Articolo 6 della Legge 16 maggio 1956, n. 504
Articolo 5
Versione
16 giugno 1956
Art. 6.
Nulla e' innovato alla procedura stabilita dalle disposizioni vigenti in materia di determinazioni e modifiche dei contributi.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entrata in vigore il 16 giugno 1956