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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/04/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di PO NO
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 4009/2024
Il Tribunale di PO NO , Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna President e
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4009 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione l'1/4/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nata a [...] il Parte_1
28/12/1992, residente in [...] al Corso Michelangelo
Protopisani, 68, C.F. , elettivamente C.F._1
domiciliata in Casoria (NA) alla Traversa Nazionale delle Puglie VI, 12, presso lo studio dell'avvocato Ciro Cipolletti, che la rappresenta e difende giusta procura agli atti;
E
, nato a [...] il Controparte_1
9/4/1992, C.F.: , elettivamente C.F._2
domiciliato in Casoria (NA) alla Via P.pe di Piemonte, 58, presso lo studio dell'avvocato Pasquale Fuccio, che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di PO NO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 22 ottobre
2024, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio il
10/9/2020 in Casoria (NA), dal quale è nato un figlio
( , nato a [...] il [...]) , Persona_1
hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano :
Pag. 2 di 7 1) I coniugi espressamente consentono alla loro separazione personale consensuale. Gli stessi già vivono separatamente presso le residenze dei propri genitori, in quanto alla Sig.ra in Casoria alla Via Naz. n. 148, in quanto Pt_1 Controparte_2
al Sig. in PO alla Via A. Sallustro n. 171 CP_1
1) la moglie abiterà con il figlio presso i nonni materni;
2) l'affido sarà condiviso e il figlio minore avrà residenza prevalente presso la madre;
3) il padre potrà vedere il figlio e tenerlo con sé, uno/due giorni a settimana, preferibilmente il sabato e/o la domenica dalle ore
16:00 alle ore 20:00, compatibilmente con gli orari di lavoro, senza pernotto che avverrà gradualmente stante la tenera età del bimbo che dorme solo con la madre. In caso di impedimento verrà concordato preventivamente e con preavviso di almeno 24 ore un altro giorno feriale. Nelle festività natalizie, il figlio trascorrerà le dette ricorrenze in modo alternato, nel senso che nell'anno che trascorrerà la vigilia di Natale con la madre, trascorrerà poi il Natale con il padre, e così per il 31.12 e il capodanno e viceversa, senza pernotto per i motivi di cui sopra.
Nelle suddette festività e comunque entro e non oltre l'epifania il padre terrà per uno/due giorni con sé il bimbo senza pernotto.
Per le festività pasquali il figlio minore trascorrerà le dette circostanze altresì in modo alternato nel senso che nell'anno che trascorrerà la vigilia di Pasqua con la madre, trascorrerà poi la Pasqua con il padre e viceversa, il tutto pre ventivamente
Pag. 3 di 7 concordato e senza pernotto. Altresì, nel periodo estivo, il padre potrà vedere il figlio per 7/10 (SETTE/DIECI) giorni anche consecutivi, il tutto preventivamente concordato con il coniuge, senza pernotto. Qualsiasi altra variazione anche relativamente a quanto già concordato può essere modificata dai coniugi di comune accordo e nell'esclusivo interesse del figlio minore;
4) il coniuge Sig. allo scopo di provvedere agli CP_1
alimenti del figlio minore verserà al coniuge un assegno mensile di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) da rivalutare ogni anno secondo gli indici Istat Foi, e contribuirà alle spese di istruzione, mediche e ludiche del figlio minore nella misura del
50% con la coniuge, eventualmente necessarie se non coperte dalla SS. SS. NN. o diversamente concordato, nonché le spese straordinarie come da accordo siglato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di PO NO. Inoltre, il coniuge Sig. CP_1
ha già rilasciato nulla osta al coniuge Sig.ra all'incasso Pt_1
dell'assegno unico in favore del figlio minore , Persona_1
che conferma in questa sede, impegnandosi fin da ora alla consegna tempestiva della documentazione necessaria al DSU o all'Isee se richiesto dall'Ente erogatore. Inoltre il sig. CP_1
si rende sin d'ora disponibile a versare una somma di Euro
1000,00 a compensazione dei mancati totali pagamenti delle mensilità pregresse da somma re nel mantenimento mensile che quindi sarà di Euro 300,00= per venti mensilità. Resta inteso che tutte le scelte operate nell'interesse del figlio e ad esso
Pag. 4 di 7 relative, verranno sempre preventivamente concordate tra i coniugi;
5) I coniugi, con il presente atto, autorizzano reciprocamente il cambio di residenza, e anche all'espatrio, salvo il diritto del coniuge non convivente di intrattenere rapporti con il figlio. A tal proposito, i coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente e tempestivamente eventuali variazioni in merito;
6) I sottoscritti coniugi dichiarano di non avere alcun conto corrente in comune, né di avere in comune titoli o altri beni mobili, beni mobili registrati o valori, e affermano di non avere partecipazioni societarie.
7) Entrambi i coniugi autorizzano la competente Autorità amministrativa a rilasciare, mantenere o prorogare il passaporto o altro documento valido per l'espatrio in favore di ciascuno dei coniugi.
8) Ogni altro rapporto s'intende già regolato tra i coniugi .
In seguito ad un rinvio disposto per consentire alle parti di fornire chiarimenti in ordine al termine di versamento del mantenimento, quest'ultime, con note ex art 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza del 31/3/2025 hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso , precisando che il mantenimento sarà versato entro il giorno 5 di ogni mese .
La Giudice delegata, con provvedimento dell'1/4/2025, preso atto del ricorso congiunto e delle note depositate dalle parti, ha
Pag. 5 di 7 rimesso la causa al Collegio per la decisione, previo parere del
PM.
Il PM ha apposto il Visto in data 2/4/2025.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso .
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, gli stessi possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di Parte_1
(nata a [...] il [...]) e CP_1
(nato a [...] il [...]) alle
[...]
condizioni come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casoria
(NA) (Atto n.10, P. I, S. - Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
Pag. 6 di 7 2020) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 9/4/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di PO NO
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 4009/2024
Il Tribunale di PO NO , Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna President e
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4009 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione l'1/4/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nata a [...] il Parte_1
28/12/1992, residente in [...] al Corso Michelangelo
Protopisani, 68, C.F. , elettivamente C.F._1
domiciliata in Casoria (NA) alla Traversa Nazionale delle Puglie VI, 12, presso lo studio dell'avvocato Ciro Cipolletti, che la rappresenta e difende giusta procura agli atti;
E
, nato a [...] il Controparte_1
9/4/1992, C.F.: , elettivamente C.F._2
domiciliato in Casoria (NA) alla Via P.pe di Piemonte, 58, presso lo studio dell'avvocato Pasquale Fuccio, che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di PO NO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 22 ottobre
2024, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio il
10/9/2020 in Casoria (NA), dal quale è nato un figlio
( , nato a [...] il [...]) , Persona_1
hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano :
Pag. 2 di 7 1) I coniugi espressamente consentono alla loro separazione personale consensuale. Gli stessi già vivono separatamente presso le residenze dei propri genitori, in quanto alla Sig.ra in Casoria alla Via Naz. n. 148, in quanto Pt_1 Controparte_2
al Sig. in PO alla Via A. Sallustro n. 171 CP_1
1) la moglie abiterà con il figlio presso i nonni materni;
2) l'affido sarà condiviso e il figlio minore avrà residenza prevalente presso la madre;
3) il padre potrà vedere il figlio e tenerlo con sé, uno/due giorni a settimana, preferibilmente il sabato e/o la domenica dalle ore
16:00 alle ore 20:00, compatibilmente con gli orari di lavoro, senza pernotto che avverrà gradualmente stante la tenera età del bimbo che dorme solo con la madre. In caso di impedimento verrà concordato preventivamente e con preavviso di almeno 24 ore un altro giorno feriale. Nelle festività natalizie, il figlio trascorrerà le dette ricorrenze in modo alternato, nel senso che nell'anno che trascorrerà la vigilia di Natale con la madre, trascorrerà poi il Natale con il padre, e così per il 31.12 e il capodanno e viceversa, senza pernotto per i motivi di cui sopra.
Nelle suddette festività e comunque entro e non oltre l'epifania il padre terrà per uno/due giorni con sé il bimbo senza pernotto.
Per le festività pasquali il figlio minore trascorrerà le dette circostanze altresì in modo alternato nel senso che nell'anno che trascorrerà la vigilia di Pasqua con la madre, trascorrerà poi la Pasqua con il padre e viceversa, il tutto pre ventivamente
Pag. 3 di 7 concordato e senza pernotto. Altresì, nel periodo estivo, il padre potrà vedere il figlio per 7/10 (SETTE/DIECI) giorni anche consecutivi, il tutto preventivamente concordato con il coniuge, senza pernotto. Qualsiasi altra variazione anche relativamente a quanto già concordato può essere modificata dai coniugi di comune accordo e nell'esclusivo interesse del figlio minore;
4) il coniuge Sig. allo scopo di provvedere agli CP_1
alimenti del figlio minore verserà al coniuge un assegno mensile di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) da rivalutare ogni anno secondo gli indici Istat Foi, e contribuirà alle spese di istruzione, mediche e ludiche del figlio minore nella misura del
50% con la coniuge, eventualmente necessarie se non coperte dalla SS. SS. NN. o diversamente concordato, nonché le spese straordinarie come da accordo siglato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di PO NO. Inoltre, il coniuge Sig. CP_1
ha già rilasciato nulla osta al coniuge Sig.ra all'incasso Pt_1
dell'assegno unico in favore del figlio minore , Persona_1
che conferma in questa sede, impegnandosi fin da ora alla consegna tempestiva della documentazione necessaria al DSU o all'Isee se richiesto dall'Ente erogatore. Inoltre il sig. CP_1
si rende sin d'ora disponibile a versare una somma di Euro
1000,00 a compensazione dei mancati totali pagamenti delle mensilità pregresse da somma re nel mantenimento mensile che quindi sarà di Euro 300,00= per venti mensilità. Resta inteso che tutte le scelte operate nell'interesse del figlio e ad esso
Pag. 4 di 7 relative, verranno sempre preventivamente concordate tra i coniugi;
5) I coniugi, con il presente atto, autorizzano reciprocamente il cambio di residenza, e anche all'espatrio, salvo il diritto del coniuge non convivente di intrattenere rapporti con il figlio. A tal proposito, i coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente e tempestivamente eventuali variazioni in merito;
6) I sottoscritti coniugi dichiarano di non avere alcun conto corrente in comune, né di avere in comune titoli o altri beni mobili, beni mobili registrati o valori, e affermano di non avere partecipazioni societarie.
7) Entrambi i coniugi autorizzano la competente Autorità amministrativa a rilasciare, mantenere o prorogare il passaporto o altro documento valido per l'espatrio in favore di ciascuno dei coniugi.
8) Ogni altro rapporto s'intende già regolato tra i coniugi .
In seguito ad un rinvio disposto per consentire alle parti di fornire chiarimenti in ordine al termine di versamento del mantenimento, quest'ultime, con note ex art 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza del 31/3/2025 hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso , precisando che il mantenimento sarà versato entro il giorno 5 di ogni mese .
La Giudice delegata, con provvedimento dell'1/4/2025, preso atto del ricorso congiunto e delle note depositate dalle parti, ha
Pag. 5 di 7 rimesso la causa al Collegio per la decisione, previo parere del
PM.
Il PM ha apposto il Visto in data 2/4/2025.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso .
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, gli stessi possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di Parte_1
(nata a [...] il [...]) e CP_1
(nato a [...] il [...]) alle
[...]
condizioni come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casoria
(NA) (Atto n.10, P. I, S. - Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
Pag. 6 di 7 2020) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 9/4/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 7 di 7