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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 13/03/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott.
Giuseppe Rini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 2762/2024 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA avv. Guccione Marianna, rappresentata e difesa da sé stessa
( Email_1
RICORRENTE
E
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
domiciliato ex lege a Palermo, via Mariano Stabile n. 182, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato (ads. Email_2
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RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a decreto di pagamento
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE:
“In accoglimento della presente opposizione, revocare il Decreto impugnato e liquidare le somme richieste con la originaria Istanza avanzata al Tribunale Penale di Termini
Imerese in composizione Collegiale, secondo le quantificazioni del Protocollo di intesa intercorso, tenendo in ogni caso conto ed in via del tutto subordinata, dei minimi tariffari inderogabili, il tutto oltre al rimborso forfettario di spese generali.
Si chiede, inoltre, che siano liquidati, quali spese necessarie ai fini della proposizione dell'opposizione, il contributo unificato, i bolli necessari ed il costo delle notifiche richieste per l'instaurazione del presente procedimento, oltre, ancora, trattandosi di attività
necessarie per conseguire il pagamento dei giusti compensi, alle spettanze per il presente giudizio di opposizione e cioè quelle relative all'impugnazione spiegata e per le fasi che saranno trattate nel corso del presente giudizio, oltre ai compensi per ogni altra attività
che sarà espletata”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002, 15 D.Lgs.
150/2011 e 281 undecies c.p.c. depositato il 28 dicembre 2024, l'avv.
Marianna Guccione ha impugnato il decreto emesso in data 11 novembre
2024 (e comunicato il successivo 28 novembre), con cui il g.i.p. di questo
Tribunale rigettava l'istanza di liquidazione presentata dal predetto professionista per l'attività svolta quale difensore di Controparte_2
(ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto ex art. 97 D.P.R.
115/2002 emesso in data 8 febbraio 2021) nel procedimento di opposizione al decreto penale di condanna n. 681/2021.
Preliminarmente, va ribadita la dichiarazione di contumacia del resistente , non costituitosi benché regolarmente Controparte_1
evocato in giudizio in persona del Ministro pro tempore, nella domiciliazione ope legis presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Palermo.
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi la ritualità dell'odierna opposizione, posto che – come precisato dai giudici di legittimità – il procedimento ex art. 170 D.P.R. 115/2002 e 15 D.Lgs. 150/2011, nell'ipotesi di impugnazione del decreto di liquidazione del compenso dovuto al difensore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, vede come uniche parti legittimate il difensore della parte ammessa e il
2 (Cass. civ. n. 5318/2023) e deve essere instaurato Controparte_1
nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento ovvero, in assenza di tale notificazione o comunicazione, entro il termine lungo di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c. (che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo), con decorrenza dalla data della pubblicazione del decreto (Cass. civ. n. 6864/2024).
Nel merito, si osserva che l'opposizione è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti appresso specificati.
E invero – come rilevato in ricorso – il rigetto dell'istanza di liquidazione presentata dall'avv. Guccione, con la quale era stato chiesto l'importo di
€ 650,00 (oltre accessori di legge), si fonda sul disposto che il compenso spettante al difensore per il procedimento di opposizione al decreto penale di condanna sarebbe assorbito da quello relativo alla fase della messa alla prova, già liquidato dal g.i.p. con decreto del 13 febbraio 2024.
Senonché, un tale assunto si rivela erroneo, giacché i due procedimenti in questione (opposizione a decreto penale e messa alla prova) sono tra loro distinti e comportano l'espletamento, da parte del difensore, di attività suscettibili di autonoma liquidazione.
Per quanto concerne l'importo da liquidare all'opponente, va rammentato che – come precisato dalla giurisprudenza di legittimità – i
Protocolli di intesa per la liquidazione dei compensi ai difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, stipulati presso i singoli uffici giudiziari, sono privi di valore normativo e non hanno efficacia vincolante, ma soltanto persuasiva (cfr., sul punto, Cass. civ. n. 29184/2023
e n. 2527/2012).
Nella fattispecie, invero, devono trovare applicazione i parametri di cui al D.M. 55/2014 (nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con D.M. 37/2018 e, da ultimo, con D.M. 147/2022) e, in
3 particolare, i valori indicati nella Tabella n. 15 (“Giudizi Penali - Indagini
Preliminari”).
Ciò posto, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (riconducibile alle fasi di studio e introduttiva) e dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede penale previsti dall'art. 12 D.M. cit., nonché del fatto che, a norma degli artt. 82 e 106-bis D.P.R. 115/2002, i compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non possono superare i valori medi e devono essere ridotti di un terzo, nel caso specifico appare congruo liquidare l'importo di € 505,00 (pari a un terzo del valore minimo di € 757,00).
Di qui la (parziale) fondatezza dell'opposizione proposta dall'avv.
Guccione, con conseguente riforma del provvedimento impugnato e liquidazione, in favore dell'opponente, dell'importo sopra indicato, al quale vanno aggiunti il rimborso spese forfettarie al 15% e la C.P.A. al 4%, così giungendo alla somma di € 603,98.
Avuto riguardo alla mancata costituzione del e Controparte_1
all'accoglimento soltanto parziale dell'opposizione, le spese processuali sostenute dall'opponente vanno lasciate a suo carico.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, nella contumacia del , così Controparte_1
provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione proposta dall'avv. Marianna
Guccione con ricorso depositato il 28 dicembre 2024 e, per l'effetto, in riforma del decreto di rigetto emesso dal g.i.p. del Tribunale di
Termini Imerese in data 11 ottobre 2024,
2) liquida all'opponente, a titolo di compenso per l'attività difensiva svolta in favore di nel procedimento di Controparte_2
4 opposizione al decreto penale di condanna n. 681/2021, la somma di
€ 505,00, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% e
C.P.A. al 4%, per un totale di € 603,98, ponendone il pagamento a carico dell'Erario;
3) lascia a carico dell'opponente le spese processuali dalla stessa sostenute.
Termini Imerese, 13 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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