Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
22.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado n. 2575/2021 R.G. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Massimo Giuliano del Foro di Catania
Ricorrente
E
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Dirk Campajola e Giovanni
Vanzo del Foro di Venezia
Resistente
OGGETTO: contratto di agenzia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato esponeva: - di aver svolto attività di Parte_1
agente di commercio, dal mese di giugno 2019, in favore della ditta di CP_1
(con sede in Mira (Ve), alla via Enrico Toti n. 59/W), formalizzata con Controparte_1 contratto di agenzia dell'01.01.2020; - che l'attività svolta nei confronti della mandante aveva ad oggetto la conclusione di contratti di vendita relativi ai prodotti contraddistinti nei settori Telefonia, Energia, efficienza Energetica (Led, Fotovoltaici ecc), Noleggio a lungo termine di veicoli, Noleggio operativo di beni strumentali;
- che l'ultima fattura posta in pagamento dalla mandante, in favore del ricorrente, risultava essere la n.4 del 07.04.2021, afferente alle competenze relative al mese di marzo 2021 e che, a partire dal mese di aprile
2021, la mandante non aveva più corrisposto le provvigioni afferenti ad alcuni contratti conclusi dal - di aver più volte richiesto il pagamento delle provvigioni per i Pt_1
contratti conclusi, nonché del FIRR (pec del 23.06.2021, del 24.07.2021 e del 17.09.2021), e che la mandante aveva sempre risposto negativamente rifacendosi a clausole contrattuali insussistenti e a presunti storni di contratti, notificando altresì formale recesso per giusta
- di vantare un credito complessivo nei confronti della ditta di pari a € 4.071,00 a CP_1 Controparte_1
titolo di provvigioni non ancora corrisposte, oltre gli interessi di mora stabiliti dal D. Lgs n.
231/2002, oltre a € 1.025,97 a titolo di FIRR e € 1.169,91 a titolo di indennità suppletiva di clientela;
- di aver altresì diritto ad un ulteriore corrispettivo legato agli effettivi consumi perpetrati da determinati clienti (cd. “ricorrenti”) che sottoscrivevano appositi contratti con la compagnia Dolomiti e la compagnia A2A, in merito ai quali chiedeva ordinarsi alla mandante la produzione in giudizio dell'apposita documentazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2010 c.p.c.; - che vi era stata l'illegittimità e l'infondatezza della comunicazione di recesso dal contratto di agenzia effettuata dal preponente, oltre che la mancata comunicazione del termine di preavviso obbligatorio, nonché la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1750, 1751 e 2119 c.c..
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di: 1) “Accertare e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente sig. , al pagamento delle Parte_1
provvigioni effettivamente maturate e quantificate come in narrativa, con la conseguente declaratoria dell'illegittimo storno e/o compensazione effettuato e comunicato dalla ditta di;
al pagamento delle provvigioni scaturenti dai c.d. CP_1 Controparte_1
“ricorrenti”, ovvero al pagamento dei diversi importi, maggiori o minori che emergeranno in corso di causa, oltre a tutti gli interessi di mora ex D. Lgs n. 231/2002, dalla data di maturazione e sino all'effettivo soddisfo e, per l'effetto disporre la condanna della
[...]
al relativo pagamento”; 2) “Condannare la Controparte_1 [...]
al pagamento di tutte le indennità legali e contrattuali, esposte in narrativa Controparte_1
ovvero alla maggiore o minor somma che dovesse essere accertata anche a mezzo di nominanda C.T.U. contabile e che l'on.le decidente riterrà di giustizia, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo credito sino all'effettivo soddisfo, oltre al risarcimento del danno subito dal sig. che verrà Parte_1 ritenuto di giustizia in corso di causa dall'on.le decidente”.
Istauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la (in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore), la quale contestava il ricorso e ne chiedeva il rigetto, deducendo, in particolare: - che il ricorrente, nel 2019, svolgeva l'attività di agente per conto della (con sede legale a San Benedetto del Tronto-AP), Controparte_2
Contr che aveva effettuato per conto della sporadica attività di procacciatore di affari da fine
Contr 2019, divenendo agente solo a seguito della sottoscrizione del contratto (mediante scambio reciproco del contratto di agenzia) con decorrenza dall'1.01.2020; - che, secondo la Contr normale prassi del rapporto di agenzia, la pagava in anticipo al le Pt_1
provvigioni sui contratti procurati – anche se non ancora confermati o eseguiti dai terzi, salvo lo storno – e, in caso di mancata conferma o di mancata esecuzione dei contratti,
Contr l'agente era tenuto a restituire le somme ricevute a titolo di anticipo, oppure effettuava sul successivo dovuto una detrazione a titolo di compensazione e che, dunque, il diritto alla provvigione non maturava con la semplice firma del contratto bensì con l'inizio della fornitura;
- che contestava formalmente, ai sensi dell'art. 2719 c.c., la non conformità della copia del contratto prodotto dal ricorrente all'originale, per mancanza/cancellazione della clausola n. 9.3, secondo la quale “non sarà riconosciuto alcun compenso se la produzione risulta inferiore al 50% o pari a 0 rispetto al bimestre precedente, salvo comunicazione scritta tramite PEC per giusta motivazione” e che “scaduto il bimestre con produzione inferiore al 50% o pari a 0 al bimestre precedente la mandante si riserva la facoltà di recedere il contratto per giusta causa senza preavviso”; - che contestava le deduzioni avversarie in merito alla lamentata illegittimità del recesso dal contratto di agenzia, rilevando che il contratto prevedeva la facoltà per il preponente di recedere per giusta causa senza preavviso nel caso in cui, come quello di specie, fosse trascorso un intero bimestre con una produzione dell'agente inferiore del 50 % rispetto al bimestre precedente o pari a 0 e Contr che, stante la totale inattività dell'agente dal 13.4.2021, aveva legittimamente esercitato il proprio diritto di recesso per giusta causa e senza preavviso con comunicazione del 26.7.2021; - che, al contrario, il ricorrente aveva fatto transitare dei contratti già conclusi
Contr in favore di e pagati, ad altre agenzie, costituendo ciò un comportamento contrario ai doveri di lealtà e di correttezza che giustificava ex lege il recesso senza preavviso, oltre che un indebito arricchimento in danno dell'esponente; - che, ferma la legittimità del recesso anche alla luce dell'art. 2119 c.c., nulla era dovuto al a titolo di FIRR (tra l'altro Pt_1
non prevista dalla legge, né dal contratto né, ancora, dovuta, in quanto la mandataria non era iscritta ad alcuna associazione firmataria degli accordi economici collettivi), a titolo di indennità di fine rapporto, a titolo di indennità suppletiva di clientela, a titolo di indennità meritocratica ed a titolo di indennità di mancato preavviso, né ancora a titolo di risarcimento del danno;
- che contestava le richieste spettanze a titolo di provvigioni, precisando che i contratti dei quali il ricorrente pretendeva il pagamento non erano mai stati attivati in quanto non riconosciuti dalle mandanti, come provato dall'estratto del gestionale, e dunque per cause non imputabili all'esponente; - che le tabelle dei compensi ex adverso prodotte, in Contr relazione ai contratti “ricorrenti” non erano conformi a quelle applicate da che prevedevano diversi importi remunerativi e condizioni di pagamento;
- che i contratti conclusi per Dolomiti erano stati tutti oggetto di annullamento, mentre quelli conclusi per
A2A non erano stati prodotti dal ricorrente e, dunque, mancava la prova a fondamento della relativa richiesta economica;
- di aver già corrisposto al ricorrente la somma pari a €
1.390,00 a titolo di provvigioni sui contratti che non avevano avuto alcun principio di esecuzione, oltre alla somma di € 11.587,11 per contratti, poi attivati dallo stesso agente con Contr il codice di altre società mandanti e non con quello di - che, quindi, in via riconvenzionale, andava condannato al pagamento in proprio favore Parte_1 della somma complessiva pari a € 12.956,11 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 22.01.2025.
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Preliminarmente, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, va rilevato che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dal 1° gennaio
2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Tanto premesso, l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento della sussistenza o meno del diritto del ricorrente, agente di commercio, al pagamento delle provvigioni su contratti conclusi e non fatturati, in favore della resistente , con la Controparte_1 quale, dal gennaio 2020 all'aprile 2021, era intercorso un rapporto di agenzia, nonché al pagamento del FIRR e delle indennità di fine rapporto, dell'indennità suppletiva di clientela e dell'indennità di mancato preavviso, conseguenti al recesso senza preavviso, asseritamente illegittimo, notificato dalla mandataria. Giova evidenziare altresì che, a seguito del deposito della memoria di costituzione della il ricorrente ha contestato le difese avversarie eccependo l'illegittimità, CP_1
l'infondatezza e l'inammissibilità della domanda riconvenzionale ivi spiegata, in quanto sfornita di prova ed eccependo, altresì, la non conformità del contratto di agenzia prodotto dalla resistente, in quanto il contratto stipulato tra le parti (mediante scambio documentazione via email, prodotte in allegato alla memoria avverso domanda riconvenzionale) non conteneva alcuna clausola 9.3 per patto telefonico intercorso tra le parti.
Stante le difese spiegate dalle parti e in considerazione delle reciproche contestazioni in ordine alla documentazione contrattuale prodotta, questo Giudice, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 12.04.2023, ritenuta la necessità di disporre CTU contabile, ha nominato la d.ssa al fine di rispondere al seguente quesito: “sulla base della Persona_1
documentazione allegata, il CTU accerti le specifiche voci e quantifichi l'importo delle varie somme effettivamente spettanti a parte ricorrente in virtù del rapporto di agenzia
(provvigioni, indennità legali e contrattuali) alla luce della vigente normativa e delle pattuizioni contrattuali, detratti gli eventuali importi già corrisposti dalla società resistente”.
Il CTU nominato, acquisita la documentazione integrativa necessaria ai fini dello svolgimento del mandato (giusta autorizzazione di questo Giudice del 06.12.2023 in ordine all'istanza della professionista del 29.11.2023), effettuate le operazioni peritali alla presenza dei CTP nominati dalle parti in causa, esaminate le osservazioni delle parti, in data
24.04.2024 ha depositato relazione peritale, dettagliata, completa ed esaustiva, le cui conclusioni risultano condivisibili in quanto frutto di un accurato esame della vicenda e della copiosa documentazione fornita dalle parti, avendo peraltro il CTU compiutamente risposto alle osservazioni dei CTP delle parti.
In particolare, il CTU ha provveduto a quantificare l'importo delle somme spettanti a parte ricorrente, a titolo di provvigioni (non soltanto correlate al contratto scritto dell'01.01.2020, ma anche quelle afferenti a prestazioni rese in precedenza per le quali risultavano fatture emesse dal ricorrente o specifici contratti in atti), in virtù del rapporto di agenzia e alla luce della vigente normativa e delle pattuizioni contrattuali, detratti gli eventuali importi già corrisposti dalla società resistente, precisando che “si è proceduto a verificare la corrispondenza tra quanto richiesto dal ricorrente a titolo di provvigioni e quanto maturato per gli stessi, sulla base dei dati riportati nell'elenco dei contratti annullati e/o stornati, relativi alla posizione del Sig. depositati da parte resistente” nonché “a Pt_1 quantificare le somme richieste da parte ricorrente a titolo di provvigioni non corrisposte afferenti all'invito a fatturare di cui in ricorso” e “a verificare l'eventuale esistenza di pagamenti eseguiti dalla resistente in favore del Sig. in ordine alle somme Pt_1 risultate dovute, oltre che a “verificare l'eventuale esistenza di somme dovute al Sig.
a titolo di provvigioni sui consumi per i contratti cd. 'ricorrenti'. (…) In merito Pt_1 ai suddetti contratti “ricorrenti”, la scrivente, nei conteggi, ha considerato le provvigioni indicate in elenco dalla resistente maturate anche per i periodi successivi alla data di recesso, reputandole quindi come spettanti in esecuzione di contratti con caratteristica di pluriennalità, conclusi dal ricorrente nel corso del rapporto di lavoro”, concludendo che risultano dovute al € 3.942,65 a titolo di provvigioni sui contratti fatturati, su Pt_1
“invito a fatturare” e sui contratti “ricorrenti” (già detratte le somme percepite).
Quanto invece alle indennità richieste dal ricorrente e conseguenti alla cessazione del rapporto di agenzia per recesso senza preavviso del mandatario, il CTU, posto che nel contratto stipulato tra le parti non vi era alcuna previsione inerente al recesso e alle eventuali indennità riconosciute in favore dell'agente, ha ritenuto di dover effettuare il calcolo secondo quanto previsto dall'AEC Commercio 2009 aggiornato il 13 luglio 2010, il quale prevede tre tipologie di indennità per cessazione rapporto: FIRR, indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica, precisando da un lato che quest'ultima non risultava, comunque, dovuta, in quanto riconosciuta solamente agli agenti di commercio che abbiano dimostrato di aver incrementato il fatturato e/o la clientela e la cui attività risponda ai requisiti previsti dagli Accordi Economici Collettivi e dal comma 3 dell'articolo 1752 del
Codice Civile, dall'altro lato che nel caso esaminato non risultava documentato il fatturato aziendale in relazione all'attività svolta dal ricorrente.
All'esito del superiore accertamento, alla luce delle osservazioni delle parti, le indennità calcolate dal CTU risultano essere state così quantificate: € 772,54 a titolo di FIRR, €
1.093,92 a titolo di indennità suppletiva di clientela e € 4.177,28 a titolo di indennità di mancato preavviso.
Ciò posto, la spettanza di tali indennità è oggetto di contestazione tra le parti;
in particolare, il ricorrente ha dedotto che il recesso operato dalla sarebbe illegittimo, con CP_1
conseguente maturazione in proprio favore delle indennità di cessazione del rapporto oltre che dell'indennità sostitutiva del preavviso, in applicazione dell'AEC Commercio 2009, aggiornato il 13 luglio 2010; al contrario, secondo la prospettazione difensiva della società resistente, considerato che il recesso era stato esercitato per giusta causa, per fatto e colpa dell'agente, non sarebbe dovuta al alcuna indennità, anche perché non prevista Pt_1
dal contratto.
Sul punto, giova osservare che, indipendentemente dall'esistenza di una clausola espressa contrattuale (la cui esistenza è oggetto di contestazione), la normativa generale del contratto di agenzia prevede che, in caso di contratto a tempo indeterminato (come nel caso oggetto di causa), le parti possono recedere in qualsiasi momento, senza che debba ricorrere una giusta causa né un inadempimento imputabile all'altra parte (c.d. recesso ordinario, o ad nutum); ciò in virtù del principio che vieta l'assunzione di obblighi contrattuali di durata illimitata.
Tuttavia, la parte che recede deve comunque dare all'altra un preavviso, i cui termini minimi sono fissati dall'art. 1750 c.c., salvo che la risoluzione sia imputabile a fatto o colpa di una delle parti.
Ciò poto, nella vicenda in esame, l'accertamento dell'inadempienza della preponente nel pagamento delle provvigioni all'agente svuota il recesso esercitato dalla (solo a CP_1 seguito della insistente richiesta dell'agente per la liquidazione delle provvigioni) della giusta causa posta a suo fondamento;
difatti, la sospensione dell'attività dell'agente risulta essere diretta conseguenza dell'inadempimento contrattuale della preponente.
Venendo meno dunque la giusta causa, l'agente ha diritto al pagamento dell'indennità di preavviso, oltre che delle altre indennità di cessazione rapporto come previste dall'AEC
2009 e quantificate in CTU, con corretta esclusione dell'indennità meritocratica.
Quanto invece alla domanda riconvenzionale avanzata dalla resistente per la restituzione delle provvigioni pagate su contratti poi stornati nonché sui contratti annullati, per asserita attivazione dei medesimi da parte dell'agente in favore di altre agenzie, si osserva quanto segue.
La restituzione delle somme relative ai contratti stornati è dovuta in quanto, per stessa previsione del rapporto di agenzia, le provvigioni venivano anticipate alla firma delle forniture ma successivamente restituite o recuperate in caso di storno. La resistente ha depositato in atti le tabelle degli storni dei contratti attivati dal e già pagati dalla Pt_1
preponente; quindi, la richiesta di restituzione è fondata e dalla somma complessivamente dovuta all'agente a titolo di provvigioni, come quantificata in CTU, pari a € 3.942,65, devono essere detratte le somme da restituire per i contratti pagati e stornati, pari a €
1.369,00.
Non è fondata, al contrario, la richiesta di restituzione delle somme inerenti a contratti annullati in quanto, dalla documentazione prodotta dalla resistente, si tratta di “switch out” (cambio fornitore) successivi alla cessazione del rapporto di agenzia col e non Pt_1
allo stesso imputabili per mancanza di specifiche e puntuali allegazioni.
Alla luce delle superiori considerazioni, oltre che delle risultanze della espletata CTU, il ricorso è quindi fondato e deve essere accolto, con condanna della
[...]
(in persona del legale rappresentante pro tempore) al pagamento in favore Controparte_1 di della somma complessiva pari a € 8.617,39, di cui € 2.573,65 a titolo Parte_1
di provvigioni al netto degli importi stornati (€ 3.942,65 - € 1.369,00), € 772,54 a titolo di
FIRR, € 1.093,92 a titolo di indennità suppletiva di clientela ed € 4.177,28 a titolo di indennità di mancato preavviso, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione delle singole spettanze sino all'effettivo soddisfo.
Il parziale accoglimento della domanda riconvenzionale giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti nella misura di 1/3, mentre per il restante 2/3 le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta.
I costi della CTU, liquidati come da separato provvedimento, vengono posti definitivamente a carico della (in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore).
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 22.1.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna la (in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore) al pagamento in favore di della somma complessiva pari a € Parte_1
8.617,39, di cui € 2.573,65 a titolo di provvigioni al netto degli importi stornati (€ 3.942,65 -
€ 1.369,00), € 772,54 a titolo di FIRR, € 1.093,92 a titolo di indennità suppletiva di clientela ed € 4.177,28 a titolo di indennità di mancato preavviso, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione delle singole spettanze sino all'effettivo soddisfo;
2) rigetta per il resto;
3) dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio nella misura di 1/3; per i restanti 2/3, condanna la (in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore) alla refusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente, che si liquidano in complessivi € 2.800,00 per compensi professionali (somma già ridotta di 1/3), oltre accessori di legge;
4) pone i costi della CTU, liquidati come da separato provvedimento, definitivamente a carico della (in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore).
Siracusa, 29.01.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale