Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 03/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1223/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1223/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. DEMEZIA Parte_1 C.F._1
VALERIANO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
DEMEZIA VALERIANO con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONDIZIONI
“1- dichiarare la separazione personale dei coniugi ricorrenti, autorizzandoli a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto, così che la Signora continuerà a risiedere Controparte_1 nella casa di sua proprietà, già adibita a residenza familiare, unitamente al figlio minore
, mentre il signor , traferirà la propria residenzain altra Persona_1 Parte_1 abitazione, entro e non oltre dodici mesi dalla domanda giudiziale, data entro la quale provvederà a riconsegnare le chiavi della casa coniugale;
2- affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, nell'abitazione sita in RO (LC) alla Via dei Tigli 53;
3- il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento ordinario del figlio la somma Parte_1 complessiva di € 250,00 mensili, mediante accredito sul conto corrente bancario intestato alla signora rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT. Controparte_1
4- le spese straordinarie - sia routinarie (esemplificativamente ma non esaustivamente,
l'acquisto dei testi scolastici, gite scolastiche con pernottamento, abbigliamento, inclusi i cambi di stagione, corredo materiale scolastico di inizio anno) che imprevedibili ed imponderabili, in senso stretto, ovverosia spese sanitarie, scolastiche ed extra scolastiche, non richiedenti il previo accordo dei genitori (fermo restando comunque l'obbligo di informazione),
e spese sanitarie, scolastiche ed extra scolastiche, richiedenti il necessario accordo dei genitori, saranno sostenute, nell'interesse del minore da entrambi i genitori e ripartite al 50%;
5- La signora percepirà interamente l'assegno unico;
CP_1
6- quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre potrà tenere con sé il figlio tutte le volte che lo vorrà, tenendo conto delle esigenze scolastiche e ludiche del bambino, nonché degli impegni lavorativi e personali di ciascuno dei genitori;
il minore avrà il diritto di trascorrere il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori. Ove la presenza di entrambi non possa essere garantita, per qualsiasi ragione, il figlio potrà trascorrere, comunque, il giorno del compleanno sia col padre sia con la madre.
Il minore avrà altresì il diritto di trascorrere insieme alla madre e al padre il giorno del relativo compleanno di questi ultimi, così come avrà diritto di trascorrere insieme a ciascuno di essi i giorni della festa della mamma e quella del papà;
7- nei fine settimana, a settimane alterne, il sig. potrà far pernottare il figlio presso la Pt_1 propria abitazione:
dal sabato mattina per poi riaccompagnarlo presso la casa della madre la domenica sera, secondo gli orari che i ricorrenti odierni valuteranno in base alle loro esigenze;
Durante il periodo natalizio il padre potrà tenere con sé il figlio, ad anni alterni, il 24 dicembre o il 25 dicembre, e il 31 dicembre o il 01 gennaio;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive il minore trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente;
per le altre festività si applicherà il criterio dell'alternanza annuale.
Nelle ipotesi in cui il padre vorrà far viaggiare con sé il figlio , durante le due settimane Per_1 estive, il mantenimento da versare in quel relativo mese alla signora si ridurrà a CP_1 euro125,00.
Così come nelle ipotesi in cui la madre vorrà far viaggiare per due settimane il figlio con sé, il mantenimento del signor sarà di euro 350. Pt_1
Nelle predette ipotesi di viaggi di due settimane consecutive con il genitore, all'altro spetterà il diritto di recuperare i due week end mensili insieme al bambino.
In ogni caso, i ricorrenti si impegnano a garantire la massima disponibilità reciproca affinché
i tempi e le modalità della presenza del figlio presso ciascun genitore siano tali da garantire un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, così da ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
Entrambi i genitori parteciperanno e saranno responsabili del mantenimento, dell'educazione, della cura ed istruzione del figlio , assumendo le decisioni sul quotidiano – per quanto Per_1 riguarda le questioni di ordinaria amministrazione – il genitore al momento presente, le decisioni di maggiore interesse per la vita degli stessi, invece, verranno prese in concorso tra i genitori, e, in caso di mancato accordo, dall'autorità giudiziaria;
i genitori si impegnano a far continuare le attività ludiche e/o sportive così come il minore è stato abituato, senza cambiarne le abitudini;
8- I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio;
9- gli odierni ricorrenti dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere vicendevolmente, ferma restando, per ciascuno di essi, la facoltà di richiedere la revisione degli accordi qui raggiunti, al mutare delle condizioni economiche o personali delle parti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e anno contratto matrimonio civile il Parte_1 Controparte_1
15/06/2013 a ROBBIATE e dalla loro unione è nato il figlio il 28/09/2015. Persona_1
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 27/09/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio con rito civile a RO (LC) il 15/06/2013, CP_1 con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2013, parte I, numero 4;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di RO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 28 gennaio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada