Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 03/02/2026, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00753/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05723/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5723 del 2022, proposto da
Comune di Fisciano, Comune di Mercato San Severino, Comune di Casalnuovo di LI, Comune di Somma Vesuviana, Comune di Scisciano, Comune di Roccapiemonte, Comune di Nocera Superiore, Comune di Nocera Inferiore, Comune di Angri, Comune di Pagani, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Miani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ente DR PA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Corrado, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissario Straordinario per la liquidazione dell'Ente D'Ambito SA SU, non costituito in giudizio;
nei confronti
Gori S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Lipani, Ernesto Stajano, Mario Percuoco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Lipani in LI, piazza Carità, 32;
per l'annullamento
a) della deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente DR PA n. 35 del 10 agosto 2022, pubblicata sull'Albo Pretorio dell'Ente DR PA in data 25 agosto 2022 e fino al 9 settembre 2022 ed avente ad oggetto “determinazioni definitive ai sensi dell'art. 21, comma 9-bis, della Legge Regione Campania n.15/2015. Approvazione Partite Pregresse ante 2012 maturate dalla GORI Spa.”;
b) della deliberazione n. 7 del 2 agosto 2022 del Consiglio di Distretto SA SU dell'Ente DR PA, avente ad oggetto le medesime “determinazioni definitive ai sensi dell'art. 21, comma 9-bis, della Legge Regione Campania n.15/2015. Approvazione Partite Pregresse ante 2012 maturate dalla GORI Spa.”;
c) di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale, ivi comprese – per quanto possa occorrere – la deliberazione n. 43 del 30 giugno 2014 dell'allora Commissario dell'Ente d'Ambito SA SU, la deliberazione dell'Assemblea dell'Ente d'Ambito SA SU n. 5 del 27 ottobre 2012, n. 5, la Relazione istruttoria alla Delibera assembleare E.A.S.V. n. 5/2012, la Relazione del Direttore Generale dell'E.I.C. prot. n. 17296 del 16/09/2019 e la Relazione C.I.R.P.A. del 04/11/2021 e successive integrazioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente DR PA e della Gori S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025, celebratasi da remoto, la dott.ssa AR VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I Comuni ricorrenti chiedono l’annullamento della deliberazione del Comitato Esecutivo dell’Ente DR PA n. 35 del 10 agosto 2022, pubblicata sull’Albo Pretorio dell’Ente DR PA in data 25 agosto 2022 e fino al 9 settembre 2022 ed avente ad oggetto “determinazioni definitive ai sensi dell’art. 21, comma 9-bis, della Legge Regione Campania n.15/2015. Approvazione Partite Pregresse ante 2012 maturate dalla GORI Spa”, oltre ad atti presupposti.
Di seguito i motivi di gravame articolati avverso detta delibera:
1) si assume, in primo luogo, che CIRPA non avrebbe indicato né la ragione per la quale dovessero essere riconosciuti conguagli pur in assenza di una pianificazione d’ambito né, tanto meno, la normativa che consentirebbe e disciplinerebbe una tale operazione;
si osserva, infatti, che la mancanza di una pianificazione vigente e/o efficace e/o attuata, cui rapportare la gestione, rendeva impossibile il riconoscimento di conguagli tariffari ed inesorabilmente illegittimo un eventuale provvedimento in tal senso;
2) si aggiunge che, pur volendo supporre l’efficacia di un Piano d’ambito nel periodo 2006– 2008 (anche se la sua approvazione nel 2007 da parte del CdA dell’Ente ne precluderebbe l’applicabilità al 2006), comunque, i conguagli riconosciuti nella Relazione 5/2012, si rivelerebbero del tutto illegittimi, in quanto calcolati quale mera differenza tra gli incassi assicurati annualmente dalla c.d. Tariffa Reale Media e quelli effettivamente realizzati, in assenza di qualsivoglia controllo sulla rispondenza della gestione effettuata a quella pianificata;
3) ancora, si lamenta che l’istruttoria sarebbe stata basata su documenti che, oltre che privi di qualsivoglia valore giuridico, nulla avrebbero a che fare con il periodo 2003 –2011, per il quale i controlli avrebbero dovuto, comunque, essere effettuati sulla base della disciplina del Metodo Normalizzato per la Determinazione della Tariffa (DM 1.08.1996) vigente p.t.. e, dunque, in termini di raffronto con la gestione pianificata;
4) peraltro, anche a voler considerare corretta la metodologia di verifica della gestione seguita nella Relazione 5/2012 per il periodo 2009-2011, comunque l’EIC – e, per esso CIRPA - era tenuto a verificare la correttezza dei costi (operativi e di investimento) da essa ritenuti ammissibili e riconosciuti per tale periodo;
5) infine, con particolare riferimento al periodo 2009-2011, sarebbero stati illegittimamente considerati ammissibili una serie di costi di gestione, ad onta della loro oggettiva non riconoscibilità sia nell’ an che nel quantum .
Si è costituito in giudizio l’Ente DR PA, eccependo l’inammissibilità dell’avverso gravame per carenza di legittimazione attiva dei Comuni ricorrenti, nonché l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione del fatto che i ricorrenti avrebbero omesso di coltivare l’interesse azionato in questa sede impugnando le successive deliberazioni EIC di aggiornamento dello schema regolatorio del servizio affidato a GORI spa.
Analoghe conclusioni sono state svolte dalla GORI spa.
All’udienza straordinaria in data 11 dicembre 2025, celebratasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La controversia in esame ha ad oggetto l’impugnativa, da parte di vari Comuni facenti parte del Distretto SA SU dell’A.T.O. unico regionale della Campania, delle delibere dell’Ente DR PA di determinazione dell’ammontare delle cd. “partite pregresse”, ovverossia dei conguagli tariffari maturati fino all’anno 2012.
Principalmente, i Comuni ricorrenti lamentano che i provvedimenti tariffari sarebbero stati adottati in assenza di qualsivoglia effettivo controllo di corrispondenza tra gestione effettuata e quella pianificata, in violazione di quanto invece prescritto dalla normativa vigente ratione temporis e, comunque, sulla scorta di una istruttoria inadeguata.
2. Occorre, in primo luogo, scrutinare le eccezioni preliminari sollevate dalla parte resistente e dalla controinteressata.
Il Collegio ritiene, in adesione alle difese svolte da queste ultime, che la parte ricorrente sia priva di legittimazione attiva al gravame.
Si osserva in proposito quanto segue.
Come correttamente evidenziato dall’Amministrazione resistente, gli enti ricorrenti partecipano, ai sensi della L.R. n. 15/2015, all’Ente DR PA, nei cui organi collegiali siedono i rappresentanti dei medesimi Comuni, e alle cui funzioni in materia di pianificazione e gestione del servizio idrico integrato e alle cui decisioni, dunque, gli enti locali sono chiamati a prendere parte.
In questo contesto, non pare potersi apprezzare una autonoma legittimazione dei singoli comuni facenti parte dell’ente ad impugnare le relative deliberazioni.
Ciò in quanto la titolarità di una situazione giuridica soggettiva adeguatamente differenziata sul piano soggettivo, in virtù della speciale posizione rivestita rispetto all’esercizio del potere pubblico di cui si lamenta l’illegittimità, e qualificata sul piano oggettivo, esplicativa di un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico e da questo riconosciuta e tutelata (cfr. Consiglio di Stato, sezione quinta, 24 agosto 2023, n. 7928) deve escludersi a fronte dell’effettiva rappresentanza dei Comuni all’interno dell’Ente DR PA, cui gli stessi partecipano obbligatoriamente per legge.
In proposito è stato di recente osservato, in riferimento all’analoga fattispecie dell’impugnazione proposta da un ente locale in relazione a una determinazione dell’Agenzia Territoriale regione Puglia per il servizio di gestione rifiuti, con osservazioni estensibili anche al caso di specie che: “’L’AGER, non assume caratteristiche di neutralità, proprie delle Autorità indipendenti e di alcune Agenzie governative, e non è dotata soltanto di competenze di elevato profilo tecnico, ma - più correttamente - costituisce un ente esponenziale del territorio, al quale gli Enti locali partecipano necessariamente e obbligatoriamente per espressa disposizione normativa; territorio che è stato ex lege individuato nell’intero ambito regionale (ambito territoriale ottimale, appunto), al fine di superare le criticità dovute all’eccessiva frammentazione della gestione del servizio pubblico del ciclo dei rifiuti e di perseguire un più efficace ed efficiente esercizio dell’azione amministrativa.
L’AGER agisce, quindi, in veste di rappresentante necessario unitario ex lege di tutti gli Enti locali ricompresi nel territorio regionale, cui la legge ha demandato in via esclusiva l’esercizio unitario e lo svolgimento coordinato di alcune funzioni e servizi determinati, prima riservato ai singoli Comuni, quali la determinazione delle tariffe e i relativi aggiornamenti.
Sicché, essendo stato demandato per legge all’AGER resistente l’esercizio associato (unitario, accentrato e vincolato) delle ridette funzioni pubbliche, gli Enti locali partecipanti non sono legittimati ad impugnare le relative determinazioni, poiché direttamente coinvolti nel decision making process e quindi, nell’esercizio del relativo potere amministrativo” (cfr. TAR Puglia, Bari, nr. 265 del 24.2.2025; si veda anche, nello stesso senso: Tar Toscana, Firenze, nr. 553 del 27.3.2025).
Per ragioni analoghe, la partecipazione dei Comuni in questa sede ricorrenti all’Ente di Governo dell’Ambito, con conseguente esercizio delle loro prerogative istituzionali all’interno dei relativi organi collegiali (Consiglio dell’Ambito Distrettuale SA SU e Comitato Esecutivo), non può che condizionarne la legittimazione ad impugnare le relative deliberazioni.
3. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della fattispecie in commento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LI nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025, celebratasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
GU AS Di LI, Presidente
AR VA, Primo Referendario, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR VA | GU AS Di LI |
IL SEGRETARIO