] l'[...], e nata a Parte_1 Parte_2
Formia (LT) il 12.03.1953, elettivamente domiciliati in Formia (LT) in via Don UI Sturzo n. 9 presso lo studio dell'Avv. Davide Fiorani che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 24.12.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 14.11.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 8.10.1978 a Formia (LT) e che dallo loro unione nascevano i figli UI
(29.08.1987) e (25.08.1993), maggiorenni ed economicamente autosufficienti, hanno Per_1 chiesto dichiararsi la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di seguito sintetizzate: 1) assegnazione della casa coniugale al sig. 2) l'obbligo del sig. di Parte_1 Parte_1 corrispondere l'assegno di mantenimento in favore della sig.ra nella misura mensile Parte_3 di euro 150,00, entro il giorno cinque di ogni mese oltre rivalutazione ISTAT.
All'udienza del 24.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. L'accordo di cui al ricorso congiunto appare conforme alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
3. Nulla si dispone per le spese di lite trattandosi di separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2453/2025 V.G., con l'intervento del Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) omologala la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti e alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del 24.12.2025;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica di questo provvedimento, quando sia divenuto definitivo, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Formia (LT) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 (matrimonio contratto in Formia (LT) l'8.10.1978, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Formia (LT) dell'anno 1978, al n.112, parte 2, Serie A, Uff. 1);
3) nulla dispone per le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 24.12.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Francesca Di Giorno dott. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2453/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”, rimessa al
Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 24.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
nato a [...] l'[...], e nata a Parte_1 Parte_2
Formia (LT) il 12.03.1953, elettivamente domiciliati in Formia (LT) in via Don UI Sturzo n. 9 presso lo studio dell'Avv. Davide Fiorani che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 24.12.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 14.11.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 8.10.1978 a Formia (LT) e che dallo loro unione nascevano i figli UI
(29.08.1987) e (25.08.1993), maggiorenni ed economicamente autosufficienti, hanno Per_1 chiesto dichiararsi la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di seguito sintetizzate: 1) assegnazione della casa coniugale al sig. 2) l'obbligo del sig. di Parte_1 Parte_1 corrispondere l'assegno di mantenimento in favore della sig.ra nella misura mensile Parte_3 di euro 150,00, entro il giorno cinque di ogni mese oltre rivalutazione ISTAT.
All'udienza del 24.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. L'accordo di cui al ricorso congiunto appare conforme alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
3. Nulla si dispone per le spese di lite trattandosi di separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2453/2025 V.G., con l'intervento del Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) omologala la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti e alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del 24.12.2025;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica di questo provvedimento, quando sia divenuto definitivo, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Formia (LT) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 (matrimonio contratto in Formia (LT) l'8.10.1978, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Formia (LT) dell'anno 1978, al n.112, parte 2, Serie A, Uff. 1);
3) nulla dispone per le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 24.12.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Francesca Di Giorno dott. Glauco Zaccardi