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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 2312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2312 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati :
1)dott. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2) dott.Maristella Agostinacchio Consigliere
3)dott. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all' esito della riserva di cui all'udienza del 5.6.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 875/2023 RG
TRA
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Barone (C.F.
), (in sostituzione del precedente difensore A. Monaco) C.F._1 giusta procura generale alle liti allegata, elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Matteotti 2, presso la Direzione Affari Legali . Controparte_1
Eventuali comunicazioni potranno essere inviate alla casella PEC: ovvero al fax 081.4289657. Email_1
Appellante E
, rapp.to e difeso dall'avv.to Francesco Pasquariello Controparte_2 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Caserta alla via Turati n.55 con PEC: ovvero a fax n.08237448938 Email_2
- appellato –
OGGETTO : Appello avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria C.V. - Sezione Lavoro e Previdenza - n. 602/2023, pubblicata il 20.3.2023 , notificata in data 22.3.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 cpc depositato in data 21.11.2018 adiva il Parte_1
Giudice del lavoro del Tribunale di S. Maria C.V. ,chiedendo l'accertamento della legittimità della sanzione disciplinare intimata a in data Controparte_2
25.10.2018 consistente nella sospensione e dal servizio e dalla retribuzione per giorni due (2) per mancato recapito della corrispondenza a lui assegnatagli e dettagliatamente indicata nel ricorso. Si costituiva in giudizio il dipendente che eccepiva la decadenza dell'azione ex art.7 /L.300/70 , chiedendo il rigetto del ricorso. Con sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro, preliminarmente rigettava l'eccezione di decadenza per non essersi verificata alcuna decadenza ,avendo depositato il ricorso nei termini Pt_1 previsti dalla legge ( ricorso depositato in data 21.11.2018; invito alla nomina rappresentante nel collegio arbitrale in data 15.11.2018 ; nota del 16.11.2018 di declino di detto invito) ; nel merito rigettava il ricorso per difetto di interesse ad agire , con condanna delle al pagamento delle spese . Pt_1
A fondamento del decisum il Tribunale in sintesi riteneva in capo alla società datrice la mancanza di interesse ad agire per l'accertamento della legittimità della sanzione disciplinare inflitta stante l'assenza di una obiettiva situazione di incertezza giuridica atteso che:1) la sanzione era stata già inflitta;
2) non c'era stata impugnativa del dipendente e quindi non c'era incertezza giuridica;
3) non si ravvisava un pregiudizio potenziale per la datrice di lavoro. Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame con atto Parte_1 depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 19.4.2023 , deducendo l'erroneità della decisione stante l'interesse della società all'accertamento del disservizio commesso dal proprio dipendente che ,non consegnando la corrispondenza da recapitare, aveva disatteso le linee guida aziendali e violato i principi di cui artt. 2104 e 2105 c.c. nonché i principi di buona fede e correttezza oltre che violato il Codice Etico vigente in Azienda . Evidenziava inoltre come la sanzione era stata solo comminata ma non inflitta avendo il dipendente impugnato con apposita nota la intimata sanzione e chiesto la costituzione del collegio arbitrale . Ribadita la tempestività della contestazione disciplinare e la legittimità e proporzionalità del provvedimento adottato , chiedeva , in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere la domanda formulata in prime cure dalla società , vinte le spese del doppio grado di giudizio. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva Controparte_2 rilevando la correttezza della decisione gravata;
ribadite le difese già svolte in punto di sproporzionalità della sanzione , instava per il rigetto del gravame;
vinte le spese del grado con attribuzione. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare del procedimento secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa veniva riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno a esporre.
Innanzitutto il Collegio dissente dalle valutazioni espresse dal primo giudice in punto di carenza di interesse ad agire .
La giurisprudenza della Cassazione ha precisato che “l'interesse ad agire è un requisito della domanda consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice;
nelle azioni di mero accertamento presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale” (SS.UU. n.565/2000) e che (Cass. sez. 2 n.5635/2002) “l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art.100 cpc deve avere necessariamente carattere attuale”). Nella specie è di tutta evidenza l'interesse ad agire in capo a in Parte_1 quanto risulta esistente una situazione di incertezza;
la sanzione infatti è rimasta sospesa nella sua efficacia, e di ciò ne dà atto lo stesso giudice di prime cure laddove afferma che “ non si è verificata alcuna inefficacia della sanzione disciplinare”.
Di qui l'interesse della società ad accertare la inadempienza del dipendente che
, disattendendo le linee guida aziendali , aveva operato in contrasto con le disposizioni impartite dal datore di lavoro per l'espletamento dell'attività cui era addetto di consegna della corrispondenza.
Mette conto osservare che il dipendente in data 9.11.2028 aveva chiesto la costituzione del Collegio di Conciliazione ed Arbitrato all' ; che la CP_3
Direzione Territoriale del Lavoro , invitava l' CP_3 Controparte_4
e per conoscenza il lavoratore, a nominare nel termine di dieci giorni il
[...] proprio rappresentante in seno al Collegio di Conciliazione ed arbitrato ai sensi dell'art. 7 legge 300/70 a seguito di richiesta nella quale il aveva CP_2 promosso , per il tramite dell' la costituzione di un Collegio di Controparte_5
Conciliazione ed Arbitrato .La Società , in riscontro alla Parte_1 richiesta, comunicava in data 15 novembre 2018 ,la volontà di avvalersi di quanto espressamente previsto ex art. 7 legge 300/1970 e, dunque, l'intenzione di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria al fine di accertare la legittimità e proporzionalità della sanzione, depositando il ricorso in data 21.11.2018; il tutto avveniva nel pieno rispetto dei termini di cui all'art.7 L.300/70, come incontrovertibilmente accertato da primo giudice e per nulla censurato.
Riscontrata , dunque , la sussistenza di un interesse ad agire per l'accertamento della legittimità della sanzione disciplinare inflitta , nel merito si osserva che la sanzione intimata ( due giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione ) è stata motivata per disservizi provocati dal nelle CP_2 giornate del 7-10-11-12 settembre 2018 consistenti nella mancata consegna della corrispondenza a lui affidata per il recapito ed analiticamente descritta nella contestazione medesima. Va da subito evidenziato che l'odierno appellante non ha negato la veridicità del fatto storico relativo al mancato recapito ma ha giustificato tale condotta assumendo di essere affetto da dolori osteoarticolari derivanti da sciatalgie che avevano inciso sulle sue prestazioni lavorative;
che tale situazione era stata portata a conoscenza della società tant'è che ,in data 3.4.2019 , aveva richiesto l'esonero temporaneo dai servizi esterni alla società allegando tutte le certificazioni mediche sanitarie del caso. Le giustificazioni addotte si appalesano del tutto infondate nonché prive di efficacia esimente. Le ragioni addotte , infatti , non sono state supportate da alcun adeguato riscontro probatorio.
Premesso che i fatti addebitati si riferiscono al mese di settembre 2018, ebbene non vi è alcuna idonea prova documentale che nell'anno 2018 o anche prima il ricorrente fosse affetto dalla asserita patologia;
del tutto irrilevanti ed inconferenti, poi, si rivelano i due certificati medici di assenza per malattia del 10 al 21.12.2018 attestanti una sindrome depressiva così come del tutto irrilevante è la richiesta di esonero presentata solo nell'anno successivo e precisamente il 3.4.2019 e le relative certificazione mediche . Né risulta che il ricorrente abbia mai denunciato alcunchè in occasione delle visite mediche di idoneità obbligatorie, all'esito delle quali mai alcuna inidoneità o idoneità con limitazione gli è stata riscontrata e men che mai agli atti vi è alcuna documentazione medica attestante “problematiche“ e/o “limitazioni” e/o
“patologie“ del ricorrente comunicata alla società datrice di lavoro nel corso dell'anno 2018 (o comunque in epoca antecedente al 3.4 2019) che gli impediva di effettuare il servizio di recapito cui era addetto. La palese infondatezza delle deduzioni difensive e la gravità del comportamento del dipendente non consentono alcun dubbio sulla legittimità e proporzionalità della sanzione irrogata. Ed infatti il comportamento contestato integra gli estremi della previsione di cui all'art. 54 del CCNL di settore. La legittimità del provvedimento sanzionatorio comminato è di tutta evidenza considerando anche il chiaro ed inequivoco dettato dell'art. 52 del CCNL di settore il quale, rubricato “Doveri del dipendente”, testualmente recita: “Il dipendente è tenuto ad osservare le norme del presente contratto, nonché le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dalla Società. Inoltre, in ossequio ai principi enunciati negli artt. 2104 e 2105 del codice civile, deve tenere un comportamento disciplinato e rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle attività assegnategli […]” (cfr. estratto CCNL 14.4.2011). La condotta dell' odierno appellato è stata contraria non solo ai più generali principi dettati dagli artt. 2104 e 2105 cod. civ. ma anche in netto contrasto con i principi cardine del rapporto di lavoro, quali la buona fede e la correttezza ex artt. 1175 e 1375 cod. civ., oltre a costituire una palese violazione del Codice Etico vigente in Azienda a cui tutti i dipendenti sono indistintamente tenuti. La Corte di Cassazione ha chiarito che il lavoratore deve astenersi dal porre in essere non solo i comportamenti espressamente vietati dall'art. 2105 c.c. ma anche qualsiasi altra condotta che, per la natura e per le possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa (Cass., 1.2.2008, n. 2474). Altresì, ha ribadito che l'obbligo di fedeltà “si sostanzia nell'obbligo di un leale comportamento del lavoratore nei confronti del datore di lavoro e va collegato con le regole di correttezza e buona fede di cui agli art. 1175 e 1374 c.c.; il lavoratore, pertanto, deve astenersi non solo dai comportamenti espressamente vietati dall'art. 2105 c.c., ma anche da tutti quelli che, per la loro natura e le loro conseguenze, appaiono in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o creano situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi dell'impresa stessa o sono idonei, comunque, a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto di lavoro stesso” (Cass., 14.6.2004, n. 11220; cfr. anche Cass., 4.4.2005, n. 6957). Come noto, ai sensi dell'art. 2104 cod. civ. il dipendente deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale e deve, inoltre, osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende. Ciò non si è verificato nel caso di specie in quanto il dipendente ha disatteso le linee guida aziendali, operando in contrasto con le disposizioni impartite dal datore di lavoro per l'espletamento delle attività professionali , omettendo di consegnare una gran quantità di corrispondenza allo stesso affidata per il recapito e reiterando tale condotta in quattro diverse giornate del mese di settembre 2018 . Alla luce delle considerazioni e dei rilievi sin qui svolti , va riformata la sentenza di primo grado e , per l'effetto , va dichiarata la legittimità della sanzione intimata con nota prot. MARUSUD/RI/D/2018/RAM2/11953 del 25/10/2018. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da successivo dispositivo tenuto conto dei minimi e del valore dichiarato della causa in appello ( inferiore a 1.100,00 ) .
P.Q.M.
La Corte così provvede :
- accoglie l'appello e , per l'effetto , in riforma dell'impugnata sentenza , accerta e dichiara la legittimità della sanzione disciplinare intimata con nota prot. del 25/10/2018; Controparte_6
-condanna parte appellata alla refusione , in favore dell'appellante ,delle spese del doppio grado di giudizio che liquida , quanto al primo grado , in complessivi euro 500,00 e , quanto al secondo grado in euro 400,00 oltre rimborso generali , Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Napoli lì 5.6.2025 Il Presidente est. rel.
Dott.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche
1)dott. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2) dott.Maristella Agostinacchio Consigliere
3)dott. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all' esito della riserva di cui all'udienza del 5.6.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 875/2023 RG
TRA
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Barone (C.F.
), (in sostituzione del precedente difensore A. Monaco) C.F._1 giusta procura generale alle liti allegata, elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Matteotti 2, presso la Direzione Affari Legali . Controparte_1
Eventuali comunicazioni potranno essere inviate alla casella PEC: ovvero al fax 081.4289657. Email_1
Appellante E
, rapp.to e difeso dall'avv.to Francesco Pasquariello Controparte_2 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Caserta alla via Turati n.55 con PEC: ovvero a fax n.08237448938 Email_2
- appellato –
OGGETTO : Appello avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria C.V. - Sezione Lavoro e Previdenza - n. 602/2023, pubblicata il 20.3.2023 , notificata in data 22.3.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 cpc depositato in data 21.11.2018 adiva il Parte_1
Giudice del lavoro del Tribunale di S. Maria C.V. ,chiedendo l'accertamento della legittimità della sanzione disciplinare intimata a in data Controparte_2
25.10.2018 consistente nella sospensione e dal servizio e dalla retribuzione per giorni due (2) per mancato recapito della corrispondenza a lui assegnatagli e dettagliatamente indicata nel ricorso. Si costituiva in giudizio il dipendente che eccepiva la decadenza dell'azione ex art.7 /L.300/70 , chiedendo il rigetto del ricorso. Con sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro, preliminarmente rigettava l'eccezione di decadenza per non essersi verificata alcuna decadenza ,avendo depositato il ricorso nei termini Pt_1 previsti dalla legge ( ricorso depositato in data 21.11.2018; invito alla nomina rappresentante nel collegio arbitrale in data 15.11.2018 ; nota del 16.11.2018 di declino di detto invito) ; nel merito rigettava il ricorso per difetto di interesse ad agire , con condanna delle al pagamento delle spese . Pt_1
A fondamento del decisum il Tribunale in sintesi riteneva in capo alla società datrice la mancanza di interesse ad agire per l'accertamento della legittimità della sanzione disciplinare inflitta stante l'assenza di una obiettiva situazione di incertezza giuridica atteso che:1) la sanzione era stata già inflitta;
2) non c'era stata impugnativa del dipendente e quindi non c'era incertezza giuridica;
3) non si ravvisava un pregiudizio potenziale per la datrice di lavoro. Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame con atto Parte_1 depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 19.4.2023 , deducendo l'erroneità della decisione stante l'interesse della società all'accertamento del disservizio commesso dal proprio dipendente che ,non consegnando la corrispondenza da recapitare, aveva disatteso le linee guida aziendali e violato i principi di cui artt. 2104 e 2105 c.c. nonché i principi di buona fede e correttezza oltre che violato il Codice Etico vigente in Azienda . Evidenziava inoltre come la sanzione era stata solo comminata ma non inflitta avendo il dipendente impugnato con apposita nota la intimata sanzione e chiesto la costituzione del collegio arbitrale . Ribadita la tempestività della contestazione disciplinare e la legittimità e proporzionalità del provvedimento adottato , chiedeva , in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere la domanda formulata in prime cure dalla società , vinte le spese del doppio grado di giudizio. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva Controparte_2 rilevando la correttezza della decisione gravata;
ribadite le difese già svolte in punto di sproporzionalità della sanzione , instava per il rigetto del gravame;
vinte le spese del grado con attribuzione. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare del procedimento secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa veniva riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno a esporre.
Innanzitutto il Collegio dissente dalle valutazioni espresse dal primo giudice in punto di carenza di interesse ad agire .
La giurisprudenza della Cassazione ha precisato che “l'interesse ad agire è un requisito della domanda consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice;
nelle azioni di mero accertamento presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale” (SS.UU. n.565/2000) e che (Cass. sez. 2 n.5635/2002) “l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art.100 cpc deve avere necessariamente carattere attuale”). Nella specie è di tutta evidenza l'interesse ad agire in capo a in Parte_1 quanto risulta esistente una situazione di incertezza;
la sanzione infatti è rimasta sospesa nella sua efficacia, e di ciò ne dà atto lo stesso giudice di prime cure laddove afferma che “ non si è verificata alcuna inefficacia della sanzione disciplinare”.
Di qui l'interesse della società ad accertare la inadempienza del dipendente che
, disattendendo le linee guida aziendali , aveva operato in contrasto con le disposizioni impartite dal datore di lavoro per l'espletamento dell'attività cui era addetto di consegna della corrispondenza.
Mette conto osservare che il dipendente in data 9.11.2028 aveva chiesto la costituzione del Collegio di Conciliazione ed Arbitrato all' ; che la CP_3
Direzione Territoriale del Lavoro , invitava l' CP_3 Controparte_4
e per conoscenza il lavoratore, a nominare nel termine di dieci giorni il
[...] proprio rappresentante in seno al Collegio di Conciliazione ed arbitrato ai sensi dell'art. 7 legge 300/70 a seguito di richiesta nella quale il aveva CP_2 promosso , per il tramite dell' la costituzione di un Collegio di Controparte_5
Conciliazione ed Arbitrato .La Società , in riscontro alla Parte_1 richiesta, comunicava in data 15 novembre 2018 ,la volontà di avvalersi di quanto espressamente previsto ex art. 7 legge 300/1970 e, dunque, l'intenzione di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria al fine di accertare la legittimità e proporzionalità della sanzione, depositando il ricorso in data 21.11.2018; il tutto avveniva nel pieno rispetto dei termini di cui all'art.7 L.300/70, come incontrovertibilmente accertato da primo giudice e per nulla censurato.
Riscontrata , dunque , la sussistenza di un interesse ad agire per l'accertamento della legittimità della sanzione disciplinare inflitta , nel merito si osserva che la sanzione intimata ( due giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione ) è stata motivata per disservizi provocati dal nelle CP_2 giornate del 7-10-11-12 settembre 2018 consistenti nella mancata consegna della corrispondenza a lui affidata per il recapito ed analiticamente descritta nella contestazione medesima. Va da subito evidenziato che l'odierno appellante non ha negato la veridicità del fatto storico relativo al mancato recapito ma ha giustificato tale condotta assumendo di essere affetto da dolori osteoarticolari derivanti da sciatalgie che avevano inciso sulle sue prestazioni lavorative;
che tale situazione era stata portata a conoscenza della società tant'è che ,in data 3.4.2019 , aveva richiesto l'esonero temporaneo dai servizi esterni alla società allegando tutte le certificazioni mediche sanitarie del caso. Le giustificazioni addotte si appalesano del tutto infondate nonché prive di efficacia esimente. Le ragioni addotte , infatti , non sono state supportate da alcun adeguato riscontro probatorio.
Premesso che i fatti addebitati si riferiscono al mese di settembre 2018, ebbene non vi è alcuna idonea prova documentale che nell'anno 2018 o anche prima il ricorrente fosse affetto dalla asserita patologia;
del tutto irrilevanti ed inconferenti, poi, si rivelano i due certificati medici di assenza per malattia del 10 al 21.12.2018 attestanti una sindrome depressiva così come del tutto irrilevante è la richiesta di esonero presentata solo nell'anno successivo e precisamente il 3.4.2019 e le relative certificazione mediche . Né risulta che il ricorrente abbia mai denunciato alcunchè in occasione delle visite mediche di idoneità obbligatorie, all'esito delle quali mai alcuna inidoneità o idoneità con limitazione gli è stata riscontrata e men che mai agli atti vi è alcuna documentazione medica attestante “problematiche“ e/o “limitazioni” e/o
“patologie“ del ricorrente comunicata alla società datrice di lavoro nel corso dell'anno 2018 (o comunque in epoca antecedente al 3.4 2019) che gli impediva di effettuare il servizio di recapito cui era addetto. La palese infondatezza delle deduzioni difensive e la gravità del comportamento del dipendente non consentono alcun dubbio sulla legittimità e proporzionalità della sanzione irrogata. Ed infatti il comportamento contestato integra gli estremi della previsione di cui all'art. 54 del CCNL di settore. La legittimità del provvedimento sanzionatorio comminato è di tutta evidenza considerando anche il chiaro ed inequivoco dettato dell'art. 52 del CCNL di settore il quale, rubricato “Doveri del dipendente”, testualmente recita: “Il dipendente è tenuto ad osservare le norme del presente contratto, nonché le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dalla Società. Inoltre, in ossequio ai principi enunciati negli artt. 2104 e 2105 del codice civile, deve tenere un comportamento disciplinato e rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle attività assegnategli […]” (cfr. estratto CCNL 14.4.2011). La condotta dell' odierno appellato è stata contraria non solo ai più generali principi dettati dagli artt. 2104 e 2105 cod. civ. ma anche in netto contrasto con i principi cardine del rapporto di lavoro, quali la buona fede e la correttezza ex artt. 1175 e 1375 cod. civ., oltre a costituire una palese violazione del Codice Etico vigente in Azienda a cui tutti i dipendenti sono indistintamente tenuti. La Corte di Cassazione ha chiarito che il lavoratore deve astenersi dal porre in essere non solo i comportamenti espressamente vietati dall'art. 2105 c.c. ma anche qualsiasi altra condotta che, per la natura e per le possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa (Cass., 1.2.2008, n. 2474). Altresì, ha ribadito che l'obbligo di fedeltà “si sostanzia nell'obbligo di un leale comportamento del lavoratore nei confronti del datore di lavoro e va collegato con le regole di correttezza e buona fede di cui agli art. 1175 e 1374 c.c.; il lavoratore, pertanto, deve astenersi non solo dai comportamenti espressamente vietati dall'art. 2105 c.c., ma anche da tutti quelli che, per la loro natura e le loro conseguenze, appaiono in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o creano situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi dell'impresa stessa o sono idonei, comunque, a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto di lavoro stesso” (Cass., 14.6.2004, n. 11220; cfr. anche Cass., 4.4.2005, n. 6957). Come noto, ai sensi dell'art. 2104 cod. civ. il dipendente deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale e deve, inoltre, osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende. Ciò non si è verificato nel caso di specie in quanto il dipendente ha disatteso le linee guida aziendali, operando in contrasto con le disposizioni impartite dal datore di lavoro per l'espletamento delle attività professionali , omettendo di consegnare una gran quantità di corrispondenza allo stesso affidata per il recapito e reiterando tale condotta in quattro diverse giornate del mese di settembre 2018 . Alla luce delle considerazioni e dei rilievi sin qui svolti , va riformata la sentenza di primo grado e , per l'effetto , va dichiarata la legittimità della sanzione intimata con nota prot. MARUSUD/RI/D/2018/RAM2/11953 del 25/10/2018. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da successivo dispositivo tenuto conto dei minimi e del valore dichiarato della causa in appello ( inferiore a 1.100,00 ) .
P.Q.M.
La Corte così provvede :
- accoglie l'appello e , per l'effetto , in riforma dell'impugnata sentenza , accerta e dichiara la legittimità della sanzione disciplinare intimata con nota prot. del 25/10/2018; Controparte_6
-condanna parte appellata alla refusione , in favore dell'appellante ,delle spese del doppio grado di giudizio che liquida , quanto al primo grado , in complessivi euro 500,00 e , quanto al secondo grado in euro 400,00 oltre rimborso generali , Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Napoli lì 5.6.2025 Il Presidente est. rel.
Dott.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche