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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/04/2025, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa contraddistinta da n. di R.G. 12687/2024, chiamata all'udienza del
14/4/2025, promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. C. Penno Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17/10/2024, il ricorrente, come in epigrafe indicato, premesso di aver presentato, in data 27/6/2019, domanda di pensione anticipata, esponeva che essa veniva accolta in data 20/11/2019 e che, con successiva comunicazione del 16/1/2020, egli provvedeva a notificare all' convenuto la CP_2
richiesta di revoca di pensione anticipata quota 100; deduceva, altresì, che, all'epoca, svolgeva l'attività di lavoratore autonomo artigiano, settore edilizia e che la chiusura della stessa attività al momento non era possibile.
Lamentava che, nonostante l'intervenuta comunicazione, l' Controparte_3
convenuto continuava ad erogare la prestazione pensionistica derivante dalla riconosciuta pensione “quota 100”; allegava, inoltre, che, al raggiungimento della età per la maturazione della pensione di vecchiaia, l' convenuto provvedeva a CP_2
mettere in pagamento detta nuova prestazione e che, solo in quel momento e, quindi, a distanza di tre anni dalla comunicazione fatta diligentemente dal ricorrente, segnatamente in data 3/8/2023, l' convenuto si avvedeva dell'errore consumato CP_2
nell' aver erogato la pensione “quota 100” in una condizione in cui non avrebbe dovuto essere erogata e quindi formalizzava, con comunicazione resa in pari data, la richiesta di ripetizione delle somme indebitamente percepite per un valore complessivo di €
36.326,23, relative all'intera prestazione di pensione “quota 100” pagata a decorrere dall'1/07/2019.
Ritenuta l'illegittimità delle determinazioni dell' , esponeva di aver presentato CP_2
ricorso amministrativo, respinto dal Comitato provinciale;
di tal che, riteneva adiva il
Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di ripetizione di indebito e dell'azione di recupero intrapresa dall' convenuto nei confronti del sig. CP_2 Parte_1
con trattenuta diretta sulla pensione di vecchiaia in pagamento di cui egli è
[...]
titolare (VOARTS n. 48302353) e, per l'effetto;
b) annullare il provvedimento di ripetizione di indebito, nonché tutti gli atti ad CP_1
esso prodromici e conseguenti;
c) condannare l' convenuto alla ripetizione in pro del ricorrente di tutte le somme CP_2
trattenute sulla pensione (trattenuta intrapresa dal rateo di agosto 2024) in compensazione sull'indebito e/o di tutte le somme che dovessero essere comunque incassate dall' convenuto in esecuzione dell'attività di recupero dell'illegittimo CP_2
indebito in contestazione;
d) in via subordinata, rideterminare gli importi formulandoli al netto delle trattenute e compensando il residuo con le somme di cui il ricorrente è creditore;
e) il tutto con vittoria di spese del giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
All'odierna udienza, il Tribunale rileva che nessuna delle parti è comparsa e si constata che non è stato notificato né il ricorso, né il decreto di fissazione dell'udienza di discussione e, pertanto, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso introduttivo e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza non risultano notificati e nessuno è comparso per il resistente.
E' evidente che, nel caso di specie, non possa trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 291 c.p.c.; la giurisprudenza in merito ha affermato che: “… la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del
Pag. 2 di 4 ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante l'assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte” (Cass. n. 3251/03).
Deve, pertanto, dichiararsi l'improcedibilità del ricorso in assenza di qualsiasi elemento che giustifichi, con conseguente assegnazione di nuovo termine, l'omessa notifica da parte del ricorrente. La Cassazione al riguardo ha specificato che: “…qualora il convenuto non si costituisca e il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare
l'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato, da parte dell'attore…il procedimento è legittimamente definito con una sentenza di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare
l'ulteriore corso del processo” (Cass. n. 11227/92).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 17/10/2024 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
dichiara improcedibile il ricorso;
nulla per le spese.
Bari, 14/4/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emanuela
Foggetti
Pag. 3 di 4 Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa contraddistinta da n. di R.G. 12687/2024, chiamata all'udienza del
14/4/2025, promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. C. Penno Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17/10/2024, il ricorrente, come in epigrafe indicato, premesso di aver presentato, in data 27/6/2019, domanda di pensione anticipata, esponeva che essa veniva accolta in data 20/11/2019 e che, con successiva comunicazione del 16/1/2020, egli provvedeva a notificare all' convenuto la CP_2
richiesta di revoca di pensione anticipata quota 100; deduceva, altresì, che, all'epoca, svolgeva l'attività di lavoratore autonomo artigiano, settore edilizia e che la chiusura della stessa attività al momento non era possibile.
Lamentava che, nonostante l'intervenuta comunicazione, l' Controparte_3
convenuto continuava ad erogare la prestazione pensionistica derivante dalla riconosciuta pensione “quota 100”; allegava, inoltre, che, al raggiungimento della età per la maturazione della pensione di vecchiaia, l' convenuto provvedeva a CP_2
mettere in pagamento detta nuova prestazione e che, solo in quel momento e, quindi, a distanza di tre anni dalla comunicazione fatta diligentemente dal ricorrente, segnatamente in data 3/8/2023, l' convenuto si avvedeva dell'errore consumato CP_2
nell' aver erogato la pensione “quota 100” in una condizione in cui non avrebbe dovuto essere erogata e quindi formalizzava, con comunicazione resa in pari data, la richiesta di ripetizione delle somme indebitamente percepite per un valore complessivo di €
36.326,23, relative all'intera prestazione di pensione “quota 100” pagata a decorrere dall'1/07/2019.
Ritenuta l'illegittimità delle determinazioni dell' , esponeva di aver presentato CP_2
ricorso amministrativo, respinto dal Comitato provinciale;
di tal che, riteneva adiva il
Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di ripetizione di indebito e dell'azione di recupero intrapresa dall' convenuto nei confronti del sig. CP_2 Parte_1
con trattenuta diretta sulla pensione di vecchiaia in pagamento di cui egli è
[...]
titolare (VOARTS n. 48302353) e, per l'effetto;
b) annullare il provvedimento di ripetizione di indebito, nonché tutti gli atti ad CP_1
esso prodromici e conseguenti;
c) condannare l' convenuto alla ripetizione in pro del ricorrente di tutte le somme CP_2
trattenute sulla pensione (trattenuta intrapresa dal rateo di agosto 2024) in compensazione sull'indebito e/o di tutte le somme che dovessero essere comunque incassate dall' convenuto in esecuzione dell'attività di recupero dell'illegittimo CP_2
indebito in contestazione;
d) in via subordinata, rideterminare gli importi formulandoli al netto delle trattenute e compensando il residuo con le somme di cui il ricorrente è creditore;
e) il tutto con vittoria di spese del giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
All'odierna udienza, il Tribunale rileva che nessuna delle parti è comparsa e si constata che non è stato notificato né il ricorso, né il decreto di fissazione dell'udienza di discussione e, pertanto, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso introduttivo e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza non risultano notificati e nessuno è comparso per il resistente.
E' evidente che, nel caso di specie, non possa trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 291 c.p.c.; la giurisprudenza in merito ha affermato che: “… la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del
Pag. 2 di 4 ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante l'assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte” (Cass. n. 3251/03).
Deve, pertanto, dichiararsi l'improcedibilità del ricorso in assenza di qualsiasi elemento che giustifichi, con conseguente assegnazione di nuovo termine, l'omessa notifica da parte del ricorrente. La Cassazione al riguardo ha specificato che: “…qualora il convenuto non si costituisca e il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare
l'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato, da parte dell'attore…il procedimento è legittimamente definito con una sentenza di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare
l'ulteriore corso del processo” (Cass. n. 11227/92).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 17/10/2024 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
dichiara improcedibile il ricorso;
nulla per le spese.
Bari, 14/4/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emanuela
Foggetti
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