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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 1973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1973 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Antonietta Savino Presidente
Dott. Daniele Colucci Consigliere
Dott. Michela Bacchetti Consigliere rel. (Giudice Ausiliario) ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 16 maggio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2630 dell'anno 2023 del Ruolo Lavoro
TRA
in persona Parte_1
del rappresentato e difeso per procura generale Parte_2 dall'Avv. Carlo Maria Liguori, domiciliato in Napoli in Via Nuova Poggioreale, angolo S.
Lazzaro
Appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Gallo presso il cui Controparte_1
studio in Aversa alla Via Caravaggio 18 ha eletto domicilio, PEC:
Email_1
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31.10.2023 l' proponeva appello avverso la sentenza Pt_1
del Tribunale di Napoli - sez. Lavoro- n. 5340/23, pubblicata il 20.9.23 non notificata, che accoglieva la domanda di , marittimo con mansioni di nostromo, intesa al Controparte_1
riconoscimento dell'origine professionale delle malattie cui era affetto, quantificava il danno biologico nella misura del 8% e condannava l'Istituto al pagamento dell'indennizzo e delle spese legali.
L'appellante, che in primo grado aveva sostenuto incompetenza territoriale funzionale del
Giudice adito e l'inesistenza del nesso causale si doleva della decisione nella parte in cui il
Tribunale aveva rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio ed aveva recepito acriticamente le conclusioni del CTU che immotivatamente aveva ritenuto l'esistenza del nesso fra la patologia accertata e l'attività lavorativa svolta sulla base delle sole dichiarazioni anamnestiche senza replicare adeguatamente alle osservazioni del CTP dell' ed insisteva quindi, affinché, la Corte, previa nomina di nuovo CTU, riformasse Pt_1 la sentenza impugnata e rigettasse d accogliesse la domanda dell'assicurato.
Con comparsa del 9.12.2024 si costituiva La che con varie argomentazioni CP_2
contrastava le doglianze e chiedeva che l'appello venisse rigettato.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta la doglianza riferita al rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio già sollevata in primo grado con la comparsa di costituzione in giudizio.
Il Tribunale correttamente ha osservato che l' non aveva individuato il Giudice Pt_1
territorialmente competente e non era comparso alla prima udienza, richiamando sul punto l'Ordinanza 15 aprile 2019, n. 10516 Cass sez. VI, che ha affermato che “In tema di rito del lavoro, la disposizione dell'art. 428, primo comma, c.p.c., secondo la quale
l'incompetenza territoriale può essere rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art.
420 c.p.c., va intesa – avuto riguardo alla disciplina riservata all'incompetenza dal nuovo art. 38 c.p.c. (come sostituito dall'art. 4 della l. n. 353 del 1990) – nel significato che detta incompetenza può essere rilevata non oltre la prima udienza in senso cronologico, ossia quella fissata con il decreto contemplato dall'art. 415 c.p.c., quanto il legislatore, con la nuova normativa, ha inteso accelerare al massimo i tempi di risoluzione delle questioni di competenza.
Da osservare che l'art. 38 c.p.c. testualmente prevede “l'eccezione di incompetenza per territorio sia ha per non apposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente”; inoltre in questo grado non è stata per nulla contestata la circostanza, provata dall'appellato, secondo la quale l'Ufficio Giudiziario più prossimo rispetto al luogo ove è iscritta la nave ( ) sulla quale è stato imbarcato l'appellato, risulta essere Persona_1
Napoli.
Anche nel merito l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
La Corte rileva che è ben possibile che il giudicante fondi la sua decisione sulle conclusioni peritali, come statuito dal giudice di legittimità “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso” (cfr., in tal senso, Cass. n. 282/09; Cass. n. 16052/12 e Cass. Ord n. 1815/15 ord.).
Ed ancora (cfr. ex plurimis, Cass. n. 9988 del 2009, n. 22707 del 2010, n. 569 del 2011,
n.1652 del 2012, Cassazione civile sez. lav., 04/01/2018 n.100) “qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico, una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice”.
In tema di assicurazione contro le malattie professionali, la riconducibilità della patologia sofferta dal prestatore di lavoro alle previsioni di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 esclude la necessità di provare l'esistenza del nesso di causalità tra la malattia contratta e l'attività professionale svolta, (malattie tabellate), mentre, nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (da ultimo Cassazione Civile sez. VI, 26/08/2021
n.23505, ma anche Cassazione civile, sez. Lav 4.2.2020 n. 2523).
Nel caso in esame l'appellato, in qualità di marittimo con mansioni di nostromo, imbarcato su navi veloci della Compagnia dall'anno 1986 ed in forza, atteso l'esito non CP_3
favorevole del procedimento amministrativo per il riconoscimento della malattia professionale. aveva adito il Tribunale, allegando estratto matricolare e documentazione sanitaria. Il CTU nominato in primo grado, rispondendo al quesito del Tribunale, ha accertato che il lavoratore era affetto da “Spondilodiscoartrosi lombare”, ha precisato che il marittimo, sulla nave, è stato esposto all'azione del mare ed al moto ondoso precisando il meccanismo del moto ondoso sull'organismo.
Il perito ha evidenziato che la nave deve “essere paragonata ad una piattaforma dotata di mobilità da cui si generano vibrazioni che sono trasmesse al corpo umano”, tale azione determina un "… impegno muscolare e quindi sforzo, sia statico che dinamico e sollecitazioni articolari" …. "l'energia vibratoria è prodotta da onde di compressione e decompressione che si propagano mediante una oscillazione periodica a velocità variabile in funzione della quale si possono produrre effetti lesivi su tutto il corpo umano oppure solo su una parte dell'organismo”.
Sulla base di tale premesse e considerato che l'assicurato ha lavorato per oltre 35 anni a bordo di aliscafi della (ove si riscontrano esposizioni particolarmente elevate per gli CP_3
operatori a bordo … rispetto alle minime vibrazioni che il marittimo può ricevere a bordo di navi da crociera, traghetti) ha ritenuto che la patologia accertata, anche se di natura multifattoriale, fosse concausata dall'attività lavorativa.
Secondo il perito l'attività lavorativa non era l'unica e diretta causa della patologia ma doveva essere intesa “come causa preponderante e necessaria”, quindi, facendo riferimento al codice 213 della tabella del DM 38/2000 e della genesi anche extralavorativa di tale infermità ha ritenuto di attribuire alla malattia professionale “spondilodiscoartrosi lombare” un grado di invalidità pari all'8%.
Il perito, nel rispondere al CTP dell' , ha evidenziato che a tali conclusioni erano Pt_1
giunti anche altri consulenti, in altri giudizi aventi ad oggetto l'incidenza delle vibrazioni sulla colonna vertebrale di marittimi imbarcati su aliscafi e navi veloci.
L'ausiliare giungeva a tali conclusioni dopo l'esame della documentazione sanitaria, all'esito della vista dell'assicurato e tenuto conto delle risultanze medico-scientifiche e dello stato matricolare dell'assicurato.
Le argomentazioni medico-legali poste dall'ausiliare d'ufficio a fondamento delle conclusioni raggiunte non sono in alcun modo scalfite dai rilievi sollevati dall'appellante e non determinano la necessità di una nuova perizia, perché, contrariamente a quanto assunto dallo stesso, sono frutto di corretti criteri medico-legali, non appaiono superficiali, né parziali e sono supportate da documenti sanitari e risultano coerenti con il quadro probatorio complessivamente emerso.
Il giudice d'appello non ha l'obbligo di rinnovare la consulenza tecnica (cfr. Cass. S.L.,
13.4.2004, n. 7013) né tantomeno tale obbligo sussiste laddove, come nella specie, le doglianze, non contengono censure specifiche e nuove che si contrappongano convincente- mente alle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata e già oggetto di apprezzamento da parte del perito.
L'appello va, quindi, rigettato e, conseguentemente, la decisione impugnata va confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna l' al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado Pt_1 che liquida in € 2.000,00 oltre spese generali CPA e Iva, come per legge con attribuzione all'avv. Gallo Patrizia.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l.n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis DPR n.115/2002, se dovuto.
Napoli, 16 maggio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Antonietta Savino Presidente
Dott. Daniele Colucci Consigliere
Dott. Michela Bacchetti Consigliere rel. (Giudice Ausiliario) ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 16 maggio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2630 dell'anno 2023 del Ruolo Lavoro
TRA
in persona Parte_1
del rappresentato e difeso per procura generale Parte_2 dall'Avv. Carlo Maria Liguori, domiciliato in Napoli in Via Nuova Poggioreale, angolo S.
Lazzaro
Appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Gallo presso il cui Controparte_1
studio in Aversa alla Via Caravaggio 18 ha eletto domicilio, PEC:
Email_1
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31.10.2023 l' proponeva appello avverso la sentenza Pt_1
del Tribunale di Napoli - sez. Lavoro- n. 5340/23, pubblicata il 20.9.23 non notificata, che accoglieva la domanda di , marittimo con mansioni di nostromo, intesa al Controparte_1
riconoscimento dell'origine professionale delle malattie cui era affetto, quantificava il danno biologico nella misura del 8% e condannava l'Istituto al pagamento dell'indennizzo e delle spese legali.
L'appellante, che in primo grado aveva sostenuto incompetenza territoriale funzionale del
Giudice adito e l'inesistenza del nesso causale si doleva della decisione nella parte in cui il
Tribunale aveva rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio ed aveva recepito acriticamente le conclusioni del CTU che immotivatamente aveva ritenuto l'esistenza del nesso fra la patologia accertata e l'attività lavorativa svolta sulla base delle sole dichiarazioni anamnestiche senza replicare adeguatamente alle osservazioni del CTP dell' ed insisteva quindi, affinché, la Corte, previa nomina di nuovo CTU, riformasse Pt_1 la sentenza impugnata e rigettasse d accogliesse la domanda dell'assicurato.
Con comparsa del 9.12.2024 si costituiva La che con varie argomentazioni CP_2
contrastava le doglianze e chiedeva che l'appello venisse rigettato.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta la doglianza riferita al rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio già sollevata in primo grado con la comparsa di costituzione in giudizio.
Il Tribunale correttamente ha osservato che l' non aveva individuato il Giudice Pt_1
territorialmente competente e non era comparso alla prima udienza, richiamando sul punto l'Ordinanza 15 aprile 2019, n. 10516 Cass sez. VI, che ha affermato che “In tema di rito del lavoro, la disposizione dell'art. 428, primo comma, c.p.c., secondo la quale
l'incompetenza territoriale può essere rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art.
420 c.p.c., va intesa – avuto riguardo alla disciplina riservata all'incompetenza dal nuovo art. 38 c.p.c. (come sostituito dall'art. 4 della l. n. 353 del 1990) – nel significato che detta incompetenza può essere rilevata non oltre la prima udienza in senso cronologico, ossia quella fissata con il decreto contemplato dall'art. 415 c.p.c., quanto il legislatore, con la nuova normativa, ha inteso accelerare al massimo i tempi di risoluzione delle questioni di competenza.
Da osservare che l'art. 38 c.p.c. testualmente prevede “l'eccezione di incompetenza per territorio sia ha per non apposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente”; inoltre in questo grado non è stata per nulla contestata la circostanza, provata dall'appellato, secondo la quale l'Ufficio Giudiziario più prossimo rispetto al luogo ove è iscritta la nave ( ) sulla quale è stato imbarcato l'appellato, risulta essere Persona_1
Napoli.
Anche nel merito l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
La Corte rileva che è ben possibile che il giudicante fondi la sua decisione sulle conclusioni peritali, come statuito dal giudice di legittimità “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso” (cfr., in tal senso, Cass. n. 282/09; Cass. n. 16052/12 e Cass. Ord n. 1815/15 ord.).
Ed ancora (cfr. ex plurimis, Cass. n. 9988 del 2009, n. 22707 del 2010, n. 569 del 2011,
n.1652 del 2012, Cassazione civile sez. lav., 04/01/2018 n.100) “qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico, una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice”.
In tema di assicurazione contro le malattie professionali, la riconducibilità della patologia sofferta dal prestatore di lavoro alle previsioni di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 esclude la necessità di provare l'esistenza del nesso di causalità tra la malattia contratta e l'attività professionale svolta, (malattie tabellate), mentre, nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (da ultimo Cassazione Civile sez. VI, 26/08/2021
n.23505, ma anche Cassazione civile, sez. Lav 4.2.2020 n. 2523).
Nel caso in esame l'appellato, in qualità di marittimo con mansioni di nostromo, imbarcato su navi veloci della Compagnia dall'anno 1986 ed in forza, atteso l'esito non CP_3
favorevole del procedimento amministrativo per il riconoscimento della malattia professionale. aveva adito il Tribunale, allegando estratto matricolare e documentazione sanitaria. Il CTU nominato in primo grado, rispondendo al quesito del Tribunale, ha accertato che il lavoratore era affetto da “Spondilodiscoartrosi lombare”, ha precisato che il marittimo, sulla nave, è stato esposto all'azione del mare ed al moto ondoso precisando il meccanismo del moto ondoso sull'organismo.
Il perito ha evidenziato che la nave deve “essere paragonata ad una piattaforma dotata di mobilità da cui si generano vibrazioni che sono trasmesse al corpo umano”, tale azione determina un "… impegno muscolare e quindi sforzo, sia statico che dinamico e sollecitazioni articolari" …. "l'energia vibratoria è prodotta da onde di compressione e decompressione che si propagano mediante una oscillazione periodica a velocità variabile in funzione della quale si possono produrre effetti lesivi su tutto il corpo umano oppure solo su una parte dell'organismo”.
Sulla base di tale premesse e considerato che l'assicurato ha lavorato per oltre 35 anni a bordo di aliscafi della (ove si riscontrano esposizioni particolarmente elevate per gli CP_3
operatori a bordo … rispetto alle minime vibrazioni che il marittimo può ricevere a bordo di navi da crociera, traghetti) ha ritenuto che la patologia accertata, anche se di natura multifattoriale, fosse concausata dall'attività lavorativa.
Secondo il perito l'attività lavorativa non era l'unica e diretta causa della patologia ma doveva essere intesa “come causa preponderante e necessaria”, quindi, facendo riferimento al codice 213 della tabella del DM 38/2000 e della genesi anche extralavorativa di tale infermità ha ritenuto di attribuire alla malattia professionale “spondilodiscoartrosi lombare” un grado di invalidità pari all'8%.
Il perito, nel rispondere al CTP dell' , ha evidenziato che a tali conclusioni erano Pt_1
giunti anche altri consulenti, in altri giudizi aventi ad oggetto l'incidenza delle vibrazioni sulla colonna vertebrale di marittimi imbarcati su aliscafi e navi veloci.
L'ausiliare giungeva a tali conclusioni dopo l'esame della documentazione sanitaria, all'esito della vista dell'assicurato e tenuto conto delle risultanze medico-scientifiche e dello stato matricolare dell'assicurato.
Le argomentazioni medico-legali poste dall'ausiliare d'ufficio a fondamento delle conclusioni raggiunte non sono in alcun modo scalfite dai rilievi sollevati dall'appellante e non determinano la necessità di una nuova perizia, perché, contrariamente a quanto assunto dallo stesso, sono frutto di corretti criteri medico-legali, non appaiono superficiali, né parziali e sono supportate da documenti sanitari e risultano coerenti con il quadro probatorio complessivamente emerso.
Il giudice d'appello non ha l'obbligo di rinnovare la consulenza tecnica (cfr. Cass. S.L.,
13.4.2004, n. 7013) né tantomeno tale obbligo sussiste laddove, come nella specie, le doglianze, non contengono censure specifiche e nuove che si contrappongano convincente- mente alle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata e già oggetto di apprezzamento da parte del perito.
L'appello va, quindi, rigettato e, conseguentemente, la decisione impugnata va confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna l' al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado Pt_1 che liquida in € 2.000,00 oltre spese generali CPA e Iva, come per legge con attribuzione all'avv. Gallo Patrizia.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l.n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis DPR n.115/2002, se dovuto.
Napoli, 16 maggio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente