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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/05/2025, n. 2169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2169 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di PALERMO
SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
in persona del Giudice dott.ssa Rachele Monfredi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 10467 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2018 vertente
TRA
, già , in Parte_1 Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Baiamonte;
– ATTRICE in RIASSUNZIONE CP_1
E
rappresentato e difeso dall'avv. Dario Greco;
Controparte_2
DEBITORE - CONVENUTO in RIASSUNZIONE
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_3 difeso dall'avv. Massimo Ferrari
TERZO PIGNORATO - LITISCONSORTE
1 CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.12.24 e atti ivi richiamati.
MOTIVI della DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 24.1.23, ha riassunto ex art. Parte_1
307 cpc il giudizio avente a oggetto la fase di merito dell'opposizione ex art. 615 cpc proposta in via cautelare da avverso l'atto di pignoramento dei crediti notificatogli ex art. Controparte_2
72 bis DPR n. 602/73 in data 26.01.2018 da , per un credito Parte_1 complessivo di € 17.304.770,25, oltre interessi di mora e oneri di riscossione ex art. 17 D.Lgs.
112/99, dopo che con ordinanza emessa in data 28.10.2022, depositata il 31.10.2022, era stata dichiarata l'estinzione del giudizio di merito dell'opposizione.
Premesso che la fase cautelare si era conclusa con Ordinanza del 28.05.2018, con la quale il G.E. aveva confermato il decreto del 21.2.2018 di sospensione dell'esecuzione, assegnando alle parti il termine di novanta giorni per la riassunzione del merito della causa di opposizione, con atto di citazione notificato il 22.6.2018; il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
L'esecutato aveva affidato l'opposizione a un unico motivo, volto a far valere l'inammissibilità dell'azione esecutiva intrapresa con il pignoramento notificatogli il 26.1.18, ai sensi dell'art. 55 d.
l.vo 159/11, essendo la stessa ricaduta sui saldi dei rapporti bancari in essere presso la filiale di meglio indicata in atti, a loro volta rientranti nel compendio dei beni oggetto del decreto di Pt_3
sequestro, emesso ei confronti del medesimo esecutato il precedente 10.4.14.
Con la comparsa di costituzione ha reiterato i motivi di opposizione, eccependo preliminarmente l'estinzione del giudizio e chiesto la condanna della controparte al pagamento delle spese, da distrarre.
Con successiva memoria ex art. 183 co. VI n. 1 cpc, l'opponente ha altresì dedotto l'estinzione per confusione ex art. 50 co. 2^ d. l.vo 159/11 della maggior parte del credito azionato, in ragione della sopravvenuta definitiva confisca del capitale sociale e del patrimonio delle società meglio individuate nella memoria, dall'evasione dei cui redditi sarebbero discese le cartelle azionate.
(attrice in riassunzione) ha dedotto l'inammissibilità e comunque l'infondatezza CP_4 dell'opposizione evidenziando:
1) il difetto di legittimazione di a far valere l'inammissibilità Controparte_2 dell'esecuzione iniziata dopo il sequestro ex D.Lgs. 159/2011, essendo a tanto legittimato l'Amministratore Giudiziario dei beni sottoposti a sequestro;
2 2) la legittimità della procedura esecutiva intrapresa nei confronti di in Controparte_2
quanto con decreto del 21.6.2018 il Tribunale di Palermo - Sezione Misure di Prevenzione ha confiscato i saldi attivi dei rapporti bancari oggetto di precedente sequestro, per la quota eccedente l'importo di € 2.992.034,14, svincolando tale importo che, pertanto, risulta liberamente aggredibile;
3) la contemporanea pendenza di giudizi innanzi alla giurisdizione tributaria, aventi ad oggetto i crediti oggetto di pignoramento;
Ha chiesto pertanto:
- revocarsi il provvedimento di sospensione dell'esecuzione disposta con ordinanza cautelare del
28.5.2018 nel procedimento n. 2751/2018 R.G.E. e, per l'effetto, dichiararsi legittimo il pignoramento per l'importo di € 17.304.770,25, ed in via subordinata anche per la somma di €
2.992.034,14, già dissequestrata e non oggetto di gravame e non contestata da controparte;
- sospendersi il giudizio in attesa della definizione del contezioso tributario relativo alle impugnazioni pendenti degli atti prodromici al pignoramento presso terzi ex art. 295 c.p.c.;
-condannarsi il convenuto al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio, nonché del precedente giudizio cautelare, nella misura vigente al momento del pagamento, oltre agli oneri di legge.
*****
(terzo pignorato), costituitasi con comparsa di risposta del 17.4.23, ha dedotto Controparte_3 in via preliminare l'inammissibilità della riassunzione notificatale da in ragione della CP_4 pregressa declaratoria di estinzione ex art. 307 cpc. Nel merito ha eccepito l'inefficacia del pignoramento promosso ex art. 72 bis DPR n. 602/1973 essendo decorsi 60 giorni dalla notifica avvenuta il 22/01/2018, evidenziando di avere comunque reso dichiarazione negativa.
Ha chiesto pertanto dichiararsi l'inammissibilità e/o improcedibilità della riassunzione, e nel merito il rigetto delle domande formulate da con condanna di quest'ultima ex art. 96 cpc. CP_4
Depositate le memorie ex art. 183 VI co. cpc, la causa – istruita mediante produzione documentale -
è stata posta in decisione all'udienza del 4.12.24, con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
******
Così sinteticamente delineato l'oggetto del processo, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
Posto che la qualità di litisconsorte necessario, ex art. 102 c.p.c. del terzo pignorato nelle opposizioni esecutive è stata affermata e riconosciuta dalla S.C. con pronunce dalle quali questo
Giudice non ritiene di doversi discostare (cfr. ex multis Cass. n. 13533/21); va in primo luogo disattesa la preliminare eccezione di inammissibilità della riassunzione, formulata da . Pt_3
3 In proposito è sufficiente fare rinvio alle ragioni illustrate proprio con l'ordinanza di estinzione del
28.10.22 – da intendersi in questa sede integralmente richiamata e trascritta – con la quale questo stesso Tribunale aveva espressamente affermato che il giudizio dichiarato estinto ex art. 307 c.p.c.
“potrà essere riassunto a cura della parte più diligente che vi abbia interesse nel rispetto dei termini previsti dalla suddetta norma”.
Neppure il pignoramento può ritenersi inefficace per il vano decorso de termine di 60 giorni previsto dall'art. 72 dpr 602/73, come dedotto dal terzo pignorato atteso che, nelle more del suddetto termine, era intervenuto il decreto di sospensione inaudita altera parte a seguito dell'opposizione.
Infondata è pure l'eccezione di estinzione per confusione del credito azionato formulata dall'opponente con la memoria ex art. 183 co. VI n. 1 cpc. Trascurando ogni considerazione in ordine alla portata dell'art. 50 d. vo 159/11 – che collega l'effetto estintivo dei crediti erariali alla confisca di beni, aziende o partecipazioni societarie come se lo Stato, divenendo titolare di tali partecipazioni, si identificasse con la società (cosa che non è, non essendo la confisca delle partecipazioni causa di estinzione delle società di capitali) – nel caso di specie è determinante il fatto che gli accertamenti da cui è disceso il pignoramento, hanno a oggetto i redditi personali di
(dal lui sottratti alle società di cui era unico socio), dunque il credito fiscale azionato non CP_2
è vantato dall'erario nei confronti delle società, bensì di , sicché non risultano integrati i CP_2
presupposti della causa estintiva prevista dal citato articolo 50.
Quanto alla inammissibilità dell'azione in ragione del sequestro di prevenzione sulla base del disposto dell'art. 55 d. l. vo 159/11, trattasi di questione rilevabile d'ufficio rispetto alla quale le parti possono sollecitare i poteri del Giudice, né comunque essere negata la legittimazione e, dunque, la qualità di parte in capo al titolare passivo della pretesa azionata con il pignoramento.
, poiché nel caso di specie il sequestro era anteriore al pignoramento, l'esecuzione a mente CP_5 dell'art. 55 non andava sospesa, ma non poteva neppure essere iniziata fermi restando gli effetti degli atti prodromici eventualmente notificati.
Ne consegue che non assume rilievo in questa sede l'esito del processo di prevenzione, conclusosi – per quanto di interesse – con la confisca dei saldi attivi dei conti di per l'importo CP_2
eccedente quota di € 2.992.034,14 e, dunque, la revoca del sequestro con riferimento a tale importo.
Peraltro, la giacenza effettiva delle somme sui rapporti bancari di in essere presso CP_2
CREDEM spa e dunque l'esistenza di saldi attivi della capienza indicata nel provvedimento di confisca, nel presente procedimento sembra smentita dalla dichiarazione depositata da in Pt_3
allegato alla propria comparsa di costituzione.
4 Con tale dichiarazione, a ben vedere, la banca terza pignorata nega di essere debitrice di CP_2 senza tuttavia indicare gli estremi dei rapporti bancari a lui riferibili e l'ammontare dei relativi saldi.
Tuttavia – trattandosi di un pignoramento ex art. 72 bis dpr. 602/73, dunque di un'esecuzione stragiudiziale nella quale il Giudice viene investito solo dell'eventuale opposizione – non trova applicazione il meccanismo della contestazione ex art. 549 cpc, essendo rimessa qualunque contestazione sull'operato del terzo a un eventuale giudizio contenzioso sul tema.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione va accolta essendo l'azione esecutiva inammissibile e, trattandosi di questioni complesse e rispetto alle quali scarseggiano i precedenti, sussistono i presupposti per compensare le spese ex art. 92 cpc
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione e compensa le spese
Palermo, lì 21.5.25
Il Giudice
dott.ssa Rachele Monfredi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di PALERMO
SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
in persona del Giudice dott.ssa Rachele Monfredi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 10467 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2018 vertente
TRA
, già , in Parte_1 Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Baiamonte;
– ATTRICE in RIASSUNZIONE CP_1
E
rappresentato e difeso dall'avv. Dario Greco;
Controparte_2
DEBITORE - CONVENUTO in RIASSUNZIONE
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_3 difeso dall'avv. Massimo Ferrari
TERZO PIGNORATO - LITISCONSORTE
1 CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.12.24 e atti ivi richiamati.
MOTIVI della DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 24.1.23, ha riassunto ex art. Parte_1
307 cpc il giudizio avente a oggetto la fase di merito dell'opposizione ex art. 615 cpc proposta in via cautelare da avverso l'atto di pignoramento dei crediti notificatogli ex art. Controparte_2
72 bis DPR n. 602/73 in data 26.01.2018 da , per un credito Parte_1 complessivo di € 17.304.770,25, oltre interessi di mora e oneri di riscossione ex art. 17 D.Lgs.
112/99, dopo che con ordinanza emessa in data 28.10.2022, depositata il 31.10.2022, era stata dichiarata l'estinzione del giudizio di merito dell'opposizione.
Premesso che la fase cautelare si era conclusa con Ordinanza del 28.05.2018, con la quale il G.E. aveva confermato il decreto del 21.2.2018 di sospensione dell'esecuzione, assegnando alle parti il termine di novanta giorni per la riassunzione del merito della causa di opposizione, con atto di citazione notificato il 22.6.2018; il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
L'esecutato aveva affidato l'opposizione a un unico motivo, volto a far valere l'inammissibilità dell'azione esecutiva intrapresa con il pignoramento notificatogli il 26.1.18, ai sensi dell'art. 55 d.
l.vo 159/11, essendo la stessa ricaduta sui saldi dei rapporti bancari in essere presso la filiale di meglio indicata in atti, a loro volta rientranti nel compendio dei beni oggetto del decreto di Pt_3
sequestro, emesso ei confronti del medesimo esecutato il precedente 10.4.14.
Con la comparsa di costituzione ha reiterato i motivi di opposizione, eccependo preliminarmente l'estinzione del giudizio e chiesto la condanna della controparte al pagamento delle spese, da distrarre.
Con successiva memoria ex art. 183 co. VI n. 1 cpc, l'opponente ha altresì dedotto l'estinzione per confusione ex art. 50 co. 2^ d. l.vo 159/11 della maggior parte del credito azionato, in ragione della sopravvenuta definitiva confisca del capitale sociale e del patrimonio delle società meglio individuate nella memoria, dall'evasione dei cui redditi sarebbero discese le cartelle azionate.
(attrice in riassunzione) ha dedotto l'inammissibilità e comunque l'infondatezza CP_4 dell'opposizione evidenziando:
1) il difetto di legittimazione di a far valere l'inammissibilità Controparte_2 dell'esecuzione iniziata dopo il sequestro ex D.Lgs. 159/2011, essendo a tanto legittimato l'Amministratore Giudiziario dei beni sottoposti a sequestro;
2 2) la legittimità della procedura esecutiva intrapresa nei confronti di in Controparte_2
quanto con decreto del 21.6.2018 il Tribunale di Palermo - Sezione Misure di Prevenzione ha confiscato i saldi attivi dei rapporti bancari oggetto di precedente sequestro, per la quota eccedente l'importo di € 2.992.034,14, svincolando tale importo che, pertanto, risulta liberamente aggredibile;
3) la contemporanea pendenza di giudizi innanzi alla giurisdizione tributaria, aventi ad oggetto i crediti oggetto di pignoramento;
Ha chiesto pertanto:
- revocarsi il provvedimento di sospensione dell'esecuzione disposta con ordinanza cautelare del
28.5.2018 nel procedimento n. 2751/2018 R.G.E. e, per l'effetto, dichiararsi legittimo il pignoramento per l'importo di € 17.304.770,25, ed in via subordinata anche per la somma di €
2.992.034,14, già dissequestrata e non oggetto di gravame e non contestata da controparte;
- sospendersi il giudizio in attesa della definizione del contezioso tributario relativo alle impugnazioni pendenti degli atti prodromici al pignoramento presso terzi ex art. 295 c.p.c.;
-condannarsi il convenuto al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio, nonché del precedente giudizio cautelare, nella misura vigente al momento del pagamento, oltre agli oneri di legge.
*****
(terzo pignorato), costituitasi con comparsa di risposta del 17.4.23, ha dedotto Controparte_3 in via preliminare l'inammissibilità della riassunzione notificatale da in ragione della CP_4 pregressa declaratoria di estinzione ex art. 307 cpc. Nel merito ha eccepito l'inefficacia del pignoramento promosso ex art. 72 bis DPR n. 602/1973 essendo decorsi 60 giorni dalla notifica avvenuta il 22/01/2018, evidenziando di avere comunque reso dichiarazione negativa.
Ha chiesto pertanto dichiararsi l'inammissibilità e/o improcedibilità della riassunzione, e nel merito il rigetto delle domande formulate da con condanna di quest'ultima ex art. 96 cpc. CP_4
Depositate le memorie ex art. 183 VI co. cpc, la causa – istruita mediante produzione documentale -
è stata posta in decisione all'udienza del 4.12.24, con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
******
Così sinteticamente delineato l'oggetto del processo, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
Posto che la qualità di litisconsorte necessario, ex art. 102 c.p.c. del terzo pignorato nelle opposizioni esecutive è stata affermata e riconosciuta dalla S.C. con pronunce dalle quali questo
Giudice non ritiene di doversi discostare (cfr. ex multis Cass. n. 13533/21); va in primo luogo disattesa la preliminare eccezione di inammissibilità della riassunzione, formulata da . Pt_3
3 In proposito è sufficiente fare rinvio alle ragioni illustrate proprio con l'ordinanza di estinzione del
28.10.22 – da intendersi in questa sede integralmente richiamata e trascritta – con la quale questo stesso Tribunale aveva espressamente affermato che il giudizio dichiarato estinto ex art. 307 c.p.c.
“potrà essere riassunto a cura della parte più diligente che vi abbia interesse nel rispetto dei termini previsti dalla suddetta norma”.
Neppure il pignoramento può ritenersi inefficace per il vano decorso de termine di 60 giorni previsto dall'art. 72 dpr 602/73, come dedotto dal terzo pignorato atteso che, nelle more del suddetto termine, era intervenuto il decreto di sospensione inaudita altera parte a seguito dell'opposizione.
Infondata è pure l'eccezione di estinzione per confusione del credito azionato formulata dall'opponente con la memoria ex art. 183 co. VI n. 1 cpc. Trascurando ogni considerazione in ordine alla portata dell'art. 50 d. vo 159/11 – che collega l'effetto estintivo dei crediti erariali alla confisca di beni, aziende o partecipazioni societarie come se lo Stato, divenendo titolare di tali partecipazioni, si identificasse con la società (cosa che non è, non essendo la confisca delle partecipazioni causa di estinzione delle società di capitali) – nel caso di specie è determinante il fatto che gli accertamenti da cui è disceso il pignoramento, hanno a oggetto i redditi personali di
(dal lui sottratti alle società di cui era unico socio), dunque il credito fiscale azionato non CP_2
è vantato dall'erario nei confronti delle società, bensì di , sicché non risultano integrati i CP_2
presupposti della causa estintiva prevista dal citato articolo 50.
Quanto alla inammissibilità dell'azione in ragione del sequestro di prevenzione sulla base del disposto dell'art. 55 d. l. vo 159/11, trattasi di questione rilevabile d'ufficio rispetto alla quale le parti possono sollecitare i poteri del Giudice, né comunque essere negata la legittimazione e, dunque, la qualità di parte in capo al titolare passivo della pretesa azionata con il pignoramento.
, poiché nel caso di specie il sequestro era anteriore al pignoramento, l'esecuzione a mente CP_5 dell'art. 55 non andava sospesa, ma non poteva neppure essere iniziata fermi restando gli effetti degli atti prodromici eventualmente notificati.
Ne consegue che non assume rilievo in questa sede l'esito del processo di prevenzione, conclusosi – per quanto di interesse – con la confisca dei saldi attivi dei conti di per l'importo CP_2
eccedente quota di € 2.992.034,14 e, dunque, la revoca del sequestro con riferimento a tale importo.
Peraltro, la giacenza effettiva delle somme sui rapporti bancari di in essere presso CP_2
CREDEM spa e dunque l'esistenza di saldi attivi della capienza indicata nel provvedimento di confisca, nel presente procedimento sembra smentita dalla dichiarazione depositata da in Pt_3
allegato alla propria comparsa di costituzione.
4 Con tale dichiarazione, a ben vedere, la banca terza pignorata nega di essere debitrice di CP_2 senza tuttavia indicare gli estremi dei rapporti bancari a lui riferibili e l'ammontare dei relativi saldi.
Tuttavia – trattandosi di un pignoramento ex art. 72 bis dpr. 602/73, dunque di un'esecuzione stragiudiziale nella quale il Giudice viene investito solo dell'eventuale opposizione – non trova applicazione il meccanismo della contestazione ex art. 549 cpc, essendo rimessa qualunque contestazione sull'operato del terzo a un eventuale giudizio contenzioso sul tema.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione va accolta essendo l'azione esecutiva inammissibile e, trattandosi di questioni complesse e rispetto alle quali scarseggiano i precedenti, sussistono i presupposti per compensare le spese ex art. 92 cpc
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione e compensa le spese
Palermo, lì 21.5.25
Il Giudice
dott.ssa Rachele Monfredi
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