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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 12/09/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023 649
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai sig.ri Magistrati: dr.ssa Cinzia Cicero Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 649/2023 R.G. promossa da:
nata a [...], il 10/08/1982, ivi residente nella Via Roma 82 cf Parte_1 difesa dall'Avv. Giuseppa Giardinelli;
C.F._1
RICORRENTE
Contro
nato a [...] il [...] - C.F.: , residente Controparte_1 C.F._2
a AR (CT) in Via Belluardo n. 5/A, elettivamente domiciliato a AR (CT) in Via
Principe Umberto n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Strazzulla
CONVENUTO
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
INTERVENUTO NECESSARIO
1 OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATURALE
Conclusioni delle parti
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni alla udienza del 5.6.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 7.7.2023 la sig.ra premettendo di avere avuto, nell'estate del Parte_1
2018, una breve relazione sentimentale con il sig. rappresentava che da tale Controparte_1 relazione era nata, il 2.4.2019, la piccola , che tuttavia il on aveva mai Persona_1 CP_1 formalmente riconosciuto, pur essendo stato sempre a conoscenza della esistenza della bambina e della sua paternità, tanto che in alcune occasioni (sebbene molto sporadicamente) aveva anche provveduto a inviare alla alcune somme di denaro, quale contributo per le spese Pt_1 necessarie alla piccola.
A detta di parte ricorrente, il sig. si era tuttavia sempre rifiutato di riconoscere la CP_1 bambina, anche perché, essendo in realtà sposato e già padre di altre due figlie, aveva timore delle conseguenze legate alla scoperta della propria infedeltà coniugale. Inizialmente, il convenuto aveva giustificato il proprio rifiuto, adducendo dubbi sulla paternità e, tuttavia, si era rifiutato di sottoporsi all'esame del DNA, a cui pure la ricorrente lo aveva invitato.
Di conseguenza, quindi, la sig.ra si era alfine determinata a incardinare il presente Pt_1 giudizio, al fine di ottenere giudizialmente il riconoscimento di paternità della minore in capo al sig.
CP_1
Dal punto di vista istruttorio, chiedeva che venisse disposta la CTU genetica. Domandava inoltre ammettersi l'interrogatorio formale del convenuto e avanzava richieste di prove anche testimoniali.
Si costituiva in giudizio il sig. con comparsa depositata in data 18.10.2023, lamentando CP_1 in primo luogo la eccessiva genericità delle prospettazioni della ricorrente, la quale non aveva fornito Per_ alcun elemento a sostegno del supposto legame parentale del convenuto con la piccola
Il resistente, infatti, forniva una diversa ricostruzione dei fatti, affermando di avere conosciuto la ricorrente nel giugno del 2018, nel corso di una serata con un amico comune e con un'altra amica, di essersi poi soffermato a chiacchierare con la che gli aveva raccontato delle proprie Pt_1 difficoltà economiche. Tuttavia, affermava il convenuto, “nessun momento di intimità benche' mai
2 sessuale venne intrattenuto tra le parti”, escludendo pertanto di poter essere il padre della piccola Per_
nata nell'aprile del 2019.
Dunque, a fronte della genericità del ricorso, il convenuto domandava il rigetto della domanda, dichiarandosi tuttavia disponibile, qualora ritenuto necessario, a sottoporsi a eventuali indagini genetiche e chiedendo invece il rigetto delle prove orali.
All'esito della prima udienza del 20.10.2023, il Giudice, sentite le parti e decidendo sulle prove orali indicate dalla ricorrente (essendo invece tardive quelle indicate dal convenuto) ammetteva l'interrogatorio formale e, parzialmente, le prove orali indicate dalla Pt_1
All'esito delle prove orali, assunte alla udienza del 20.1.2024, veniva quindi ammessa anche la chiesta
CTU genetica, depositata poi in data 30.5.2024.
Nelle more del deposito della consulenza, in data 11.3.2024, il sig. evocava il mandato CP_1 al precedente difensore, nominando in sostituzione l'Avv. Luca Strazzulla, il quale depositava la propria memoria di costituzione, dichiarando di riportarsi integralmente a tutti gli scritti difensivi del precedente procuratore.
All'esito della consulenza genetica, che aveva nel frattempo accertato la paternità del sig. quest'ultimo avanzava quindi richieste di rinvio, al fine di trovare un accordo con la CP_1 controparte – verosimilmente per le questioni di carattere economico, contestando la strategia difensiva del precedente procuratore e affermando anche di avere corrisposto in passato alcune somme di denaro alla per aiutarla nel mantenimento della bambina e ciò anche quando Pt_1 non aveva ancora la certezza della paternità.
Non essendo poi stato possibile per le parti raggiungere alcun accordo, la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione in data 5.6.2025, avendo le parti anche depositato le comparse conclusionali nei termini anticipati ai sensi dell'art. 473 bis. 28 c.p.c.
§
Sulla domanda di accertamento della paternità
In primo luogo può trovare accoglimento la domanda di accertamento della paternità della minore avanzata dalla ricorrente, attesi gli esiti inconfutabili della disposta CTU genetica, affidata alla dott.ssa la quale ha potuto concludere che “NON SONO STATE OSSERVATE Per_2
INCOMPATIBILITÀ GENETICHE tra i profili genetici di e di Controparte_1
; infatti, nei Sistemi genetici analizzati (D3S1358, VWA, D16S539, TPOX, Persona_1
D8S1179, D21S11, D18S51, D2S441, D19S433, THO1, FGA, D22S1045, D5S818, D13S317,
3 D7S820, SE33, D10S1248, D1S1656, D12S391, D2S1338), è stato osservato almeno un allele condiviso tra il profilo genetico (presunto padre) e il profilo genetico Controparte_1
“paterno” di ”, concludendo quindi che “L'analisi comparativa del Polimorfismo Persona_1 del DNA Genomico o nucleare di (presunto padre) , Persona_3 Parte_1
(madre) e (figlia) e l'analisi comparativa dei dati analitici ottenuti ha evidenziato Persona_1
COMPATIBILITA' tra i caratteri ereditari (alleli) dei profili genetici di CP_2 Per_3
e .
[...] Persona_1
La valutazione statistica dei dati analitici ottenuti permette di esprimere la Probabilità di Paternità di nei confronti di pari al 99.99%”. Persona_3 Persona_1
D'altra parte l'esito della CTU non è stato contestato neppure dal convenuto, il quale, sebbene solo all'esito delle risultanze di tale accertamento, non si è opposto al riconoscimento della minore.
Va detto, in ogni caso, che anche le iniziali contestazioni avanzate dal in ordine alla CP_1 verosimiglianza della ricostruzione di parte ricorrente, sono state confutate dalla istruttoria eseguita nel corso del presente giudizio. In particolare, si deve valorizzare la testimonianza resa dalla teste
(cfr. udienza del 22.1.2024), la quale, confermando la ricostruzione fornita Testimone_1 dalla sig.ra ha affermato “Non conoscevo il Ero presente ad alcune telefonate Pt_1 CP_1
e sentivo che la sig.rs insisteva con lui chiedendogli di riconoscere la bambina vederla e Pt_1 contribuire al mantenimento.
(…)So che il ha versato delle somme , sporadicamente . Non so se tali somme siano state CP_1 versate anche durante la gravidanza.”
Tale circostanza, di per sé superflua in relazione alla domanda principale di accertamento dello status di figlio, è nondimeno indice significativo del fatto che il osse in realtà consapevole CP_1 della paternità della minore, aspetto che quantomeno può essere considerato – come si dirà – sotto il profilo della condotta processuale e dunque delle determinazioni in punto di spese di giudizio.
Sul regime di affidamento e mantenimento della minore
Una volta accertato il legame genitoriale tra il padre e la minore, il Tribunale è quindi chiamato ad assumere anche le determinazioni in punto di affidamento e mantenimento relative alla minore stessa, ai sensi dell'art. 250 comma 4 c.c., essendo determinazioni che rispondono di fatto a un interesse pubblico e, più specificamente, al superiore interesse della stessa minore e che pertanto ben potrebbero essere assunte anche d'ufficio dal Tribunale.
4 Nel caso di specie, infatti, visti gli esiti della CTU genetica, la ricorrente, in sede di memorie difensive finali, ha richiesto l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni con riferimento alla determinazione degli oneri di mantenimento, nulla invece deducendo sotto il profilo dell'affidamento.
Né alcuna domanda in tal senso è stata avanzata dal convenuto, neppure con riferimento alla regolamentazione delle visite, aspetto che pertanto andrà rimesso ai liberi accordi tra le parti.
Con riferimento all'affidamento, invece, ritiene il Tribunale di dover comunque disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre, la quale d'altra parte si è sempre presa cura da sola di tutte le esigenze della bambina. Né il convenuto ha in verità manifestato, anche con la propria condotta processuale, alcun interesse nel coinvolgimento nella vita della minore. La realtà di fatto, dunque, sconsiglia in questo caso l'adozione del regime di affido condiviso, che presuppone come noto, un esercizio realmente congiunto e condiviso della genitorialità.
In ordine al mantenimento, invece, ritiene il Collegio di poter porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore, versando alla madre, l'importo mensile di euro 200,00, oltre al 50% delle spese di carattere straordinario.
Tale importo – seppur determinato secondo una valutazione presuntiva di adeguatezza rispetto alla capacità patrimoniale del non essendo stati acquisiti elementi in merito nel corso del CP_1 giudizio), appare nondimeno equa e proporzionata alle comuni esigenze di vita di una minore della Per_ età di oggi di anni 6.
Le spese di lite
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese del giudizio, giova rammentare il principio per cui “la parte soccombente va identificata, in base al principio della causalità, in quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, o azionando una pretesa accertata come infondata, ha dato causa al processo” (Cassazione civile, sentenza n. 9457 del 2023).
Nel caso di specie, osserva il Collegio che la condotta processuale del convenuto giustifica la adozione della condanna nei confronti del predetto a rifondere le spese del giudizio alla controparte, distraendo il relativo importo a favore dell'Erario stante la ammissione della ricorrente al P.S.S.
A sostegno di tale determinazione milita la considerazione che il a ben vedere, dopo CP_1
l'iniziale costituzione in giudizio ove aveva smentito categoricamente di aver mai intrattenuto rapporti di natura sessuale con la ricorrente, solo all'esito degli esiti inconfutabili della CTU genetica, ha rivisto la propria posizione, affermando, contrariamente a quanto sino a quel momento sostenuto, di aver anche aiutato la con alcune elargizioni di denaro per la bambina, prima della Pt_1
5 instaurazione del presente giudizio (circostanza d'altra parte affermata anche dal teste escusso), di fatto così confermando la propria consapevolezza circa la paternità ben prima dell'avvio del procedimento giudiziale, che di fatto avrebbe quindi potuto essere evitato qualora il i CP_1 fosse reso spontaneamente disponibile a riconoscere la bambina.
Le spese di lite vanno dunque poste a carico del e liquidate nell'importo indicato in CP_1 dispositivo, tenuto conto della natura della causa e considerandosi svolte tutte le fasi.
Per le medesime ragioni, devono inoltre porsi a carico del nche le spese della CTU, CP_1 liquidate con separato decreto, atteso che tale accertamento istruttorio, indispensabile ai fini della decisione, si è reso necessario in conseguenza della costituzione del resistente e della sua opposizione alle domande di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. ACCERTA e DICHIARA che , nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1
e residente in [...], è il padre di C.F._2
nata a CALTAGIRONE il 02/04/2019; Persona_1
2. ORDINA al competente Ufficiale di stato civile di provvedere alle conseguenti annotazioni sull'atto di nascita del minore;
3. DISPONE l'affido esclusivo della minore alla madre;
4. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore, CP_1 versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 200,00; oltre al 50% delle spese straordinarie;
5. CONDANNA il sig. alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, CP_1 distraendo il relativo importo a favore dell'Erario, spese che si liquidano in complessivi: euro
3.809,00 per compensi;
oltre a 15% per spese generali;
IVA e CPA come per legge.
6. PONE definitivamente a carico del sig. gli onorari del CTU, liquidati con separato CP_1 decreto.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 9.9.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Cinzia Cicero Dott.ssa Giulia Ferratini
6 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai sig.ri Magistrati: dr.ssa Cinzia Cicero Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 649/2023 R.G. promossa da:
nata a [...], il 10/08/1982, ivi residente nella Via Roma 82 cf Parte_1 difesa dall'Avv. Giuseppa Giardinelli;
C.F._1
RICORRENTE
Contro
nato a [...] il [...] - C.F.: , residente Controparte_1 C.F._2
a AR (CT) in Via Belluardo n. 5/A, elettivamente domiciliato a AR (CT) in Via
Principe Umberto n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Strazzulla
CONVENUTO
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
INTERVENUTO NECESSARIO
1 OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATURALE
Conclusioni delle parti
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni alla udienza del 5.6.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 7.7.2023 la sig.ra premettendo di avere avuto, nell'estate del Parte_1
2018, una breve relazione sentimentale con il sig. rappresentava che da tale Controparte_1 relazione era nata, il 2.4.2019, la piccola , che tuttavia il on aveva mai Persona_1 CP_1 formalmente riconosciuto, pur essendo stato sempre a conoscenza della esistenza della bambina e della sua paternità, tanto che in alcune occasioni (sebbene molto sporadicamente) aveva anche provveduto a inviare alla alcune somme di denaro, quale contributo per le spese Pt_1 necessarie alla piccola.
A detta di parte ricorrente, il sig. si era tuttavia sempre rifiutato di riconoscere la CP_1 bambina, anche perché, essendo in realtà sposato e già padre di altre due figlie, aveva timore delle conseguenze legate alla scoperta della propria infedeltà coniugale. Inizialmente, il convenuto aveva giustificato il proprio rifiuto, adducendo dubbi sulla paternità e, tuttavia, si era rifiutato di sottoporsi all'esame del DNA, a cui pure la ricorrente lo aveva invitato.
Di conseguenza, quindi, la sig.ra si era alfine determinata a incardinare il presente Pt_1 giudizio, al fine di ottenere giudizialmente il riconoscimento di paternità della minore in capo al sig.
CP_1
Dal punto di vista istruttorio, chiedeva che venisse disposta la CTU genetica. Domandava inoltre ammettersi l'interrogatorio formale del convenuto e avanzava richieste di prove anche testimoniali.
Si costituiva in giudizio il sig. con comparsa depositata in data 18.10.2023, lamentando CP_1 in primo luogo la eccessiva genericità delle prospettazioni della ricorrente, la quale non aveva fornito Per_ alcun elemento a sostegno del supposto legame parentale del convenuto con la piccola
Il resistente, infatti, forniva una diversa ricostruzione dei fatti, affermando di avere conosciuto la ricorrente nel giugno del 2018, nel corso di una serata con un amico comune e con un'altra amica, di essersi poi soffermato a chiacchierare con la che gli aveva raccontato delle proprie Pt_1 difficoltà economiche. Tuttavia, affermava il convenuto, “nessun momento di intimità benche' mai
2 sessuale venne intrattenuto tra le parti”, escludendo pertanto di poter essere il padre della piccola Per_
nata nell'aprile del 2019.
Dunque, a fronte della genericità del ricorso, il convenuto domandava il rigetto della domanda, dichiarandosi tuttavia disponibile, qualora ritenuto necessario, a sottoporsi a eventuali indagini genetiche e chiedendo invece il rigetto delle prove orali.
All'esito della prima udienza del 20.10.2023, il Giudice, sentite le parti e decidendo sulle prove orali indicate dalla ricorrente (essendo invece tardive quelle indicate dal convenuto) ammetteva l'interrogatorio formale e, parzialmente, le prove orali indicate dalla Pt_1
All'esito delle prove orali, assunte alla udienza del 20.1.2024, veniva quindi ammessa anche la chiesta
CTU genetica, depositata poi in data 30.5.2024.
Nelle more del deposito della consulenza, in data 11.3.2024, il sig. evocava il mandato CP_1 al precedente difensore, nominando in sostituzione l'Avv. Luca Strazzulla, il quale depositava la propria memoria di costituzione, dichiarando di riportarsi integralmente a tutti gli scritti difensivi del precedente procuratore.
All'esito della consulenza genetica, che aveva nel frattempo accertato la paternità del sig. quest'ultimo avanzava quindi richieste di rinvio, al fine di trovare un accordo con la CP_1 controparte – verosimilmente per le questioni di carattere economico, contestando la strategia difensiva del precedente procuratore e affermando anche di avere corrisposto in passato alcune somme di denaro alla per aiutarla nel mantenimento della bambina e ciò anche quando Pt_1 non aveva ancora la certezza della paternità.
Non essendo poi stato possibile per le parti raggiungere alcun accordo, la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione in data 5.6.2025, avendo le parti anche depositato le comparse conclusionali nei termini anticipati ai sensi dell'art. 473 bis. 28 c.p.c.
§
Sulla domanda di accertamento della paternità
In primo luogo può trovare accoglimento la domanda di accertamento della paternità della minore avanzata dalla ricorrente, attesi gli esiti inconfutabili della disposta CTU genetica, affidata alla dott.ssa la quale ha potuto concludere che “NON SONO STATE OSSERVATE Per_2
INCOMPATIBILITÀ GENETICHE tra i profili genetici di e di Controparte_1
; infatti, nei Sistemi genetici analizzati (D3S1358, VWA, D16S539, TPOX, Persona_1
D8S1179, D21S11, D18S51, D2S441, D19S433, THO1, FGA, D22S1045, D5S818, D13S317,
3 D7S820, SE33, D10S1248, D1S1656, D12S391, D2S1338), è stato osservato almeno un allele condiviso tra il profilo genetico (presunto padre) e il profilo genetico Controparte_1
“paterno” di ”, concludendo quindi che “L'analisi comparativa del Polimorfismo Persona_1 del DNA Genomico o nucleare di (presunto padre) , Persona_3 Parte_1
(madre) e (figlia) e l'analisi comparativa dei dati analitici ottenuti ha evidenziato Persona_1
COMPATIBILITA' tra i caratteri ereditari (alleli) dei profili genetici di CP_2 Per_3
e .
[...] Persona_1
La valutazione statistica dei dati analitici ottenuti permette di esprimere la Probabilità di Paternità di nei confronti di pari al 99.99%”. Persona_3 Persona_1
D'altra parte l'esito della CTU non è stato contestato neppure dal convenuto, il quale, sebbene solo all'esito delle risultanze di tale accertamento, non si è opposto al riconoscimento della minore.
Va detto, in ogni caso, che anche le iniziali contestazioni avanzate dal in ordine alla CP_1 verosimiglianza della ricostruzione di parte ricorrente, sono state confutate dalla istruttoria eseguita nel corso del presente giudizio. In particolare, si deve valorizzare la testimonianza resa dalla teste
(cfr. udienza del 22.1.2024), la quale, confermando la ricostruzione fornita Testimone_1 dalla sig.ra ha affermato “Non conoscevo il Ero presente ad alcune telefonate Pt_1 CP_1
e sentivo che la sig.rs insisteva con lui chiedendogli di riconoscere la bambina vederla e Pt_1 contribuire al mantenimento.
(…)So che il ha versato delle somme , sporadicamente . Non so se tali somme siano state CP_1 versate anche durante la gravidanza.”
Tale circostanza, di per sé superflua in relazione alla domanda principale di accertamento dello status di figlio, è nondimeno indice significativo del fatto che il osse in realtà consapevole CP_1 della paternità della minore, aspetto che quantomeno può essere considerato – come si dirà – sotto il profilo della condotta processuale e dunque delle determinazioni in punto di spese di giudizio.
Sul regime di affidamento e mantenimento della minore
Una volta accertato il legame genitoriale tra il padre e la minore, il Tribunale è quindi chiamato ad assumere anche le determinazioni in punto di affidamento e mantenimento relative alla minore stessa, ai sensi dell'art. 250 comma 4 c.c., essendo determinazioni che rispondono di fatto a un interesse pubblico e, più specificamente, al superiore interesse della stessa minore e che pertanto ben potrebbero essere assunte anche d'ufficio dal Tribunale.
4 Nel caso di specie, infatti, visti gli esiti della CTU genetica, la ricorrente, in sede di memorie difensive finali, ha richiesto l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni con riferimento alla determinazione degli oneri di mantenimento, nulla invece deducendo sotto il profilo dell'affidamento.
Né alcuna domanda in tal senso è stata avanzata dal convenuto, neppure con riferimento alla regolamentazione delle visite, aspetto che pertanto andrà rimesso ai liberi accordi tra le parti.
Con riferimento all'affidamento, invece, ritiene il Tribunale di dover comunque disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre, la quale d'altra parte si è sempre presa cura da sola di tutte le esigenze della bambina. Né il convenuto ha in verità manifestato, anche con la propria condotta processuale, alcun interesse nel coinvolgimento nella vita della minore. La realtà di fatto, dunque, sconsiglia in questo caso l'adozione del regime di affido condiviso, che presuppone come noto, un esercizio realmente congiunto e condiviso della genitorialità.
In ordine al mantenimento, invece, ritiene il Collegio di poter porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore, versando alla madre, l'importo mensile di euro 200,00, oltre al 50% delle spese di carattere straordinario.
Tale importo – seppur determinato secondo una valutazione presuntiva di adeguatezza rispetto alla capacità patrimoniale del non essendo stati acquisiti elementi in merito nel corso del CP_1 giudizio), appare nondimeno equa e proporzionata alle comuni esigenze di vita di una minore della Per_ età di oggi di anni 6.
Le spese di lite
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese del giudizio, giova rammentare il principio per cui “la parte soccombente va identificata, in base al principio della causalità, in quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, o azionando una pretesa accertata come infondata, ha dato causa al processo” (Cassazione civile, sentenza n. 9457 del 2023).
Nel caso di specie, osserva il Collegio che la condotta processuale del convenuto giustifica la adozione della condanna nei confronti del predetto a rifondere le spese del giudizio alla controparte, distraendo il relativo importo a favore dell'Erario stante la ammissione della ricorrente al P.S.S.
A sostegno di tale determinazione milita la considerazione che il a ben vedere, dopo CP_1
l'iniziale costituzione in giudizio ove aveva smentito categoricamente di aver mai intrattenuto rapporti di natura sessuale con la ricorrente, solo all'esito degli esiti inconfutabili della CTU genetica, ha rivisto la propria posizione, affermando, contrariamente a quanto sino a quel momento sostenuto, di aver anche aiutato la con alcune elargizioni di denaro per la bambina, prima della Pt_1
5 instaurazione del presente giudizio (circostanza d'altra parte affermata anche dal teste escusso), di fatto così confermando la propria consapevolezza circa la paternità ben prima dell'avvio del procedimento giudiziale, che di fatto avrebbe quindi potuto essere evitato qualora il i CP_1 fosse reso spontaneamente disponibile a riconoscere la bambina.
Le spese di lite vanno dunque poste a carico del e liquidate nell'importo indicato in CP_1 dispositivo, tenuto conto della natura della causa e considerandosi svolte tutte le fasi.
Per le medesime ragioni, devono inoltre porsi a carico del nche le spese della CTU, CP_1 liquidate con separato decreto, atteso che tale accertamento istruttorio, indispensabile ai fini della decisione, si è reso necessario in conseguenza della costituzione del resistente e della sua opposizione alle domande di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. ACCERTA e DICHIARA che , nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1
e residente in [...], è il padre di C.F._2
nata a CALTAGIRONE il 02/04/2019; Persona_1
2. ORDINA al competente Ufficiale di stato civile di provvedere alle conseguenti annotazioni sull'atto di nascita del minore;
3. DISPONE l'affido esclusivo della minore alla madre;
4. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore, CP_1 versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 200,00; oltre al 50% delle spese straordinarie;
5. CONDANNA il sig. alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, CP_1 distraendo il relativo importo a favore dell'Erario, spese che si liquidano in complessivi: euro
3.809,00 per compensi;
oltre a 15% per spese generali;
IVA e CPA come per legge.
6. PONE definitivamente a carico del sig. gli onorari del CTU, liquidati con separato CP_1 decreto.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 9.9.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Cinzia Cicero Dott.ssa Giulia Ferratini
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