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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 29/11/2025, n. 1757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1757 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice LU IV, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 25/11/2025 depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte ricorrente il 21.11.2025 e da quella resistente il 05.03.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1483 dell'anno 2022 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente e ivi elettivamente domiciliata in corso Roma n. 96, presso lo studio dell'avv. Angelo
Balsamo che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
(c.f.: - Controparte_1 P.IVA_1
p.iva: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma e P.IVA_2 domicilio eletto presso l'ufficio legale della sede provinciale di Agrigento, in via Picone nn. 20/30, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura generale alle liti in atti
* RESISTENTE *
Oggetto: ripetizione di indebito
- Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione -
1. Con ricorso depositato il 13 maggio 2022, notificato in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti in data 05 luglio 2022, ha proposto Parte_1 opposizione avverso la “lettera raccomandata datata 06.05.2021 ricevuta … in data 26.05.2021” CP_ con la quale “l' - sede di Agrigento ha comunicato "Rateizzazione per somme indebitamente percepite su pensione del sig. cat. VOCOMS n. 48602028 .... l'importo di Controparte_2
1 euro 12.247,27 per somme indebitamente percepite su pensione cat. VOCOMS n. 48602028 può essere restituito in 72 rate mensili ..."”.
Avverso tale nota ha spiegato i seguenti motivi di opposizione: “A) Insussistenza dell'Indebito per violazione dell'Art. 3 L. 241 del 1990 poiché carente di indicazione delle ragioni che non legittimano la corresponsione delle somme erogate;
B) Applicabilità della sanatoria ai sensi dell'art. 52 della Legge 88/89, come interpretato dall'art. 13 della Legge 412 del 1991 attesa la percezione delle somme in totale assenza di dolo. Irripetibilità anche nei confronti degli eredi delle somme ricevute indebitamente prima della comunicazione di riliquidazione attesa la percezione delle stesse in totale assenza di dolo da parte del de cuius;
C) Decadenza e CP_ Prescrizione dell' dalla facoltà di recupero delle somme”.
Pertanto, ha chiesto al Tribunale di: “1) In via preliminare … sospendere qualsiasi azione di CP_ recupero del presunto indebito erogato dall' Nel Merito: 1) Ritenere e dichiarare
l'insussistenza dell'indebito oggetto di controversia per violazione dell'Art. 3 L. 241 del 1990 …;
2) ritenere e dichiarare l'applicabilità alla fattispecie della sanatoria ai sensi dell'art. 52 della
Legge 88/89, come interpretato dall'art. 13 della Legge 412 del 1991 attesa la percezione delle CP_ somme a seguito di errore imputabile all e in totale assenza di dolo da parte del de cuius;
3) ritenere e dichiarare ex art. 1 comma 263 della L. n. 662/1996 la non recuperabilità delle somme nei confronti degli eredi e quindi della ricorrente;
4) ritenere e dichiarare, Parte_1
CP_ l'intervenuta decadenza e prescrizione dell' dalla facoltà di recupero delle somme;
5) CP_ dichiarare nullo e revocare il provvedimento dell' di indebito sulla pensione del de cuius sig.
cat. VOCOMS n. 48602028 di euro 12.247,27; 6) conseguentemente, ritenere Controparte_2
CP_ e dichiarare che l'indebito contestato dall' non è ripetibile e che nulla è dovuto dalla parte della ricorrente;
7) di conseguenza, condannare l' Controparte_3
alla restituzione in favore dell'odierna ricorrente delle eventuali somme recuperate e/o
[...] trattenute a titolo di tale indebito. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, si è costituito nel presente giudizio depositando il 27 luglio 2022 il proprio fascicolo con la memoria di risposta, con cui ha contestato i motivi di opposizione articolati dalla ricorrente, evidenziando la legittimità del recupero stante che il de cuius … a seguito Controparte_2 dichiarazione RED campagna solleciti 2011 redditi dell'anno 2010 nella descrizione dei redditi nel quadro H1 ha omesso di indicare di essere titolare di pensione diretta erogata da stato estero”. Ha chiesto, quindi, al Tribunale di “rigettare il ricorso … con vittoria di spese e compensi di difesa”.
2 Con le note di trattazione scritta in sostituzione della prima udienza di trattazione del giorno 11 gennaio 2024, ha contestato quanto dedotto dall' rilevando che Parte_1 CP_1
l'ente non ha fornito la prova della notifica al de cuius della “comunicazione Controparte_2 riliquidazione datata 15.05.2019” e che le “ricevute di consegna datate 16/07/2020 e
08/03/2021” risultano “prive della firma dell'odierna ricorrente”; per tali ragioni ha insistito nelle eccezioni di “decadenza dalla facoltà di operare il recupero delle somme” e di avvenuto CP_
“decorso del termine prescrizionale di dieci anni per la richiesta dell' delle somme indebitamente percepite”.
In data 09 dicembre 2024, il presente procedimento è stato assegnato all'odierno decidente che fissava l'udienza per la discussione, poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25 novembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte ricorrente il 21.11.2025
e da quella resistente il 05.03.2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. Il ricorso non è fondato e va rigettato.
Innanzi tutto, giova premettere che l'indebito previdenziale e il diritto alla sua ripetizione è stato disciplinato, nel corso del tempo, da numerose disposizioni che, derogando al principio di carattere generale stabilito dall'articolo 2033 c.c., hanno regolamentato la sanatoria di molte indebite erogazioni di prestazioni pensionistiche.
Gli indebiti riferiti a pagamenti effettuati successivamente al 31 dicembre 2000 – come quello per cui è causa - sono disciplinati dall'art. 13, comma 1, della Legge n. 412/1991, che è intervenuto come norma di interpretazione autentica dell'art. 52 della Legge n. 88/1989.
Questa disposizione introduce tre requisiti ai fini dell'applicazione dell'irrepetibilità delle somme indebitamente percepite:
a) le somme sono state corrisposte in base ad un provvedimento definitivo;
b) la necessità della comunicazione del provvedimento stesso all'interessato;
c) l'assenza di dolo, tipizzato come colpa dell'Ente, ovvero come assenza di un'omessa o incompleta segnalazione da parte del beneficiario di fatti incidenti sul diritto o la misura della pensione.
Quindi, l'indebito pensionistico per essere ripetibile deve derivare da errore imputabile all'ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' CP_1
Nello specifico, in ordine a quest'ultimo requisito, va precisato che l'omissione produce effetti equiparati al dolo e pertanto, nell'uno e nell'altro caso, la somma indebita è recuperabile
3 dall'Ente; viceversa, se l'indebito consegue alla mancata valutazione da parte dell'Ente stesso di dati già in suo possesso, troverà applicazione la sanatoria.
Occorre, inoltre, precisare che il dolo dell'accipiens, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze rilevanti CP_1 ai fini della sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. nn. 4849/1986,
11498/1996, cui ha dato seguito Cass. n. 1919/2018)
Ciò deve raccordarsi con il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui l' “in ragione del numero rilevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo, non si può CP_1 ragionevolmente pretendere che si attivi per prendere conoscenza della situazione, personale e patrimoniale, dei creditori senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi” (cfr. in tal senso:
Cass. nn. 21019/2007, 12097/2013 e 27096/2018).
L'art. 13, comma 2, della Legge n. 412/1991 consente all' di procedere CP_1 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati e di provvedere al recupero entro l'anno successivo, salvo proroghe concesse con decreto ministeriale per obiettive ragioni di carattere organizzativo rappresentate dall'Ente.
L'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi sorge unicamente CP_1 in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine di decadenza annuale per il recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo;
pertanto l'art. 13, comma 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla verifica e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero (v. Cass. Civ. 24 gennaio 2012 n. 953; 24 gennaio 2012 n. 953; 20 gennaio 2011 n. 1228; 26 luglio 2017 n. 18551; e più di recente: Cass. n.
3802/2019 e n. 18615/2021).
La giurisprudenza sopra richiamata ha, altresì, chiarito che la tempestività è soddisfatta dall'avvio del procedimento di recupero;
quindi, entro un anno l' deve formalizzare la CP_1 richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito portandolo a conoscenza del pensionato, e non anche procedere all'effettivo recupero dello stesso.
Con riguardo, poi, al riparto dell'onere probatorio, “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” (v. Cass. Sez. L,
4 sentenza n. 2739/2016).
Così ricostruito il dato normativo, passando all'esame del caso di specie si rileva che, in punto di fatto, l ha precisato che sulla pensione n. 48601028 Cat. VOCOMS riconosciuta CP_1
a con decorrenza dal 01.03.1996, avendo questi “nelle dichiarazioni dei Controparte_2 redditi trasmesse all' per gli anni di riferimento, omesso di dichiarare la percezione di CP_1 pensione estera” venivano corrisposte “l'integrazione al trattamento minimo e la maggiorazione sociale” (prestazioni parametrate a precisi requisiti reddituali). Lo stesso OR, poi, nella
“dichiarazione RED campagna solleciti 2011 redditi dell'anno 2010 nella descrizione dei redditi nel quadro H1 ha omesso di indicare di essere titolare di pensione diretta erogata da stato estero.
Successivamente, a seguito di ricostituzione reddituale presentata dallo stesso sig. in CP_2 data 11/07/2018 si è proceduto al ricalcolo della pensione, avendo lo stesso dichiarato i redditi da pensione estera posseduti a decorrere dal 1 maggio 2009, rideterminando l'integrazione al trattamento minimo e la maggiorazione sociale;
dal ricalcolo è derivato, fino al 30 giugno 2019, un indebito di € 12.405,27 debito comunicato in data 16/07/2020 in base al DL 34/2020, ritrasmesso in data 08/03/2021 con notifica di consegna al destinatario in data 08/03/2021” (cfr. memoria di costituzione ). CP_1
Avverso tale ricostruzione fattuale operata dall' , la sig.ra , erede di CP_1 Pt_1 CP_2
non ha negato la percezione di pensione estera da parte del de cuius e ha mosso
[...] contestazioni solo con riguardo alla insussistenza del dolo dell' e della mancanza di CP_2 prova dell'effettiva ricezione della comunicazione di indebito con le raccomandate del 16.07.2020
e del 08.03.2021, non sottoscritte dalla ricorrente.
Ebbene, l'indebito oggetto del presente provvedimento risponde ai tre requisiti di cui all'art. 13, comma 1, della Legge n. 412/1991 sopra richiamati.
In particolare, sotto al profilo dell'elemento soggettivo, non può non rilevarsi come risulti dalla documentazione versata in atti dall'ente resistente, che nella Controparte_2
“dichiarazione RED – Campagna: Solleciti 2011 – Redditi dell'anno: 2010 – Data presentazione:
07/02/20013 – Data Trasmissione: 12/02/2013” abbia inserito nel quadro “Codice e Descrizione
Redditi” alla riga “H1 – Pensioni dirette erogate da stati esteri” l'importo di Euro 0,00.
Quanto al momento in cui l' è effettivamente venuto a conoscenza dell'indebito, è CP_1 incontestato che ciò sia avvenuto solo in data 11 luglio 2018 a seguito della presentazione da parte dell'OR della “Domanda di ricostituzione reddituale per quattordicesima” nella quale è stata indicata l'avvenuta percezione di “8A-Pensioni dirette erogate da stati esteri” per € 5.617,00 annui.
5 Da tale domanda dell'OR è, quindi, tempestivamente iniziato il procedimento di recupero somme, senza che sia intervenuta alcuna decadenza, ai sensi del sopra menzionato art. 13
Legge n. 412/1991, né che sia maturato il termine di prescrizione decennale.
Invero, la comunicazione di riliquidazione della pensione del 15.05.2019 risulta essere stata regolarmente notificata all'odierna ricorrente, nella qualità di erede di , a Controparte_2 mezzo raccomandata a/r n. 68958976180-3 16.07.2020, ai sensi dell'art. 46 del D.L. CP_4
34/2020 (cfr. avviso di ricevimento depositato dall' ). CP_1
Tale norma aveva, infatti, prorogato fino alla data del 31.07.2020 le “Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale” previste dall'art. 108, comma 1, del D.L. n. 18/2020 in base al quale “al fine di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid
19 … a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati … nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo
201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma e con successiva immissione dell'invio o del pacco nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano
o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito”.
Priva di fondamento deve pertanto ritenersi l'eccezione sollevata dalla ricorrente di mancanza della propria firma nell'avviso di ricevimento, essendo avvenuta la notifica secondo le modalità previste dal legislatore con le richiamate disposizioni di legge.
Deve inoltre rammentarsi che, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, ribadito di recente nella sentenza 29 luglio 2025 n. 21847, “l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ., trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle relative alla notifica a mezzo posta ex L. n. 890 del
1982 (cfr., tra le molte, Cass. n. 29710/2018; Cass. n. 8086/2018; Cass. n. 4275/2018; Cass. n.
29022/2017; Cass. n. 4376/2017; Cass. n. 1304/2017; Cass. n. 23511/2016; Cass. n. 12083/2016;
Cass. n. 16949/2014; Cass. n. 6395/2014; Cass. n. 11708/2011)”.
L'accertata regolarità della notifica della comunicazione di riliquidazione di cui trattasi determina l'inammissibilità della domanda di accertamento della decadenza e della prescrizione
6 della ripetizione dell'indebito, non avendo la ricorrente impugnato tale atto nei termini di legge.
Del pari assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. risulta essere l'attestazione dell'agente postale “consegnata al destinatario impossibilitato a firmare 8/3/2021” contenuta nell'avviso di ricevimento della raccomandata a/r n. 68977907231-1 che dimostra l'avvenuta ricezione da parte della ricorrente anche del di pagamento Parte_1 CP_5 di somme indebitamente percepite su pensione del sig. cat. VOCOMS n. Controparte_2
48601028” datato 22.02.2021 (ulteriore atto interruttivo della prescrizione, non impugnato dalla ricorrente).
Da ultimo, in merito alla carenza di motivazione -, costituente ulteriore motivo di opposizione formulato dalla ricorrente - si osserva che “L'azione di recupero promossa dall' CP_1 con l'obiettivo di rientrare in possesso di somme indebitamente percepite dev'essere innanzitutto fondata su un provvedimento dotato di motivazione logica poiché, come sancito più volte dalla stessa Corte (sent. n. 19762/2008 e n. 198/2011) spetta all'istituto previdenziale provare la causa dell'indebito, in applicazione dei principi di carattere sostanziale dettati dall'art. 2697 c.c. In assenza delle prescritte ragioni che inducono l' a chiedere la restituzione, un'eventuale CP_1 pretesa in tal senso integrerebbe la palese violazione dell'art. 3 L. 241/1990, ai sensi del quale ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato, tanto più se si tratta di atti che incidono direttamente a depauperare la sfera patrimoniale del destinatario” (v. Cass. sent. n. 482/2017)
Nel caso di specie il provvedimento del 06.05.2021 impugnato, succintamente motivato, rispetta i canoni dell'obbligo di cui all'art. 3 della L. 241/1990, in quanto nello stesso è possibile leggere “rateizzazione per somme indebitamente percepite su pensione del sig. CP_2 cat. VOCOMS n. 48601028 … di euro 12.247,27” e tale indicazione risulta pienamente
[...] sufficiente in considerazione dell'avvenuta – come sopra accertata – notificazione alla ricorrente della “Comunicazione di avvenuta riliquidazione” e del “Sollecito di pagamento” effettuata con le raccomandate del 16.07.2020 e del 08.03.2021 di cui si è sopra detto.
Alla luce di quanto esposto, dunque, il ricorso va rigettato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con applicazione dei parametri minimi (stante la semplicità delle questioni trattate) previsti dal D.M.
147/2022 per le cause di previdenza ricomprese nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 e con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice LU IV, ogni contraria
7 istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi 1.865,00 euro per compensi oltre accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento il 29/11/2025.
Il Giudice Onorario
LU IV
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice LU IV, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 25/11/2025 depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte ricorrente il 21.11.2025 e da quella resistente il 05.03.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1483 dell'anno 2022 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente e ivi elettivamente domiciliata in corso Roma n. 96, presso lo studio dell'avv. Angelo
Balsamo che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
(c.f.: - Controparte_1 P.IVA_1
p.iva: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma e P.IVA_2 domicilio eletto presso l'ufficio legale della sede provinciale di Agrigento, in via Picone nn. 20/30, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura generale alle liti in atti
* RESISTENTE *
Oggetto: ripetizione di indebito
- Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione -
1. Con ricorso depositato il 13 maggio 2022, notificato in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti in data 05 luglio 2022, ha proposto Parte_1 opposizione avverso la “lettera raccomandata datata 06.05.2021 ricevuta … in data 26.05.2021” CP_ con la quale “l' - sede di Agrigento ha comunicato "Rateizzazione per somme indebitamente percepite su pensione del sig. cat. VOCOMS n. 48602028 .... l'importo di Controparte_2
1 euro 12.247,27 per somme indebitamente percepite su pensione cat. VOCOMS n. 48602028 può essere restituito in 72 rate mensili ..."”.
Avverso tale nota ha spiegato i seguenti motivi di opposizione: “A) Insussistenza dell'Indebito per violazione dell'Art. 3 L. 241 del 1990 poiché carente di indicazione delle ragioni che non legittimano la corresponsione delle somme erogate;
B) Applicabilità della sanatoria ai sensi dell'art. 52 della Legge 88/89, come interpretato dall'art. 13 della Legge 412 del 1991 attesa la percezione delle somme in totale assenza di dolo. Irripetibilità anche nei confronti degli eredi delle somme ricevute indebitamente prima della comunicazione di riliquidazione attesa la percezione delle stesse in totale assenza di dolo da parte del de cuius;
C) Decadenza e CP_ Prescrizione dell' dalla facoltà di recupero delle somme”.
Pertanto, ha chiesto al Tribunale di: “1) In via preliminare … sospendere qualsiasi azione di CP_ recupero del presunto indebito erogato dall' Nel Merito: 1) Ritenere e dichiarare
l'insussistenza dell'indebito oggetto di controversia per violazione dell'Art. 3 L. 241 del 1990 …;
2) ritenere e dichiarare l'applicabilità alla fattispecie della sanatoria ai sensi dell'art. 52 della
Legge 88/89, come interpretato dall'art. 13 della Legge 412 del 1991 attesa la percezione delle CP_ somme a seguito di errore imputabile all e in totale assenza di dolo da parte del de cuius;
3) ritenere e dichiarare ex art. 1 comma 263 della L. n. 662/1996 la non recuperabilità delle somme nei confronti degli eredi e quindi della ricorrente;
4) ritenere e dichiarare, Parte_1
CP_ l'intervenuta decadenza e prescrizione dell' dalla facoltà di recupero delle somme;
5) CP_ dichiarare nullo e revocare il provvedimento dell' di indebito sulla pensione del de cuius sig.
cat. VOCOMS n. 48602028 di euro 12.247,27; 6) conseguentemente, ritenere Controparte_2
CP_ e dichiarare che l'indebito contestato dall' non è ripetibile e che nulla è dovuto dalla parte della ricorrente;
7) di conseguenza, condannare l' Controparte_3
alla restituzione in favore dell'odierna ricorrente delle eventuali somme recuperate e/o
[...] trattenute a titolo di tale indebito. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, si è costituito nel presente giudizio depositando il 27 luglio 2022 il proprio fascicolo con la memoria di risposta, con cui ha contestato i motivi di opposizione articolati dalla ricorrente, evidenziando la legittimità del recupero stante che il de cuius … a seguito Controparte_2 dichiarazione RED campagna solleciti 2011 redditi dell'anno 2010 nella descrizione dei redditi nel quadro H1 ha omesso di indicare di essere titolare di pensione diretta erogata da stato estero”. Ha chiesto, quindi, al Tribunale di “rigettare il ricorso … con vittoria di spese e compensi di difesa”.
2 Con le note di trattazione scritta in sostituzione della prima udienza di trattazione del giorno 11 gennaio 2024, ha contestato quanto dedotto dall' rilevando che Parte_1 CP_1
l'ente non ha fornito la prova della notifica al de cuius della “comunicazione Controparte_2 riliquidazione datata 15.05.2019” e che le “ricevute di consegna datate 16/07/2020 e
08/03/2021” risultano “prive della firma dell'odierna ricorrente”; per tali ragioni ha insistito nelle eccezioni di “decadenza dalla facoltà di operare il recupero delle somme” e di avvenuto CP_
“decorso del termine prescrizionale di dieci anni per la richiesta dell' delle somme indebitamente percepite”.
In data 09 dicembre 2024, il presente procedimento è stato assegnato all'odierno decidente che fissava l'udienza per la discussione, poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25 novembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte ricorrente il 21.11.2025
e da quella resistente il 05.03.2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. Il ricorso non è fondato e va rigettato.
Innanzi tutto, giova premettere che l'indebito previdenziale e il diritto alla sua ripetizione è stato disciplinato, nel corso del tempo, da numerose disposizioni che, derogando al principio di carattere generale stabilito dall'articolo 2033 c.c., hanno regolamentato la sanatoria di molte indebite erogazioni di prestazioni pensionistiche.
Gli indebiti riferiti a pagamenti effettuati successivamente al 31 dicembre 2000 – come quello per cui è causa - sono disciplinati dall'art. 13, comma 1, della Legge n. 412/1991, che è intervenuto come norma di interpretazione autentica dell'art. 52 della Legge n. 88/1989.
Questa disposizione introduce tre requisiti ai fini dell'applicazione dell'irrepetibilità delle somme indebitamente percepite:
a) le somme sono state corrisposte in base ad un provvedimento definitivo;
b) la necessità della comunicazione del provvedimento stesso all'interessato;
c) l'assenza di dolo, tipizzato come colpa dell'Ente, ovvero come assenza di un'omessa o incompleta segnalazione da parte del beneficiario di fatti incidenti sul diritto o la misura della pensione.
Quindi, l'indebito pensionistico per essere ripetibile deve derivare da errore imputabile all'ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' CP_1
Nello specifico, in ordine a quest'ultimo requisito, va precisato che l'omissione produce effetti equiparati al dolo e pertanto, nell'uno e nell'altro caso, la somma indebita è recuperabile
3 dall'Ente; viceversa, se l'indebito consegue alla mancata valutazione da parte dell'Ente stesso di dati già in suo possesso, troverà applicazione la sanatoria.
Occorre, inoltre, precisare che il dolo dell'accipiens, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze rilevanti CP_1 ai fini della sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. nn. 4849/1986,
11498/1996, cui ha dato seguito Cass. n. 1919/2018)
Ciò deve raccordarsi con il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui l' “in ragione del numero rilevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo, non si può CP_1 ragionevolmente pretendere che si attivi per prendere conoscenza della situazione, personale e patrimoniale, dei creditori senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi” (cfr. in tal senso:
Cass. nn. 21019/2007, 12097/2013 e 27096/2018).
L'art. 13, comma 2, della Legge n. 412/1991 consente all' di procedere CP_1 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati e di provvedere al recupero entro l'anno successivo, salvo proroghe concesse con decreto ministeriale per obiettive ragioni di carattere organizzativo rappresentate dall'Ente.
L'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi sorge unicamente CP_1 in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine di decadenza annuale per il recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo;
pertanto l'art. 13, comma 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla verifica e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero (v. Cass. Civ. 24 gennaio 2012 n. 953; 24 gennaio 2012 n. 953; 20 gennaio 2011 n. 1228; 26 luglio 2017 n. 18551; e più di recente: Cass. n.
3802/2019 e n. 18615/2021).
La giurisprudenza sopra richiamata ha, altresì, chiarito che la tempestività è soddisfatta dall'avvio del procedimento di recupero;
quindi, entro un anno l' deve formalizzare la CP_1 richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito portandolo a conoscenza del pensionato, e non anche procedere all'effettivo recupero dello stesso.
Con riguardo, poi, al riparto dell'onere probatorio, “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” (v. Cass. Sez. L,
4 sentenza n. 2739/2016).
Così ricostruito il dato normativo, passando all'esame del caso di specie si rileva che, in punto di fatto, l ha precisato che sulla pensione n. 48601028 Cat. VOCOMS riconosciuta CP_1
a con decorrenza dal 01.03.1996, avendo questi “nelle dichiarazioni dei Controparte_2 redditi trasmesse all' per gli anni di riferimento, omesso di dichiarare la percezione di CP_1 pensione estera” venivano corrisposte “l'integrazione al trattamento minimo e la maggiorazione sociale” (prestazioni parametrate a precisi requisiti reddituali). Lo stesso OR, poi, nella
“dichiarazione RED campagna solleciti 2011 redditi dell'anno 2010 nella descrizione dei redditi nel quadro H1 ha omesso di indicare di essere titolare di pensione diretta erogata da stato estero.
Successivamente, a seguito di ricostituzione reddituale presentata dallo stesso sig. in CP_2 data 11/07/2018 si è proceduto al ricalcolo della pensione, avendo lo stesso dichiarato i redditi da pensione estera posseduti a decorrere dal 1 maggio 2009, rideterminando l'integrazione al trattamento minimo e la maggiorazione sociale;
dal ricalcolo è derivato, fino al 30 giugno 2019, un indebito di € 12.405,27 debito comunicato in data 16/07/2020 in base al DL 34/2020, ritrasmesso in data 08/03/2021 con notifica di consegna al destinatario in data 08/03/2021” (cfr. memoria di costituzione ). CP_1
Avverso tale ricostruzione fattuale operata dall' , la sig.ra , erede di CP_1 Pt_1 CP_2
non ha negato la percezione di pensione estera da parte del de cuius e ha mosso
[...] contestazioni solo con riguardo alla insussistenza del dolo dell' e della mancanza di CP_2 prova dell'effettiva ricezione della comunicazione di indebito con le raccomandate del 16.07.2020
e del 08.03.2021, non sottoscritte dalla ricorrente.
Ebbene, l'indebito oggetto del presente provvedimento risponde ai tre requisiti di cui all'art. 13, comma 1, della Legge n. 412/1991 sopra richiamati.
In particolare, sotto al profilo dell'elemento soggettivo, non può non rilevarsi come risulti dalla documentazione versata in atti dall'ente resistente, che nella Controparte_2
“dichiarazione RED – Campagna: Solleciti 2011 – Redditi dell'anno: 2010 – Data presentazione:
07/02/20013 – Data Trasmissione: 12/02/2013” abbia inserito nel quadro “Codice e Descrizione
Redditi” alla riga “H1 – Pensioni dirette erogate da stati esteri” l'importo di Euro 0,00.
Quanto al momento in cui l' è effettivamente venuto a conoscenza dell'indebito, è CP_1 incontestato che ciò sia avvenuto solo in data 11 luglio 2018 a seguito della presentazione da parte dell'OR della “Domanda di ricostituzione reddituale per quattordicesima” nella quale è stata indicata l'avvenuta percezione di “8A-Pensioni dirette erogate da stati esteri” per € 5.617,00 annui.
5 Da tale domanda dell'OR è, quindi, tempestivamente iniziato il procedimento di recupero somme, senza che sia intervenuta alcuna decadenza, ai sensi del sopra menzionato art. 13
Legge n. 412/1991, né che sia maturato il termine di prescrizione decennale.
Invero, la comunicazione di riliquidazione della pensione del 15.05.2019 risulta essere stata regolarmente notificata all'odierna ricorrente, nella qualità di erede di , a Controparte_2 mezzo raccomandata a/r n. 68958976180-3 16.07.2020, ai sensi dell'art. 46 del D.L. CP_4
34/2020 (cfr. avviso di ricevimento depositato dall' ). CP_1
Tale norma aveva, infatti, prorogato fino alla data del 31.07.2020 le “Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale” previste dall'art. 108, comma 1, del D.L. n. 18/2020 in base al quale “al fine di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid
19 … a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati … nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo
201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma e con successiva immissione dell'invio o del pacco nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano
o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito”.
Priva di fondamento deve pertanto ritenersi l'eccezione sollevata dalla ricorrente di mancanza della propria firma nell'avviso di ricevimento, essendo avvenuta la notifica secondo le modalità previste dal legislatore con le richiamate disposizioni di legge.
Deve inoltre rammentarsi che, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, ribadito di recente nella sentenza 29 luglio 2025 n. 21847, “l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ., trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle relative alla notifica a mezzo posta ex L. n. 890 del
1982 (cfr., tra le molte, Cass. n. 29710/2018; Cass. n. 8086/2018; Cass. n. 4275/2018; Cass. n.
29022/2017; Cass. n. 4376/2017; Cass. n. 1304/2017; Cass. n. 23511/2016; Cass. n. 12083/2016;
Cass. n. 16949/2014; Cass. n. 6395/2014; Cass. n. 11708/2011)”.
L'accertata regolarità della notifica della comunicazione di riliquidazione di cui trattasi determina l'inammissibilità della domanda di accertamento della decadenza e della prescrizione
6 della ripetizione dell'indebito, non avendo la ricorrente impugnato tale atto nei termini di legge.
Del pari assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. risulta essere l'attestazione dell'agente postale “consegnata al destinatario impossibilitato a firmare 8/3/2021” contenuta nell'avviso di ricevimento della raccomandata a/r n. 68977907231-1 che dimostra l'avvenuta ricezione da parte della ricorrente anche del di pagamento Parte_1 CP_5 di somme indebitamente percepite su pensione del sig. cat. VOCOMS n. Controparte_2
48601028” datato 22.02.2021 (ulteriore atto interruttivo della prescrizione, non impugnato dalla ricorrente).
Da ultimo, in merito alla carenza di motivazione -, costituente ulteriore motivo di opposizione formulato dalla ricorrente - si osserva che “L'azione di recupero promossa dall' CP_1 con l'obiettivo di rientrare in possesso di somme indebitamente percepite dev'essere innanzitutto fondata su un provvedimento dotato di motivazione logica poiché, come sancito più volte dalla stessa Corte (sent. n. 19762/2008 e n. 198/2011) spetta all'istituto previdenziale provare la causa dell'indebito, in applicazione dei principi di carattere sostanziale dettati dall'art. 2697 c.c. In assenza delle prescritte ragioni che inducono l' a chiedere la restituzione, un'eventuale CP_1 pretesa in tal senso integrerebbe la palese violazione dell'art. 3 L. 241/1990, ai sensi del quale ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato, tanto più se si tratta di atti che incidono direttamente a depauperare la sfera patrimoniale del destinatario” (v. Cass. sent. n. 482/2017)
Nel caso di specie il provvedimento del 06.05.2021 impugnato, succintamente motivato, rispetta i canoni dell'obbligo di cui all'art. 3 della L. 241/1990, in quanto nello stesso è possibile leggere “rateizzazione per somme indebitamente percepite su pensione del sig. CP_2 cat. VOCOMS n. 48601028 … di euro 12.247,27” e tale indicazione risulta pienamente
[...] sufficiente in considerazione dell'avvenuta – come sopra accertata – notificazione alla ricorrente della “Comunicazione di avvenuta riliquidazione” e del “Sollecito di pagamento” effettuata con le raccomandate del 16.07.2020 e del 08.03.2021 di cui si è sopra detto.
Alla luce di quanto esposto, dunque, il ricorso va rigettato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con applicazione dei parametri minimi (stante la semplicità delle questioni trattate) previsti dal D.M.
147/2022 per le cause di previdenza ricomprese nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 e con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice LU IV, ogni contraria
7 istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi 1.865,00 euro per compensi oltre accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento il 29/11/2025.
Il Giudice Onorario
LU IV
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