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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 18/12/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'esito dell'udienza del 16 dicembre
2025, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 890 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024,
vertente
TRA
, (CF: ) nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Mazzini n. 67, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.
ED TT e LA RE, presso il cui studio in Cecina (LI), Piazza della
Libertà, 37 è elettivamente domiciliato, giusta delega in atti telematici
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro-tempore. Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni vittime del dovere.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: Voglia il Giudice del Lavoro: - accertare e dichiarare il diritto del sig. ad ottenere il riconoscimento dello status di Parte_1
Vittima del Dovere ai sensi dei commi 262 e ss dell'art. 1 della Legge 266/2005, per i motivi tutti
indicati in atti, e, conseguentemente, condannare l'Amministrazione dell'Interno a riconoscere al
Sig. lo status di Vittima del Dovere ai sensi dell'art. 1 l. 266/05, ai fini della concessione Parte_1
dei benefici assistenziali di legge;
- al contempo ed in conseguenza di quanto sopra, accertare e dichiarare il diritto del sig. Parte_1
a percepire la speciale elargizione ex art 5 comma 1 e 5 della legge 206/2004, e per l'effetto
condannare il al pagamento in favore del sig. della somma di euro € Controparte_1 Pt_1
30.000,00 (15 punti x 2.000 euro), oltre a rivalutazione ISTAT per effetto dell'art. 8 della legge 20
ottobre 1990, n. 302., ovvero a quella minore o maggiore ritenuta di giustizia;
- dichiarare dunque l'obbligo ex lege all'inserimento del sig. nell'elenco ex art. 3 comma 3 Dpr Pt_1
243/06 tenuto dal , ai fini della concessione dei benefici assistenziali ex d.p.r. Controparte_1
243/2006, ex art. 1 comma 563 e 564 l. 266/05, ex art. 1904 D.Lgs 66/2010, ex legge 407/1998;
- conseguentemente condannare il al riconoscimento in favore del Sig. Controparte_1 Pt_1
dei benefici assistenziali medesimi, e segnatamente:
1. Collocamento mirato, per la Vittima o, in via sostitutiva, per il coniuge o i figli
(Legge 407/98, art. 1; Legge 68/99, art. 18; D.P.R. 243/2006, art. 4);
2. Borse di studio istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la
Vittima o per i figli (Legge 407/98 art.4);
3. Diritto all'assistenza psicologica (Legge 206/04 art. 6 comma 2; d.p.r. 243/06 ex art. 4 comma 1
lett. C);
4. Esenzione dal pagamento del ticket per ogni spesa sanitaria (Legge 320/90, art. 15; Legge
206/2004, art. 9; D.P.R. 243/2006, art. 4);
5. Diritto all'esenzione dell'imposta di bollo, relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure
di liquidazione dei benefici, nonché all'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta ex
art. 4 comma 1 lettera c) n.3;
6. Esenzione IRPEF pensioni privilegiate dirette, indirette e di reversibilità (Legge 11 dicembre
2016 n. 232 all'art. 1 comma 211);
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento dichiarato antistatari”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato10 ottobre 2024 – Agente della Polizia di Stato - ha Parte_1
esposto (i) di aver subito quattro infortuni sul lavoro mentre era comandato in attività di ordine pubblico durante manifestazioni calcistiche, di cui l'ultimo – più rilevante – occorso in data 27 febbraio 2000 presso lo stadio comunale di Perugia, allorché, nel tentativo di sedare una colluttazione fra le opposte tifoserie, veniva colpito alla mano sinistra con una fibbia di cintura da un tifoso veronese, subendo lesioni che venivano certificate dall'ospedale del capoluogo umbro ove gli veniva diagnosticato il distacco parcellare della base della falange 4° dito della mano sinistra, con prognosi di venti giorni (doc. 4 ric.).
Tanto premesso, assumendo quindi la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma
563 e/o 564 L. n. 266/2005 per il riconoscimento della qualità di “Vittime del dovere” o di soggetti equiparati di cui alle citate disposizioni, hanno chiesto il riconoscimento dei benefici di legge, come specificatamente elencati nelle conclusioni in epigrafe rassegnate.
2. Ritualmente citato, il rimaneva contumace. Controparte_1
3. Il Tribunale disponeva CTU medico legale e rinviava all'odierna udienza – svoltasi nelle forme della trattazione scritta – ove la causa è stata decisa mediante sentenza depositata nel sistema telematico.
***
4. Il ricorrente ha avanzato domanda volta a ottenere i benefici connessi al riconoscimento della condizione di vittima del dovere che, “(…) tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l.
n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo
accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge” (così Cass. sentenza n. 17440 del 30
maggio 2022). Dunque: imprescrittibilità dell'azione di accertamento dello status,
prescrizione decennale dei singoli ratei.
5. La domanda è fondata.
La normativa di riferimento – come è noto - è dettata dalla Legge 23 dicembre 2005, n. 266,
commi 562/565, che ha esteso i benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte quelle categorie di soggetti che vengono definite generalmente
“vittime del dovere”.
La definizione di questa categoria di persone si rinviene nell'art 1, comma 563, che così si esprime: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13
agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito
un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per
effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo
di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture
civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a
causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi,
necessariamente, caratteristiche di ostilità.”
Il successivo comma 564 amplia ancora di più l'area, così disponendo: “sono equiparati ai
soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o
alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate
dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le
particolari condizioni ambientali od operative. Il comma 565 stabilisce poi che: “con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la
corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai
soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti”.
Il richiamato regolamento è stato poi emanato con DPR 7 luglio 2006 n. 243, il cui art. 1
stabilisce che si intendono per “missioni di qualunque natura”: “le missioni, quali ne siano
gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente”
e che per “particolari condizioni ambientali od operative” si intendono: “l'esistenza od anche
il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a
maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di
istituto”.
L'art. 3 della L. 13 agosto 1980, n. 466 include tra i soggetti cui spettano le speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche magistrati ordinari, militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo
della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso1.
5.1 Ora, quanto alla sussistenza dei requisiti di legge nel caso che ci occupa, v'è da dire che dei quattro episodi indicati (due occorsi nel 1996, uno nel 1999 e uno nel 2000) l'unico al quale è possibile attribuire rilievo è quello del 2000. In occasione dei primi tre eventi il ricorrente ha subito lesioni di così lieve entità da far ritenere impossibile il residuarsi di esisti di qualsiasi natura. Lo stesso CTP di parte ha preso in considerazione solo l'evento del febbraio 2000.
In tale circostanza è documentale che in data 27 febbraio 2000 il era comandato in Pt_1
servizio di ordine pubblico presso lo stadio comunale di Perugia. Intervenuto nel contesto di uno scontro tra la tifoseria perugina e quella veronese, veniva colpito alla mano sinistra con una fibbia di cintura, subendo il distacco parcellare della base della falange 4° dito della mano sinistra, con prognosi di venti giorni (doc. 4 ric.)..
E' indubbio che il richiedente, appartenente alla Polizia di Stato, rientra tra i soggetti potenziali destinatari dei benefici in parola in forza dei già richiamati artt. 1, co. 563, L.
266/05 e 3 della L. 466/80. 1 Tale norma rientra poi tra quelle citate dall'articolo 1904 del Decreto legislativo 15 marzo
2010 n. 66 in relazione al personale militare laddove si precisa che al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni: a) legge 13 agosto 1980, n. 466; b) legge 20 ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembre
1998, n. 407; d) legge 3 agosto 2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207. Sul piano dell'individuazione dei perimetri applicativi in fatto della norma in esame si è
tuttavia acceso un dibattito in seno alla giurisprudenza, ancora non del tutto sopito, in ragione delle differenti posizioni assunte dapprima in seno all'AGO e poi rispetto agli arresti della giurisprudenza amministrativa. Ed invero la giurisprudenza della S.C. è
pervenuta a un indubbio ampliamento della nozione dei concetti di attività di servizio ed espletamento delle funzioni di istituto. Così Cass. Sez. un. 10791/17 ha stabilito che:
“Al dipendente della Polizia di Stato, divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli durante
l'inseguimento di un sospettato di reati, spettano i benefici di cui all'art. 1, comma 563, della l. n.
266 del 2005, in quanto, ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma, è sufficiente che l'evento
dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, o nello svolgimento di un servizio
di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie
attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è
richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari”. Medesimo concetto in punto di diritto è stato espresso dalla coeva Cass. Sez. Un. n. 10792/17.
Successivamente Cass. Sez. Lav. sent. del 17 ottobre 2018, n. 26012, ha confermato che “al
dipendente della Polizia di Stato, deceduto o divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli
al rientro da un pattugliamento, va riconosciuto lo "status" di vittima del dovere, con conseguente
diritto ai benefici assistenziali di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, in quanto, ai
sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma, costituisce presupposto sufficiente per la loro erogazione
che l'evento dannoso sia avvenuto nel contesto delle complessive attività intese al contrasto a ogni
tipo di criminalità o comunque nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che
occorra la prova di un rischio specifico ulteriore rispetto a quello insito negli ordinari compiti istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta
l'esistenza, o il sopravvenire, di circostanze o eventi di natura straordinaria.”
5.2 Nel caso specifico è incontestato che il ricorrente fosse stato specificamente comandato dalla competente Autorità locale di Pubblica Sicurezza a garantire la sicurezza collettiva durante lo svolgimento di una partita di calcio.
È indubbio che tale attività comandata costituisca svolgimento di un servizio di ordine pubblico, intendendosi per tale il “complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi
pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché
la sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni” secondo la definizione che ne fornisce l'art. 159, co. 2, d.lgs. 31.3.1998, n. 112; cfr., fra le altre, C. Cost. sent. 25.7.2001, n. 290).
6. Deve pertanto ritenersi che l'incidente occorso al rientri pienamente nella Pt_1
previsione di cui all'art. 1, co. 563, della L. 266/05, avendo egli subìto un'invalidità
permanente (esiti da distacco parcellare della base della falange quarto dito della mano sinistra con residuato deficit flessorio) in attività di servizio e nell'espletamento delle funzioni d'istituto per effetto diretto delle lesioni riportate mentre era intento a svolgere un servizio di ordine pubblico. Al ricorrente spettano dunque i relativi benefici di legge.
7. Quanto alla misura dell'invalidità permanente riportata a seguito del descritto sinistro, il
CTU ha analizzato e motivato la riconducibilità delle lesioni alle conseguenze del solo infortunio occorso il 27 febbraio 2000 (ritenendo, si ripete, gli altri ininfluenti) escludendo la possibilità di individuare un'interruzione del nesso causale e, richiamandosi anche alle valutazioni a suo tempo operate dalla CMO di Firenze. Il consulente tecnico d'ufficio, nella relazione medico legale disposta in corso di causa,
argomentava quindi le proprie conclusioni sulla misura della percentuale di invalidità
riconoscibile al ricorrente precisando che, a seguito del detto evento traumatico, egli ha riportato il distacco parcellare alla base della falange prossimale del quarto dito della mano sinistra, quantificando la connessa invalidità nella misura complessiva del tre per cento (3%) in base ai parametri indicati dal DPR 181/2009 e in applicazione della formula ivi prevista (IC= DB+DM+(IP-DB), dove IC indica la invalidità complessiva DB indica il danno biologico, DM indica il danno morale, valutabile al massimo nella misura di 2/3 del
DB, IP indica il danno permanente derivante dalla categoria della causa di servizio individuato attraverso le tabelle di conversione).
7.1. I calcoli sono stati elaborati nel rispetto delle previsioni del DPR 181/2009 (cfr. art. 2
comma 1 secondo cui “La valutazione della percentuale d'invalidità di cui all'articolo 6, comma
1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, e' espressa in una percentuale unica d'invalidità, comprensiva
del riconoscimento del danno biologico e morale” e art. 3 che indica i criteri medico-legali per la valutazione dell'invalidità permanente). Si rimanda in particolare alle pagine dell'elaborato peritale e ai relativi richiami di parte motiva, ove il CTU ha correttamente evidenziato come la sola infrazione al quarto dito della mano sinistra non possa essere ritenuta ascrivibile ad alcuna tabella di legge (nel passaggio motivazionale il CTU ha precisato che: “(…) Sotto il profilo del danno biologico, tenuto conto delle modeste limitazioni
antalgiche sopra descritte, si potrà riconoscere una valutazione del 2%, sulla base delle attuali
tabelle . In definitiva, applicando la formula dell'Invalidità Complessiva prevista dalla CP_2
normativa IC=DB+DM+(IP-DB), con un danno morale nella misura dell'1%, si giunge al seguente calcolo: IC = 2+1+(0-2). Non volendo “andare in negativo” nel calcolo (IP-DB), ovvero 0% per
patologia non ascrivibile meno il 2% di danno biologico riconosciuto, si ritiene che l'invalidità
complessiva possa essere quantificata sulla base del solo danno biologico più il danno morale.
Escludendo pertanto la parte della formula che prevede (IP-DP), si ritiene che l'invalidità
complessiva possa essere stimata con un 2% di biologico + 1% di danno morale, ovvero con la
quantificazione complessiva del 3% (tre per cento). Peraltro tale valutazione corrisponde
sostanzialmente a quanto ad oggi potrebbe riconoscere l' per un traumatismo di analoga CP_2
entità e di analoghe conseguenze”).
Le motivazioni a sostegno della CTU appaiono pertanto condivisibili in quanto logiche,
prive di contraddizioni ed esaurienti.
8. Accertato che il ricorrente si trova nelle condizioni affinché gli venga attribuito lo stato di vittime del dovere ai sensi dell'art. 1, co. 563, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, il convenuto deve essere condannato al riconoscimento in suo favore dei benefici CP_1
economici e assistenziali conseguenti e compatibili con la sua specifica situazione, secondo quanto previsto dalla legge in ragione della percentuale di invalidità sopra indicata, oltre interessi e rivalutazione sulle somme conseguentemente dovute (cfr., sulla cumulabilità
delle due voci, la recente ordinanza della S.C. n. 16197/2025, che ha rigettato sul punto il ricorso del , confermando che la rivalutazione annuale degli assegni Controparte_3
e gli interessi legali per tardivo pagamento sono due istituti distinti e cumulabili dal momento che la rivalutazione è un meccanismo intrinseco alla prestazione, volto a garantirne l'effettività nel tempo contro l'erosione monetaria;
gli interessi, al contrario, sono una conseguenza patologica del rapporto obbligatorio, una sanzione per l'inadempimento dell'ente debitore).
9. Le spese di lite, tenuto conto della peculiarità della specifica fattispecie scrutinata nonché dei non ancora del tutto sopiti contrasti in giurisprudenza, possono essere compensate nella misura della metà. La rimanente parte segue la soccombenza e si liquida come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M.
55/2014.
Le spese di CTU – come già separatamente liquidate - si pongono definitivamente a carico del . CP_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara che si trova nelle condizioni affinché gli venga riconosciuto Parte_1
lo stato di vittima del dovere ai sensi dell'art. 1, co. 563, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 e,
per l'effetto,
- condanna il , in persona del Ministro pro tempore, a riconoscere al Controparte_1
ricorrente i benefici economici e assistenziali previsti dalla legge nei limiti di cui in parte motiva e in ragione della percentuale di invalidità sopra indicata, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condanna il al pagamento in favore degli Avv.ti ED Controparte_1
TT e LA RE della metà delle spese di lite che liquida, per tale frazione, in euro 1.800 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU – come già separatamente liquidate - definitivamente a carico del
. Controparte_1
Grosseto, 18 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Grosso