Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2022, n. 11193
CASS
Sentenza 6 aprile 2022

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, emessa dalla Terza Sezione Civile, con relatore il Dott. Paolo Porreca. Le parti in causa erano in conflitto riguardo a un decreto ingiuntivo ottenuto da una società per la fornitura di beni, contestato dall'opponente per vizi e difformità. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione, mentre la Corte d'Appello aveva dichiarato inammissibile il gravame per notifica a una società estinta. La ricorrente ha sostenuto che la notifica fosse valida per l'ultrattività del mandato, e che il contraddittorio fosse stato correttamente integrato con la costituzione dei soci e degli eredi.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati entrambi i motivi. Ha argomentato che la cancellazione della società non estingue automaticamente la legittimazione processuale, poiché il mandato dell'avvocato rimane attivo fino a che non venga dichiarato l'evento della cancellazione. Inoltre, ha sottolineato che la notifica dell'impugnazione al difensore era valida, e che la costituzione dei soci e degli eredi integrava il contraddittorio. Pertanto, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello, rinviando per una nuova pronuncia sulle spese.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2022, n. 11193
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11193
Data del deposito : 6 aprile 2022

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