Articolo 35 della Legge 4 febbraio 1967, n. 37
Articolo 34Articolo 36
Versione
1 marzo 1967
Art. 35. (Riconoscimento dei contributi pregressi)

Agli effetti della anzianita' di iscrizione e di contribuzione per il conseguimento del diritto alle prestazioni previdenziali sono riconosciuti validi i periodi d'iscrizione e di contribuzione alla Cassa precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
In relazione al riconoscimento dei predetti periodi di pregressa anzianita', sono attribuite a favore dei singoli interessati, ai fini delle eventuali liquidazioni una tantum previste dal precedente articolo 20, comma primo, secondo e terzo, lire 60.000 per ogni anno di detta pregressa anzianita' entro i limiti e fino a concorrenza degli importi esistenti nei rispettivi conti individuali al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 1 marzo 1967
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