Art. 14. (Modifica all' articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 ).
1. Al primo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 , dopo le parole: "adibiti alla custodia di essi," sono inserite le seguenti: "si procede d'ufficio e".
1. Al primo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 , dopo le parole: "adibiti alla custodia di essi," sono inserite le seguenti: "si procede d'ufficio e".