Articolo 14 della Legge 25 giugno 1999, n. 205
Articolo 13Articolo 15
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13 luglio 1999
Art. 14. (Modifica all' articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 ).
1. Al primo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 , dopo le parole: "adibiti alla custodia di essi," sono inserite le seguenti: "si procede d'ufficio e".
Entrata in vigore il 13 luglio 1999