Versione
16 giugno 1956
16 giugno 1956
Art. 6.
Nulla e' innovato alla procedura stabilita dalle disposizioni vigenti in materia di determinazioni e modifiche dei contributi.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Nulla e' innovato alla procedura stabilita dalle disposizioni vigenti in materia di determinazioni e modifiche dei contributi.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.