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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 05/03/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Andrea Carli Presidente
dott. Francesca Marrapodi Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 26/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 1147/2024 promossa da
, c.f. con il patrocinio dell'avv. Sergio Parte_1 C.F._1
Conte, con elezione di domicilio in Novara, via San Francesco d'Assisi 20 B;
parte attrice
nei confronti di c.f. , con il patrocinio dell'avv. Elena Chiastellaro, con CP_1 C.F._2 elezione di domicilio in Biella, via Repubblica 49;
parte convenuta
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni:
Per l'attore: separazione, affido condiviso, collocamento di presso la madre con visite libere Per_1 al padre, collocamento di presso il padre con visite alla madre due week-end al mese salvo Per_2 ulteriori richieste del minore, mantenimento come da provvedimento provvisorio.
Per la convenuta: separazione, affido condiviso, collocamento di presso la madre con visite Per_1 libere al padre, collocamento di a settimane alternate presso ciascun genitore, mantenimento Per_2 come da memoria di costituzione.
per i seguenti
MOTIVI
FATTO e anno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
Camburzano il 21 giugno 2015, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di
Stato Civile del Comune di Camburzano, anno 2015, parte I, serie -, numero 3;
Dall'unione sono nati, a Biella, i figli , il 16 marzo 2007, e , il 15 Persona_3 Persona_4 giugno 2009.
con ricorso depositato il 20/11/2024 ha chiesto dichiararsi la Parte_1 separazione dal coniuge, chiedendo di regolamentare le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei minori. on memoria depositata il 13/01/2025 si è associata alla domanda di separazione CP_1 dal coniuge, rappresentando la situazione di difficoltà personale e scolastica in cui si trovava il figlio minore a causa della perdita dei nonni e della separazione dei genitori. Per_2
All'udienza del 12/02/2025 le parti davano atto che provvisoriamente abitava dalla Persona_3 madre e abitava dal padre e raggiungevano il seguente accordo conciliativo: Persona_4
Dato atto dell'attuale collocamento dei figli, il padre contribuirà al mantenimento di versando Per_1 alla madre € 250,00 mensili rivalutabili entro il 10 di ogni mese e la madre contribuirà al mantenimento di versando al padre € 150,00 mensili rivalutabili entro il 10 di ogni mese;
le Per_2 spese straordinarie per ciascun figlio verranno ripartite nella misura del 40% a carico della madre
e del 60% a carico del padre come da Protocollo in uso presso il Tribunale.
La giudice disponeva in conformità dello stesso e disponeva l'ascolto dei minori. All'udienza del 20 febbraio 2025 la giudice ascoltava i minori, autorizzava le parti a vivere separate e confermava il proprio provvedimento provvisorio in punto di mantenimento;
le parti concludevano come in epigrafe con rinuncia ai termini per comparse conclusionali e la giudice si riservava di riferire al collegio.
DIRITTO
Ai sensi dell'art.151, comma 1, c.c. il giudice concede la separazione giudiziale “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.” Nel presente caso, le parti hanno cessato di convivere e non si sono più riconciliate. Sussistono pertanto i presupposti per pronunciare la separazione giudiziale.
Ai sensi degli art. 337 bis ss. c.c., stante l'accordo raggiunto dalle parti e in assenza di motivi ostativi, deve disporsi l'affido condiviso di e . Per_1 Persona_4
Per quanto invece riguarda il collocamento dei minori, compirà diciotto anni fra meno di un Per_1 mese;
pertanto, il Tribunale si limita a dare atto che fino al raggiungimento della maggiore età egli abiterà con la madre e frequenterà liberamente il padre.
invece deve ancora compiere sedici anni e dopo la separazione di fatto dei genitori ha abitato Per_2 inizialmente con la madre e successivamente con il padre. Sentito dalla giudice all'udienza del 20 febbraio 2025, egli ha affermato di avere un buon rapporto con entrambi i genitori e di non avere una preferenza netta in materia di collocamento: alla luce di tali dichiarazioni, il padre ha chiesto il collocamento del minore presso di sé, mentre la madre ha chiesto il collocamento alternato.
Considerato che il minore ha espresso una lieve preferenza per il collocamento presso il padre (“Ho chiesto io di spostarmi, per me è indifferente con chi stare, sono stato tanto con mia mamma, ora vorrei stare con mio papà.”), e considerato altresì che entrambi i fratelli hanno dichiarato di aver tratto beneficio dal reciproco allontanamento, il Tribunale ritiene di mantenere il collocamento presso il padre, e di prevedere un calendario di frequentazioni madre – figlio che potrà in ogni caso essere modificato o ampliato tenuto conto dei desideri e degli impegni del minore.
Le parti hanno dichiarato che sta attraversando una fase di crisi dovuta alla separazione dei Per_2 genitori e alla perdita dei nonni, ha un cattivo rendimento scolastico, non ha fiducia negli adulti e rifiuta qualsiasi forma di sostegno psicologico o educativo. Durante l'ascolto in Tribunale egli si è mostrato effettivamente poco propenso a parlare di sé e ha dichiarato di non desiderare forme di sostegno;
ciò nonostante, ha reso alcune dichiarazioni molto lucide e mature sulla propria condizione personale e familiare: per esempio, ha individuato nella separazione dei genitori la ragione della propria sofferenza, ma si è detto consapevole che tale problema non aveva soluzione, oppure ha ammesso sinceramente di non andare bene a scuola per mancanza di voglia ma di essere comunque persuaso dell'importanza di prendere un diploma di maturità, come richiesto dai genitori. Il Tribunale, preso atto del rifiuto del minore per forme di sostegno psicologico o educativo, e confidando nella sua capacità di maturazione, ritiene di non disporre interventi in tal senso.
Per contro, le parti sono apparse davvero esauste per il protrarsi di dinamiche fortemente conflittuali all'interno del nucleo familiare;
la madre, in particolare, è apparsa molto provata dalla convivenza con due figli che non sempre dimostrano una capacità di collaborazione alla vita domestica adeguata all'età. Le parti, inoltre, sono apparse poco capaci di dialogare sulle questioni della famiglia e di agire all'unisono nei rapporti coi figli;
il padre, in particolare, non è risultato pienamente consapevole della necessità di concordare le decisioni prima con la moglie e poi coi figli. Il Tribunale, ritenutolo necessario al fine di favorire la serenità di , suggerisce quindi alle parti di iniziare un percorso Per_2 di supporto psicologico volto a superare il dolore della separazione e a rafforzare le proprie capacità di dialogo con l'altro genitore e con il figlio.
Per quanto infine concerne il mantenimento, tenuto conto del collocamento dei minori e della sproporzione reddituale fra le parti, il Tribunale ritiene di disporre in conformità dell'accordo raggiunto dalle parti nel corso del procedimento.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., in considerazione dell'ampio accordo delle parti, il Tribunale ritiene infine di disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 1147 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 he hanno contratto matrimonio concordatario in Camburzano il 21 giugno 2015,
[...] atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Camburzano, anno 2015, parte I, serie -, numero 3;
2) Affida i minori e entrambi i genitori;
Per_1 Per_5
3) Dà atto che fino al raggiungimento della maggiore età manterrà il collocamento Per_1 presso la madre e frequenterà liberamente il padre;
4) Dispone che mantenga il collocamento presso il padre e frequenti la madre due Per_5 week-end al mese, o per periodi più lunghi previo l'accordo delle parti e il consenso del minore;
dispone inoltre che rascorra con ciascun genitore quindici giorni durante Per_5 le vacanze estive, sette giorni durante le vacanze natalizie e le ulteriori vacanze e festività in maniera paritaria e alternata;
in caso di disaccordo sui periodi la scelta prioritaria spetterà alla madre negli anni dispari e al padre negli anni pari;
5) Invita i genitori a intraprendere un percorso di sostegno psicologico;
6) Dispone che il padre contribuisca al mantenimento di versando alla madre € 250,00 Per_1 mensili rivalutabili entro il 10 di ogni mese e la madre contribuisca al mantenimento di versando al padre € 150,00 mensili rivalutabili entro il 10 di ogni mese;
le spese Per_5 straordinarie per ciascun figlio verranno ripartite nella misura del 40% a carico della madre e del 60% a carico del padre come da Protocollo in uso presso il Tribunale.
7) Dispone la compensazione delle spese di lite;
8) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Camburzano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 26/02/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Andrea Carli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Andrea Carli Presidente
dott. Francesca Marrapodi Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 26/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 1147/2024 promossa da
, c.f. con il patrocinio dell'avv. Sergio Parte_1 C.F._1
Conte, con elezione di domicilio in Novara, via San Francesco d'Assisi 20 B;
parte attrice
nei confronti di c.f. , con il patrocinio dell'avv. Elena Chiastellaro, con CP_1 C.F._2 elezione di domicilio in Biella, via Repubblica 49;
parte convenuta
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni:
Per l'attore: separazione, affido condiviso, collocamento di presso la madre con visite libere Per_1 al padre, collocamento di presso il padre con visite alla madre due week-end al mese salvo Per_2 ulteriori richieste del minore, mantenimento come da provvedimento provvisorio.
Per la convenuta: separazione, affido condiviso, collocamento di presso la madre con visite Per_1 libere al padre, collocamento di a settimane alternate presso ciascun genitore, mantenimento Per_2 come da memoria di costituzione.
per i seguenti
MOTIVI
FATTO e anno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
Camburzano il 21 giugno 2015, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di
Stato Civile del Comune di Camburzano, anno 2015, parte I, serie -, numero 3;
Dall'unione sono nati, a Biella, i figli , il 16 marzo 2007, e , il 15 Persona_3 Persona_4 giugno 2009.
con ricorso depositato il 20/11/2024 ha chiesto dichiararsi la Parte_1 separazione dal coniuge, chiedendo di regolamentare le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei minori. on memoria depositata il 13/01/2025 si è associata alla domanda di separazione CP_1 dal coniuge, rappresentando la situazione di difficoltà personale e scolastica in cui si trovava il figlio minore a causa della perdita dei nonni e della separazione dei genitori. Per_2
All'udienza del 12/02/2025 le parti davano atto che provvisoriamente abitava dalla Persona_3 madre e abitava dal padre e raggiungevano il seguente accordo conciliativo: Persona_4
Dato atto dell'attuale collocamento dei figli, il padre contribuirà al mantenimento di versando Per_1 alla madre € 250,00 mensili rivalutabili entro il 10 di ogni mese e la madre contribuirà al mantenimento di versando al padre € 150,00 mensili rivalutabili entro il 10 di ogni mese;
le Per_2 spese straordinarie per ciascun figlio verranno ripartite nella misura del 40% a carico della madre
e del 60% a carico del padre come da Protocollo in uso presso il Tribunale.
La giudice disponeva in conformità dello stesso e disponeva l'ascolto dei minori. All'udienza del 20 febbraio 2025 la giudice ascoltava i minori, autorizzava le parti a vivere separate e confermava il proprio provvedimento provvisorio in punto di mantenimento;
le parti concludevano come in epigrafe con rinuncia ai termini per comparse conclusionali e la giudice si riservava di riferire al collegio.
DIRITTO
Ai sensi dell'art.151, comma 1, c.c. il giudice concede la separazione giudiziale “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.” Nel presente caso, le parti hanno cessato di convivere e non si sono più riconciliate. Sussistono pertanto i presupposti per pronunciare la separazione giudiziale.
Ai sensi degli art. 337 bis ss. c.c., stante l'accordo raggiunto dalle parti e in assenza di motivi ostativi, deve disporsi l'affido condiviso di e . Per_1 Persona_4
Per quanto invece riguarda il collocamento dei minori, compirà diciotto anni fra meno di un Per_1 mese;
pertanto, il Tribunale si limita a dare atto che fino al raggiungimento della maggiore età egli abiterà con la madre e frequenterà liberamente il padre.
invece deve ancora compiere sedici anni e dopo la separazione di fatto dei genitori ha abitato Per_2 inizialmente con la madre e successivamente con il padre. Sentito dalla giudice all'udienza del 20 febbraio 2025, egli ha affermato di avere un buon rapporto con entrambi i genitori e di non avere una preferenza netta in materia di collocamento: alla luce di tali dichiarazioni, il padre ha chiesto il collocamento del minore presso di sé, mentre la madre ha chiesto il collocamento alternato.
Considerato che il minore ha espresso una lieve preferenza per il collocamento presso il padre (“Ho chiesto io di spostarmi, per me è indifferente con chi stare, sono stato tanto con mia mamma, ora vorrei stare con mio papà.”), e considerato altresì che entrambi i fratelli hanno dichiarato di aver tratto beneficio dal reciproco allontanamento, il Tribunale ritiene di mantenere il collocamento presso il padre, e di prevedere un calendario di frequentazioni madre – figlio che potrà in ogni caso essere modificato o ampliato tenuto conto dei desideri e degli impegni del minore.
Le parti hanno dichiarato che sta attraversando una fase di crisi dovuta alla separazione dei Per_2 genitori e alla perdita dei nonni, ha un cattivo rendimento scolastico, non ha fiducia negli adulti e rifiuta qualsiasi forma di sostegno psicologico o educativo. Durante l'ascolto in Tribunale egli si è mostrato effettivamente poco propenso a parlare di sé e ha dichiarato di non desiderare forme di sostegno;
ciò nonostante, ha reso alcune dichiarazioni molto lucide e mature sulla propria condizione personale e familiare: per esempio, ha individuato nella separazione dei genitori la ragione della propria sofferenza, ma si è detto consapevole che tale problema non aveva soluzione, oppure ha ammesso sinceramente di non andare bene a scuola per mancanza di voglia ma di essere comunque persuaso dell'importanza di prendere un diploma di maturità, come richiesto dai genitori. Il Tribunale, preso atto del rifiuto del minore per forme di sostegno psicologico o educativo, e confidando nella sua capacità di maturazione, ritiene di non disporre interventi in tal senso.
Per contro, le parti sono apparse davvero esauste per il protrarsi di dinamiche fortemente conflittuali all'interno del nucleo familiare;
la madre, in particolare, è apparsa molto provata dalla convivenza con due figli che non sempre dimostrano una capacità di collaborazione alla vita domestica adeguata all'età. Le parti, inoltre, sono apparse poco capaci di dialogare sulle questioni della famiglia e di agire all'unisono nei rapporti coi figli;
il padre, in particolare, non è risultato pienamente consapevole della necessità di concordare le decisioni prima con la moglie e poi coi figli. Il Tribunale, ritenutolo necessario al fine di favorire la serenità di , suggerisce quindi alle parti di iniziare un percorso Per_2 di supporto psicologico volto a superare il dolore della separazione e a rafforzare le proprie capacità di dialogo con l'altro genitore e con il figlio.
Per quanto infine concerne il mantenimento, tenuto conto del collocamento dei minori e della sproporzione reddituale fra le parti, il Tribunale ritiene di disporre in conformità dell'accordo raggiunto dalle parti nel corso del procedimento.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., in considerazione dell'ampio accordo delle parti, il Tribunale ritiene infine di disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 1147 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 he hanno contratto matrimonio concordatario in Camburzano il 21 giugno 2015,
[...] atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Camburzano, anno 2015, parte I, serie -, numero 3;
2) Affida i minori e entrambi i genitori;
Per_1 Per_5
3) Dà atto che fino al raggiungimento della maggiore età manterrà il collocamento Per_1 presso la madre e frequenterà liberamente il padre;
4) Dispone che mantenga il collocamento presso il padre e frequenti la madre due Per_5 week-end al mese, o per periodi più lunghi previo l'accordo delle parti e il consenso del minore;
dispone inoltre che rascorra con ciascun genitore quindici giorni durante Per_5 le vacanze estive, sette giorni durante le vacanze natalizie e le ulteriori vacanze e festività in maniera paritaria e alternata;
in caso di disaccordo sui periodi la scelta prioritaria spetterà alla madre negli anni dispari e al padre negli anni pari;
5) Invita i genitori a intraprendere un percorso di sostegno psicologico;
6) Dispone che il padre contribuisca al mantenimento di versando alla madre € 250,00 Per_1 mensili rivalutabili entro il 10 di ogni mese e la madre contribuisca al mantenimento di versando al padre € 150,00 mensili rivalutabili entro il 10 di ogni mese;
le spese Per_5 straordinarie per ciascun figlio verranno ripartite nella misura del 40% a carico della madre e del 60% a carico del padre come da Protocollo in uso presso il Tribunale.
7) Dispone la compensazione delle spese di lite;
8) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Camburzano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 26/02/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Andrea Carli