TRIB
Sentenza 20 agosto 2024
Sentenza 20 agosto 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 20/08/2024, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica e in persona della dott.ssa
Maria Teresa Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1631 del Ruolo Generale per gli Affari anno 2020, promossa
da
, nato a [...] il [...], CF Parte_1
, , nato a [...], il [...], CF C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...], CF C.F._2 Parte_3
e , nato a [...] il [...], CF C.F._3 Parte_4
, quali eredi legittimi di (nata a [...] C.F._4 Persona_1
Salvo il 03/10/1964, , deceduta il 04/07/2021), rappresentati e difesi, C.F._5 per procura telematicamente in calce all'atto di citazione, dall'avv. Carmela Bruniani, presso il cui studio in Rizziconi (RC), Via Garibaldi n°51, sono elettivamente domiciliati;
attori contro
, nato a [...], il [...], CF , Controparte_1 C.F._6 rappresentato e difeso, per procura telematicamente da considerarsi in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Antonella Sciarrone, presso il cui studio in Gioia Tauro al Viale delle Mimose n. 15Rosarno (RC), è elettivamente domiciliato;
- convenuto - nonché contro
, nata a [...] il [...], CF: Controparte_2 C.F._7 rappresentata e difesa, per procura telematicamente da considerarsi in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Elena Trinci, presso il cui studio in Varapodio, alla via Rimembranze
n.88, è elettivamente domiciliata;
- convenuta -
e nei confronti di
, già con sede in Roma, Via Controparte_3 Controparte_4
Giuseppe Grezar,14;
con sede in Pescara, Via Venezia Controparte_5 Controparte_6
1 n. 49;
- convenute contumaci -
Oggetto: scioglimento comunione, rendiconto e riconvenzionale per miglioramenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dal verbale d'udienza del 10 ottobre 2023: “l'avv. Bruniani insiste in tutte le domande ed eccezioni già proposte con l'atto di citazione, compresa quella di rendiconto, e chiede la revoca dell'ordinanza istruttoria con la quale è stato ritenuto tardivo il deposito della terza memoria di parte attrice;
l'avv. Trinci modifica le proprie conclusioni, dichiarando che la propria assistita intende partecipare alla divisione unicamente per le somme di denaro, ritenendosi soddisfatta dal punto di vista del patrimonio immobiliare. L'avv. Sciarrone reitera l'eccezione d'improcedibilità con riferimento al bene abusivo e nel merito si riporta
a tutti gli atti e scritti difensivi, insistendo in tutte le conclusioni. Si oppone alla nuova domanda oggi formulata dalla convenuta , perché tardiva e infondata, in Controparte_2 quanto la domanda riguarda solo la divisione di beni immobili …”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Oggetto della domanda e posizione delle parti.
Con l'atto introduttivo, ha chiesto la divisione dei seguenti beni, rientranti Persona_1 nella comunione ereditaria con i fratelli convenuti, instauratasi a seguito del decesso ab intestato, prima - il 25/05/1980 in Cosoleto - del padre e poi - il Persona_2
07/04/1988 in Torino – della madre : Persona_3
1) fabbricato sito in Cosoleto, Via Roma, riportato nel NCEU dello stesso Comune al Foglio
n 5, particelle n.358 sub 1 della consistenza di metri quadrati 32 e 358 sub 2 della consistenza di 6 vani (già appartenuto ai defunti genitori, per la quota di ½ ciascuno e, alla morte del padre, appartenente alla madre per la quota di 2/3, ed ai figli per il restante terzo);
2) l'intera proprietà del fondo ubicato in Cosoleto, riportato nel NCEU al foglio n. 1, particella 156, dell'estensione di are 55.30 (già in proprietà esclusiva del padre e, alla sua morte, in comproprietà tra la madre, per 1/3, ed i tre figli per i restanti 2/3 in comune).
A tal fine, ha dedotto:
- di essere comproprietaria, assieme ai fratelli e , in comune ed indiviso, di CP_2 CP_1 una quota pari ad un terzo ciascuno degli immobili rientranti nell'asse ereditario dei genitori;
- che gli altri beni, già facenti parte della massa ereditaria, hanno seguito alterne vicende, sicchè sugli stessi essa attrice non gode più di alcun diritto di proprietà, perché: a) la casa di abitazione ubicata in IS, Via Fiore, è stata attribuita, previo accordo, alla LA
2 ; b) il suolo edificatorio, sito in IS contrada Brogna, è stato oggetto di un atto CP_2 di trasferimento e su di esso i germani hanno regolamentato i loro rapporti economici bonariamente;
c) il fabbricato allo stato rustico ubicato in Cosoleto, contrada Pecoraro, è stato oggetto di due decreti di trasferimento, emessi dal Giudice dell'Esecuzione del
Tribunale di Palmi, che hanno definito la procedura esecutiva RG 53/05;
- che il procedimento di mediazione ha avuto esito negativo.
Ha concluso quindi perchè, previa c.t.u. per la valutazione sulla divisibilità dei beni e la determinazione del valore delle quote, sia disposto lo scioglimento della comunione ereditaria, con attribuzione ad essa attrice di una porzione di beni in proporzione alla sua quota di comproprietà o, nel caso venga accertata la loro indivisibilità, mediante la previsione di conguagli e rimborsi.
Con la comparsa di costituzione tardivamente depositata il 22.2.2021 (prima udienza fissata in citazione: 20.2.2021), il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda Controparte_1 di divisione, sostenendo che per gli immobili di cui si chiede oggi la divisione, “o meglio per tutti i beni siti in Cosoleto”, esso convenuto aveva raggiunto un accordo con la LA attrice, in base al quale egli aveva versato il corrispettivo in denaro pattuito per la cessione della quota ereditaria: precisamente, nell'anno 1990, aveva corrisposto alla LA Per_1
a mezzo di quattro assegni circolari, £ 40.000.000 (quarantamilioni) e, nell'anno 1999, aveva versato, tramite bonifico, £ 8.700.000 (ottomilioniesettecentomilalire) per un totale di £.
48.700.000 (quarantottomilioniesettecentomila), tutto “con l'impegno di formalizzare la cessione della quota dei beni ereditari di fronte ad un notaio”.
Ha aggiunto di possedere - dal 1989 da solo e, dal 1994, insieme alla sua famiglia-
l'immobile sito in Cosoleto alla Via Roma n. 94, avendolo adibito ad abitazione familiare ed avendo apportando considerevoli miglioramenti allo stesso, nonché di aver coltivato - da prima del 1980 da solo, e, dal 1994, in modo continuato ed esclusivo con la moglie - il terreno, di cui alla particella 156, al quale ha apportato notevoli miglioramenti.
Ha concluso per il rigetto della domanda attorea.
Costituendosi in giudizio dopo la scadenza dei termini istruttori, la convenuta CP_2
ha confermato che tra i tre germani era intervenuto un accordo, non
[...] CP_2 scritto, secondo il quale alla stessa, a tacitazione di ogni sua pretesa ereditaria, sarebbero stati attribuiti, mediante atti pubblici, i fabbricati ubicati in IS, Via Fiore, mentre alla LA oltre all'acconto consegnatole dai germani nel 1990, sarebbe stata attribuita Per_1 una quota in natura o sui beni ubicati in Cosoleto, pari alla metà degli stessi.
Ha aggiunto che, in base ai suddetti accordi, nel corso della stipula degli atti di vendita e
3 cessione dei beni ereditari (atto notar del 2006 e atto notar del Persona_4 Persona_5
2002), nè nè avevano materialmente versato o ricevuto alcun importo, Per_1 CP_2
perché aveva già ricevuto, in natura, il valore della sua quota di eredità, e CP_2 Per_1 invece, perché era in attesa di definire complessivamente tutti i rapporti: tuttavia, nel corso degli anni, l'asse ereditario originario aveva subito un depauperamento, in quanto i fabbricati ubicati in Cosoleto, Contrada Pecoraro, uno dei quali avrebbe dovuto essere attribuito ad erano stati venduti all'asta, a causa di un debito discendente da un finanziamento Per_1 richiesto e percepito dal fratello per il quale le sorelle, quali comproprietarie, CP_1 avevano prestato una fideiussione.
Ha dedotto che, anche se il fratello aveva detenuto, per mera tolleranza CP_1 intrafamiliare, i residui immobili ubicati a Cosoleto e oggetto del giudizio di divisione, gli stessi fanno parte dell'asse ereditario dei genitori, spettante pro- quota alla LA Per_1
e ha dichiarato, con atto sottoscritto personalmente e allegato alla comparsa, di rinunciare alla propria quota di comproprietà sugli immobili ubicati in Cosoleto, riportati nel NCEU dello stesso Comune al Foglio n 5, particelle n. 358 sub 1e sub 2, avendo già ricevuto, mediante l'attribuzione degli immobili ubicati in IS, riportati nel NCEU al Foglio
n.13, particelle n 360 sub 2, 3, 6, n. 143, sub 2 e n. 518 e 543, il valore corrispondente alla propria quota relativamente ai beni caduti in successione dopo la morte dei genitori.
Ha chiesto quindi di essere estromessa dal giudizio.
2. Sviluppo processuale nella fase istruttoria.
Con la prima memoria istruttoria, l'attrice ha specificamente contestato le difese del convenuto, affermando che gli assegni prodotti dal fratello le erano stati consegnati CP_1
“a titolo di acconto e parziale conguaglio del valore degli altri beni facenti parte dell'originario asse ereditario, nell'ambito di un accordo bonario fra i germani che non si completava e definiva con la consegna di tali importi”: precisamente, si trattava dell'anticipo sul prezzo dei beni ubicati in IS, acquistati, per una parte e con atto pubblico, dalla moglie del convenuto e, per un'altra, dalla LA , mentre gli accordi amichevoli CP_2 tra fratelli riguardo ai beni ubicati in Cosoleto, e oggetto del presente giudizio, avevano escluso la LA , già divenuta proprietaria degli immobili ubicati in IS (di CP_2 maggior valore e corrispondenti al valore della sua quota di eredità), ma non essa attrice, che non aveva ancora ricevuto somme o beni corrispondenti all'intera quota di sua pertinenza.
Ha aggiunto che il fratello aveva gestito i beni ancora in comunione e ubicati in CP_1
Cosoleto, anche in nome per conto di essa attrice, che viveva a Torino ma che aveva continuato a frequentare periodicamente gli immobili, pagando, pro quota, le imposte
4 relative alla casa paterna e al terreno in comunione, “in attesa della loro divisione, anche tramite l'attribuzione di un conguaglio in denaro che avrebbe, altresì, ricompreso il rendiconto della gestione”: ha quindi chiesto che, nel calcolo del valore degli immobili da dividere, sia “ricompreso anche l'utilizzo che, negli anni, degli stessi è stato fatto da parte del signor che ne ha sfruttato le utilità, sia pure con la tolleranza di parte Controparte_1 attrice e in attesa della divisione…”.
Il convenuto , con la seconda memoria istruttoria, ha contestato Controparte_1 specificamente la deduzione attorea, secondo la quale la LA non avrebbe Per_1 ricevuto alcuna somma per la cessione e vendita dei beni ubicati in IS, depositando gli atti pubblici di acquisto da cui risultano le cifre pagate;
ha altresì contestato l'affermazione secondo la quale gli assegni, allegati da parte convenuta alla comparsa di costituzione, sarebbero stati dati a pagamento dei beni di IS, sostenendo trattarsi invece del pagamento, concordato con la LA dei beni di Cosoleto, coevo alla Per_1 decisione di esso convenuto di ristrutturare il fabbricato per andarvi a vivere con la famiglia, in vista delle sue nozze avvenute nel 1994. Ha aggiunto che l'importo delle migliorie effettuate, nella contestata ipotesi di accoglimento della domanda di divisione, dovrebbe essere “corrisposto al o eventualmente conguagliato con eventuale assegnazione di CP_2 una maggiore porzione di beni”. Ha chiesto quindi di provare per testi le circostanze inerenti la ristrutturazione, a suo carico, dell'immobile di Via Roma, nonché la destinazione dello stesso fabbricato come propria abitazione familiare.
Costituendosi in giudizio il 7.9.2021, gli eredi dell'attrice ne hanno dichiarato il decesso, sopravvenuto il 4.7.2021; quindi, l'8.9.2021, gli stessi eredi hanno depositato la terza memoria istruttoria, con cui hanno chiarito di non contestare le dichiarazioni rese negli atti pubblici inerenti il trasferimento dei beni di IS, ma di contestare invece l'effettiva e materiale consegna delle somme all'attrice, posto che quegli atti erano stati conclusi, per conto di rispettivamente dai fratelli e , in forza di distinte procure Per_1 CP_1 CP_2 speciali ad essi rilasciate;
hanno quindi deferito alla convenuta Controparte_2 interrogatorio formale sui seguenti capitoli di prova: “1) Vero che gli assegni consegnati dal signor alla signora nel 1990 erano solo un acconto Controparte_1 Persona_1 sul valore dei beni facenti parte dell'originario asse ereditario nell'ambito di un accordo bonario tra i fratelli che non si completava e definiva con la consegna di tali importi;
2)
Vero che, relativamente agli atti pubblici di compravendita e cessione dei beni ubicati in
IS, acquistati, per una parte, dalla moglie del convenuto (atto notar del Persona_4
2006) e, per un'altra, dalla LA , (atto notar del 2002) la signora CP_2 Persona_5
5 non ha mai ricevuto materialmente alcuna somma;
3) Vero che gli accordi Persona_1 amichevoli tra i fratelli prevedevano che avrebbe ricevuto parte dei beni Controparte_2 ubicati in IS a tacitazione di ogni sua pretesa sui beni facenti parte dell'eredità e che ad , oltre all'acconto consegnatole nel 1990, sarebbe toccata una quota dei beni Per_1 ubicati in Cosoleto pari alla metà; 4) Vero che gli immobili ubicati in Contrada Pecoraro sono stati venduti all'asta a causa di un mutuo contratto da per il quale Controparte_1 le sorelle hanno firmato solo una fideiussione senza mai percepire alcuna somma;
5) Vero che ha utilizzato i beni ubicati in Cosoleto solo per mera tolleranza di Controparte_1
che in base agli accordi doveva ancora ricevere la sua quota di eredità Persona_1 sugli stessi”.
Successivamente, rigettata la richiesta di prova per interpello articolata da parte attrice e quella di prova per testi formulata dal convenuto , è stata disposta ed espletata c.t.u. CP_1 per la descrizione e la stima dei beni nonché per la formazione di un progetto divisionale;
all'esito, è stato prima approvato il progetto divisionale redatto dall'ausiliare con la formazione di tre porzioni e, poi, revocata l'ordinanza con cui si era proceduto all'approvazione, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni in ordine alle questioni controverse.
Infine, sulle conclusioni precisate dalle parti, come trascritte in epigrafe, all'udienza del
10.10.2023 la causa è stata trattenuta in decisione, con termini di rito per scritti conclusionali.
3. Prima di poter esaminare la domanda principale di divisione, occorre chiarire la questione del numero delle parti condividenti.
La convenuta ha infatti allegato alla propria costituzione in giudizio un Controparte_2 atto personalmente sottoscritto, con il quale dichiara di “rinunciare” alla comproprietà sui beni oggetto di causa, essendo già stata soddisfatta con l'attribuzione di altri beni facenti parte della stessa massa ereditaria, e precisamente degli immobili ubicati in IS, riportati nel NCEU al Foglio n.13, particelle n. 360 sub 2, 3, 6; n. 143, sub 2 e n. 518 e 543, chiarendo che gli immobili di Cosoleto restano in proprietà esclusiva e comune degli eredi della LA e del fratello;
ha sostenuto, in proposito, che la Per_1 Controparte_1 rinuncia abdicativa configura una donazione indiretta, non sottoposta alla forma dell'atto pubblico prescritta per le donazioni.
Anche l'attrice, nella prima memoria istruttoria, chiede che la divisione dei beni di Cosoleto avvenga tra lei ed il fratello , “in quanto la LA non può vantare sugli CP_1 CP_2 stessi alcuna pretesa”.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, tuttavia, il procuratore della convenuta
6 ha modificato le conclusioni già prese, dichiarando che “la propria Controparte_2 assistita intende partecipare alla divisione unicamente per le somme di denaro, ritenendosi soddisfatta dal punto di vista del patrimonio immobiliare” (nella comparsa conclusionale, la stessa parte chiarisce di voler partecipare alla divisione, non con l'attribuzione in natura dei beni immobili ma solo con conguagli in denaro).
Ciò posto, la questione dell'attuale partecipazione di alla comunione ereditaria deve CP_2 essere risolta, in base alle risultanze dei documenti in atti, negativamente.
Invero, dall'esame degli atti pubblici allegati al fascicolo del convenuto Controparte_1 emerge l'attribuzione a dei beni di IS, già rientranti pro quota nelle masse CP_2 ereditarie formatesi all'apertura delle successioni paterna e materna (v. dettagliata ricostruzione delle provenienze nell'atto pubblico meglio indicato infra), avvenuta attraverso l'atto, denominato “transazione e cessione di diritti”, rogato dal Notaio
[...] il 26 luglio 2002, rep. n. 16378: precisamente, l'atto ora citato contiene, ai punti da Per_5
1 a 9, la transazione raggiunta tra i fratelli , da un lato, ed i cugini CP_2 Per_6 dall'altro, con attribuzione a questi ultimi di alcuni immobili comuni;
mentre i punti dal decimo in poi realizzano la cessione del diritto di proprietà sugli immobili di IS, sopra meglio indicati, per la quota complessivamente pari a 5/6, da parte dei cugini e dei Per_6 fratelli e ed in favore della comproprietaria , Per_1 Controparte_1 Controparte_2 per un convenuto prezzo pari a euro 63.400,00, che i cedenti dichiarano di aver già ricevuto.
Ebbene, secondo le pacifiche e conformi ammissioni rese nell'ambito del presente giudizio dai tre fratelli , l'anzidetta cessione di quote a titolo oneroso alla LA , CP_2 CP_2 da parte di e è avvenuta senza effettivo trasferimento di denaro ai fratelli CP_1 Per_1 cedenti, al fine di ottenere indirettamente un effetto divisionale: sul fatto che questo sia il significato complessivo dell'operazione negoziale, tutte le parti – compresa la stessa
(la quale nell'atto di costituzione ha precisato che “tra i tre germani era CP_2 CP_2 intervenuto un accordo, non scritto, secondo il quale alla stessa, a tacitazione di ogni sua pretesa ereditaria, sarebbero stati attribuiti, mediante atti pubblici, i fabbricati ubicati in
IS, Via Fiore…” e “…In relazione a tale schema, nel corso della stipula degli atti di vendita e cessione di tali beni, già prodotti in giudizio, (atto notar del 2006 e Persona_4 atto notar del 2002), la signora e non hanno Persona_5 Persona_1 CP_2 materialmente versato o ricevuto alcun importo né in contanti né mediante titoli….”) – convengono.
In sostanza, dunque, ricorre nel caso che occupa un'ipotesi di negozio indiretto, in quanto le parti hanno utilizzato una fattispecie negoziale tipica (cessione di quote di proprietà degli
7 immobili di IS da parte dei fratelli coeredi e , realizzando CP_1 Per_1 effettivamente il trasferimento di proprietà di quei cespiti attraverso l'atto pubblico per notar volendo conseguire, oltre al trasferimento stesso, anche ulteriori scopi, propri Persona_5 di un diverso negozio tipico, e precisamente propri della divisione: scopo che si è, infine, realizzato anche attraverso la dichiarazione, sottoscritta personalmente da Controparte_2
e allegata al fascicolo telematico, di rinunciare alla propria quota di comproprietà sugli immobili ubicati in Cosoleto, riportati nel NCEU dello stesso Comune al Foglio n 5, particelle n. 358 sub 1e sub 2, sulla espressa premessa che il valore degli immobili ubicati in IS, riportati nel NCEU al Foglio n.13, particelle n 360 sub 2, 3, 6, n. 143, sub 2 e n. 518 e 543, corrisponde a quello della quota a sé spettante sugli assi ereditari dei genitori,
e con la precisazione che essi cespiti “sono di proprietà esclusiva di e Controparte_1 degli eredi di ”. Persona_1
L'atto di rinuncia, depositato in corso di causa, completa, pertanto, la complessiva operazione negoziale, attuando in favore dei coeredi una rinuncia abdicativa, che non si configura come donazione, nemmeno indiretta, in quanto essa non è connotata da spirito di liberalità ma è volta a realizzare l'intento divisionale delle parti mediante l'attribuzione degli immobili di Cosoleto in proprietà esclusiva e comune ai fratelli.
La ricostruzione della complessiva operazione come negozio indiretto, diverso comunque dalla donazione (perché sia la cessione delle quote dei beni di IS che la rinuncia abdicativa, in favore dei coeredi, agli immobili di Cosoleto non rispondono a scopo di liberalità ma, come detto, rivestono una funzione divisionale), consente di applicare le norme del negozio impiegato, per quanto riguarda struttura, forma ed elementi costitutivi, mentre le norme del diverso negozio (divisionale) regolano il risultato, indipendentemente dallo strumento adoperato per il suo raggiungimento (v., ex multis, Cass. Sez. I, Sentenza n. 6650 del 21/12/1984).
Non vi è alcun dubbio, poi, che il negozio sia valido, sia sotto il profilo della forma – essendo richiesta, per i trasferimenti immobiliari (sia per la cessione di quote, che comunque è avvenuta con atto pubblico, che per la rinuncia abdicativa) unicamente la forma scritta, che risulta adottata per entrambi gli atti – sia sotto il profilo della sostanza, essendo ben possibile ai comproprietari, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, di pattuire lo scioglimento nei confronti di uno solo dei coeredi, ferma restando la situazione di comproprietà tra gli altri eredi del medesimo dante causa (cfr. Cass. Sez. II, Ordinanza n. 3694 del 12/02/2021).
In conclusione, deve prendersi atto che, per effetto della complessiva operazione negoziale sopra descritta, la comunione ereditaria tra i tre fratelli sia stata sciolta nei confronti di
8 , con l'assegnazione alla stessa dei beni immobili di IS, il cui valore CP_2 corrisponde – nella valutazione dei condividenti - a quello della quota, inizialmente spettante alla stessa coerede , sulle masse ereditarie dei genitori;
la domanda, Controparte_2 formulata in sede di precisazione delle conclusioni, di partecipare alla divisione deve dunque dirsi infondata e le operazioni divisionali dovranno tener conto del numero di due condividenti.
4. Per contro, l'eccezione formulata dal convenuto , in relazione al dedotto acquisto CP_1 della quota spettante alla LA sui beni di Cosoleto, oggetto del presente giudizio, Per_1
è infondata.
Tutti i negozi che hanno ad oggetto il trasferimento di diritti su beni immobili richiedono, invero, la forma scritta ad substantiam (art. 1350 c.c.), nel caso che occupa pacificamente mancante con riferimento ad eventuali accordi di trasferimento della quota dell'originaria attrice, (tutte le parti, compreso il convenuto , affermano Persona_1 Controparte_1 che tra i fratelli erano intervenuti accordi orali, salvo discordare sul contenuto dei patti intercorsi): del tutto irrilevante nella presente sede, pertanto, è l'argomento del pagamento tramite assegni, in quanto – qualunque fosse il suo contenuto - l'accordo raggiunto oralmente sarebbe nullo per difetto di forma, sicchè nessun trasferimento si è potuto realizzare (con conseguente irrilevanza dei capitoli di prova per interpello formulati al riguardo da parte attrice).
L'eccezione in esame va quindi rigettata e la domanda di divisione tra i coeredi e Per_1
va dunque esaminata nel merito. Controparte_1
In proposito, essendo necessario riformulare i progetti divisionali alla luce del numero dei condividenti, occorre rimettere la causa sul ruolo, come da separata ordinanza.
5. Può peraltro in questa sede decidersi sulla domanda di rendiconto, introdotta da parte attrice con la prima memoria istruttoria, che è inammissibile, per le seguenti ragioni.
Va premesso che il rendiconto tra coeredi, previsto dall'art. 723 cod. civ., “oltre che operazione inserita nel procedimento divisorio e quindi strumentalizzata al fine di calcolare nella ripartizione dei frutti le eventuali eccedenze attive o passive della gestione e di definire conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla comunione, può anche costituire obbligo a sè stante, fondato, a pari di quanto può avvenire in qualsiasi stato di comunione, sul presupposto della gestione di affari altrui condotta da alcuno dei partecipanti, in base ad assunzione volontaria od a mandato ad amministrare” (cfr. Cass. Civile, sez. II, n. 5970 del
13/11/1984 e successive conformi).
9 Sulla scorta della qualificazione sopra illustrata, la giurisprudenza ha affermato l'autonomia dell'azione di rendiconto da quella di divisione (v., ad esempio, Cass. Civile, sez. II, n. 11519 del 25/05/2011, secondo la quale “In tema di divisione giudiziale, qualora al condividente sia assegnato un bene di valore superiore alla sua quota (trattandosi di bene non comodamente divisibile, attribuito al titolare della quota maggiore ex art.720 cod. civ.) e, sin dall'apertura della successione, il citato assegnatario si trovava nel possesso dell'intero bene, avendone percepito i frutti, oltre al diritto al conguaglio dovuto agli altri condividenti
(regolato nell'ambito del giudizio di divisione), sorge a favore di questi ultimi altresì il diritto alla corresponsione degli interessi, di natura corrispettiva, sul capitale oggetto di gestione pregressa, da determinarsi nel più complesso rapporto di debito e credito relativo ai frutti - eventualmente maturati e non percepiti - prodotti dai beni costituenti la comunione ereditaria e di cui investire il giudice non già con la citata azione di divisione (che concerne il conguaglio sul capitale a tale titolo attribuito), bensì con autonoma, sia pure contestuale, azione di rendiconto, in considerazione della situazione esclusiva di godimento dei beni in comunione per il periodo precedente di indivisione”).
Traendo le conseguenze dalla menzionata autonomia delle domande, la S.C. ha di recente chiarito che “l'azione di rendiconto costituisce un'azione autonoma e distinta rispetto alla domanda di scioglimento della comunione, sicché la domanda riconvenzionale con la quale si intende chiedere il rendiconto deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con la comparsa di risposta ai sensi dell'art. 167 c.p.c. (Nella specie, la domanda riconvenzionale di rendiconto era stata proposta, tardivamente, per la prima volta, con la memoria ex art.
183, comma 5, c.p.c., nella formulazione in vigore anteriormente alle modifiche apportate con il d.l. n. 35 del 2005, conv. in l. n. 80 del 2005, applicabile ratione temporis: così, Cass.
Civile, sez. II, n. 15182 del 04/06/2019).
Il principio sopra affermato va ribadito anche nel caso che occupa, con la precisazione che, dal momento che la domanda di rendiconto non è stata proposta in riconvenzionale dal convenuto, ma è stata introdotta dall'attrice, quest'ultima avrebbe dovuto formularla, a pena d'inammissibilità, nella prima udienza di trattazione del 19.5.2021.
Ed invero, l'art. 183 cod. proc. civ., nel testo vigente ratione temporis, consentiva all'attore di proporre domande nuove, consequenziali alle eccezioni o domande del convenuto, fino alla prima udienza di trattazione, e non anche con le memorie previste dalla medesima norma
(cfr., ex multis, Cass. Civile, ordinanza n. 30745 del 26/11/2019), a meno che (e non è questo il caso) non si fosse trattato di domande complanari, cioè riferite alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e connesse per incompatibilità (nel senso che la nuova
10 domanda deve tendere alla realizzazione dell'utilità finale già avuta di mira con quella originaria, salva la differenza tecnica di petitum mediato, e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato: cfr. Sezioni Unite n. 22404 del 13/09/2018 e successive conformi, tra cui ord. n. 18546 del 07/09/2020).
La domanda di rendiconto, formulata dall'attrice solo con la memoria depositata il
16.6.2021, dopo il maturare delle preclusioni assertive, derivanti dalla scadenza di termini espressamente posti a pena di decadenza, deve dunque dirsi inammissibile.
In ogni caso, ad abundantiam, si osserva che anche nel merito la domanda sarebbe stata infondata: invero, anche ove il convenuto avesse ecceduto, vivendo Controparte_1 nell'appartamento di via Roma, dalla quota di godimento a lui spettante quale comproprietario, non risulta che gli altri coeredi abbiano chiesto di usare del bene o di partecipare al godimento, né che abbiano esercitato lo ius prohibendi per ottenere la cessazione dell'abuso, perché anzi dalle stesse allegazioni attoree emerge che l'uso esclusivo della cosa comune è avvenuto con il consenso e la tolleranza delle sorelle, partecipanti alla comunione.
6. Va infine rigettata la domanda del convenuto di rimborso delle spese e Controparte_1 dei miglioramenti apportati alla cosa comune.
Invero, pur se le migliorie apportate dal coerede sul bene comune sono certamente rimborsabili, in sede di divisione, tuttavia – secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità - il rimborso non segue le regole di cui all'art. 1150 cod. civ. in materia di possesso di buona fede (secondo cui è dovuta un'indennità pari all'aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti), potendo il coerede ottenere, “quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per la cosa comune, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore” (Cass.Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16206 del
27/06/2013).
Nel caso che occupa, tuttavia, in mancanza di allegazione specifica e di qualsivoglia prova in ordine alla quantificazione degli esborsi effettivamente sostenuti, la domanda non può essere accolta.
7. In considerazione della soccombenza reciproca sulle domande definite, le spese di lite vanno interamente compensate, mentre le spese della domanda di divisione saranno decise unitamente al merito.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Maria Teresa Gentile, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da
, , e , quali eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 legittimi di , contro e contro , così Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 provvede:
1) Dichiara che i partecipanti alla comunione, tra cui procedere alla divisione, sono gli eredi dell'attrice, , ed il convenuto , rigettando Persona_1 Controparte_1 ogni altra domanda ed eccezione sul punto;
2) rigetta la domanda attorea di rendiconto e quella riconvenzionale subordinata proposta dal convenuto per il rimborso delle spese e dei Controparte_1 miglioramenti, compensando le spese;
3) rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio di divisione.
Palmi, 16 agosto 2024
Il Giudice
Maria Teresa Gentile
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica e in persona della dott.ssa
Maria Teresa Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1631 del Ruolo Generale per gli Affari anno 2020, promossa
da
, nato a [...] il [...], CF Parte_1
, , nato a [...], il [...], CF C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...], CF C.F._2 Parte_3
e , nato a [...] il [...], CF C.F._3 Parte_4
, quali eredi legittimi di (nata a [...] C.F._4 Persona_1
Salvo il 03/10/1964, , deceduta il 04/07/2021), rappresentati e difesi, C.F._5 per procura telematicamente in calce all'atto di citazione, dall'avv. Carmela Bruniani, presso il cui studio in Rizziconi (RC), Via Garibaldi n°51, sono elettivamente domiciliati;
attori contro
, nato a [...], il [...], CF , Controparte_1 C.F._6 rappresentato e difeso, per procura telematicamente da considerarsi in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Antonella Sciarrone, presso il cui studio in Gioia Tauro al Viale delle Mimose n. 15Rosarno (RC), è elettivamente domiciliato;
- convenuto - nonché contro
, nata a [...] il [...], CF: Controparte_2 C.F._7 rappresentata e difesa, per procura telematicamente da considerarsi in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Elena Trinci, presso il cui studio in Varapodio, alla via Rimembranze
n.88, è elettivamente domiciliata;
- convenuta -
e nei confronti di
, già con sede in Roma, Via Controparte_3 Controparte_4
Giuseppe Grezar,14;
con sede in Pescara, Via Venezia Controparte_5 Controparte_6
1 n. 49;
- convenute contumaci -
Oggetto: scioglimento comunione, rendiconto e riconvenzionale per miglioramenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dal verbale d'udienza del 10 ottobre 2023: “l'avv. Bruniani insiste in tutte le domande ed eccezioni già proposte con l'atto di citazione, compresa quella di rendiconto, e chiede la revoca dell'ordinanza istruttoria con la quale è stato ritenuto tardivo il deposito della terza memoria di parte attrice;
l'avv. Trinci modifica le proprie conclusioni, dichiarando che la propria assistita intende partecipare alla divisione unicamente per le somme di denaro, ritenendosi soddisfatta dal punto di vista del patrimonio immobiliare. L'avv. Sciarrone reitera l'eccezione d'improcedibilità con riferimento al bene abusivo e nel merito si riporta
a tutti gli atti e scritti difensivi, insistendo in tutte le conclusioni. Si oppone alla nuova domanda oggi formulata dalla convenuta , perché tardiva e infondata, in Controparte_2 quanto la domanda riguarda solo la divisione di beni immobili …”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Oggetto della domanda e posizione delle parti.
Con l'atto introduttivo, ha chiesto la divisione dei seguenti beni, rientranti Persona_1 nella comunione ereditaria con i fratelli convenuti, instauratasi a seguito del decesso ab intestato, prima - il 25/05/1980 in Cosoleto - del padre e poi - il Persona_2
07/04/1988 in Torino – della madre : Persona_3
1) fabbricato sito in Cosoleto, Via Roma, riportato nel NCEU dello stesso Comune al Foglio
n 5, particelle n.358 sub 1 della consistenza di metri quadrati 32 e 358 sub 2 della consistenza di 6 vani (già appartenuto ai defunti genitori, per la quota di ½ ciascuno e, alla morte del padre, appartenente alla madre per la quota di 2/3, ed ai figli per il restante terzo);
2) l'intera proprietà del fondo ubicato in Cosoleto, riportato nel NCEU al foglio n. 1, particella 156, dell'estensione di are 55.30 (già in proprietà esclusiva del padre e, alla sua morte, in comproprietà tra la madre, per 1/3, ed i tre figli per i restanti 2/3 in comune).
A tal fine, ha dedotto:
- di essere comproprietaria, assieme ai fratelli e , in comune ed indiviso, di CP_2 CP_1 una quota pari ad un terzo ciascuno degli immobili rientranti nell'asse ereditario dei genitori;
- che gli altri beni, già facenti parte della massa ereditaria, hanno seguito alterne vicende, sicchè sugli stessi essa attrice non gode più di alcun diritto di proprietà, perché: a) la casa di abitazione ubicata in IS, Via Fiore, è stata attribuita, previo accordo, alla LA
2 ; b) il suolo edificatorio, sito in IS contrada Brogna, è stato oggetto di un atto CP_2 di trasferimento e su di esso i germani hanno regolamentato i loro rapporti economici bonariamente;
c) il fabbricato allo stato rustico ubicato in Cosoleto, contrada Pecoraro, è stato oggetto di due decreti di trasferimento, emessi dal Giudice dell'Esecuzione del
Tribunale di Palmi, che hanno definito la procedura esecutiva RG 53/05;
- che il procedimento di mediazione ha avuto esito negativo.
Ha concluso quindi perchè, previa c.t.u. per la valutazione sulla divisibilità dei beni e la determinazione del valore delle quote, sia disposto lo scioglimento della comunione ereditaria, con attribuzione ad essa attrice di una porzione di beni in proporzione alla sua quota di comproprietà o, nel caso venga accertata la loro indivisibilità, mediante la previsione di conguagli e rimborsi.
Con la comparsa di costituzione tardivamente depositata il 22.2.2021 (prima udienza fissata in citazione: 20.2.2021), il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda Controparte_1 di divisione, sostenendo che per gli immobili di cui si chiede oggi la divisione, “o meglio per tutti i beni siti in Cosoleto”, esso convenuto aveva raggiunto un accordo con la LA attrice, in base al quale egli aveva versato il corrispettivo in denaro pattuito per la cessione della quota ereditaria: precisamente, nell'anno 1990, aveva corrisposto alla LA Per_1
a mezzo di quattro assegni circolari, £ 40.000.000 (quarantamilioni) e, nell'anno 1999, aveva versato, tramite bonifico, £ 8.700.000 (ottomilioniesettecentomilalire) per un totale di £.
48.700.000 (quarantottomilioniesettecentomila), tutto “con l'impegno di formalizzare la cessione della quota dei beni ereditari di fronte ad un notaio”.
Ha aggiunto di possedere - dal 1989 da solo e, dal 1994, insieme alla sua famiglia-
l'immobile sito in Cosoleto alla Via Roma n. 94, avendolo adibito ad abitazione familiare ed avendo apportando considerevoli miglioramenti allo stesso, nonché di aver coltivato - da prima del 1980 da solo, e, dal 1994, in modo continuato ed esclusivo con la moglie - il terreno, di cui alla particella 156, al quale ha apportato notevoli miglioramenti.
Ha concluso per il rigetto della domanda attorea.
Costituendosi in giudizio dopo la scadenza dei termini istruttori, la convenuta CP_2
ha confermato che tra i tre germani era intervenuto un accordo, non
[...] CP_2 scritto, secondo il quale alla stessa, a tacitazione di ogni sua pretesa ereditaria, sarebbero stati attribuiti, mediante atti pubblici, i fabbricati ubicati in IS, Via Fiore, mentre alla LA oltre all'acconto consegnatole dai germani nel 1990, sarebbe stata attribuita Per_1 una quota in natura o sui beni ubicati in Cosoleto, pari alla metà degli stessi.
Ha aggiunto che, in base ai suddetti accordi, nel corso della stipula degli atti di vendita e
3 cessione dei beni ereditari (atto notar del 2006 e atto notar del Persona_4 Persona_5
2002), nè nè avevano materialmente versato o ricevuto alcun importo, Per_1 CP_2
perché aveva già ricevuto, in natura, il valore della sua quota di eredità, e CP_2 Per_1 invece, perché era in attesa di definire complessivamente tutti i rapporti: tuttavia, nel corso degli anni, l'asse ereditario originario aveva subito un depauperamento, in quanto i fabbricati ubicati in Cosoleto, Contrada Pecoraro, uno dei quali avrebbe dovuto essere attribuito ad erano stati venduti all'asta, a causa di un debito discendente da un finanziamento Per_1 richiesto e percepito dal fratello per il quale le sorelle, quali comproprietarie, CP_1 avevano prestato una fideiussione.
Ha dedotto che, anche se il fratello aveva detenuto, per mera tolleranza CP_1 intrafamiliare, i residui immobili ubicati a Cosoleto e oggetto del giudizio di divisione, gli stessi fanno parte dell'asse ereditario dei genitori, spettante pro- quota alla LA Per_1
e ha dichiarato, con atto sottoscritto personalmente e allegato alla comparsa, di rinunciare alla propria quota di comproprietà sugli immobili ubicati in Cosoleto, riportati nel NCEU dello stesso Comune al Foglio n 5, particelle n. 358 sub 1e sub 2, avendo già ricevuto, mediante l'attribuzione degli immobili ubicati in IS, riportati nel NCEU al Foglio
n.13, particelle n 360 sub 2, 3, 6, n. 143, sub 2 e n. 518 e 543, il valore corrispondente alla propria quota relativamente ai beni caduti in successione dopo la morte dei genitori.
Ha chiesto quindi di essere estromessa dal giudizio.
2. Sviluppo processuale nella fase istruttoria.
Con la prima memoria istruttoria, l'attrice ha specificamente contestato le difese del convenuto, affermando che gli assegni prodotti dal fratello le erano stati consegnati CP_1
“a titolo di acconto e parziale conguaglio del valore degli altri beni facenti parte dell'originario asse ereditario, nell'ambito di un accordo bonario fra i germani che non si completava e definiva con la consegna di tali importi”: precisamente, si trattava dell'anticipo sul prezzo dei beni ubicati in IS, acquistati, per una parte e con atto pubblico, dalla moglie del convenuto e, per un'altra, dalla LA , mentre gli accordi amichevoli CP_2 tra fratelli riguardo ai beni ubicati in Cosoleto, e oggetto del presente giudizio, avevano escluso la LA , già divenuta proprietaria degli immobili ubicati in IS (di CP_2 maggior valore e corrispondenti al valore della sua quota di eredità), ma non essa attrice, che non aveva ancora ricevuto somme o beni corrispondenti all'intera quota di sua pertinenza.
Ha aggiunto che il fratello aveva gestito i beni ancora in comunione e ubicati in CP_1
Cosoleto, anche in nome per conto di essa attrice, che viveva a Torino ma che aveva continuato a frequentare periodicamente gli immobili, pagando, pro quota, le imposte
4 relative alla casa paterna e al terreno in comunione, “in attesa della loro divisione, anche tramite l'attribuzione di un conguaglio in denaro che avrebbe, altresì, ricompreso il rendiconto della gestione”: ha quindi chiesto che, nel calcolo del valore degli immobili da dividere, sia “ricompreso anche l'utilizzo che, negli anni, degli stessi è stato fatto da parte del signor che ne ha sfruttato le utilità, sia pure con la tolleranza di parte Controparte_1 attrice e in attesa della divisione…”.
Il convenuto , con la seconda memoria istruttoria, ha contestato Controparte_1 specificamente la deduzione attorea, secondo la quale la LA non avrebbe Per_1 ricevuto alcuna somma per la cessione e vendita dei beni ubicati in IS, depositando gli atti pubblici di acquisto da cui risultano le cifre pagate;
ha altresì contestato l'affermazione secondo la quale gli assegni, allegati da parte convenuta alla comparsa di costituzione, sarebbero stati dati a pagamento dei beni di IS, sostenendo trattarsi invece del pagamento, concordato con la LA dei beni di Cosoleto, coevo alla Per_1 decisione di esso convenuto di ristrutturare il fabbricato per andarvi a vivere con la famiglia, in vista delle sue nozze avvenute nel 1994. Ha aggiunto che l'importo delle migliorie effettuate, nella contestata ipotesi di accoglimento della domanda di divisione, dovrebbe essere “corrisposto al o eventualmente conguagliato con eventuale assegnazione di CP_2 una maggiore porzione di beni”. Ha chiesto quindi di provare per testi le circostanze inerenti la ristrutturazione, a suo carico, dell'immobile di Via Roma, nonché la destinazione dello stesso fabbricato come propria abitazione familiare.
Costituendosi in giudizio il 7.9.2021, gli eredi dell'attrice ne hanno dichiarato il decesso, sopravvenuto il 4.7.2021; quindi, l'8.9.2021, gli stessi eredi hanno depositato la terza memoria istruttoria, con cui hanno chiarito di non contestare le dichiarazioni rese negli atti pubblici inerenti il trasferimento dei beni di IS, ma di contestare invece l'effettiva e materiale consegna delle somme all'attrice, posto che quegli atti erano stati conclusi, per conto di rispettivamente dai fratelli e , in forza di distinte procure Per_1 CP_1 CP_2 speciali ad essi rilasciate;
hanno quindi deferito alla convenuta Controparte_2 interrogatorio formale sui seguenti capitoli di prova: “1) Vero che gli assegni consegnati dal signor alla signora nel 1990 erano solo un acconto Controparte_1 Persona_1 sul valore dei beni facenti parte dell'originario asse ereditario nell'ambito di un accordo bonario tra i fratelli che non si completava e definiva con la consegna di tali importi;
2)
Vero che, relativamente agli atti pubblici di compravendita e cessione dei beni ubicati in
IS, acquistati, per una parte, dalla moglie del convenuto (atto notar del Persona_4
2006) e, per un'altra, dalla LA , (atto notar del 2002) la signora CP_2 Persona_5
5 non ha mai ricevuto materialmente alcuna somma;
3) Vero che gli accordi Persona_1 amichevoli tra i fratelli prevedevano che avrebbe ricevuto parte dei beni Controparte_2 ubicati in IS a tacitazione di ogni sua pretesa sui beni facenti parte dell'eredità e che ad , oltre all'acconto consegnatole nel 1990, sarebbe toccata una quota dei beni Per_1 ubicati in Cosoleto pari alla metà; 4) Vero che gli immobili ubicati in Contrada Pecoraro sono stati venduti all'asta a causa di un mutuo contratto da per il quale Controparte_1 le sorelle hanno firmato solo una fideiussione senza mai percepire alcuna somma;
5) Vero che ha utilizzato i beni ubicati in Cosoleto solo per mera tolleranza di Controparte_1
che in base agli accordi doveva ancora ricevere la sua quota di eredità Persona_1 sugli stessi”.
Successivamente, rigettata la richiesta di prova per interpello articolata da parte attrice e quella di prova per testi formulata dal convenuto , è stata disposta ed espletata c.t.u. CP_1 per la descrizione e la stima dei beni nonché per la formazione di un progetto divisionale;
all'esito, è stato prima approvato il progetto divisionale redatto dall'ausiliare con la formazione di tre porzioni e, poi, revocata l'ordinanza con cui si era proceduto all'approvazione, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni in ordine alle questioni controverse.
Infine, sulle conclusioni precisate dalle parti, come trascritte in epigrafe, all'udienza del
10.10.2023 la causa è stata trattenuta in decisione, con termini di rito per scritti conclusionali.
3. Prima di poter esaminare la domanda principale di divisione, occorre chiarire la questione del numero delle parti condividenti.
La convenuta ha infatti allegato alla propria costituzione in giudizio un Controparte_2 atto personalmente sottoscritto, con il quale dichiara di “rinunciare” alla comproprietà sui beni oggetto di causa, essendo già stata soddisfatta con l'attribuzione di altri beni facenti parte della stessa massa ereditaria, e precisamente degli immobili ubicati in IS, riportati nel NCEU al Foglio n.13, particelle n. 360 sub 2, 3, 6; n. 143, sub 2 e n. 518 e 543, chiarendo che gli immobili di Cosoleto restano in proprietà esclusiva e comune degli eredi della LA e del fratello;
ha sostenuto, in proposito, che la Per_1 Controparte_1 rinuncia abdicativa configura una donazione indiretta, non sottoposta alla forma dell'atto pubblico prescritta per le donazioni.
Anche l'attrice, nella prima memoria istruttoria, chiede che la divisione dei beni di Cosoleto avvenga tra lei ed il fratello , “in quanto la LA non può vantare sugli CP_1 CP_2 stessi alcuna pretesa”.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, tuttavia, il procuratore della convenuta
6 ha modificato le conclusioni già prese, dichiarando che “la propria Controparte_2 assistita intende partecipare alla divisione unicamente per le somme di denaro, ritenendosi soddisfatta dal punto di vista del patrimonio immobiliare” (nella comparsa conclusionale, la stessa parte chiarisce di voler partecipare alla divisione, non con l'attribuzione in natura dei beni immobili ma solo con conguagli in denaro).
Ciò posto, la questione dell'attuale partecipazione di alla comunione ereditaria deve CP_2 essere risolta, in base alle risultanze dei documenti in atti, negativamente.
Invero, dall'esame degli atti pubblici allegati al fascicolo del convenuto Controparte_1 emerge l'attribuzione a dei beni di IS, già rientranti pro quota nelle masse CP_2 ereditarie formatesi all'apertura delle successioni paterna e materna (v. dettagliata ricostruzione delle provenienze nell'atto pubblico meglio indicato infra), avvenuta attraverso l'atto, denominato “transazione e cessione di diritti”, rogato dal Notaio
[...] il 26 luglio 2002, rep. n. 16378: precisamente, l'atto ora citato contiene, ai punti da Per_5
1 a 9, la transazione raggiunta tra i fratelli , da un lato, ed i cugini CP_2 Per_6 dall'altro, con attribuzione a questi ultimi di alcuni immobili comuni;
mentre i punti dal decimo in poi realizzano la cessione del diritto di proprietà sugli immobili di IS, sopra meglio indicati, per la quota complessivamente pari a 5/6, da parte dei cugini e dei Per_6 fratelli e ed in favore della comproprietaria , Per_1 Controparte_1 Controparte_2 per un convenuto prezzo pari a euro 63.400,00, che i cedenti dichiarano di aver già ricevuto.
Ebbene, secondo le pacifiche e conformi ammissioni rese nell'ambito del presente giudizio dai tre fratelli , l'anzidetta cessione di quote a titolo oneroso alla LA , CP_2 CP_2 da parte di e è avvenuta senza effettivo trasferimento di denaro ai fratelli CP_1 Per_1 cedenti, al fine di ottenere indirettamente un effetto divisionale: sul fatto che questo sia il significato complessivo dell'operazione negoziale, tutte le parti – compresa la stessa
(la quale nell'atto di costituzione ha precisato che “tra i tre germani era CP_2 CP_2 intervenuto un accordo, non scritto, secondo il quale alla stessa, a tacitazione di ogni sua pretesa ereditaria, sarebbero stati attribuiti, mediante atti pubblici, i fabbricati ubicati in
IS, Via Fiore…” e “…In relazione a tale schema, nel corso della stipula degli atti di vendita e cessione di tali beni, già prodotti in giudizio, (atto notar del 2006 e Persona_4 atto notar del 2002), la signora e non hanno Persona_5 Persona_1 CP_2 materialmente versato o ricevuto alcun importo né in contanti né mediante titoli….”) – convengono.
In sostanza, dunque, ricorre nel caso che occupa un'ipotesi di negozio indiretto, in quanto le parti hanno utilizzato una fattispecie negoziale tipica (cessione di quote di proprietà degli
7 immobili di IS da parte dei fratelli coeredi e , realizzando CP_1 Per_1 effettivamente il trasferimento di proprietà di quei cespiti attraverso l'atto pubblico per notar volendo conseguire, oltre al trasferimento stesso, anche ulteriori scopi, propri Persona_5 di un diverso negozio tipico, e precisamente propri della divisione: scopo che si è, infine, realizzato anche attraverso la dichiarazione, sottoscritta personalmente da Controparte_2
e allegata al fascicolo telematico, di rinunciare alla propria quota di comproprietà sugli immobili ubicati in Cosoleto, riportati nel NCEU dello stesso Comune al Foglio n 5, particelle n. 358 sub 1e sub 2, sulla espressa premessa che il valore degli immobili ubicati in IS, riportati nel NCEU al Foglio n.13, particelle n 360 sub 2, 3, 6, n. 143, sub 2 e n. 518 e 543, corrisponde a quello della quota a sé spettante sugli assi ereditari dei genitori,
e con la precisazione che essi cespiti “sono di proprietà esclusiva di e Controparte_1 degli eredi di ”. Persona_1
L'atto di rinuncia, depositato in corso di causa, completa, pertanto, la complessiva operazione negoziale, attuando in favore dei coeredi una rinuncia abdicativa, che non si configura come donazione, nemmeno indiretta, in quanto essa non è connotata da spirito di liberalità ma è volta a realizzare l'intento divisionale delle parti mediante l'attribuzione degli immobili di Cosoleto in proprietà esclusiva e comune ai fratelli.
La ricostruzione della complessiva operazione come negozio indiretto, diverso comunque dalla donazione (perché sia la cessione delle quote dei beni di IS che la rinuncia abdicativa, in favore dei coeredi, agli immobili di Cosoleto non rispondono a scopo di liberalità ma, come detto, rivestono una funzione divisionale), consente di applicare le norme del negozio impiegato, per quanto riguarda struttura, forma ed elementi costitutivi, mentre le norme del diverso negozio (divisionale) regolano il risultato, indipendentemente dallo strumento adoperato per il suo raggiungimento (v., ex multis, Cass. Sez. I, Sentenza n. 6650 del 21/12/1984).
Non vi è alcun dubbio, poi, che il negozio sia valido, sia sotto il profilo della forma – essendo richiesta, per i trasferimenti immobiliari (sia per la cessione di quote, che comunque è avvenuta con atto pubblico, che per la rinuncia abdicativa) unicamente la forma scritta, che risulta adottata per entrambi gli atti – sia sotto il profilo della sostanza, essendo ben possibile ai comproprietari, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, di pattuire lo scioglimento nei confronti di uno solo dei coeredi, ferma restando la situazione di comproprietà tra gli altri eredi del medesimo dante causa (cfr. Cass. Sez. II, Ordinanza n. 3694 del 12/02/2021).
In conclusione, deve prendersi atto che, per effetto della complessiva operazione negoziale sopra descritta, la comunione ereditaria tra i tre fratelli sia stata sciolta nei confronti di
8 , con l'assegnazione alla stessa dei beni immobili di IS, il cui valore CP_2 corrisponde – nella valutazione dei condividenti - a quello della quota, inizialmente spettante alla stessa coerede , sulle masse ereditarie dei genitori;
la domanda, Controparte_2 formulata in sede di precisazione delle conclusioni, di partecipare alla divisione deve dunque dirsi infondata e le operazioni divisionali dovranno tener conto del numero di due condividenti.
4. Per contro, l'eccezione formulata dal convenuto , in relazione al dedotto acquisto CP_1 della quota spettante alla LA sui beni di Cosoleto, oggetto del presente giudizio, Per_1
è infondata.
Tutti i negozi che hanno ad oggetto il trasferimento di diritti su beni immobili richiedono, invero, la forma scritta ad substantiam (art. 1350 c.c.), nel caso che occupa pacificamente mancante con riferimento ad eventuali accordi di trasferimento della quota dell'originaria attrice, (tutte le parti, compreso il convenuto , affermano Persona_1 Controparte_1 che tra i fratelli erano intervenuti accordi orali, salvo discordare sul contenuto dei patti intercorsi): del tutto irrilevante nella presente sede, pertanto, è l'argomento del pagamento tramite assegni, in quanto – qualunque fosse il suo contenuto - l'accordo raggiunto oralmente sarebbe nullo per difetto di forma, sicchè nessun trasferimento si è potuto realizzare (con conseguente irrilevanza dei capitoli di prova per interpello formulati al riguardo da parte attrice).
L'eccezione in esame va quindi rigettata e la domanda di divisione tra i coeredi e Per_1
va dunque esaminata nel merito. Controparte_1
In proposito, essendo necessario riformulare i progetti divisionali alla luce del numero dei condividenti, occorre rimettere la causa sul ruolo, come da separata ordinanza.
5. Può peraltro in questa sede decidersi sulla domanda di rendiconto, introdotta da parte attrice con la prima memoria istruttoria, che è inammissibile, per le seguenti ragioni.
Va premesso che il rendiconto tra coeredi, previsto dall'art. 723 cod. civ., “oltre che operazione inserita nel procedimento divisorio e quindi strumentalizzata al fine di calcolare nella ripartizione dei frutti le eventuali eccedenze attive o passive della gestione e di definire conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla comunione, può anche costituire obbligo a sè stante, fondato, a pari di quanto può avvenire in qualsiasi stato di comunione, sul presupposto della gestione di affari altrui condotta da alcuno dei partecipanti, in base ad assunzione volontaria od a mandato ad amministrare” (cfr. Cass. Civile, sez. II, n. 5970 del
13/11/1984 e successive conformi).
9 Sulla scorta della qualificazione sopra illustrata, la giurisprudenza ha affermato l'autonomia dell'azione di rendiconto da quella di divisione (v., ad esempio, Cass. Civile, sez. II, n. 11519 del 25/05/2011, secondo la quale “In tema di divisione giudiziale, qualora al condividente sia assegnato un bene di valore superiore alla sua quota (trattandosi di bene non comodamente divisibile, attribuito al titolare della quota maggiore ex art.720 cod. civ.) e, sin dall'apertura della successione, il citato assegnatario si trovava nel possesso dell'intero bene, avendone percepito i frutti, oltre al diritto al conguaglio dovuto agli altri condividenti
(regolato nell'ambito del giudizio di divisione), sorge a favore di questi ultimi altresì il diritto alla corresponsione degli interessi, di natura corrispettiva, sul capitale oggetto di gestione pregressa, da determinarsi nel più complesso rapporto di debito e credito relativo ai frutti - eventualmente maturati e non percepiti - prodotti dai beni costituenti la comunione ereditaria e di cui investire il giudice non già con la citata azione di divisione (che concerne il conguaglio sul capitale a tale titolo attribuito), bensì con autonoma, sia pure contestuale, azione di rendiconto, in considerazione della situazione esclusiva di godimento dei beni in comunione per il periodo precedente di indivisione”).
Traendo le conseguenze dalla menzionata autonomia delle domande, la S.C. ha di recente chiarito che “l'azione di rendiconto costituisce un'azione autonoma e distinta rispetto alla domanda di scioglimento della comunione, sicché la domanda riconvenzionale con la quale si intende chiedere il rendiconto deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con la comparsa di risposta ai sensi dell'art. 167 c.p.c. (Nella specie, la domanda riconvenzionale di rendiconto era stata proposta, tardivamente, per la prima volta, con la memoria ex art.
183, comma 5, c.p.c., nella formulazione in vigore anteriormente alle modifiche apportate con il d.l. n. 35 del 2005, conv. in l. n. 80 del 2005, applicabile ratione temporis: così, Cass.
Civile, sez. II, n. 15182 del 04/06/2019).
Il principio sopra affermato va ribadito anche nel caso che occupa, con la precisazione che, dal momento che la domanda di rendiconto non è stata proposta in riconvenzionale dal convenuto, ma è stata introdotta dall'attrice, quest'ultima avrebbe dovuto formularla, a pena d'inammissibilità, nella prima udienza di trattazione del 19.5.2021.
Ed invero, l'art. 183 cod. proc. civ., nel testo vigente ratione temporis, consentiva all'attore di proporre domande nuove, consequenziali alle eccezioni o domande del convenuto, fino alla prima udienza di trattazione, e non anche con le memorie previste dalla medesima norma
(cfr., ex multis, Cass. Civile, ordinanza n. 30745 del 26/11/2019), a meno che (e non è questo il caso) non si fosse trattato di domande complanari, cioè riferite alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e connesse per incompatibilità (nel senso che la nuova
10 domanda deve tendere alla realizzazione dell'utilità finale già avuta di mira con quella originaria, salva la differenza tecnica di petitum mediato, e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato: cfr. Sezioni Unite n. 22404 del 13/09/2018 e successive conformi, tra cui ord. n. 18546 del 07/09/2020).
La domanda di rendiconto, formulata dall'attrice solo con la memoria depositata il
16.6.2021, dopo il maturare delle preclusioni assertive, derivanti dalla scadenza di termini espressamente posti a pena di decadenza, deve dunque dirsi inammissibile.
In ogni caso, ad abundantiam, si osserva che anche nel merito la domanda sarebbe stata infondata: invero, anche ove il convenuto avesse ecceduto, vivendo Controparte_1 nell'appartamento di via Roma, dalla quota di godimento a lui spettante quale comproprietario, non risulta che gli altri coeredi abbiano chiesto di usare del bene o di partecipare al godimento, né che abbiano esercitato lo ius prohibendi per ottenere la cessazione dell'abuso, perché anzi dalle stesse allegazioni attoree emerge che l'uso esclusivo della cosa comune è avvenuto con il consenso e la tolleranza delle sorelle, partecipanti alla comunione.
6. Va infine rigettata la domanda del convenuto di rimborso delle spese e Controparte_1 dei miglioramenti apportati alla cosa comune.
Invero, pur se le migliorie apportate dal coerede sul bene comune sono certamente rimborsabili, in sede di divisione, tuttavia – secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità - il rimborso non segue le regole di cui all'art. 1150 cod. civ. in materia di possesso di buona fede (secondo cui è dovuta un'indennità pari all'aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti), potendo il coerede ottenere, “quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per la cosa comune, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore” (Cass.Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16206 del
27/06/2013).
Nel caso che occupa, tuttavia, in mancanza di allegazione specifica e di qualsivoglia prova in ordine alla quantificazione degli esborsi effettivamente sostenuti, la domanda non può essere accolta.
7. In considerazione della soccombenza reciproca sulle domande definite, le spese di lite vanno interamente compensate, mentre le spese della domanda di divisione saranno decise unitamente al merito.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Maria Teresa Gentile, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da
, , e , quali eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 legittimi di , contro e contro , così Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 provvede:
1) Dichiara che i partecipanti alla comunione, tra cui procedere alla divisione, sono gli eredi dell'attrice, , ed il convenuto , rigettando Persona_1 Controparte_1 ogni altra domanda ed eccezione sul punto;
2) rigetta la domanda attorea di rendiconto e quella riconvenzionale subordinata proposta dal convenuto per il rimborso delle spese e dei Controparte_1 miglioramenti, compensando le spese;
3) rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio di divisione.
Palmi, 16 agosto 2024
Il Giudice
Maria Teresa Gentile
12