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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/04/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5178/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: impugnazione della rinunzia all'eredità da parte dei creditori ex art. 524 c.c.;
TRA
, elettivamente domiciliata a Nardò in via Galliano n. 2, scala B, presso Parte_1 lo studio legale dell'Avv. Maria Luigi Vetere, che la rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
e ; CP_1 Controparte_2
CONVENUTI CONTUMACI
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 29 luglio 2024, , premesso Parte_1
di essere creditrice di nato a Lecce il [...], in [...] titolo CP_1
esecutivo costituito dalla sentenza n. 3318/2022 emessa il 23/11/2022 dal Tribunale di
Lecce, Seconda Sezione Civile, nel procedimento n. 60000572/2010 con cui il suddetto era stato condannato a restituirle la somma di € 79.000,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 569,81 per esborsi e in € 8.000,00 per compenso professionale, oltre accessori, di avere invano tentato di
1 avviare una procedura esecutiva (all. n. 2 e n. 4) e, in ogni caso, previa ricerca mediante estrazione di visure catastali e ipocatastali, di essere venuta a conoscenza che il suo debitore è proprietario pro quota (50%) solo di un immobile (abitazione e autorimessa) sito a Nardò, in via Cecchi, censito in Catasto, al foglio 88, part. 126, sub 14 e sub 3, di cui è cointestataria la coniuge e, comunque, confluito in un fondo patrimoniale destinato a far fronte ai bisogni della famiglia e, quindi, non assoggettabile ad esecuzione, essendo il credito da sé vantato e accertato con la sentenza citata derivato da un mutuo erogato negli anni 2002 e 2004, anteriormente al matrimonio dei coniugi - CP_1
(26/4/2010), adducendo che in data 12/12/2019, cosi come CP_3 CP_1 sua sorella e, successivamente, i rispettivi figli dell'uno e dell'altra avevano rinunciato all'eredità di , deceduto il 2/8/2019, come da certificazione rilasciata dalla Persona_1
Cancelleria della Volontaria Giurisdizione di questo Tribunale (all. 5), così che unica erede era rimasta coniuge del de cuius, rilevando che dalla denuncia Controparte_2
di successione risulta esistente un attivo ereditario costituito da beni immobili e mobili, agiva in giudizio chiedendo di essere autorizzata ex art. 524 c.c. ad accettare in nome e per conto di la quota ereditaria di spettanza del medesimo, al fine di CP_1
soddisfare i crediti da ella vantati nei confronti del suddetto, con vittoria delle spese di lite.
e cui venivano regolarmente notificati ricorso e CP_1 Controparte_2
decreto di fissazione di udienza, non si costituivano e venivano dichiarati contumaci.
All'udienza del 26 marzo 2025, la ricorrente precisava le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Preliminarmente, devono essere correttamente intese natura giuridica e funzione del mezzo di tutela di cui all'art. 524 c.c., il quale prevede: “se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti”.
Invero, a prescindere dal tenore letterale della rubrica “impugnazione della rinunzia da parte dei creditori”, in cui il termine “impugnazione” viene impropriamente utilizzato,
2
considerato che
non si discute affatto di eventuali vizi inficianti la invalidità, è evidente che si tratta di strumento affine agli ordinari mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale (in particolare, all'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c.), in quanto, in caso di accoglimento, il creditore attore/ricorrente otterrebbe di fatto una autorizzazione a soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del credito.
Ebbene, affine, ma manifestamente differente dall'azione surrogatoria, in quanto, per effetto dell'accettazione da parte del creditore della quota di eredità spettante al debitore rinunziante, quest'ultimo non acquista alcun diritto e continua a non essere considerato erede, con devoluzione di eventuale residuo dell'asse ereditario, in seguito al soddisfacimento del creditore, secondo le norme di legge e, quindi, ad esempio, come in concreto, al chiamato accettante, divenuto erede.
Tanto premesso, il mezzo di tutela in oggetto richiede, peraltro, in primo luogo, non una mera inerzia del debitore, ma che il medesimo, in qualità di chiamato all'eredità, abbia compiuto un formale atto di rinunzia espressa ai sensi dell'art. 519 c.c., in virtù del quale la rinunzia deve farsi con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, nonché, in secondo luogo, che la rinunzia abbia arrecato danno ai creditori.
In particolare, quanto al danno, esso sussiste ove vi siano fondate ragioni che facciano apparire i beni personali del rinunziante insufficienti a soddisfare del tutto i suoi debiti.
Infine, non è, invece, necessaria la frode del chiamato rinunziante, né che i successivi chiamati abbiano consapevolezza del pregiudizio che la rinunzia arreca ai di lui creditori.
Nel caso in esame, ricorrono, invero, tutti presupposti normativamente richiesti.
Innanzitutto, la ricorrente è titolare di un credito liquido ed esigibile, accertato nel suo preciso ammontare, in virtù della sentenza n. 3318/2022 emessa il 23/11/2022 dal
Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, nel procedimento n. 60000572/2010 (v. all.
n. 1).
In secondo luogo, il debitore ha formalizzato la rinunzia all'eredità del genitore
, deceduto il 2/8/2019 già in pendenza della causa suddetta, come risulta Persona_1 da certificato (all. n. 5) rilasciato il 17/11/2023 dall'Ufficio di Volontaria Giurisdizione di questo Tribunale, attestante annotazione nel Registro Successioni della redazione del
3 verbale di rinunzia di nato a [...] il [...] inserito al n. 4439/2019 CP_1
nel Registro medesimo.
Infine, dalla denuncia di successione presentata il 30/1/2023 da Controparte_2
coniuge del de cuius (all. n. 6) emerge un attivo ereditario, a fronte di nessuna passività, mentre il debitore chiamato, in base alle risultanze delle visure catastali e ipocatastali in atti (v. all. n. 3) e in mancanza di prova contraria, stante la contumacia dello stesso, sarebbe cointestatario solo di un immobile confluito in fondo patrimoniale, su cui, come noto, non è consentito agire in via esecutiva per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Pertanto, non vi è dubbio neanche in merito alla sussistenza di detto presupposto, avendo la rinunzia all'eredità di cui si discute arrecato, certamente, un evidente pregiudizio alle ragioni creditorie.
Le spese processuali, tenuto conto della dichiarazione di inammissibilità del ricorso cautelare in corso di causa e della condotta tenuta dai convenuti, i quali rimanendo contumaci non formulavano alcuna opposizione, si dichiarano non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di e , contumaci, ogni contraria CP_1 Controparte_2
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, autorizza ad accettare l'eredità Parte_1
di , deceduto a Nardò il 2/8/2019, in nome e luogo di Persona_1 CP_1
nato a [...] il [...], nei limiti della quota di spettanza del
[...]
medesimo, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei crediti di cui è titolare in virtù della sentenza n. 3318/2022 del Tribunale di
Lecce;
2. dichiara non ripetibili le spese di lite.
Lecce, 31 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Cesi
4
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5178/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: impugnazione della rinunzia all'eredità da parte dei creditori ex art. 524 c.c.;
TRA
, elettivamente domiciliata a Nardò in via Galliano n. 2, scala B, presso Parte_1 lo studio legale dell'Avv. Maria Luigi Vetere, che la rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
e ; CP_1 Controparte_2
CONVENUTI CONTUMACI
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 29 luglio 2024, , premesso Parte_1
di essere creditrice di nato a Lecce il [...], in [...] titolo CP_1
esecutivo costituito dalla sentenza n. 3318/2022 emessa il 23/11/2022 dal Tribunale di
Lecce, Seconda Sezione Civile, nel procedimento n. 60000572/2010 con cui il suddetto era stato condannato a restituirle la somma di € 79.000,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 569,81 per esborsi e in € 8.000,00 per compenso professionale, oltre accessori, di avere invano tentato di
1 avviare una procedura esecutiva (all. n. 2 e n. 4) e, in ogni caso, previa ricerca mediante estrazione di visure catastali e ipocatastali, di essere venuta a conoscenza che il suo debitore è proprietario pro quota (50%) solo di un immobile (abitazione e autorimessa) sito a Nardò, in via Cecchi, censito in Catasto, al foglio 88, part. 126, sub 14 e sub 3, di cui è cointestataria la coniuge e, comunque, confluito in un fondo patrimoniale destinato a far fronte ai bisogni della famiglia e, quindi, non assoggettabile ad esecuzione, essendo il credito da sé vantato e accertato con la sentenza citata derivato da un mutuo erogato negli anni 2002 e 2004, anteriormente al matrimonio dei coniugi - CP_1
(26/4/2010), adducendo che in data 12/12/2019, cosi come CP_3 CP_1 sua sorella e, successivamente, i rispettivi figli dell'uno e dell'altra avevano rinunciato all'eredità di , deceduto il 2/8/2019, come da certificazione rilasciata dalla Persona_1
Cancelleria della Volontaria Giurisdizione di questo Tribunale (all. 5), così che unica erede era rimasta coniuge del de cuius, rilevando che dalla denuncia Controparte_2
di successione risulta esistente un attivo ereditario costituito da beni immobili e mobili, agiva in giudizio chiedendo di essere autorizzata ex art. 524 c.c. ad accettare in nome e per conto di la quota ereditaria di spettanza del medesimo, al fine di CP_1
soddisfare i crediti da ella vantati nei confronti del suddetto, con vittoria delle spese di lite.
e cui venivano regolarmente notificati ricorso e CP_1 Controparte_2
decreto di fissazione di udienza, non si costituivano e venivano dichiarati contumaci.
All'udienza del 26 marzo 2025, la ricorrente precisava le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Preliminarmente, devono essere correttamente intese natura giuridica e funzione del mezzo di tutela di cui all'art. 524 c.c., il quale prevede: “se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti”.
Invero, a prescindere dal tenore letterale della rubrica “impugnazione della rinunzia da parte dei creditori”, in cui il termine “impugnazione” viene impropriamente utilizzato,
2
considerato che
non si discute affatto di eventuali vizi inficianti la invalidità, è evidente che si tratta di strumento affine agli ordinari mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale (in particolare, all'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c.), in quanto, in caso di accoglimento, il creditore attore/ricorrente otterrebbe di fatto una autorizzazione a soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del credito.
Ebbene, affine, ma manifestamente differente dall'azione surrogatoria, in quanto, per effetto dell'accettazione da parte del creditore della quota di eredità spettante al debitore rinunziante, quest'ultimo non acquista alcun diritto e continua a non essere considerato erede, con devoluzione di eventuale residuo dell'asse ereditario, in seguito al soddisfacimento del creditore, secondo le norme di legge e, quindi, ad esempio, come in concreto, al chiamato accettante, divenuto erede.
Tanto premesso, il mezzo di tutela in oggetto richiede, peraltro, in primo luogo, non una mera inerzia del debitore, ma che il medesimo, in qualità di chiamato all'eredità, abbia compiuto un formale atto di rinunzia espressa ai sensi dell'art. 519 c.c., in virtù del quale la rinunzia deve farsi con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, nonché, in secondo luogo, che la rinunzia abbia arrecato danno ai creditori.
In particolare, quanto al danno, esso sussiste ove vi siano fondate ragioni che facciano apparire i beni personali del rinunziante insufficienti a soddisfare del tutto i suoi debiti.
Infine, non è, invece, necessaria la frode del chiamato rinunziante, né che i successivi chiamati abbiano consapevolezza del pregiudizio che la rinunzia arreca ai di lui creditori.
Nel caso in esame, ricorrono, invero, tutti presupposti normativamente richiesti.
Innanzitutto, la ricorrente è titolare di un credito liquido ed esigibile, accertato nel suo preciso ammontare, in virtù della sentenza n. 3318/2022 emessa il 23/11/2022 dal
Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, nel procedimento n. 60000572/2010 (v. all.
n. 1).
In secondo luogo, il debitore ha formalizzato la rinunzia all'eredità del genitore
, deceduto il 2/8/2019 già in pendenza della causa suddetta, come risulta Persona_1 da certificato (all. n. 5) rilasciato il 17/11/2023 dall'Ufficio di Volontaria Giurisdizione di questo Tribunale, attestante annotazione nel Registro Successioni della redazione del
3 verbale di rinunzia di nato a [...] il [...] inserito al n. 4439/2019 CP_1
nel Registro medesimo.
Infine, dalla denuncia di successione presentata il 30/1/2023 da Controparte_2
coniuge del de cuius (all. n. 6) emerge un attivo ereditario, a fronte di nessuna passività, mentre il debitore chiamato, in base alle risultanze delle visure catastali e ipocatastali in atti (v. all. n. 3) e in mancanza di prova contraria, stante la contumacia dello stesso, sarebbe cointestatario solo di un immobile confluito in fondo patrimoniale, su cui, come noto, non è consentito agire in via esecutiva per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Pertanto, non vi è dubbio neanche in merito alla sussistenza di detto presupposto, avendo la rinunzia all'eredità di cui si discute arrecato, certamente, un evidente pregiudizio alle ragioni creditorie.
Le spese processuali, tenuto conto della dichiarazione di inammissibilità del ricorso cautelare in corso di causa e della condotta tenuta dai convenuti, i quali rimanendo contumaci non formulavano alcuna opposizione, si dichiarano non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di e , contumaci, ogni contraria CP_1 Controparte_2
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, autorizza ad accettare l'eredità Parte_1
di , deceduto a Nardò il 2/8/2019, in nome e luogo di Persona_1 CP_1
nato a [...] il [...], nei limiti della quota di spettanza del
[...]
medesimo, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei crediti di cui è titolare in virtù della sentenza n. 3318/2022 del Tribunale di
Lecce;
2. dichiara non ripetibili le spese di lite.
Lecce, 31 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Cesi
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