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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 548/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SARDIELLO ANTONIO, Presidente e Relatore
MAGGIORE GIANCARLO, Giudice
ROMITA MARIA TERESA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2366/2020 depositato il 04/09/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 210/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 2 e pubblicata il 07/02/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620180004124718000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.10620180004124718000 con cui la Regione Puglia - Servizio Finanze - chiedeva il versamento della tassa automobilistica per l'anno 2012.
Deduceva la ricorrente l'intervenuta prescrizione per la presunta mancata notifica dell'atto di accertamento prodromico all'emissione della cartella.
Il Servizio Finanze si difendeva in giudizio per il tramite di controdeduzioni con cui veniva allegato l'atto di accertamento e la rispettiva relata di notifica che provavano il corretto svolgimento del procedimento di notifica.
La Commissione Provinciale di Bari, con la sentenza impugnata, rigettava il ricorso.
Avverso la sentenza n. 210/2020, la contribuente ha proposto appello, per i motivi che saranno scrutinati nella parte motiva.
L'amministrazione appellata si è costituita con proprie controdeduzioni, riportandosi a tutto quanto già dedotto nel proprio atto di costituzione in giudizio di primo grado, qui da intendersi integralmente ripetuto e trascritto, affermando la piena legittimità del procedimento della pretesa tributaria, così come affermato dai giudici di prime cure.
All'udienza del 23 gennaio 2026, questa Corte introitava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'appello depositato presso la Commissione Tributaria Regionale, parte ricorrente eccepisce la nullità del procedimento di notifica sul presupposto che la successiva cartella di pagamento notificata dall'Agente della Riscossione sarebbe avvenuta tardivamente rispetto allo spirare del termine prescrizionale.
Afferma la appellante che il dies ad quem sarebbe spirato il 12.01.2019 essendo la notifica dell'atto di accertamento avvenuta in data 12.01.2016, sulla scorta dell'erronea valutazione per cui i tre anni andrebbero considerati in riferimento al calendario comune.
Tale affermazione non si può condividere.
A tal riguardo, infatti, si rileva che la lettera della legge non può che far propendere per un decorso del termine prescrizionale con lo spirare dell'anno solare considerato. Ed infatti il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1982, n. 953 “Misure in materia tributaria” (GU n.359 del 31-12-1982 ), convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53 n. 58 prescrive che "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalita' si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
Da ciò risulta evidente l'opzione del legislatore verso la scadenza del termine prescrizionale relativo all'intera annualità considerata.
In definitiva, il termine prescrizionale statuito dall'art. 5 comma 51 D.L. 953/1982 non è di tre anni solari, bensì richiede l'intero decorso del terzo anno successivo a quello in cui deve essere effettuato il pagamento.
La scadenza del pagamento della tassa automobilistica non è fisso, ma dipende da numerose variabili, fra cui la tipologia di veicolo e la data di immatricolazione. Per le autovetture, le scadenze più frequenti sono il 31 gennaio, il 31 maggio, il 30 settembre. Ebbene, il legislatore ha stabilito che, a prescindere dalla scadenza del pagamento, e quindi dalla maturazione del diritto al recupero della tassa, la prescrizione si compie con il decorso del terzo anno successivo a quello (ossia all'anno) in cui doveva essere effettuato lo stesso.
Sul computo del periodo prescrizione della tassa automobilistica è dovuto intervenire più volte il Giudice di legittimità a ribadire tale principio giuridico, ossia che il termine finale di prescrizione coincide sempre con il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento in questione è diventato definitivo in data 12 gennaio 2016 - data dalla quale ha avuto inizio il decorso del termine triennale di prescrizione.
Quest'ultima non è maturata il 13 gennaio 2019, come sostiene l'appellante, ma il 31 dicembre 2019.
Condanna alle spese del giudizio. Presunta violazione dell'art. 91 c.p.c.
Con secondo motivo di ricorso parte ricorrente contesta la parte della sentenza di primo grado nella parte in cui essa ha condannato parte soccombente alla refusione delle spese del giudizio. Secondo quanto asserito da parte ricorrente, la circostanza per cui la Regione Puglia si sia avvalsa di proprio Funzionario (Dott. Nominativo_2), delegato con determina a firma del Dirigente del Servizio Finanze, impedirebbe di per sé la liquidazione delle spese di giudizio a favore della Regione Puglia.
Non sarebbe stata, quindi, applicabile la normativa di cui al D.M. del 20 luglio 2012 n.140, come novellato con Decreto attuativo del 10 marzo 2014.
Infatti, sulla scorta della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 2 settembre 2004, n.17674;
Cass. 9 febbraio 2007, n.2872, Cass. 27 agosto 2007, n 18066 e, da ultimo, Cass. 11 febbraio 2011, n.3412)
Pagina 7 “...l'autorità amministrativa...quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato... non può ottenere la condanna dell'opponente, che risulti soccombente, al pagamento dei diritti ed onorari di avvocato, difettando la relativa qualità in capo al funzionario amministrativo legittimato a stare in giudizio.
Detti principi sono stati ribaditi con sentenza n. 9987 del 30 gennaio 2014 e con sentenza n. 9900 del 15 aprile 2021.
Tuttavia, l'articolo 11, comma 2 e l'articolo 15, comma 2-sexies del d. lgs. n. 546 del 1992, modificati dall'articolo 9 del decreto legislativo del 24 settembre 2015, n. 156, in vigore dal 1° gennaio 2016, dispongono, rispettivamente, che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate sta in giudizio direttamente o mediante struttura territoriale sovraordinata e che nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.
La nota spese, depositata il 5.3.2021, in allegato alle controdeduzioni di primo grado, è stata emessa in perfetta aderenza a tale norma.
Pertanto, anche tale motivo di gravame appare del tutto inaccoglibile e infondato.
Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate, in considerazione della peculiarità delle questioni trattate stante la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte 1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata n. 210/2020, della CTP di Bari.
2) Compensa le spese del presente grado.
Bari 23 gennaio 2026 Il Presidente rel.
Dott. Antonio Sardiello
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SARDIELLO ANTONIO, Presidente e Relatore
MAGGIORE GIANCARLO, Giudice
ROMITA MARIA TERESA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2366/2020 depositato il 04/09/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 210/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 2 e pubblicata il 07/02/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620180004124718000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.10620180004124718000 con cui la Regione Puglia - Servizio Finanze - chiedeva il versamento della tassa automobilistica per l'anno 2012.
Deduceva la ricorrente l'intervenuta prescrizione per la presunta mancata notifica dell'atto di accertamento prodromico all'emissione della cartella.
Il Servizio Finanze si difendeva in giudizio per il tramite di controdeduzioni con cui veniva allegato l'atto di accertamento e la rispettiva relata di notifica che provavano il corretto svolgimento del procedimento di notifica.
La Commissione Provinciale di Bari, con la sentenza impugnata, rigettava il ricorso.
Avverso la sentenza n. 210/2020, la contribuente ha proposto appello, per i motivi che saranno scrutinati nella parte motiva.
L'amministrazione appellata si è costituita con proprie controdeduzioni, riportandosi a tutto quanto già dedotto nel proprio atto di costituzione in giudizio di primo grado, qui da intendersi integralmente ripetuto e trascritto, affermando la piena legittimità del procedimento della pretesa tributaria, così come affermato dai giudici di prime cure.
All'udienza del 23 gennaio 2026, questa Corte introitava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'appello depositato presso la Commissione Tributaria Regionale, parte ricorrente eccepisce la nullità del procedimento di notifica sul presupposto che la successiva cartella di pagamento notificata dall'Agente della Riscossione sarebbe avvenuta tardivamente rispetto allo spirare del termine prescrizionale.
Afferma la appellante che il dies ad quem sarebbe spirato il 12.01.2019 essendo la notifica dell'atto di accertamento avvenuta in data 12.01.2016, sulla scorta dell'erronea valutazione per cui i tre anni andrebbero considerati in riferimento al calendario comune.
Tale affermazione non si può condividere.
A tal riguardo, infatti, si rileva che la lettera della legge non può che far propendere per un decorso del termine prescrizionale con lo spirare dell'anno solare considerato. Ed infatti il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1982, n. 953 “Misure in materia tributaria” (GU n.359 del 31-12-1982 ), convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53 n. 58 prescrive che "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalita' si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
Da ciò risulta evidente l'opzione del legislatore verso la scadenza del termine prescrizionale relativo all'intera annualità considerata.
In definitiva, il termine prescrizionale statuito dall'art. 5 comma 51 D.L. 953/1982 non è di tre anni solari, bensì richiede l'intero decorso del terzo anno successivo a quello in cui deve essere effettuato il pagamento.
La scadenza del pagamento della tassa automobilistica non è fisso, ma dipende da numerose variabili, fra cui la tipologia di veicolo e la data di immatricolazione. Per le autovetture, le scadenze più frequenti sono il 31 gennaio, il 31 maggio, il 30 settembre. Ebbene, il legislatore ha stabilito che, a prescindere dalla scadenza del pagamento, e quindi dalla maturazione del diritto al recupero della tassa, la prescrizione si compie con il decorso del terzo anno successivo a quello (ossia all'anno) in cui doveva essere effettuato lo stesso.
Sul computo del periodo prescrizione della tassa automobilistica è dovuto intervenire più volte il Giudice di legittimità a ribadire tale principio giuridico, ossia che il termine finale di prescrizione coincide sempre con il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento in questione è diventato definitivo in data 12 gennaio 2016 - data dalla quale ha avuto inizio il decorso del termine triennale di prescrizione.
Quest'ultima non è maturata il 13 gennaio 2019, come sostiene l'appellante, ma il 31 dicembre 2019.
Condanna alle spese del giudizio. Presunta violazione dell'art. 91 c.p.c.
Con secondo motivo di ricorso parte ricorrente contesta la parte della sentenza di primo grado nella parte in cui essa ha condannato parte soccombente alla refusione delle spese del giudizio. Secondo quanto asserito da parte ricorrente, la circostanza per cui la Regione Puglia si sia avvalsa di proprio Funzionario (Dott. Nominativo_2), delegato con determina a firma del Dirigente del Servizio Finanze, impedirebbe di per sé la liquidazione delle spese di giudizio a favore della Regione Puglia.
Non sarebbe stata, quindi, applicabile la normativa di cui al D.M. del 20 luglio 2012 n.140, come novellato con Decreto attuativo del 10 marzo 2014.
Infatti, sulla scorta della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 2 settembre 2004, n.17674;
Cass. 9 febbraio 2007, n.2872, Cass. 27 agosto 2007, n 18066 e, da ultimo, Cass. 11 febbraio 2011, n.3412)
Pagina 7 “...l'autorità amministrativa...quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato... non può ottenere la condanna dell'opponente, che risulti soccombente, al pagamento dei diritti ed onorari di avvocato, difettando la relativa qualità in capo al funzionario amministrativo legittimato a stare in giudizio.
Detti principi sono stati ribaditi con sentenza n. 9987 del 30 gennaio 2014 e con sentenza n. 9900 del 15 aprile 2021.
Tuttavia, l'articolo 11, comma 2 e l'articolo 15, comma 2-sexies del d. lgs. n. 546 del 1992, modificati dall'articolo 9 del decreto legislativo del 24 settembre 2015, n. 156, in vigore dal 1° gennaio 2016, dispongono, rispettivamente, che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate sta in giudizio direttamente o mediante struttura territoriale sovraordinata e che nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.
La nota spese, depositata il 5.3.2021, in allegato alle controdeduzioni di primo grado, è stata emessa in perfetta aderenza a tale norma.
Pertanto, anche tale motivo di gravame appare del tutto inaccoglibile e infondato.
Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate, in considerazione della peculiarità delle questioni trattate stante la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte 1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata n. 210/2020, della CTP di Bari.
2) Compensa le spese del presente grado.
Bari 23 gennaio 2026 Il Presidente rel.
Dott. Antonio Sardiello