Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/03/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Enzo Davide Ruffo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4177/2014 R.G. proposta da
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Parte_1
Virgilio, giusta procura in atti;
-parte attrice-
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Remigio
Antonicelli e Marilena Chimienti, giusta procura in atti;
-parte convenuta-avente ad oggetto: azione di accertamento negativo del credito e di risarcimento del danno.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del
18.10.2024, che si abbia qui per integralmente trascritto e richiamato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione,
giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
1
2-Con atto di citazione, notificato il 10.03.2014,
[...]
, dopo aver allegato che: Parte_1
1) di aver stipulato con l'Acquedotto Pugliese s.p.a. (d'ora in avanti AQP), nella qualità di proprietaria dell'immobile, sito in Adelfia (BA) alla Piazza V.
Cimmarrusti, civici 17,18,19, un contratto per la fornitura idrica dell'abitazione;
2) di aver ricevuto in data 02.05.2001 dall'Acquedotto
Pugliese la fattura numero n._2001.203.1072909, relativa al trimestre gennaio-marzo 2001, con la quale le veniva richiesto il pagamento, entro il 31.05.2001, della somma di Lire 15.704.500, in conseguenza del consumo effettivo di 3.979 mc di acqua, con riferimento al periodo
19.04.2000-16.03.2001;
3) i predetti consumi non corrispondevano a quelli effettivi;
4) che, in ogni caso, il diritto di credito, di cui alla predetta fattura si era estinto per prescrizione;
5) con raccomandata del 02.09.2011 l'AQP aveva comunicato,
a causa della morosità della la volontà di Parte_1
risolvere il contratto;
6) in data 04.12.2013, l'AQP aveva interrotto l'erogazione dell'acqua, presso l'abitazione dell'attrice, provocando il danneggiamento dell'autoclave e della caldaia gas-
metano, impedendo, altresì, alla di utilizzare Parte_1
l'immobile;
ha convenuto in giudizio Controparte_2
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
A. Dichiarare i mc. 3979 di consumo idrico riportati nella
2 fattura n. 2001.203.1072909 del 02.05.2001 CP_2
relativa il Trimestre Gennaio-Marzo 2001 e conteggiati
in Lire 15.704.500 (“pari a Euro 8.110,70) non
corrispondenti al consumo idrico effettivo e reale dal
19.04.2000 al 16.3.2001 della casa abitativa della
[...]
sita in Adelfia(BA) alla Piazza V. Parte_2
Cimmarrusti nn. 17-18- e 19 dal 19.04.2000 al 16.3.2001
di cui al contratto di fornitura “1987 C 25143(003275),
codice cliente 688488”, ma riconducibili solo ed
esclusivamente all'errato funzionamento e/o alla
manomissione del misuratore-contatore;
B. Dichiarare che la sig.ra non è Parte_1
debitrice nei confronti dell' , con sede legale CP_2
in Bari, della somma di cui alla fattura 2001.203.1072909
del 02.05.2001 e conseguenti interessi.
IN VIA SUBORDINATA:
C. Dichiarare che il credito dell' con sede CP_2
legale in Bari, nei confronti dell' Parte_2
di cui alla fattura n. 2001.203.1072909 del
[...]
02.05.2001 di euro 8.110,70 e dei relativi interessi si
sono prescritti ex art. 2948 n. 4 codice civile;
D. Dichiarare insussistente ovvero di non rilevante
importanza l'inadempimento dell' e, Parte_2
conseguentemente, infondata la richiesta dell'AQP di
risoluzione del contratto di fornitura “1987
C25143(003275), codice cliente 688488”;
E. Dichiarare illegittimi la sospensione del servizio
idrico-fognario e il rifiuto dell'AQP all'accettazione
del pagamento del “credito, con gli interessi di legge”,
3 mediante versamenti rateali mensili consecutivi da parte
dell' (ovviamente con le riserve e Parte_2
precisazioni formulate) e al contestuale immediato
ripristino dell'utenza idrica-fognaria;
F. Condannare l' con sede in Bari, in persona CP_2
del Presidente e/o legale rappresentante pro-tempore,
alla restituzione-rimborso di tutte le somme corrisposte
e a corrispondersi da parte dell' - anche Parte_2
per spese processuali, di registrazione e legali - nonché
al risarcimento dei danni tutti, da determinarsi anche
in via equitativa ex art. 1226 cod. civ.;
G. Condannare I' con sede in Bari, in persona CP_2
del Presidente e/o legale rappresentante pro-tempore, al
pagamento in favore dell' delle Parte_2
spese del giudizio ex art. 91 c.p.c. nonché al
risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.”
I.
3-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 30.04.2014, si è costituito l'Acquedotto Pugliese S.p.A. il quale, dopo aver eccepito l'infondatezza delle avverse domande ne ha chiesto il rigetto, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
I.
4-Espletate le prove testimoniali ammesse, all'udienza del 18.10.2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, come da verbale, la causa è stata riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-La domanda di accertamento negativo del credito, formulata dall'attrice, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
4 II.
3-In applicazione del principio della ragione più liquida secondo cui “deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale, in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della stretta consequenzialità logico-sistematica, ed è quindi consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio”
(da ultimo Cass. 26634/2022; in senso conforme Cass. Sezioni
Unite n. 9936/2014), alla contestazione dei consumi addebitati dall'AQP nella fattura n.2001.203.1072909, oggetto delle domande, presentate ai punti A) e B) delle conclusioni dell'atto di citazione, può essere anteposto l'esame dell'eccezione di prescrizione, formulata, in via subordinata alla lett. C) dell'atto introduttivo.
II.
4-L'eccezione è fondata.
II.
5-Nel caso di specie, deve, innanzitutto, osservarsi che, inerendo il diritto di credito litigioso al pagamento della bolletta per la fornitura del servizio idrico, relativa ai consumi del trimestre da gennaio a marzo del 2001 e trattandosi, pertanto, di prestazione periodica da effettuare con cadenza trimestrale, trova applicazione il termine quinquennale di prescrizione, previsto dall'art. 2948 n.4 c.c.
II.
6-Si veda, nella giurisprudenza di legittimità, Cass.
1442/2015 “Il prezzo della somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per
5 ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa petendi" di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., ed il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale. (in senso conforme Cass.
6209/1999).
II.
7-Nonché, in termini più recenti, Cass. 22824/2024 “I corrispettivi dovuti per i consumi idrici relativi ad annualità precedenti, qualora siano riferiti a un periodo molto anteriore, sono soggetti alla prescrizione quinquennale, che decorre dalla scadenza delle singole annualità di consumo”.
II.
8-E, infine, nella giurisprudenza di merito, Tribunale
Catanzaro sez. I, 05/10/2023, n.1596 “La fornitura di acqua, pur avendo rilevanza pubblicistica, è a tutti gli effetti un contratto di somministrazione. Di conseguenza i relativi crediti soggiacciono alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4
c.c., in quanto aventi ad oggetto una prestazione periodica dipendente da una "causa petendi" a carattere continuativo, la cui decorrenza coincide col momento in cui il consumo si è verificato, potendosi anche incorporare in un'unica richiesta di pagamento il consumo di un'intera annualità. Per evitare la prescrizione del credito la richiesta di pagamento deve pervenire al domicilio dell'utente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il consumo di acqua è stato riscontrato, non essendo sufficiente che la richiesta venga solo inviata entro cinque anni, ma essendo necessario che essa giunga effettivamente al domicilio dell'utente entro tale data”.
II.
9-Per quanto riguarda, invece, l'individuazione del dies
a quo, in applicazione dell'art. 2935 c.c., a norma del quale “la
6 prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, nel caso di specie, lo stesso deve essere individuato nella data del 31.05.2001, corrispondente a quello di scadenza della fattura n.2001.203.1072909.
II.10-Si veda, sul punto, Tribunale Nuoro, 03/12/2018, n.647
“Il termine per l'adempimento della obbligazione relativa al pagamento del canone per l'erogazione del servizio pubblico di fornitura di acqua potabile, in assenza di diverse previsioni contrattuali, si presume a favore del debitore ex art. 1184 cod. civ., con la conseguenza che la prescrizione del credito decorre solo dalla scadenza dell'ultimo dei termini utili, in quanto prima di tale data l'amministrazione non può pretendere l'adempimento della prestazione”.
II.11-Ciò posto, deve osservarsi che l'AQP, a fronte dell'eccezione di prescrizione dell'attrice, non ha dimostrato, come era suo onere, l'esistenza di validi ed efficaci atti interruttivi.
II.12-Deve, innanzitutto, osservarsi che l'atto di costituzione in mora, essendo un atto giuridico unilaterale recettizio, è idoneo ad interrompere la prescrizione, a condizione che venga portato a conoscenza del destinatario.
II.13-Vedasi, Cass. 27412/2021 “L'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta, ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4,
c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale
7 frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto”.
II.14-Nel caso de quo, è, pertanto, inidoneo ad interrompere la prescrizione il sollecito di pagamento, contenuto nella raccomandata del 20.06.2005 (allegato 6 del fascicolo dell'AQP, relativo al procedimento cautelare ante causam iscritto al n.15083/2013 R.G.) non essendovi, in assenza dell'avviso di ricevimento, la prova, a fronte anche della contestazione, sollevata dall'attrice di averla ricevuta, che tale missiva sia state effettivamente portata a conoscenza della né avendo Parte_1
l'AQP offerto nessun altro elemento, nemmeno di natura indiziaria, da cui desumere che tale raccomandata sia stata effettivamente consegnata all'attrice.
II.15-Vedasi Cass. n.28580/2024: “La raccomandata inviata a mezzo del servizio postale, nella specie contenente atto stragiudiziale di costituzione in mora volto ad interrompere la prescrizione, si presume giunta a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento;
tuttavia, in caso di contestazione della ricezione della raccomandata da parte del destinatario, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., occorre la verifica da parte del giudice di merito dell'esito della spedizione, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e di ogni altro mezzo di prova utile”.
II.16-Per quanto riguarda, invece, i solleciti di pagamento, contenuti nelle raccomandate del 20.09.2006, 10.10.2008 e del
8 26.04.2011, (all. 7,8 e 9) è sufficiente osservare che gli stessi, quand'anche fossero stati portati a conoscenza dell'attrice, risulterebbero, comunque, inidonei ad interrompere il decorso della prescrizione, essendo il relativo termine quinquennale già definitivamente maturato il 31.05.2006, ovverosia decorso il termine di cinque anni dalla data di scadenza della fattura, oggetto di causa.
II.17-Non può essere condivisa, inoltre, la tesi, sostenuta dall'AQP, secondo la quale tutte le successive fatture, contenendo la dicitura “in riferimento alla sua morosità pregressa, utilizzi il bollettino allegato […] per regolarizzare la sua posizione”, costiscono, in ogni caso, atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione.
II.18-Deve, in particolare, evidenziarsi che è pacifico in giurisprudenza che “al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti
- il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità”. (Cass. civ. sez. II, 31.5.2021 n. 15140; già in precedenza: Cass. nn. 24656/2010, 17123/2015, 15174/2018,
18146/2020, 9016/2002, 23821/2010, 4605/2015, 29609/2018).
II.19-Nel caso de quo l'“avviso” contenuto nelle fatture,
9 proprio con riferimento al suo tenore letterale, è inidoneo a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto.
II.20-Deve, in ogni caso, rilevarsi che le fatture prodotte dall'AQP, (all. 7 e 8 della comparsa di costituzione) essendo state emesse in data 13.01.2011 e 21.10.2011, non sarebbero, comunque, idonee, nemmeno dal punto di vista temporale, ad interrompere il decorso della prescrizione, essendo la stessa già definitivamente maturata il 31.05.2006.
II.21-In accoglimento della domanda, deve essere, pertanto, dichiarato estinto per prescrizione il diritto di credito di cui alla fattura n. “2001.203.1072909 del 02.05.2001 relativa al
Trimestre Gennaio – Marzo 2001 e conteggiati dell'importo di €
8.110,70”.
II.22-Dall'estinzione del suddetto credito discende, infine, anche l'inesistenza del diritto dell'Acquedotto Pugliese a pretendere il pagamento, a titolo di interessi di mora, della somma di € 3.383,49, indicato nella fattura n. 2008.203.2588680 del
17.10.2008 (doc. 8 fasc. attrice)
III.
1-Per le stesse ragioni, mutatis mutandis, deve essere dichiarata l'illegittimità della risoluzione contrattuale, comunicata dall'AQP alla con raccomandata con ricevuta di CP_3
ritorno del 02.09.2011, (doc. 10 fasc. AQP) sulla base della morosità, accumulata dall'attrice.
III.
2-Rimarcato, in particolare, che il credito, richiesto dall'Acquedotto si era già prescritto in data 31.05.2006, è evidente che l'attrice non poteva essere considerata in mora, allorquando con la suddetta raccomandata l'AQP le aveva comunicato la risoluzione del contratto per morosità nel pagamento delle utenze.
10 IV.
1-Deve essere, invece, dichiarata cessata la materia del contendere, in relazione alla richiesta, formulata dall'attrice, di riattivazione della fornitura idrica, atteso che, stando alla stessa prospettazione della parte attrice, l'AQP ha riattivato la fornitura in data 11.08.2014.
V.
1-Deve essere, invece, rigettata, essendo, infondata, la domanda con la quale l'attrice ha chiesto la restituzione di tutte le somme corrisposte ed a corrispondersi nei confronti dell'Acquedotto.
V.
2-Deve, innanzitutto, osservarsi che la domanda è generica, prima ancora che infondata, non avendo la specificamente Parte_1
allegato quali sarebbero i pagamenti, effettuati nei confronti dell'AQP, oggetto dell'azione di ripetizione.
V.
3-Deve, inoltre, osservarsi che non giustifica l'accoglimento della domanda la circostanza, allegata per la prima volta, nella memoria di replica, depositata il 07.01.2025, (vedasi pagina 7) secondo cui l'Acquedotto avrebbe incassato la somma di
€ 8.110,70, portata dall'assegno circolare non trasferibile datato
06.08.2014, ritirato ed accettato dall'avv. Chimienti all'udienza collegiale del 07.08.2014nel procedimento iscritto al n.
11715/2024 R.G.
V.
4-Deve, peraltro, rilevarsi che, pur a voler ammettere che il sopravvenuto pagamento della fattura giustifichi l'accoglimento della domanda di ripetizione, tale circostanza, ammesso e non concesso che rappresenti una mera emendatio libelli, essendosi verificata, secondo la prospettazione dell'opponente in data
07.08.2014, si sarebbe dovuta, comunque, a pena di decadenza, allegare nella memoria ex art. 183, comma VI, n.1 c.p.c., nella specie, nemmeno depositata, il cui termine di scadenza è spirato in data 02.09.2024, ovverosia in epoca successiva al presunto
11 pagamento, di cui la parte attrice, soltanto nelle note di replica ha chiesto la restituzione.
V.
5-Deve, inoltre, rimarcarsi che tale circostanza essendo stata irritualmente allegata soltanto nelle note di replica depositate il 07.01.2025, anziché nella comparsa conclusionale, non depositata dall'attrice, non ha consentito all'Acquedotto di esercitare il diritto di difesa e, in particolare, di contestare l'avvenuto pagamento.
V.
6-Deve, infine, evidenziarsi che la circostanza che il predetto assegno circolare sia stato effettivamente accettato e ritirato dal difensore dell'Acquedotto Pugliese nel corso dell'udienza collegiale del 07.08.2014 relativa al procedimento cautelare, iscritto al n. 11715/2014, è rimasta sul piano delle mere allegazioni, non avendo la parte attrice né richiesto nel corso del giudizio l'acquisizione del relativo fascicolo né prodotto il verbale di udienza in cui la consegna dell'assegno nelle mani del difensore dell'AQP sarebbe avvenuta.
VI.
1-Deve essere, infine, rigettata, essendo infondata e, comunque, non provata, anche la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale che l'attrice avrebbe subito a causa dell'interruzione della fornitura idrica.
VI.
2-Preliminarmente si osserva, in termini generali, che, a partire dalla pronuncia n. 13533/2001, resa dalla Corte di Cassazione
a Sezioni Unite, costituisce, ormai, ius receptum il principio di diritto secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere
12 della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.”
(da ultimo Cass. n. 4163 del 2024).
VI.
3-Deve, tuttavia, rilevarsi che il regime probatorio agevolato di cui beneficia il creditore che agisca per il risarcimento del danno, non lo sottrae dall'onere di allegare e provare i concreti pregiudizi patrimoniali, riconducibili all'altrui inadempimento, nonché la sussistenza del nesso di causalità giuridica, previsto dall'art. 1223 c.c., tra il danno evento ed i danni conseguenza.
VI.
4-Si veda, da ultimo, nella giurisprudenza di legittimità,
Cass. 18430/2024 “Quando si agisce per ottenere il risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale o da inesatto adempimento, l'onere probatorio gravante sull'attore, attuale ricorrente, a norma dell'articolo 2697 del Cc non si limita alla allegazione dell'esistenza del contratto (cioè, nella specie, alla indicazione e se necessario dimostrazione di essersi rifornita di carburante presso la stazione di servizio della società controricorrente) ma comprende anche la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra la prestazione eseguita e il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore invece, ex articolo 1218 del Cc,
l'onere di provare l'esattezza del proprio adempimento o comunque che il danno eventualmente verificatosi sia dovuto a causa non imputabile”.
VI.
5-E, ancora, Cass. 23512/2022 “È principio risalente e consolidato che, in tema di responsabilità contrattuale è onere del danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore. L'art. 1218
13 c.c. (che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento), non modifica l'onere della prova che ricade sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, nel caso, si tratti di accertare l'esistenza del danno”.
VI.
6-Con particolare riferimento al ristoro del danno non patrimoniale, come chiarito dalla, Corte di Cassazione nella nota pronuncia n.26972/08 “il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto il-lecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
(b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice”.
VI.
7-Si veda, altresì, nella giurisprudenza più recente Cass.
14 n. 33276/2023 “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che
l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa”.
VI.
8-Nel caso di specie, rilevato che la parte attrice ha ricollegato il pregiudizio patrimoniale subito al danni subiti all'autoclave ed alla caldaia gas metano, per effetto della sospensione della erogazione dell'acqua da parte dell'AQP, deve, innanzitutto, evidenziarsi che la domanda è generica, prima ancora che infondata, non avendo l'attrice né nell'atto introduttivo né nella memoria ex art. 183, comma VI n.1 c.p.c., nemmeno depositata, quantificato in termini economici i costi necessari per il ristoro dei danni, asseritamente subiti.
VI.
9-A tali carenze di allegazione, non possono sopperire le dichiarazioni rese dai testi, e , Testimone_1 Testimone_2
non essendo, per un verso, tali deposizioni sufficienti, in assenza di ulteriori e circostanziati elementi, che era onere della parte attrice allegare e provare, il nesso di causalità tra la sospensione della fornitura idrica ed il danno, peraltro genericamente lamentato, e non consentendo, comunque, per altro verso, di quantificare in termini monetari il pregiudizio di cui la Parte_1
chiede il ristoro.
VI.10-Con riferimento, inoltre, al danno non patrimoniale, deve evidenziarsi che l'attrice, nel dolersi che la sospensione dell'acqua le avrebbe impedito l'utilizzo dell'impianto di
15 riscaldamento, non ha nemmeno allegato, né tantomeno, provato lo specifico, concreto e grave pregiudizio, di natura non economica, che avrebbe effettivamente subito.
VI.11-Deve, infine, osservarsi che alle carenze di allegazione e di prova, incombenti sulla parte attrice, non può sopperire la valutazione equitativa del giudice, presupponendo che, ferma la prova dell'an debeuatur, nella specie non fornita, il quantum sia impossibile o eccessivamente difficile da provare.
VI.12-Si veda, sul punto, Cass. 8941/2022
“La ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua puntuale quantificazione, è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare
l'effettività della tutela risarcitoria e la ricerca di una omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito;
giammai la valutazione equitativa assume valenza surrogatoria della prova del danno, né può pensarsi di utilizzarla per sopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso causale tra
l'inadempimento o altra condotta illecita, che ne sta alla base, e il danno”.
VIII.
1-Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, sia con riferimento a quelle relative sia al procedimento cautelare ante causam (R.G. 15083/2013 R.G.) sia con riferimento a quelle svolto in corso di causa (R.G. 4177/2014
R.G.), sia, infine, in relazione a quelle del giudizio di merito, considerato che, a fronte della domanda di accertamento negativo del credito, formulata dalla è stata rigettata sia la Parte_1
domanda di risarcimento del danno sia quella di ripetizione delle somme, versate in favore dell'AQP, sussistendo soccombenza
16 reciproca, le stesse possono parzialmente compensate tra le parti ex art. 92, comma 2, c.p.c., venendo poste per metà a carico della convenuta e compensate integralmente tra le parti per la restante metà.
VIII.
2-Con particolare riferimento al procedimento ante causam deve osservarsi che la regolamentazione delle spese, effettuata in sede cautelare, può essere ridiscussa, senza limiti, nella fase di cognizione piena.
VIII.
3-Si veda sul punto Cass. 6180/2019 “In tema di procedimenti cautelari, l'ordinanza con la quale il tribunale, rigettando il reclamo, condanni il reclamante alle spese, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., dovendo il soccombente, che non intenda iniziare il giudizio di merito, opporsi al precetto intimato, o all'esecuzione iniziata, sulla base dell'ordinanza, fermo restando che nel conseguente giudizio di opposizione, che è giudizio a cognizione piena, la condanna alle spese può essere ridiscussa senza limiti, come se l'ordinanza sul reclamo, che è provvedimento a cognizione sommaria, fosse, sul punto, titolo esecutivo stragiudiziale”.
VIII.
4-Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornati al D.M. n°147 del
2022), valori medi, stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora
17 completata; invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio”
(Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, quello determinato dai giudizi di valore indeterminabile di bassa complessità (da € 26.001,00 a € 52.000,00).
A. PROCEDIMENTO CAUTELARE ANTE CAUSAM (R.G. 15083/2013)
Scaglione: da € 26.000,01 a € 52.000,00 (tab. 10)
Parte_3
Studio 1.175,00 1.175,00
Introduttiva 851,00
851,00
Istruttoria 1.202,00
1.202,00
Sub Totale € 3.228,00
Compensazione al 50% 1.614,00
TOTALE € 1.614,00
B. PROCEDIMENTO CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA (R.G.
Scaglione: da € 26.000,01 a € 52.000,00 (tab. 10)
Parte_3
Studio 1.175,00 1.175,00
Introduttiva 851,00
851,00
Istruttoria 1.202,00 1.202,00
Totale € 3.228,00
Compensazione al 50% 1.614,00
TOTALE € 1.614,00
C. SPESE GIUDIZIO DI MERITO
Scaglione: da € 26.000,01 a € 52.000,00
Parte_3
Studio 1.701,00 1.701,00
18 Introduttiva 1.204,00 1.204,00
Istruttoria 1.806,00 1.806,00
Decisoria 2.905,00 2.905,00
Totale € 7.616,00
Compensazione al 50% 3.808,00
TOTALE € 3.808,00
IX.
1-Alla luce, infine, della soccombenza reciproca non si ravvisano i presupposti per la condanna, richiesta dall'attrice, dell'AQP al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.
P.q.m.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, con atto di citazione notificato in data 10.03.2014,
da nei confronti dell'ACQUEDOTTO PUGLIESE Parte_1
S.P.A., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
A. RA estinto per prescrizione il diritto di credito dell'importo di € 8.110,70, vantato dall'ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. nei confronti di
[...]
, nella fattura n.2001.203.1072909, Parte_1
del 02.05.2001;
B. RA l'inesistenza del diritto dell'ACQUEDOTTO
PUGLIESE al pagamento degli interessi di mora,
dell'importo di € 3.383,49, addebitati dall'ACQUEDOTTO
PUGLIESE S.P.A. a con la fattura Parte_1
n. 2008.203.2588680 del 17.10.2008;
C. RA l'illegittimità e l'inefficacia della risoluzione del contratto di fornitura idrica,
19 comunicata dall'ACQUEDOTTO PUGLIESE con raccomandata del 02.09.2011;
D. RA CESSATA la materia del contendere, con riferimento alla richiesta di riattivazione della fornitura idrica, formulata dall'attrice;
E. RIGETTA la domanda di restituzione e di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, formulata da nei confronti dell'ACQUEDOTTO Parte_1
PUGLIESE S.P.A.
F. CONDANNA l'ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. al pagamento, in favore di , delle metà delle spese Parte_1
processuali del procedimento cautelare ante causam, di quello in corso di causa e di quelle del giudizio di merito, che liquida in complessivi € 191,87 per esborsi ed € 7.036,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge;
G. COMPENSA le suddette spese processuali tra le parti per la restante metà.
Così deciso in Bari, addì 20.03.2025 Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
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