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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14388/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Stefano Guglielmi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14388/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
[...]
LO RE TJ
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 GABBRIELLI FRANCESCA e dell'avv. MONNI LISA ( ) C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. GABBRIELLI
FRANCESCA
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione - art. 118 disp. Att. cod. proc. civ.-
Con atto di precetto notificato a mezzo posta elettronica certificata in data
1.12.2023, intimava a di Controparte_1 Parte_1
corrispondergli il complessivo importo per capitale, spese ed interessi di Euro
12.789,80 in forza del decreto ingiuntivo n. 3372/2023 emesso da questo
Tribunale in data 12.10.2023 a chiusura del procedimento monitorio iscritto al pagina 1 di 6 ruolo con r.g. n. 9461/2023 ritualmente notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 19.10.2023 divenuto definitivo per mancata opposizione entro il termine di giorni 40 dalla avvenuta notificazione.
Avverso detta intimazione di pagamento, con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo posta elettronica in data 12.12.2023, la società Parte_1 ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 617, co. 1 c.p.c. adducendo in
[...]
buona sostanza sia la mancata indicazione nell'atto di precetto della dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo come prevista dall'art. 647 c.p.c. che l'errato computo delle spese forfetarie generali determinato nella misura del 15% anziché in quella minore del 12,5% così come liquidata dal giudice del procedimento monitorio quindi formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, accertata e dichiarata l'omessa indicazione nell'atto di precetto notificato in data 01/12/2023 del decreto di esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n. 3372/2023 (R.G. n. 9461/2023), emesso dal
Tribunale di Firenze in data 12.10.2023, depositato in cancelleria in data
16.10.2023, in accoglimento della presente opposizione dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia dell'atto di precetto sopra indicato per tutti i motivi esposti in parte narrativa. Con vittoria di competenze e spese del presente giudizio”. si costituiva con comparsa depositata per via telematica in Controparte_1
data 21.5.2024 deducendo quanto al primo motivo di opposizione di aver a seguito della proposta opposizione spontaneamente omesso di intraprendere l'esecuzione in forza dell'atto di precetto impugnato nonché quanto al secondo la correttezza della percentuale calcolata nella misura del 15% per avere il giudice del procedimento monitorio omesso ogni motivazione in merito alla sua riduzione al 12,5%; quindi rassegnava le seguenti conclusioni: “Respingere l'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa.
Condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento Parte_1 dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”.
All'udienza di prima comparizione del 23.5.2024 in assenza di istanze istruttorie il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava ai sensi degli artt.
189 e 281- quinquies c.p.c. udienza di rimessione della causa in decisione al pagina 2 di 6 12.12.2024, assegnando alle parti i termini previsti dall'art. 189, co. 1 nn. 1, 2 e 3
c.p.c. per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni nonché di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con decreto di trattazione scritta del 3.12.2024, il Tribunale, confermata l'udienza del 12.12.2024, ne disponeva la trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127
– ter c.p.c., quindi, a tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
I
Il Tribunale osserva che sulla scorta delle emergenze di fatto, delle evidenze probatorie e dei seguenti principi di diritto, la domanda attorea in parola è fondata e va accolta come da dispositivo per i seguenti motivi.
Come sopra anticipato, avverso l'atto di precetto del 1.12.2023 notificato in pari data, parte attrice con atto di citazione da qualificarsi quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co. 1 c.p.c., atteso che con essa si denunciano vizi del precetto riconducibili alla categoria della “irregolarità formale”, ha chiesto dichiararsi la nullità del detto atto rilevando tra l'altro, in via preliminare, la mancata indicazione in esso della dichiarazione di esecutorietà prevista dall'art. 647 c.p.c. con riferimento al decreto ingiuntivo – qui titolo esecutivo - n.
3372/2023 emesso da questo Tribunale in data 12.10.2023 ritualmente notificato in data 19.10.2023 e non opposto.
Il Tribunale ritiene detta eccezione fondata.
Ed invero, in fatto, non è contestato e comunque risulta per tabulas che l'atto di precetto impugnato sia stato notificato senza dare indicazione della dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo da parte del giudice che lo ha pronunciato.
In merito alla dedotta mancata menzione del provvedimento di dichiarazione della esecutività del decreto ingiuntivo, nella fattispecie, deve infatti trovare applicazione il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui la menzione, nel precetto, del provvedimento con cui è stata disposta l'esecutorietà del decreto ingiuntivo azionato, sostituisce la formalità di una nuova notifica del titolo, integrando, con finalità di semplificazione, la precedente notificazione effettuata, facendo decorrere il termine per l'opposizione, nel momento in cui l'ingiunzione era ancora priva di efficacia esecutiva (Cfr. Cass. n. n. 843/1969;
pagina 3 di 6 Cass. n. 12731/2007; Cass. n. 10294/2009); questa menzione, qualora mancante, determina una nullità del precetto omologa all'ipotesi di notifica dell'intimazione non preceduta da quella del titolo, non suscettibile di sanatoria bensì solo di stabilizzazione a séguito di mancata proposizione nei termini (sempre rilevabile d'ufficio) dell'opposizione formale ex art. 617 c.p.c. (Cfr. Cass. n. 22510/2014).
Ciò posto, è stato altresì sottolineato che la sussistenza della duplice menzione in esame deve accertarsi indipendentemente da prescrizioni formali d'indicazione, dovendosi assicurare la conoscenza dell'ingiunto interpretando il precetto alla luce del principio di conservazione degli atti, evitando lungaggini determinate da formalismi (Cfr. Cass. n. 11885/1993, in un caso in cui il precetto riportava la data di esecutorietà del decreto senza citare il relativo provvedimento,
e la richiesta di copia esecutiva, come voce dell'intimazione, da cui poteva e doveva evincersi il rilascio della relativa formula); per questo è stato ritenuto che l'indicazione di esecutività dell'ingiunzione comportasse una «implicita attestazione dell'apposizione della formula esecutiva» (Cfr. Cass. n. 12731/2007), ovvero che l'indicazione dell'ordinanza di estinzione del giudizio di opposizione, in uno all'indicazione della data di apposizione della formula esecutiva, integrasse i requisiti formali in parola (Cfr. Cass. n. 4705/2018).
Orbene, nel caso qui in scrutinio, però, il precetto, indica: il numero, la data e l'autorità giudiziaria emanante il decreto ingiuntivo;
non risulta quindi la menzione neppure indiretta, ivi non si fa neppure cenno alla mancata opposizione, del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà prevista a garanzia dell'ingiunto: il giudice dichiarando l'esecutorietà attesta invero di aver verificato la regolarità della notificazione e il legale decorso dei termini per l'opposizione autorizzando quindi il richiedente all'utilizzo del documento contenente il titolo a fini coattivi, ovvero ad avvalersi, per quello, dell'organo esecutivo.
Non solo, ma ad esame della documentazione dimessa in atti da parte convenuta la dichiarazione di esecutorietà del decreto sembra avvenuta solo con provvedimento-decreto n. 1185/2024 del 15.2.2024 e quindi addirittura in data successiva alla redazione dell'atto di precetto qui impugnato (Cfr. il precetto in rinnovazione doc. n. 5 fascicolo parte convenuta).
Alla luce di quanto precede, nella fattispecie, la domanda deve perciò essere accolta con l'effetto di dichiarare nullo ed inefficace l'atto di precetto di cui è
pagina 4 di 6 causa.
II
Venendo infine alle spese di giudizio, queste vanno decise alla stregua degli artt. 91 e ss cod. proc. civ., a mente di tali disposizioni il soccombente va condannato a rifondere le spese della parte vittoriosa, salvo che ricorrano gravi ed eccezionali motivi da indicare espressamente in motivazione.
Il criterio della causalità non ha una funzione sanzionatoria, prescindendo dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente, rispondendo principalmente ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del principio di rilevanza costituzionale del diritto di difesa in giudizio posto dall'art. 24 Cost. (cfr. Cass. civ. sez. 3
15.07.2008 n. 19456; Cass. civ., sez. 3, 20.02.2014 n. 4074; Cass. civ., sez. 2,
15.11.2013 n. 25781; Cass. civ., sez 3, 21.10.2009 n. 22381).
Nel caso di specie, la società attrice opponente è risultata sostanzialmente vittoriosa sulla domanda: in applicazione del principio di causalità la società convenuta va dunque condannata a rifondere integralmente Controparte_1
le spese del processo sostenuta da liquidate con riguardo al Parte_1
decisum.
Pertanto, applicati i parametri del d.m. n. 147/2022, avuto riguardo all'opera difensiva effettivamente prestata ed al valore effettivo della causa (compreso nello scaglione di valore da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00) tenuto conto dell'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità si reputa congruo liquidare gli onorari nei valori minimi ulteriormente ridotti del 30 per cento (cfr. art. 4 co. 4 d.m. ult. cit.) per le quattro fasi di giudizio per la complessiva somma di Euro 2.042,00 (di cui Euro 264,00 per spese non imponibili) a titolo di compenso, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, c.p.a. ed i.v.a. se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa, assorbita e respinta, così decide:
pagina 5 di 6 - accoglie l'opposizione svolta da e per l'effetto dichiara Parte_1
la nullità dell'atto di precetto del 1.12.2023 notificato in pari data;
-letti ed applicati gli artt. 91 e ss cod. proc. civ., condanna
- a rimborsare in favore di le Controparte_1 Parte_1
spese processuali del presente giudizio che liquida, tenuto conto di quanto previsto dal d.m. n. 147/2022, in complessivi Euro 2.042,00 (di cui Euro 264,00 per spese non imponibili), oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, c.p.a. ed i.v.a. se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile.
Così deciso in data 8.1.2025 dal Tribunale di Firenze.
Il giudice dott. Stefano GUGLIELMI
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Stefano Guglielmi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14388/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
[...]
LO RE TJ
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 GABBRIELLI FRANCESCA e dell'avv. MONNI LISA ( ) C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. GABBRIELLI
FRANCESCA
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione - art. 118 disp. Att. cod. proc. civ.-
Con atto di precetto notificato a mezzo posta elettronica certificata in data
1.12.2023, intimava a di Controparte_1 Parte_1
corrispondergli il complessivo importo per capitale, spese ed interessi di Euro
12.789,80 in forza del decreto ingiuntivo n. 3372/2023 emesso da questo
Tribunale in data 12.10.2023 a chiusura del procedimento monitorio iscritto al pagina 1 di 6 ruolo con r.g. n. 9461/2023 ritualmente notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 19.10.2023 divenuto definitivo per mancata opposizione entro il termine di giorni 40 dalla avvenuta notificazione.
Avverso detta intimazione di pagamento, con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo posta elettronica in data 12.12.2023, la società Parte_1 ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 617, co. 1 c.p.c. adducendo in
[...]
buona sostanza sia la mancata indicazione nell'atto di precetto della dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo come prevista dall'art. 647 c.p.c. che l'errato computo delle spese forfetarie generali determinato nella misura del 15% anziché in quella minore del 12,5% così come liquidata dal giudice del procedimento monitorio quindi formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, accertata e dichiarata l'omessa indicazione nell'atto di precetto notificato in data 01/12/2023 del decreto di esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n. 3372/2023 (R.G. n. 9461/2023), emesso dal
Tribunale di Firenze in data 12.10.2023, depositato in cancelleria in data
16.10.2023, in accoglimento della presente opposizione dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia dell'atto di precetto sopra indicato per tutti i motivi esposti in parte narrativa. Con vittoria di competenze e spese del presente giudizio”. si costituiva con comparsa depositata per via telematica in Controparte_1
data 21.5.2024 deducendo quanto al primo motivo di opposizione di aver a seguito della proposta opposizione spontaneamente omesso di intraprendere l'esecuzione in forza dell'atto di precetto impugnato nonché quanto al secondo la correttezza della percentuale calcolata nella misura del 15% per avere il giudice del procedimento monitorio omesso ogni motivazione in merito alla sua riduzione al 12,5%; quindi rassegnava le seguenti conclusioni: “Respingere l'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa.
Condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento Parte_1 dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”.
All'udienza di prima comparizione del 23.5.2024 in assenza di istanze istruttorie il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava ai sensi degli artt.
189 e 281- quinquies c.p.c. udienza di rimessione della causa in decisione al pagina 2 di 6 12.12.2024, assegnando alle parti i termini previsti dall'art. 189, co. 1 nn. 1, 2 e 3
c.p.c. per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni nonché di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con decreto di trattazione scritta del 3.12.2024, il Tribunale, confermata l'udienza del 12.12.2024, ne disponeva la trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127
– ter c.p.c., quindi, a tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
I
Il Tribunale osserva che sulla scorta delle emergenze di fatto, delle evidenze probatorie e dei seguenti principi di diritto, la domanda attorea in parola è fondata e va accolta come da dispositivo per i seguenti motivi.
Come sopra anticipato, avverso l'atto di precetto del 1.12.2023 notificato in pari data, parte attrice con atto di citazione da qualificarsi quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co. 1 c.p.c., atteso che con essa si denunciano vizi del precetto riconducibili alla categoria della “irregolarità formale”, ha chiesto dichiararsi la nullità del detto atto rilevando tra l'altro, in via preliminare, la mancata indicazione in esso della dichiarazione di esecutorietà prevista dall'art. 647 c.p.c. con riferimento al decreto ingiuntivo – qui titolo esecutivo - n.
3372/2023 emesso da questo Tribunale in data 12.10.2023 ritualmente notificato in data 19.10.2023 e non opposto.
Il Tribunale ritiene detta eccezione fondata.
Ed invero, in fatto, non è contestato e comunque risulta per tabulas che l'atto di precetto impugnato sia stato notificato senza dare indicazione della dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo da parte del giudice che lo ha pronunciato.
In merito alla dedotta mancata menzione del provvedimento di dichiarazione della esecutività del decreto ingiuntivo, nella fattispecie, deve infatti trovare applicazione il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui la menzione, nel precetto, del provvedimento con cui è stata disposta l'esecutorietà del decreto ingiuntivo azionato, sostituisce la formalità di una nuova notifica del titolo, integrando, con finalità di semplificazione, la precedente notificazione effettuata, facendo decorrere il termine per l'opposizione, nel momento in cui l'ingiunzione era ancora priva di efficacia esecutiva (Cfr. Cass. n. n. 843/1969;
pagina 3 di 6 Cass. n. 12731/2007; Cass. n. 10294/2009); questa menzione, qualora mancante, determina una nullità del precetto omologa all'ipotesi di notifica dell'intimazione non preceduta da quella del titolo, non suscettibile di sanatoria bensì solo di stabilizzazione a séguito di mancata proposizione nei termini (sempre rilevabile d'ufficio) dell'opposizione formale ex art. 617 c.p.c. (Cfr. Cass. n. 22510/2014).
Ciò posto, è stato altresì sottolineato che la sussistenza della duplice menzione in esame deve accertarsi indipendentemente da prescrizioni formali d'indicazione, dovendosi assicurare la conoscenza dell'ingiunto interpretando il precetto alla luce del principio di conservazione degli atti, evitando lungaggini determinate da formalismi (Cfr. Cass. n. 11885/1993, in un caso in cui il precetto riportava la data di esecutorietà del decreto senza citare il relativo provvedimento,
e la richiesta di copia esecutiva, come voce dell'intimazione, da cui poteva e doveva evincersi il rilascio della relativa formula); per questo è stato ritenuto che l'indicazione di esecutività dell'ingiunzione comportasse una «implicita attestazione dell'apposizione della formula esecutiva» (Cfr. Cass. n. 12731/2007), ovvero che l'indicazione dell'ordinanza di estinzione del giudizio di opposizione, in uno all'indicazione della data di apposizione della formula esecutiva, integrasse i requisiti formali in parola (Cfr. Cass. n. 4705/2018).
Orbene, nel caso qui in scrutinio, però, il precetto, indica: il numero, la data e l'autorità giudiziaria emanante il decreto ingiuntivo;
non risulta quindi la menzione neppure indiretta, ivi non si fa neppure cenno alla mancata opposizione, del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà prevista a garanzia dell'ingiunto: il giudice dichiarando l'esecutorietà attesta invero di aver verificato la regolarità della notificazione e il legale decorso dei termini per l'opposizione autorizzando quindi il richiedente all'utilizzo del documento contenente il titolo a fini coattivi, ovvero ad avvalersi, per quello, dell'organo esecutivo.
Non solo, ma ad esame della documentazione dimessa in atti da parte convenuta la dichiarazione di esecutorietà del decreto sembra avvenuta solo con provvedimento-decreto n. 1185/2024 del 15.2.2024 e quindi addirittura in data successiva alla redazione dell'atto di precetto qui impugnato (Cfr. il precetto in rinnovazione doc. n. 5 fascicolo parte convenuta).
Alla luce di quanto precede, nella fattispecie, la domanda deve perciò essere accolta con l'effetto di dichiarare nullo ed inefficace l'atto di precetto di cui è
pagina 4 di 6 causa.
II
Venendo infine alle spese di giudizio, queste vanno decise alla stregua degli artt. 91 e ss cod. proc. civ., a mente di tali disposizioni il soccombente va condannato a rifondere le spese della parte vittoriosa, salvo che ricorrano gravi ed eccezionali motivi da indicare espressamente in motivazione.
Il criterio della causalità non ha una funzione sanzionatoria, prescindendo dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente, rispondendo principalmente ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del principio di rilevanza costituzionale del diritto di difesa in giudizio posto dall'art. 24 Cost. (cfr. Cass. civ. sez. 3
15.07.2008 n. 19456; Cass. civ., sez. 3, 20.02.2014 n. 4074; Cass. civ., sez. 2,
15.11.2013 n. 25781; Cass. civ., sez 3, 21.10.2009 n. 22381).
Nel caso di specie, la società attrice opponente è risultata sostanzialmente vittoriosa sulla domanda: in applicazione del principio di causalità la società convenuta va dunque condannata a rifondere integralmente Controparte_1
le spese del processo sostenuta da liquidate con riguardo al Parte_1
decisum.
Pertanto, applicati i parametri del d.m. n. 147/2022, avuto riguardo all'opera difensiva effettivamente prestata ed al valore effettivo della causa (compreso nello scaglione di valore da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00) tenuto conto dell'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità si reputa congruo liquidare gli onorari nei valori minimi ulteriormente ridotti del 30 per cento (cfr. art. 4 co. 4 d.m. ult. cit.) per le quattro fasi di giudizio per la complessiva somma di Euro 2.042,00 (di cui Euro 264,00 per spese non imponibili) a titolo di compenso, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, c.p.a. ed i.v.a. se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa, assorbita e respinta, così decide:
pagina 5 di 6 - accoglie l'opposizione svolta da e per l'effetto dichiara Parte_1
la nullità dell'atto di precetto del 1.12.2023 notificato in pari data;
-letti ed applicati gli artt. 91 e ss cod. proc. civ., condanna
- a rimborsare in favore di le Controparte_1 Parte_1
spese processuali del presente giudizio che liquida, tenuto conto di quanto previsto dal d.m. n. 147/2022, in complessivi Euro 2.042,00 (di cui Euro 264,00 per spese non imponibili), oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, c.p.a. ed i.v.a. se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile.
Così deciso in data 8.1.2025 dal Tribunale di Firenze.
Il giudice dott. Stefano GUGLIELMI
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