Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 548
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Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del diritto al recupero della tassa automobilistica

    La Corte ha ritenuto che il termine prescrizionale triennale per il recupero delle tasse automobilistiche decorra dall'anno in cui doveva essere effettuato il pagamento e si compia con il decorso del terzo anno successivo a tale anno, con scadenza al 31 dicembre. Pertanto, l'avviso di accertamento notificato il 12 gennaio 2016, ha fatto decorrere il termine triennale che non è maturato il 13 gennaio 2019 ma il 31 dicembre 2019.

  • Rigettato
    Liquidazione spese di giudizio a favore della Regione Puglia

    La Corte ha ritenuto che, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 156/2015, gli enti impositori, l'agente della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, se assistiti da propri funzionari, possono ottenere la liquidazione delle spese di giudizio secondo le disposizioni per il compenso degli avvocati, con una riduzione del venti per cento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 548
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 548
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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