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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/03/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4869/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
I Sezione Civile 1 CIVILE
In persona del Presidente delegato, dott.ssa Veronica Milone,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e art. 15 d. lgs. n. 150/2011, come modificato dall'art. 15 co. 3 lett. f) punto 1) del Dlgs 149/2022, proposto da:
C.F. nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliato in CU , Viale Santa Panagia n.
136/I presso lo studio dell'avv. Patrizia la Vecchia che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
-opponente contro
ING. C.F. , residente in [...] C.F._2
n. 4, con studio professionale in CU nella Via Riviera Dionisio il Grande n. 75, elettivamente domiciliata in CU nel V.le Teracati n. 51, Pal. H, presso lo studio dell'Avv. Helga Incastrone che la rappresenta e difende per procura in atti;
-opposta e contro
P.Iva. ), in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante, con sede in US (RG) Via Cesare Beccaria n. 15;
con sede in CU, Via Sicilia 101 , ( CF ) in Controparte_3 P.IVA_2 persona dell'amministratore p.t., sig.ra , residente in [...]5/A; Controparte_4
pagina 1 di 5 GEOM. (CF ) n.q. di nato a [...] il [...] Persona_1 C.F._3 CP_5
residente in [...];
( CF: ) nato a [...] il [...] residente in Parte_2 C.F._4
CU , Via Sicilia 101;
-opposti contumaci in esito all'udienza di discussione del 21.1.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies ultimo comma c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.12.2023 il dott. ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto di liquidazione dei compensi del C.T.U., Ing. emesso il 14.11.2023 dal Controparte_1
Giudice di questo Tribunale nella causa civile iscritta al n. 3654/2019 R.G. con cui è stata liquidata in favore del predetto CTU la somma complessiva di € 2.161,92, oltre accessori.
Ha dedotto l'erroneità della liquidazione in quanto effettuata a norma dell'art. 11 DM 30.5.2002 anziché a norma del successivo art. 12; in quanto inficiata da una errata indicazione del valore della causa e della percentuale di calcolo a scaglione, con formulazione di domande subordinate;
in quanto il compenso è stato liquidato nei valori medi anziché nei minimi.
Ha chiesto in via cautelare la sospensione dell'esecutività del decreto opposto e nel merito la revoca dello stesso con rideterminazione del compenso del CTU.
Integrato il contraddittorio si è costituito in giudizio l'Ing. contestando la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Gli altri resistenti non si sono costituiti.
La causa è stata infine rimessa all'udienza a trattazione scritta sopra indicata in cui è stata assunta in decisione con riserva del deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., come richiamato dall'art. 281 terdecies c.p.c..
xxx
Preliminarmente va rilevata la tempestività dell'opposizione che è stata proposta nel termine di gg. 30 dalla comunicazione del provvedimento impugnato.
pagina 2 di 5 Sempre in limine va poi dichiarata la contumacia dei resistenti in epigrafe - diversi dall'Ing.
[...]
che, ritualmente attinti dalla notifica del ricorso e del decreto di comparizione, non hanno CP_1
inteso costituirsi in giudizio.
Ciò precisato, l'opposizione è infondata.
Dalla documentazione versata in atti risulta che il Giudice del giudizio presupposto con ordinanza del
4.6.2022 ha conferito al CTU, Ing. il seguente mandato: Controparte_1
1) Verifichi e descriva, anche mediante opportune rappresentazioni grafiche e fotografiche, lo stato dei luoghi con riferimento sia all'interno che all'esterno dell'immobile dell'attore”;
2) “Accerti la sussistenza e l'entità dei vizi lamentati da parte attrice” ;
3) Accerti quali siano le cause dei danni lamentati dall'attore, specificando, in particolare, se tali cause siano imputabili, in tutto o in parte, alla esecuzione di lavori difformi da quelli previsti in contratto di appalto e/o non eseguiti a regola d'arte”;
4) “Accerti se i vizi lamentati da parte attrice siano imputabili, in tutto o in parte, ai lavori eseguiti privatamente dall'attore stesso all'interno dell'immobile di sua proprietà” ;
5 ) “Accerti quali lavori debbano essere eseguiti per eliminare i vizi eventualmente riscontrati nell'immobile in oggetto, quantificandone anche i costi da sostenere, al netto di quelli riconducibili ai lavori eseguiti privatamente dall'attore all'interno dell'immobile di sua proprietà;
6) “Tenti la conciliazione delle parti, sottoponendo alle stesse concrete soluzioni transattive anche in difetto di espressa richiesta”,
E' evidente, quindi, che l'attività demandata al CTU e dallo stesso espletata ha avuto una estensione ben maggiore ed articolata rispetto a quella di mera “verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi” prevista dall'art. 12 DM 30.5.2002, involgendo espressamente anche la descrizione dello stato dei luoghi, la sussistenza e l'entità dei danni, le cause degli stessi, la loro imputabilità all'iniziativa privata del Parte_1
La tesi dell'opponente secondo cui avrebbe dovuto applicarsi il compenso di cui all'art. 12 cit. non può, pertanto, essere condivisa.
Invero, per consolidato principio giurisprudenziale “In tema di compensi dovuti al consulente tecnico
d'ufficio, l'art. 12 d.m. 30 maggio 2002 costituisce una norma speciale, che deroga al criterio generale
pagina 3 di 5 indicato dall'art. 11 del medesimo decreto: pertanto, qualora in una controversia concernente un rapporto contrattuale di appalto l'indagine commessa al consulente non sia limitata ad operazioni di mero controllo e verifica, ma si estenda ad altri tipi di accertamenti (omissis), il criterio di liquidazione è quello fissato in via generale dall'art. 11 cit. per la consulenza in materia di costruzioni edilizie.” (v. Cassazione civile sez. II, 18/09/2009, n.20235; conf Cass. 05/10/2009, n.21245; Cass.
24/04/2010, n.9849).
E tale è in caso in esame posto che l'indagine demandata al CTU ha obiettivamente portata ben più ampia di quella delle mera verifica di rispondenza progettuale/contrattuale.
Conseguentemente è corretta la determinazione del compenso del CTU secondo il criterio a scaglione di cui all'art. 11 del DM cit che costituisce la regola generale da applicare “Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie…”.
Quanto sopra consente di sgomberare subito il campo anche dall'invocata applicazione in via subordinata del criterio di liquidazione a vacazione che ha natura residuale rispetto a quello a percentuale e che può trovare applicazione (ma non è questo il caso) con riferimento alle attività strumentali e complementari all'espletamento dell'incarico (v. di recente Cass 214/24).
Con la seconda censura il ricorrente si duole che il compenso sia stato ragguagliato ad una percentuale per scaglione maggiore rispetto al valore della causa.
La censura è infondata sol che si consideri che la domanda proposta dal ricorrente nel giudizio presupposto ammonta complessivamente ad € 35.685,47 (v. petitum dell'atto di citazione) che è appunto il valore della causa.
Corretta è quindi la determinazione dello scaglione di riferimento a norma dell'art.11 cit, così restando assorbite anche le domande subordinate.
La terza censura inerente alla liquidazione del compenso nella misura media anziché secondo i valori minimi “considerata l'ampiezza dell'incarico affidato”.
La doglianza oltre che oltre modo generica e assertiva e come tale inammissibile è anche contraddittoria atteso che “l'ampiezza dell'incarico” può costituire semmai ragione giustificativa per la maggiorazione del compenso e non per la riduzione rispetto ai valori medi che sono l'ordinario parametro di riferimento ai fini della liquidazione.
L'opposizione va conseguentemente rigettata.
pagina 4 di 5 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo dispositivo, in base al DM 55/14 e succ. agg., avuto riguardo al valore della causa ed esclusa la fase istr7tratt. per mancanza di attività defensionale e parametrati ai minimi tabellari la fase decisionale per l'esiguità dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Presidente, nel giudizio iscritto al n. 4869/2023 R.G., così statuisce: rigetta il ricorso.
Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 1.276,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa.
Così deciso in CU, il 14.3.2025
Il Presidente
dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
I Sezione Civile 1 CIVILE
In persona del Presidente delegato, dott.ssa Veronica Milone,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e art. 15 d. lgs. n. 150/2011, come modificato dall'art. 15 co. 3 lett. f) punto 1) del Dlgs 149/2022, proposto da:
C.F. nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliato in CU , Viale Santa Panagia n.
136/I presso lo studio dell'avv. Patrizia la Vecchia che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
-opponente contro
ING. C.F. , residente in [...] C.F._2
n. 4, con studio professionale in CU nella Via Riviera Dionisio il Grande n. 75, elettivamente domiciliata in CU nel V.le Teracati n. 51, Pal. H, presso lo studio dell'Avv. Helga Incastrone che la rappresenta e difende per procura in atti;
-opposta e contro
P.Iva. ), in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante, con sede in US (RG) Via Cesare Beccaria n. 15;
con sede in CU, Via Sicilia 101 , ( CF ) in Controparte_3 P.IVA_2 persona dell'amministratore p.t., sig.ra , residente in [...]5/A; Controparte_4
pagina 1 di 5 GEOM. (CF ) n.q. di nato a [...] il [...] Persona_1 C.F._3 CP_5
residente in [...];
( CF: ) nato a [...] il [...] residente in Parte_2 C.F._4
CU , Via Sicilia 101;
-opposti contumaci in esito all'udienza di discussione del 21.1.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies ultimo comma c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.12.2023 il dott. ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto di liquidazione dei compensi del C.T.U., Ing. emesso il 14.11.2023 dal Controparte_1
Giudice di questo Tribunale nella causa civile iscritta al n. 3654/2019 R.G. con cui è stata liquidata in favore del predetto CTU la somma complessiva di € 2.161,92, oltre accessori.
Ha dedotto l'erroneità della liquidazione in quanto effettuata a norma dell'art. 11 DM 30.5.2002 anziché a norma del successivo art. 12; in quanto inficiata da una errata indicazione del valore della causa e della percentuale di calcolo a scaglione, con formulazione di domande subordinate;
in quanto il compenso è stato liquidato nei valori medi anziché nei minimi.
Ha chiesto in via cautelare la sospensione dell'esecutività del decreto opposto e nel merito la revoca dello stesso con rideterminazione del compenso del CTU.
Integrato il contraddittorio si è costituito in giudizio l'Ing. contestando la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Gli altri resistenti non si sono costituiti.
La causa è stata infine rimessa all'udienza a trattazione scritta sopra indicata in cui è stata assunta in decisione con riserva del deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., come richiamato dall'art. 281 terdecies c.p.c..
xxx
Preliminarmente va rilevata la tempestività dell'opposizione che è stata proposta nel termine di gg. 30 dalla comunicazione del provvedimento impugnato.
pagina 2 di 5 Sempre in limine va poi dichiarata la contumacia dei resistenti in epigrafe - diversi dall'Ing.
[...]
che, ritualmente attinti dalla notifica del ricorso e del decreto di comparizione, non hanno CP_1
inteso costituirsi in giudizio.
Ciò precisato, l'opposizione è infondata.
Dalla documentazione versata in atti risulta che il Giudice del giudizio presupposto con ordinanza del
4.6.2022 ha conferito al CTU, Ing. il seguente mandato: Controparte_1
1) Verifichi e descriva, anche mediante opportune rappresentazioni grafiche e fotografiche, lo stato dei luoghi con riferimento sia all'interno che all'esterno dell'immobile dell'attore”;
2) “Accerti la sussistenza e l'entità dei vizi lamentati da parte attrice” ;
3) Accerti quali siano le cause dei danni lamentati dall'attore, specificando, in particolare, se tali cause siano imputabili, in tutto o in parte, alla esecuzione di lavori difformi da quelli previsti in contratto di appalto e/o non eseguiti a regola d'arte”;
4) “Accerti se i vizi lamentati da parte attrice siano imputabili, in tutto o in parte, ai lavori eseguiti privatamente dall'attore stesso all'interno dell'immobile di sua proprietà” ;
5 ) “Accerti quali lavori debbano essere eseguiti per eliminare i vizi eventualmente riscontrati nell'immobile in oggetto, quantificandone anche i costi da sostenere, al netto di quelli riconducibili ai lavori eseguiti privatamente dall'attore all'interno dell'immobile di sua proprietà;
6) “Tenti la conciliazione delle parti, sottoponendo alle stesse concrete soluzioni transattive anche in difetto di espressa richiesta”,
E' evidente, quindi, che l'attività demandata al CTU e dallo stesso espletata ha avuto una estensione ben maggiore ed articolata rispetto a quella di mera “verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi” prevista dall'art. 12 DM 30.5.2002, involgendo espressamente anche la descrizione dello stato dei luoghi, la sussistenza e l'entità dei danni, le cause degli stessi, la loro imputabilità all'iniziativa privata del Parte_1
La tesi dell'opponente secondo cui avrebbe dovuto applicarsi il compenso di cui all'art. 12 cit. non può, pertanto, essere condivisa.
Invero, per consolidato principio giurisprudenziale “In tema di compensi dovuti al consulente tecnico
d'ufficio, l'art. 12 d.m. 30 maggio 2002 costituisce una norma speciale, che deroga al criterio generale
pagina 3 di 5 indicato dall'art. 11 del medesimo decreto: pertanto, qualora in una controversia concernente un rapporto contrattuale di appalto l'indagine commessa al consulente non sia limitata ad operazioni di mero controllo e verifica, ma si estenda ad altri tipi di accertamenti (omissis), il criterio di liquidazione è quello fissato in via generale dall'art. 11 cit. per la consulenza in materia di costruzioni edilizie.” (v. Cassazione civile sez. II, 18/09/2009, n.20235; conf Cass. 05/10/2009, n.21245; Cass.
24/04/2010, n.9849).
E tale è in caso in esame posto che l'indagine demandata al CTU ha obiettivamente portata ben più ampia di quella delle mera verifica di rispondenza progettuale/contrattuale.
Conseguentemente è corretta la determinazione del compenso del CTU secondo il criterio a scaglione di cui all'art. 11 del DM cit che costituisce la regola generale da applicare “Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie…”.
Quanto sopra consente di sgomberare subito il campo anche dall'invocata applicazione in via subordinata del criterio di liquidazione a vacazione che ha natura residuale rispetto a quello a percentuale e che può trovare applicazione (ma non è questo il caso) con riferimento alle attività strumentali e complementari all'espletamento dell'incarico (v. di recente Cass 214/24).
Con la seconda censura il ricorrente si duole che il compenso sia stato ragguagliato ad una percentuale per scaglione maggiore rispetto al valore della causa.
La censura è infondata sol che si consideri che la domanda proposta dal ricorrente nel giudizio presupposto ammonta complessivamente ad € 35.685,47 (v. petitum dell'atto di citazione) che è appunto il valore della causa.
Corretta è quindi la determinazione dello scaglione di riferimento a norma dell'art.11 cit, così restando assorbite anche le domande subordinate.
La terza censura inerente alla liquidazione del compenso nella misura media anziché secondo i valori minimi “considerata l'ampiezza dell'incarico affidato”.
La doglianza oltre che oltre modo generica e assertiva e come tale inammissibile è anche contraddittoria atteso che “l'ampiezza dell'incarico” può costituire semmai ragione giustificativa per la maggiorazione del compenso e non per la riduzione rispetto ai valori medi che sono l'ordinario parametro di riferimento ai fini della liquidazione.
L'opposizione va conseguentemente rigettata.
pagina 4 di 5 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo dispositivo, in base al DM 55/14 e succ. agg., avuto riguardo al valore della causa ed esclusa la fase istr7tratt. per mancanza di attività defensionale e parametrati ai minimi tabellari la fase decisionale per l'esiguità dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Presidente, nel giudizio iscritto al n. 4869/2023 R.G., così statuisce: rigetta il ricorso.
Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 1.276,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa.
Così deciso in CU, il 14.3.2025
Il Presidente
dott.ssa Veronica Milone
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