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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 17/02/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 665/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 665/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DEL CC ALESSANDRA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DEL CC ALESSANDRA
ATTORE/I contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, 1. Affidare la figlia minore in modo esclusivo alla madre sig.ra e collocarla Persona_1 Parte_1 nell'abi 'ultima in Livorno via G. Bruno e ne facesse richiesta , regolamentare il diritto di visita in modalità protetta all'occorrenza disporlo all'esito
pagina 1 di 4 di una CTU volta ad accertare la capacità genitoriale del sig.
3. Disporre che il sig. CP_1 provveda al mantenimento della figlia versamento alla sig.ra Controparte_1 Per_1 porto di Euro 250,00 mensili, da ver via anticipata entro il giorno 5 Pt_1 di ogni mese. La somma (da fissare con decorrenza dal deposito del ricorso) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
4. Disporre altresì che il sig. CP_1 provveda al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SNN, d scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo ove occorra e documentazione;
5. Disporre che l'assegno unico sia integralmente percepito dalla sig,ra ;
6. Condannare la parte resistente alle spese del processo, da porsi a carico dello Pt_1
Nella contumacia del resistente, la causa è stata istruita mediante acquisizione di una relazione dei servizi sulle condizioni di vita della minore, con l'escussione di un teste indotto dalla ricorrente e con l'acquisizione di una informativa dal centro impiego per verificare la capacità reddituale del resistente.
2. Ciò posto, in primo luogo, va deciso in ordine all'affidamento della prole.
In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019).
Nel caso in esame, va disposto l'affido esclusivo di nata nel 2019, alla Per_1
pagina 2 di 4 madre, presso cui è collocata.
Ed infatti, sia dalla relazione dei Servizi che dalla escussione di Testimone_1 madre della ricorrente, risulta che la minore vive con la madre c sue esigenze integralmente, che l'unico supporto economico viene dalla nonna materna che aiuta la figlia, mentre il resistente non è affatto presente nella vita della bambina e non ha mai versato nulla a titolo di mantenimento;
inoltre, dalla relazione Serd è emerso che lo è in carico presso il servizio dal 2001 per CP_1 disturbo da uso di sostanze, ma che ha interrotto i contatti con il Serd a gennaio 2024 e che già nei mesi precedenti si era limitato ad assumere in maniera discontinua terapia sostitutiva a base di AD Cloridato, non effettuando colloqui o controlli tossicologici, l'ultimo dei quali risale al dicembre 2022, quando era risultato positivo a cocaina.
Appare evidente, quindi, che la minore non solo debba essere affidata alla madre in via esclusiva, assegnando alla stessa anche il potere di decidere in ordine alle questioni di maggiore interesse in favore della figlia, ma che il padre non possa vederla liberamente. Il resistente ove voglia rivedere la bambina dovrà intraprendere di nuovo il percorso SERD e, ove lo stesso risulti aver superato le sue problematiche connesse all'abuso di sostanze, potrà vedere la figlia comunque in forma protetta alla presenza di un operatore dei Servizi.
3. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
Nel caso concreto, la ricorrente lavora ma consegue redditi modesti che le hanno permesso di accedere al beneficio del PSS e che rendono necessario il sostegno pagina 3 di 4 della famiglia di origine;
il resistente ad oggi risulta inoccupato e l'ultimo lavoro risale al 2022.
Alla luce di tali elementi e tenuto conto del fatto che comunque il padre deve partecipare al mantenimento della figlia, che peraltro non tiene mai con sé, va disposto un contributo di € 250,00 al mese, oltre 50% spese straordinarie e percezione integrale dell'assegno unico da parte della ricorrente.
Le spese di lite vanno poste a carico del resistente con pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
CONDIZIONI
1. affida la minore alla madre in via esclusiva, assegnando alla ricorrente Per_1 anche il potere di d in ordine alle questioni di maggiore interesse in favore della figlia;
2. il padre non potrà vedere liberamente;
il resistente, ove voglia rivedere la Per_1 bambina, dovrà riprendere i rso SERD e, ove lo stesso risulti aver superato le sue problematiche connesse all'abuso di sostanze, potrà vedere la figlia comunque in forma protetta alla presenza di un operatore dei Servizi;
3. il padre verserà a titolo di mantenimento della figlia la somma di € 250 al mese, oltre 50% spese straordinarie;
4. l'assegno unico verrà percepito dalla sola ricorrente;
5. condanna il resistente al pagamento in favore dello Stato delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in € 2350,0, oltre accessori e spese generali al 15%;
Livorno, 17 febbraio 2025
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 665/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DEL CC ALESSANDRA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DEL CC ALESSANDRA
ATTORE/I contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, 1. Affidare la figlia minore in modo esclusivo alla madre sig.ra e collocarla Persona_1 Parte_1 nell'abi 'ultima in Livorno via G. Bruno e ne facesse richiesta , regolamentare il diritto di visita in modalità protetta all'occorrenza disporlo all'esito
pagina 1 di 4 di una CTU volta ad accertare la capacità genitoriale del sig.
3. Disporre che il sig. CP_1 provveda al mantenimento della figlia versamento alla sig.ra Controparte_1 Per_1 porto di Euro 250,00 mensili, da ver via anticipata entro il giorno 5 Pt_1 di ogni mese. La somma (da fissare con decorrenza dal deposito del ricorso) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
4. Disporre altresì che il sig. CP_1 provveda al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SNN, d scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo ove occorra e documentazione;
5. Disporre che l'assegno unico sia integralmente percepito dalla sig,ra ;
6. Condannare la parte resistente alle spese del processo, da porsi a carico dello Pt_1
Nella contumacia del resistente, la causa è stata istruita mediante acquisizione di una relazione dei servizi sulle condizioni di vita della minore, con l'escussione di un teste indotto dalla ricorrente e con l'acquisizione di una informativa dal centro impiego per verificare la capacità reddituale del resistente.
2. Ciò posto, in primo luogo, va deciso in ordine all'affidamento della prole.
In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019).
Nel caso in esame, va disposto l'affido esclusivo di nata nel 2019, alla Per_1
pagina 2 di 4 madre, presso cui è collocata.
Ed infatti, sia dalla relazione dei Servizi che dalla escussione di Testimone_1 madre della ricorrente, risulta che la minore vive con la madre c sue esigenze integralmente, che l'unico supporto economico viene dalla nonna materna che aiuta la figlia, mentre il resistente non è affatto presente nella vita della bambina e non ha mai versato nulla a titolo di mantenimento;
inoltre, dalla relazione Serd è emerso che lo è in carico presso il servizio dal 2001 per CP_1 disturbo da uso di sostanze, ma che ha interrotto i contatti con il Serd a gennaio 2024 e che già nei mesi precedenti si era limitato ad assumere in maniera discontinua terapia sostitutiva a base di AD Cloridato, non effettuando colloqui o controlli tossicologici, l'ultimo dei quali risale al dicembre 2022, quando era risultato positivo a cocaina.
Appare evidente, quindi, che la minore non solo debba essere affidata alla madre in via esclusiva, assegnando alla stessa anche il potere di decidere in ordine alle questioni di maggiore interesse in favore della figlia, ma che il padre non possa vederla liberamente. Il resistente ove voglia rivedere la bambina dovrà intraprendere di nuovo il percorso SERD e, ove lo stesso risulti aver superato le sue problematiche connesse all'abuso di sostanze, potrà vedere la figlia comunque in forma protetta alla presenza di un operatore dei Servizi.
3. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
Nel caso concreto, la ricorrente lavora ma consegue redditi modesti che le hanno permesso di accedere al beneficio del PSS e che rendono necessario il sostegno pagina 3 di 4 della famiglia di origine;
il resistente ad oggi risulta inoccupato e l'ultimo lavoro risale al 2022.
Alla luce di tali elementi e tenuto conto del fatto che comunque il padre deve partecipare al mantenimento della figlia, che peraltro non tiene mai con sé, va disposto un contributo di € 250,00 al mese, oltre 50% spese straordinarie e percezione integrale dell'assegno unico da parte della ricorrente.
Le spese di lite vanno poste a carico del resistente con pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
CONDIZIONI
1. affida la minore alla madre in via esclusiva, assegnando alla ricorrente Per_1 anche il potere di d in ordine alle questioni di maggiore interesse in favore della figlia;
2. il padre non potrà vedere liberamente;
il resistente, ove voglia rivedere la Per_1 bambina, dovrà riprendere i rso SERD e, ove lo stesso risulti aver superato le sue problematiche connesse all'abuso di sostanze, potrà vedere la figlia comunque in forma protetta alla presenza di un operatore dei Servizi;
3. il padre verserà a titolo di mantenimento della figlia la somma di € 250 al mese, oltre 50% spese straordinarie;
4. l'assegno unico verrà percepito dalla sola ricorrente;
5. condanna il resistente al pagamento in favore dello Stato delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in € 2350,0, oltre accessori e spese generali al 15%;
Livorno, 17 febbraio 2025
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
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