Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/01/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NZ, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo n. 4826/2016 R.G. vertente
TRA
C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dagli Avv.ti Luigi Combariati (C.F.
) e Concetta Giglio (C.F. ), giusta procura C.F._1 C.F._2 rilasciata in calce all'atto di citazione;
-ATTRICE-
CONTRO
(C.F. e P.I. ), in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difesa in giudizio dall'Avv. Rita Ciciarello (C.F.
), giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e in forza C.F._3 di deliberazione di Giunta Comunale n. 3/2017;
-CONVENUTO-
1
(C.F. e P.I. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa - in virtù di procura speciale per atto Notaio
di Roma del 30/12/2015 (Rep. 51646) - dall'Avv. Giuseppe Orazio Lagoteta (C.F. Per_1
), giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione;
C.F._4
-CONVENUTA-
Oggetto: risarcimento danni da inadempimento per mancato allaccio alla rete elettrica
Conclusioni delle parti: all'udienza del 17/09/2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, ha citato in giudizio il in persona del Controparte_1
Sindaco e legale rappresentante pro tempore, nonché la in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1)
Riconoscere e dichiarare che, quanto meno dal 02/10/2014, data di presentazione della SCIA in sanatoria, il ha impedito e ha rifiutato l'allaccio alla rete elettrica e la relativa Controparte_1 Controparte_2 fornitura di energia alla società che ne aveva fatto richiesta con domanda del 30/05/2014; 2) Parte_1
Riconoscere e dichiarare che tale condotta illecita è stata causa per la società, nel periodo compreso tra il
02/10/2014 e il 31/12/2016, di ingenti danni di cui la società stessa dovrà essere risarcita;
3) Per l'effetto, condannare il e in solido tra loro ovvero ognuno per le Controparte_1 Controparte_2 rispettive responsabilità, al risarcimento in favore della società dell'importo di € Parte_1
2.431.230,16 ovvero della somma diversa, minore e maggiore, che sarà ritenuta di giustizia con gli interessi e la rivalutazione monetaria a far tempo dalla data del 02/10/2014; 4) Condannare il e Controparte_1 in solido tra loro ovvero ognuno per le rispettiva responsabilità, al risarcimento dei Controparte_2 danni successivi al 31/12/2016 in favore della società oltre interessi e rivalutazione Parte_1 monetaria a far tempo dalla data del 02/10/2014; 5) ordinare la pubblicazione della sentenza, a spese e cura dei soccombenti su almeno due testate giornalistiche, una di rilievo locale e l'altra a diffusione nazionale;
6) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
A fondamento della propria domanda, la Società attrice ha esposto quanto di seguito:
-di essere proprietaria del complesso alberghiero polifunzionale, pervenuto a seguito di atto di 2 scissione della del 29/03/2013, denominato “ , sito in Controparte_3 Parte_1 agro del Comune di CP_1
-che l'attività della struttura alberghiera, realizzata con permesso a costruire n. 341 del
06/01/2006, originariamente in testa alla Società Coop. Ed. Azzurra 83 e poi volturato alla era stata contrastata dall'Amministrazione comunale di , la quale di CP_3 CP_1 fatto ne aveva impedito l'apertura allegando, nel corso degli anni, una serie di pretese irregolarità che avevano originato un copioso contenzioso amministrativo;
-che tale situazione aveva impedito che l' potesse, in passato, Controparte_2 provvedere alla somministrazione della fornitura di energia elettrica per il divieto di cui all'art. 48 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 che impedisce alle aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrazione le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di permesso a costruire;
-che, con modulo per adesione del 30/05/2014, la concludeva con Parte_1 [...] il contratto codice per la fornitura di energia elettrica per usi CP_4 C.F._5 diversi dalle abitazioni e, precisamente, per l'immobile adibito a Hotel-Ristorante e Bar sito nel
Comune di , realizzato in base al già citato permesso di costruire n. 341/2006 e CP_1 successive DIA del 13/11/2007, 11/04/2008, 21/10/2008 e 27/04/2009;
-che, secondo le tempistiche indicate da nella nota del 30/05/2014, il Controparte_2 distributore avrebbe eseguito il lavoro entro 10 giorni dall'accettazione del preventivo, a cui doveva aggiungersi il tempo, stimato in 90 giorni, necessario per ottenere le autorizzazioni da terzi;
- che l' accettato il preventivo e incassato l'importo di € 4.480,69, con Controparte_2 nota del 05/06/2014, nel richiamare i trascorsi impedimenti, comunicava al CP_1 [...]
della nuova richiesta di allaccio alla rete elettrica da parte della società CP_1 Parte_1
e chiedeva conferma circa la regolarità edilizia dell'immobile e la legittimità della fornitura;
[...]
-che, con successiva nota del 25/06/2014, la stessa comunicava alla Controparte_2 che il lavoro era temporaneamente sospeso in attesa di risposta da parte Parte_1 del Comune di;
CP_1
- che, a seguito di diversi solleciti inviati da parte dell' e della Controparte_2 [...]
il con nota del 08/07/2014 comunicava che, allo stato, la Parte_1 Controparte_1 ditta non aveva presentato nessuna richiesta in sanatoria per sanare le difformità precedentemente riscontrate;
3 - che, quindi, l' con lettera del 01/08/2014 comunicava alla società Controparte_2 attrice che, in attesa di ulteriori precisazioni da parte del Comune di , non era CP_1 possibile procedere con i lavori di allacciamento;
-che, pertanto, stante i rilievi effettati dall'Amministrazione comunale di , in data CP_1
02/10/2014, la società presentava S.C.I.A. in sanatoria al di regolarizzare le Parte_1 pretese difformità;
-che, inoltre, con nota del 09/10/2014, inviata al Sindaco e al Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Co Comune , nonché a la società attrice, nel precisare di CP_1 Controparte_2 aver aderito a tutte le richieste del comune, chiedeva di sapere se l' Controparte_2 fosse stata resa edotta della presentazione della S.C.I.A.;
-che, con nota del 17/10/2014, l' comunicava non essere pervenuto Controparte_2 alcun riscontro da parte del alla esplicita e reiterata richiesta sulla Controparte_1 sopravvenuta regolarità edilizia del complesso polifunzionale da allacciare, di cui restava in attesa;
-che, con lettera del 05/11/2014, la società attrice trasmetteva all la relazione tecnica CP_2 allegata alla S.C.I.A. del 02/10/2014, evidenziando che i presunti abusi evidenziati dal CP_1 dovevano ritenersi sanati, diffidando quindi la stessa a completare i lavori per l'allaccio CP_2 entro cinque giorni;
-che ricevuta la suddetta comunicazione, l' trasmetteva alla RR del Duce Controparte_2
s.r.l. la nota del 05/12/2014, con allegata lettera dell'11/11/2014 già inviata dal Comune alla società attrice, con cui l'ente territoriale ribadiva che “l'eventuale attestazione per l'allaccio sarà CP_2 rilasciata solo dopo aver completato l'istruttoria della suddetta SCIA previa approvazione dell'atto transattivo da parte del;
Parte_2
-che con e-mail del 17/12/2014, il legale del informava la società Controparte_1 [...] che il Consiglio Comunale “ha deliberato di approvare la proposta transattiva Parte_1 CP_3 precisandosi che secondo il regolamento comunale era dovuta una fideiussione per la realizzazione degli oneri accessori”;
-che, con lettera del 20/01/2015, la specificava al Comune di Parte_1 CP_1 che la pratica relativa alla S.C.I.A. del 02/10/2014, era da considerarsi completa dal punto di
4 vista documentale, anche perché la conformità urbanistica delle opere era stata accertata dalle sentenze del TAR Calabria n. 2717/2010 e n. 982/2011;
-che con lettera del 22/12/2015 la diffidava, quindi, l Parte_1 Controparte_2
a voler provvedere al richiesto allaccio alla rete elettrica, precisando che con sentenza del
1934/2015, il TAR Calabria aveva riconosciuto l'efficacia esecutiva della precedente sentenza n.
982/2011 con la quale era stato annullato il provvedimento di chiusura della struttura ricettiva alberghiera, con annesso esercizio ristorante-bar, Hotel RR del Duca;
-che con nota del 20/01/2016 l' trasmetteva copia della richiesta dalla stessa Controparte_2 rivolta al inerente alla richiesta in argomento, indicando la persona CP_2 Controparte_1 fisica alla quale rivolgersi per i necessari chiarimenti;
- che alla richiesta dava riscontro l' con lettera del 21/03/2015, con cui si Controparte_2 dava atto che il Comune di aveva dichiarato che “non è sopravvenuto nessun atto che CP_1 consenta di assentire la regolarità della struttura edilizia di proprietà definita Parte_1 [...]
, tale da consentire ai sensi dell'art 48 del T.U. n. 380/2001 l'allaccio alla rete elettrica e la Parte_3 fruizione di energia elettrica”;
- che, con successiva nota del 09/02/2015, il Comune di esprimeva che la pratica CP_1 relativa alla SCIA del 02/10/2014 non è completa dal punto di vista documentale. La inoltre è CP_5 viziata nelle dichiarazioni in essa attestate, vizi che si andranno a contestare nel procedimento di annullamento della stessa…”;
- che la suddetta nota veniva impugnata innanzi al TAR della Calabria, il quale con sentenza n.
1637/2016, dichiarava il ricorso inammissibile poiché l'atto impugnato doveva ritenersi
“meramente preparatorio in quanto privo di efficacia lesiva e come tale non suscettibile di autonoma impugnativa”.
-che per tutti i motivi sopra esposti, la ha deciso di adire l'autorità Parte_1 giudiziaria al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa dell'illegittimo rifiuto da parte del e dell' all'allaccio alla rete elettrica e Controparte_1 Controparte_2 alla relativa fornitura di energia elettrica da parte della stessa società attrice.
Con comparsa del 02/02/2017, si è costituito il , in persona del Sindaco e Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e formulato, chiedendo, in particolare, al Tribunale di NZ di: “1) Rigettare la domanda di parte attrice poiché
5 infondata in fatto ed in diritto, contestando tutti i documenti ex adverso prodotti, non idonei a provare l'an ed il quantum;
2) Con vittoria di spese e competenze di giustizia”.
Si è costituita in giudizio, altresì, con propria comparsa del 14/02/2017, l' Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale ha rassegnato le seguenti
[...] conclusioni: “1) In via pregiudiziale, dichiarare inammissibile, la domanda di accertamento proposta dall'attrice, logicamente pregiudiziale rispetto a quella di condanna, già demandata ad altro Giudice e a tutt'oggi oggetto di giudizio in tutti i casi, disporre la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. del presente giudizio in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, del giudizio di appello pendente avanti la Corte di Appello di Roma recante R.G. n. 289/2017); 2) In via principale, nel merito, rigettare la domanda attrice, perché infondata in fatto ed in diritto, e non provata;
3) In via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, in applicazione dell'art. 1227 cod. civ., diminuire ogni ipotetico danno riconosciuto all'attrice secondo la gravità della sua colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, nonché escludere ogni responsabilità dell'esponente Società per i danni che essa attrice avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza;
4) In ogni caso, per la non temuta ipotesi di accoglimento in tutto od in parte della domanda attrice, dichiarare il responsabile in via esclusiva dei fatti posti a fondamento Controparte_1 dell'odierno giudizio e, per l'effetto, tenuto a manlevare e tenere indenne l'esponente in relazione alle conseguenze tutte derivanti dall'accoglimento delle domande della 5) In via subordinata, graduare Parte_1 opportunamente le reciproche responsabilità attribuite all'esponente ed al attribuendo a Controparte_1 quest'ultimo la responsabilità prevalente;
6) Con vittoria di onorari, competenze e spese del presente giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante le sole allegazioni prodotte dalle parti e, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con provvedimento del 13/12/2021, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19/04/2023.
Successivamente, con ordinanza del 03/08/2023 la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di disporre CTU, nominando a tal fine il dott. , al quale è sottoposto il seguente Persona_2 quesito: “1) Sulla base degli atti, acquisite le necessarie informazioni nel contraddittorio delle parti, esperito ogni più utile accertamento anche in loco, determini il CTU l'ammontare del danno subito dalla Parte_1
a causa del mancato allaccio alla rete di fornitura di energia elettrica a partire dal 2/10/2014, quale
[...] danno emergente e lucro cessante, specificando i criteri a tale scopo utilizzati”.
Quindi, in data 14/09/2023 veniva, altresì, assegnato al CTU l'ulteriore quesito: “2)Verifichi il
CTU, sulla base della documentazione in atti, l'esistenza di periodi di eventuali allacci alla rete elettrica gestita
6 da altri distributori e, in caso di utilizzo di generatori di corrente e/o allacci “abusivi”, se la potenza fosse sufficiente allo svolgimento delle attività autorizzate alla . Parte_1
In seguito, in data 09/05/2024, sono stati richiesti al suddetto CTU i seguenti quesiti a chiarimenti sulle conclusioni precedentemente riportate: “1) Attesti il CTU, alla luce del sopralluogo effettuato in data 08/01/2024 alle ore 11,00, presso la sede dell' ubicata in Contrada Parte_3
RR del Duca s nc 88021 se erano presenti impianti macchinari ed attrezzature e se gli stessi CP_1 fossero “obsoleti” e, in caso positivo, quali sono le cause ostative alla mancata quantificazione di detta obsolescenza. Indichi altresì se è possibile mediante l'inventariazione fisica dei beni e della loro valutazione oggettiva, quantificare detto effetto;
2) Chiarisca il CTU, con riferimento al calcolo effettuato dal medesimo per determinare il costo degli ammortamenti da inserire nel “Conto Economico di Previsione” per la quantificazione del danno da lucro cessante, a quale base imponibile abbia fatto riferimento per l'applicazione della percentuale media di ammortamento da lui adottata e da dove l'abbia desunta. Dica, inoltre, in che misura sarebbe variato l'importo complessivo degli ammortamenti applicando la aliquota specifica alla singola categoria di immobilizzazioni;
3) Evidenzi il CTU, le modalità di calcolo delle percentuali di occupazione della struttura alberghiera utilizzate e le ragioni che ne hanno determinato l'adozione nell'ambito del “criterio previsionale” adottato dallo stesso nell'ambito del “criterio previsionale” adottato dallo stesso, per la esso, per la quantificazione del danno da lucro cessante quantificazione del danno da lucro cessante nel “Conto Economico di Previsione” nel “Conto
Economico di Previsione” -- soprattutto in rapporto a strutture similari soprattutto in rapporto a strutture similari per bacino di utenza ed ubicazione;
per bacino di utenza ed ubicazione;
4) Precisi il CTU le motivazioni in base alle quali ha ritenuto corretto considerare il costo del personale tra il danno emergente, anziché valutare tale voce tra quelle relative alle “spese” sostenute da parte attrice (come computate nel bilancio);
5) Precisi il CTU sulla base di quale ragionamento è pervenuto a determinare il ridotto prezzo delle camere e sulla base di quali fattori ha stimato il tasso di detto prezzo delle camere e sulla base di quali fattori ha stimato il tasso di occupazione delle camere stesse;
5occupazione delle camere stesse;
5-- bis) proceda in ogni caso al medesimo calcolo prendendo come parametro il prezzo minimo indicato nel prezziario dell'Amministrazione provinciale presentato dalla a detta Amministrazione;
Parte_1
7 6) Precisi il CTU la potenza disponibile dalla fornitura di cantiere rimossa il 31.8.2016 su richiesta del
Comune di nonché la potenza disponibile derivante dal gruppo elettrogeno rilevato nel corso delle CP_1 operazioni peritali (cfr. Relazione CTU, pag. 33 e foto n. 7-9)”.
Espletata, infine, tutta l'attività istruttoria, con provvedimento del 09/05/2024 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17/09/2024.
Infine, all'udienza del 17/09/2024, la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante deposito di note scritte, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche
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1. In via pregiudiziale, deve essere esaminata l'eccezione del rapporto di continenza o connessione tra il presente giudizio e quello pendente avanti la Corte di appello di Roma, con la necessità di disporre la sospensione dell'odierno giudizio ex art. 295 c.p.c. sul presupposto che nel giudizio svoltosi avanti il Tribunale di Roma si discute del diritto della società proprietaria del complesso polifunzionale di a vedere attivata la fornitura di energia elettrica Parte_1
a beneficio dell'immobile, alla luce del quadro autorizzatorio -urbanistico assentito dal comune di e di una corretta interpretazione e applicazione dell'art. 48 del D.P.R: n. 380/2001 CP_1
( pag. 14-15 comparsa di costituzione e risposta . Controparte_2
Sul punto, la giurisprudenza della Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui: “la sospensione ex art. 295 c.p.c. della trattazione della causa, può essere invocata dalle parti solo quando il giudice adito o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa;
deve, dunque, trattarsi di un'effettiva e necessaria pregiudizialità, che va intesa in senso non meramente logico, ma tecnico giuridico, e si realizza quindi ove nel giudizio, che abbia per parti le medesime della causa pregiudicata, deve esser emanata una pronuncia di portata vincolante, o che sia destinata a spiegare efficacia di giudicato, nella causa pregiudicata;
solamente in questo caso si può dire che la risoluzione del processo pregiudiziale è idonea a definire, in tutto o in parte, la res controversa nel processo del quale si chiede la sospensione”(cfr. Cass. n.
22784/2015).
Ciò premesso, si osserva che nel presente giudizio la società ha citato il Parte_1
e l' lamentando di aver subito danni in Controparte_1 Controparte_2 conseguenza del rifiuto di allaccio dell'energia elettrica con riferimento ad una istanza direttamente presentata e non a causa delle precedenti istanze avanzate dalla CP_3
8 (sua dante causa), la quale appunto ha fatto valere le proprie ragioni in un separato giudizio instauratosi innanzi al Tribunale di Roma e pendente innanzi alla Corte di Appello di Roma.
Pertanto, non sussiste alcuna pregiudizialità tra la presente causa e quella pendente avanti all'autorità giudiziaria di Roma, avendo tra l'altro un petitum e causa petendi del tutto differenti tra di loro, conseguentemente, l'eccezione di pregiudizialità sollevata dall Controparte_2 viene respinta.
2. Deve essere esaminata poi l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del Tribunale di
NZ adito ad accertare l'illegittimità del comportamento del e dell' e CP_1 CP_2
l'assunta legittimità della così come sollevata dal , poiché CP_5 Controparte_1 secondo gli assunti del convenuto, competente a tale accertamento sarebbe il TAR CP_1
Calabria-NZ (v. pag. 6 comparsa di costituzione e risposta . Controparte_1
Orbene, anche tale eccezione è da ritenersi infondata poiché sul punto la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che: “Nel caso in cui il ricorrente chieda il risarcimento del danno che, lungi dal discendere come conseguenza diretta da un provvedimento amministrativo lesivo di interessi legittimi (o dalla mancata o ritardata adozione di tale atto), discenda invece dall'accertamento di un generale comportamento negligente e/o omissivo della p.a. in sede di controllo sugli organi, lesivo del principio del “neminem ledere”, e del tutto prescindente dall'esercizio di un potere amministrativo ovvero dal mancato esercizio di un potere amministrativo obbligatorio (ex art. 30, comma 2, c. proc. amm.), non sussiste la giurisdizione del Giudice
Amministrativo” (cfr. Consiglio di Stato n. 1808/2016).
D'altronde, anche il Tribunale di Roma, decidendo una fattispecie analoga con la sentenza n.
21739 del 21/11/2016 (v. doc. n. 37 fasc. , ha riconosciuto la Controparte_2 giurisdizione del Giudice Ordinario.
Ciò detto, l'odierna domanda avanzata dalla nei confronti del Parte_1 CP_1
non afferisce al risarcimento del danno derivante da provvedimento amministrativo
[...] illegittimo, ma asseritamente per aver rappresentato all' na situazione difforme dalla realtà, CP_2 avendo negato la sussistenza delle condizioni per provvedere alla fornitura di energia elettrice e impedendo che si realizzasse la conclusione di un contratto fra privati.
Ne deriva che, trattandosi di ipotesi di risarcimento dei danni causati dalla mancata conclusione di accordi tra privati, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e non al giudice amministrativo.
3. Passano al merito della presente fattispecie, si ritiene che la domanda di parte attrice sia fondata per le seguenti ragioni.
9 Innanzitutto, in tema di onere probatorio occorre ricordare quanto statuito nell'art. 2697 c.c., il quale afferma che: “l'onere della prova relativo ai fatti costitutivi del diritto per cui si agisce grava sull'attore, laddove l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha provato l'esistenza dei fatti costitutivi”.
Inoltre, sempre con riguardo al tema specifico dell'onere della prova, è orientamento ormai consolidato quello secondo il quale, nel caso in cui venga dedotta una responsabilità da inadempimento, “la parte creditrice deve dimostrare il fatto costitutivo del proprio diritto, limitandosi ad allegare l'esistenza, del rapporto, l'inadempimento del debitore e fornendo la prova del danno subito;
viceversa grava sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento ovvero l'impossibilità dello stesso per causa a sé non imputabile. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.” (cfr. Cass. n. 13685/2019; Cass. Sez. Un. n.
13533/2001).
Ciò premesso, dalle allegazioni documentali delle parti, è risultato che:
a) è proprietaria del complesso alberghiero polifunzionale, pervenuto a Controparte_6 seguito di atto di scissione della del 29/03/2013, denominato Controparte_3 Parte_1
in agro del Comune di (v. doc. n. 1 fasc. parte attrice);
[...] CP_1
b) la struttura alberghiera è stata realizzata con permesso a costruire n.341 del 06/01/2006 (v. doc. n. 2 fasc. parte attrice);
c) con modulo di adesione del 30/05/2014, la ha concluso con Parte_1 [...] il contratto codice per la fornitura di energia elettrica per usi CP_4 C.F._5 diversi dalle abitazioni e precisamente per l'immobile adibito ad Hotel-Ristorante e Bar sito nel
Comune di , realizzato in base al già citato permesso di costruire n. 341 del CP_1
05/01/2006 e successive DIA del 13/11/2007, dell'11/04/2008, del 27/04/2009 e del
21/10/2008 (v. doc. n. 5-6-7-8 fasc. parte attrice);
d) con nota del 08/072014, il Comune di comunicava ad CP_1 Controparte_2 che la società attrice non aveva presentato nessuna richiesta in sanatoria per sanare le difformità precedentemente riscontrate (v. doc. n. 15 fasc. parte attrice);
10 e) stante i rilievi dell'Ente locale, in data 02/10/2014, la ha presentato la Parte_1
S.C.I.A. in sanatoria al fine di regolarizzare le pretese difformità (v. doc. n. 19 fasc. parte attrice);
f) con lettera del 05/11/2014 la ha trasmesso a Parte_1 Controparte_2 la relazione tecnica allegata alla S.C.I.A. del 02/10/2014, evidenziando che i presunti abusi del
Comune dovevano ritenersi sanati e ha diffidato l' a completare, pertanto, i lavori entro CP_2 cinque giorni (v. doc. n. 22 fasc. parte attrice);
g) con lettera del 20/01/2015 la Società attrice ha specificato al che la Controparte_1 pratica relativa alla S.C.I.A. del 02/10/2014 era da considerarsi completa dal punto di vista documentale e la conformità urbanistica delle opere era stata confermata anche dalle sentenze del TAR -Calabria n. 2717/2010 e n. 982/2011 (v. doc. n. 28-29-30 fasc. parte attrice);
h) con sentenza n. 42/2022 del 05/01/2022, il Consiglio di Stato, in accoglimento degli appelli proposti della Società attrice, ha annullato: 1) la sentenza n. 1711 del 2017, con cui il TAR
Calabria aveva rigettato il ricorso avverso il provvedimento del 07/12/2012 n. 4395 del
, avente ad oggetto il diniego di istanza di accertamento di conformità ex Controparte_1 art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 relativa ad un complesso polifunzionale in località Parte_1
2) la sentenza n. 1645 del 2020, con cui il TAR Calabria aveva rigettato il ricorso avverso
[...]
l'ordinanza 29/09/2017 n. 2483, avente ad oggetto la “chiusura immediata dell'attività turistico
– alberghiera all'interno dei locali aventi insegna Hotel RR Del Duca” ed il ricorso avverso l'ordinanza 12/2/2018 n. 409, avente ad oggetto la demolizione delle opere abusive e il ripristino dei luoghi (v. sentenza del Consiglio di Stato n. 42/2022 all. in atti).
Di contro, il e l' a sostegno della correttezza Controparte_1 Controparte_2 del loro operato, hanno dedotto e allegato in atti:
a) la nota del 23/9/2009, prot. 4197, con la quale l'Ufficio Tecnico del Comune di ha CP_1 ritenuto che la comunicazione di inizio lavori non potesse sostituire la necessaria richiesta di permesso a costruire o di una “DIA” e, altrettanto, inammissibili eventuali sanatorie in quanto le varianti e le modifiche risultavano già eseguite, contestando inoltre la mancanza dei necessari pareri delle Autorità preposte, del DURC, del deposito delle comunicazioni di inizio o fine lavori e, soprattutto, del collaudo delle opere di urbanizzazione (cfr. doc. n. 1 fasc.
[...]
); Parte_1
b) che tale provvedimento è stato ritenuto valido dal Consiglio di Stato, che, nel giudizio promosso dalla suddetta contro l'ordinanza comunale n. 45/09, con ordinanza n. 610/2010, ha
11 statuito: “il diniego di agibilità del 23 settembre 2009 appare congruamente e legittimamente motivato con riguardo alla non regolarità sotto il profilo urbanistico, non potendo ritenersi validamente formata per silentium l'attestazione di agibilità a cagione delle carenze documentali dell'originaria istanza, nonché delle modifiche realizzate certamente poste in essere in epoca Co successiva all'istanza medesima”(v. doc. n. 1 fasc. Comune ); CP_1
c) che con ordinanza n. 45 del 05/11/2009, qualificata come “Dichiarazione di inagibilità ai sensi dell'art. 26 del DPR 380/01”, il Comune di , accertati gli abusi edilizi commessi CP_1 dalla e le difformità essenziali dell' rispetto al Centro CP_3 Parte_4
Polifunzionale assentito, ha denegato il rilascio del certificato di agibilità e disposto la chiusura della struttura ricettiva (v. doc. n. 2 fasc. Comune di ); CP_1
d) che la sopra citata ordinanza è stata annullata con sentenza n. 2717/2010, avendo il TAR-
Calabria ha ritenuto che il Comune avrebbe dovuto valutare ai fini del rilascio del certificato di agibilità solo la sussistenza o meno dei requisiti igienico-sanitari; (v. doc. n. 3 fasc. CP_1
);
[...]
e) che la società ha chiesto l'ottemperanza di questa sentenza ed il TAR Parte_1
Calabria e con decisione n. 1139/16 ha nominato un Commissario ad Acta, conferendole il mandato di accertare se all'Hotel RR del Duca spettasse o meno il certificato di agibilità (v. doc. n. 4 fasc. Comune ). CP_1
f) che il Commissario ad Acta ha adottato una determina con cui è stato denegato il rilascio del certificato di agibilità all' confermando gli abusi edilizi e le difformità Parte_3 essenziali contestati dal Comune nell'ordinanza 45/09, per effetto del quale la struttura ricettiva
è stata chiusa dal 2009 in poi (v. doc. n. 5-6-7-fasc. ); Controparte_1
g) che nelle more, avendo (attuale tentato di esercitare CP_7 Parte_1
l'attività ricettiva e quella commerciale, il è stato obbligato ad adottare Controparte_1 altra ordinanza di chiusura, impugnata dalla Società dinanzi al TAR Calabria, che con sentenza n. 1636/2016 ha censurato l'inoperatività della Società che non si è mai attivata per sanare le carenze documentali dell'originaria istanza di rilascio del certificato di agibilità ( v. doc. n. 8 fasc.
); Controparte_1
h) che con verbale, prot. 835 del 2/3/2010, il Comune di ha accertato le irregolarità, CP_1 sotto il profilo igienico-sanitario e urbanistico-edilizio, specificando che le opere edilizie “sono state eseguite in difformità al P. di. C. n. 340/05 (variante al permesso n. 318/04) e sono da
12 considerarsi interventi con variazioni essenziali ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., nonché in contrasto con lo strumento urbanistico costituito dal PAU approvato con delibera del C.C. n. 26 del 18.09.2003 ai sensi dell'art. 14 della L.U.R. n. 14/2002 s.m.i., e relativo ad un intervento di edilizia economica residenziale ai sensi della legge 865/1971 e s.m.i.”; (v. doc. n. 9 fasc. Comune di ); CP_1
i) che con provvedimento del 7/12/2012 n. 4395, il responsabile dell'Ufficio Tecnico del
Comune di ha denegato la conformità dell'edificio realizzato dalla società CP_1 CP_3 rispetto al progetto assentito ed al permesso a costruire rilasciato (v. doc. n. 10 fasc.
[...]
Comune di ); CP_1
l) che il suddetto diniego di conformità è stato impugnato dalla società dinanzi CP_3 al TAR-Calabria, con ricorso n. 118/2013, definito con sentenza n. 1711/2017, con cui è stato accertato che: 1) la destinazione d'uso del piano terra “alberghiera” risulta difforme dalla destinazione assegnata dal PAU come “commerciale”; 2) le intervenute modifiche sostanziali al
P.A.U., approvato con delibera C.C. n. 26/03, recepito dalla variante al P.R.G., per effetto del cambio di destinazione d'uso da commerciale ad alberghiera, e passaggio dal raggruppamento
“b” al raggruppamento “a” di cui al comma 4 dell'art. 57 della L.R. n. 19/2002 e s.m.i., nonché la modifica delle aree standard nelle dimensioni, nella localizzazione e nel disegno, comportano l'applicazione dei parametri di cui all'art. 35 delle N.T.A., pertanto, ne consegue:
- un volume edificatorio realizzato maggiore di quello assentibile dall'applicazione delle Norme del PRG (mc 693,15 di volume in più);
- gli standard risultano minori alla quantità richiesta dalle norme per l'intero comparto (3902,44 mq in meno);
- l' è privo di parcheggi pertinenziali, per come dettato dall'art. 41 – sexies della L. Pt_3
17/08/1942 n. 1150, mod. dall'art. 2 l. 122/1989;
- la cabina idrica/termica ed i gazebi sono posizionati in area standard sottratta all'edificazione privata, ovvero in area che secondo la Convenzione (rep. 18/2004) stipulata il 13/7/2004, la e quindi, anche sono obbligati a Controparte_8 Controparte_9 restituire al CP_1
- la cabina elettrica è abusivamente realizzata senza permesso a costruire, tale non potendo ritenersi la D.I.A. dell'11/4/2008 n. 4723 presentata da Controparte_3
13 m) che in data 30/9/2014, la ha trasmesso al la Parte_1 Controparte_1 bozza dell'accordo transattivo, senza alcuna firma e, successivamente, in data 2/10/2014, con nota prot. n. 3317/2014, la società attrice ha presentato una SCIA in sanatoria, quella che secondo le intese conciliative delle parti era subordinata alla previa stipula delle parti ed approvazione da parte del C.C. dell'accordo transattivo (v. doc. n. 11 fasc. CP_1
);
[...]
n) che in data 7/11/2014, la società attrice ha depositato, con protocollo n. 3637, altro accordo transattivo contenente un testo non concordato con l'Amministrazione comunale e con successiva nota prot. n. 3655 del 11/11/2014, il RUT del ha comunicato Controparte_1
a che “l'istruttoria finale della SCIA in oggetto è subordinata al rilascio da Parte_1 parte del Consiglio comunale dell'atto di assenso relativo all'atto transattivo trasmesso in data
30/9/204 e sostituito successivamente con atto acquisito al protocollo dell'Ente in data
7/11/2014 prot. n. 3637” (v. doc. n. 12 fasc. ); Controparte_1
o) che con nota prot. n. 322 del 9/2/2015, lo stesso RUT, in risposta alla società
[...]
ha precisato che: “la pratica relativa alla SCIA del 2/10/2014 non è completa da Parte_1 punto di vista documentale, la conformità urbanistica delle opere non è attestata dalle citate sentenze del Tar, tanto più che la sentenza 982/11 è gravata di appello e, quindi, sottesa CP_ all'esame del C.d.S. (ricorso n. 9630/2011); la è, inoltre, viziata nelle dichiarazioni essa attestate, vizi che si andranno a contestare nel procedimento di annullamento della stessa, considerato che l'art. 19, legge n. 241/1990, in presenza di una dia/scia illegittima, consente certamente all'Amministrazione di intervenire anche inoltre il termine perentorio di cui all'art. 23, comma 6, del D.P.R. n. 380/2001, esternando le ragioni di interesse pubblico a sostegno di annullamento d'ufficio, ai sensi dell'art. 21 nonies legge n. 241/1990. Gli abusi menzionati nella
SCIA sono stati già oggetto di richiesta di accertamento di conformità del 5.8.2010 n. 3500
(Pratica edilizia n. 12/2010), procedimento concluso con provvedimento di diniego n° 4395 del
7/12/2012, e sul quale è chiamato a decidere il TAR Calabria NZ, nel ricorso RG
11/2013” (v. doc. n. 13 fasc. ); Controparte_1
p) che la suddetta nota impugnata da è stata legittimamente ritenuta priva Parte_1 di efficacia lesiva con sentenza n. 1637/2016 (v. doc. n. 14 fasc. Comune ); CP_1
q) che con nota prot. n. 983 del 28/4/2015 non impugnata, il RUT del Controparte_1 ha comunicato che le trattative avviate da anche per conto di CP_1 Parte_1 CP_10
[...]
[...] e Città del Mare S.r.l., sono da considerarsi definitivamente abbandonate, in conseguenza
[...] del comportamento inadempiente della Società attrice (v. doc. n. 15 fasc. parte attrice).
r) che all'inizio dell'anno 2015, la pratica relativa alla S.C.I.A. presentata dalla società attrice non aveva avuto buon fine e che permanevano gli abusi denunciati dal Comune ed ostativi dell'allacciamento della fornitura di energia elettrica (v. doc. n. 30-31 . Controparte_2
s) che nell'anno 2016 una nuova richiesta di allacciamento della fornitura avanzata dalla
[...]
induceva il a confermare alla convenuta Parte_1 Controparte_1 [...]
con lettera del 08/02/2016, che “non è sopravvenuto nessun atto che Controparte_2 consente di assentire la regolarità edilizia della struttura edilizia di proprietà ora della RR del
Duca S.r.l. …” (v. doc. n. 30-31 . Controparte_2
t) che con lettera in data 09/07/2016 il convenuto denunciava che l'albergo CP_1 Parte_1 risultava allacciato alla rete elettrica nonostante il divieto dell'art. 48 DPR 380/2001,
[...] diffidando l' a procedere al distacco della fornitura (v. doc. n. 33 fasc. CP_2 Controparte_2
.
[...]
u) che nelle more di tali vicende era stato istruito il giudizio pendente avanti il Tribunale di
Roma, nel quale la società pur essendo dichiaratamente successore della Parte_1 nel diritto controverso ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 cod. proc. civ., aveva CP_3 preferito rimanere estranea (v. doc. n. 34 fasc. . Controparte_2
v) che con sentenza n. 21739 del 21/11(2016, il Tribunale di Roma ribaltava completamente le numerose decisioni precedenti rese dal Tribunale di NZ, affermando che: “In caso di variazioni non essenziali o di parziale difformità, non può ritenersi operante l'art. 48 DPR
380/01, laddove l'attività repressiva deve semmai essere esercitata dall'organo pubblico preposto, vale a dire dal Comune” (v. doc. n. 37 fasc. . Controparte_2
z) che con sopra citata sentenza del Tribunale di Roma, l' dava avvio Controparte_2 alla procedura per la fornitura di energia elettrica in media tensione in favore della
[...]
(v. doc. n. 38 e 39 fasc. . Parte_1 Controparte_2
Orbene, dalla documentazione sopra citata, si evince che il comportamento tenuto dal
[...]
e dell' sia da ritenersi illegittimo e fonte di responsabilità CP_1 Controparte_2 nei confronti della Società attrice, la quale ha subito notevoli danni per non aver potuto usufruire della propria struttura alberghiera-polifunzionale, a causa della mancata erogazione di energia elettrica.
15 In particolare, il rifiuto all'allaccio alla rete elettrica da parte dell' sul Controparte_2 presupposto del divieto di cui all'art. 48 del D.P.R. n. 6 giugno 2001 n. 380 per l'esistenza del permesso a costruire è illegittimo sin dal momento della presentazione della domanda di fornitura avanzata dalla società attrice del 30/5/2014.
Al riguardo, l'art. 48 (rubricato Aziende erogatrici di servizi pubblici) D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380, ai commi 1 e 2, così dispone: “comma 1. È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di permesso di costruire, nonché ad opere in assenza di titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985. comma 2: Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, indicante gli estremi del permesso di costruire, o, per le opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria, ovvero copia della domanda di permesso in sanatoria corredata della nell'ipotesi dell'articolo 36 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo e il funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 2.582 a 7.746 euro. Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente comma, può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un pubblico servizio”.
Tanto premesso, dalle allegazioni documentali della Società attrice, l'immobile destinato a complesso polifunzionale di proprietà della è stato realizzato regolarmente Parte_1 in forza del permesso di costruire n. 341 del 05/01/2006 (v. doc. 2 fasc. parte attrice) e successive
DIA del 13/11/2007, dell'11/04/2008, del 27/04/2009 e del 21/10/2008, di cui la richiedente società dava atto allegando alla domanda di fornitura elettrica del 30/5/2014 la prevista dichiarazione sostitutiva (v. doc. n. 4-5-6-7-8- fasc. parte attrice).
Appare, dunque, accertato il comportamento illegittimo sia dell' che del Controparte_2
. Controparte_1
Nello specifico, l' è responsabile nei confronti della società attrice per CP_2 Controparte_2 il rifiuto all'allaccio all'energia elettrica nonostante la stessa avesse dimostrato più volte di essere in possesso delle condizioni per ottenere alla fornitura.
16 Il è responsabile, invece, per aver rappresentato all' una situazione Controparte_1 CP_2 difforme dalla realtà, negando la sussistenza delle condizioni per provvedere alla fornitura, ma senza emettere nei termini di legge alcun provvedimento inibitorio.
Infatti, è documentalmente provato che, sulla scorta dei rilievi mossi dal Controparte_1 in data 8/07/2014 (v. doc. n. 15 fasc. parte attrice), in data 2.10.2014, la Parte_1 presentava S.C.I.A. in sanatoria al fine di regolarizzare le pretese difformità (v. doc. n. 19 fasc. parte attrice),
Di tale documento, la Società dava notizia a precisando di aver Controparte_2 aderito a tutte le richieste del (v. doc. 20 fasc. parte attrice). Controparte_1
Anche in queto caso, l' pur in presenza della suddetta Controparte_2 documentazione e della diffida del 05/11/2014 (v. doc. n. 22 fasc. parte attrice), ha rifiutato ancora una volta di provvedere alla fornitura.
A questo punto occorre specificare che la S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività), introdotta dalla legge 30.7.2010 n. 122 (in sede di conversione del D.L. 31.3.2010 n. 78 che ha apportato una novella all'art. 19 l. n. 241/1990) e in vigore dal 31.7.2010, produce effetti immediati e costituisce un titolo edilizio (al pari della DIA e del permesso di costruire), salvi gli accertamenti entro 30 giorni (termine così fissato per la S.C.I.A. in materia edilizia dall'art. 5 del
D.L. n.70/2011) dalla presentazione da parte dell'amministrazione comunale che, in caso di irregolarità, può invitare il privato ad adeguarsi alla normativa vigente entro un determinato termine e, eventualmente, emettere un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività disponendo la rimozione degli effetti dannosi.
Nella specie, nel termine di 30 giorni previsto dalla legge, il non ha CP_1 CP_1 adottato alcun provvedimento e, conseguentemente, il titolo edilizio e l'effetto sanante delle pretese difformità si è comunque consolidato.
Pertanto, con riferimento all'an debeatur, si deve ritenere che la Società attrice abbia assolto il proprio onere probatorio, allegando sufficienti elementi a sostegno del proprio diritto al risarcimento.
In ordine poi al quantum debeatur, occorre invece fare riferimento a quanto accertato dal CTU nominato nel presente giudizio, dott. , il quale all'esito dell'esame attento Persona_3 della documentazione in atti, seguendo un percorso argomentativo scevro da vizi logico- giuridici, ha concluso nei seguenti termini, con riferimento al primo quesito: “Sulla base degli atti,
17 acquisite le necessarie informazioni nel contraddittorio delle parti, esperito ogni più utile accertamento anche in loco, determini il CTU l'ammontare del danno subito dalla a causa del mancato allaccio Parte_1 alla rete di fornitura di energia elettrica a partire dal 2/10/2014, quale danno emergente e lucro cessante, specificando i criteri a tale scopo utilizzati, il CTU ha così risposto: “ il danno emergente potrà essere pari ad
€ 19.911,10 mentre il lucro cessante, determinato con il criterio previsionale praticabile per le ragioni indicate nella Relazione potrà essere quantificato in € 211.486,60 (prima delle imposte) e € 145.079,81 (dopo le imposte) ( v. pag. 35 Relazione finale CTU, all. in atti), mentre con riferimento al secondo quesito secondo cui: 2)” Verifichi il CTU, sulla base della documentazione in atti, l'esistenza di periodi di eventuali allacci alla rete elettrica gestita da altri distributori e, in caso di utilizzo di generatori di corrente e/o allacci
“abusivi”, se la potenza fosse sufficiente allo svolgimento delle attività autorizzate alla RR , il Parte_1 suddetto CTU ha così concluso: fermo restando quanto rappresentato nella Relazione (Cap. 5 risposta al quesito 2) 2), si ritiene ragionevole pensare che la potenza detenuta di 20 KW potrebbe essere sufficiente per il funzionamento dell'attività di bar ristorante e in modo parziale dell'albergo fino al 9 10 % della sua capienza.
In ultimo, riguardo alle attività “autorizzate” si rappresenta che le iniziali difformità edilizie di CP_3
(oggi dovevano essere sanate attraverso la presentazione di una scia in sanatoria
[...] Parte_1 che pur essendo stata presentata, il 02/10/2014 dalla società non ha avuto seguito Parte_1 positivo per incompletezza documentale e vizi rilevati dal Comune di Situazione che per gli anni CP_1 successivi non risulta essere cambiata in quanto dagli atti di causa, non si evince l'emissione da parte da parte dell'autorità competente di alcun provvedimento che, dichiarando efficace la succitata SCIA, abbia in qualche modo sanato le difformità riscontrate dal dal ” (v. pag. 35-36 Relazione finale CP_1 Controparte_11
CTU, all. in atti).
In seguito, sono stati posti al sopra citato CTU ulteriori quesiti integrativi a chiarimenti sulle conclusioni precedentemente riportate.
Orbene, il CTU, dott. , rispondendo al primo quesito integrativo: “Attesti il Persona_2
CTU, alla luce del sopralluogo effettuato in data 08/01/2024 alle ore 11,00, presso la sede dell'
[...]
ubicata in Contrada RR del Duca snc 88021 se erano presenti impianti Parte_3 CP_1 macchinari ed attrezzature e se gli stessi fossero “obsoleti” e, in caso positivo, quali sono le cause ostative alla mancata quantificazione di detta obsolescenza. Indichi altresì se è possibile mediante l'inventariazione fisica dei beni e della loro valutazione oggettiva, quantificare detto effetto, ha così precisato: “si evidenzia che a seguito del sopralluogo effettuato in data 08/01/2024 è stata rilevata la presenza di beni strumentali all'interno dei locali dell'albergo ; per quanto attiene invece le ulteriori richieste relative all'obsolescenza e alla Pt_1 Pt_1
18 valutazione dei beni strumentali è doveroso sottolineare che allo stato dei fatti è evidente che non è possibile effettuare alcuna valutazione e/o determinazione dell'obsolescenza tecnica a causa della mancanza, d agli atti di causa del libro dei cespiti ammortizzabili e del le fatture di acquisto . La predetta documentazione (come indicato nella relazione peritale e ribadito nella relazione di valutazione delle osservazioni da pag. 13 a pag. 16) ha un ruolo di fondamentale importanza è ritenuta essenziale” ai fini dell'individuazione dell'asset dei beni ammortizzabili di proprietà della società Allo stato dei fatti e per le ragioni esposte, Parte_1 pertanto si ritiene impossibile poter effettuare le valutazioni e/o la determinazione dell'obsolescenza tecnica richiesta da parte attrice”. (v. pag. 6 Relazione Integrativa CTU del 18/07/2024 all. in atti).
Con riferimento al secondo quesito integrativo: “Chiarisca il CTU, con riferimento al calcolo effettuato dal medesimo per determinare il costo degli ammortamenti da inserire nel “Conto Economico di Previsione” per la quantificazione del danno da lucro cessante, a quale base imponibile abbia fatto riferimento per l'applicazione della percentuale media di ammortamento da lui adottata e da dove l'abbia desunta. Dica, inoltre, in che misura sarebbe variato l'importo complessivo degli ammortamenti applicando la misura sarebbe variato l'importo complessivo degli ammortamenti applicando la aliquota specifica alla singola categoria di immobilizzazioni”, il
Consulente ha così risposto: “nell'ambito del metodo previsionale il CTU allo scopo di rendere le previsioni il più possibile attendibili ha ritenuto corretto ricavare il valore dei cespiti per calcolare gli ammortamenti dalle situazioni contabili sommatoria delle voci figuranti tra le attività dello stato patrimoniale) della società
[...] depositate agli atti di causa. Per quanto concerne poi , la domanda relativa al la variazione Parte_1 dell'importo complessivo degli ammortamenti applicando la aliquota specifica alla singola categoria di immobilizzazioni, si replica ribadendo in primo luogo la mancanza dagli atti di causa del libro cespiti ammortizzabili e delle fatture d'acquisto e in secondo luogo si sottolinea un ulteriore aspetto sicuramente degno di nota ovvero che risulta senza ombra di dubbio appropriato , in un'ottica previsionale indicare nel Conto
Economico di previsione la voce “ammortamento” considerando una aliquota media. Il calcolo dell'aliquota specifica per la singola categoria di immobilizzazioni, richiesto da parte attrice al contrario, oltre a trovare fondamento sul l'esistenza delle fatture di acquisto e del registro dei cespiti ammortizzabili (documentazione che nel caso di specie, si ribadisce, , si ribadisce, non è presente) trova riscontro nella consueta procedura di ammortamento dei beni strumentali che si esegue a fine anno con la effettuazione delle scritture di assestamento
(scritture di scritture di assestamento (scritture di completamento, scritture di integrazione, scritture di rettifica e di scritture di ammortamento) allo scopo di procedere, con dati a consuntivo alla chiusura dell'esercizio contabile di una azienda. È chiaro che parte attrice continua e insiste a confondere le cose, perpetrando richieste di calcoli incomprensibili (di utilizzazione di aliquote specifiche per le singole categorie di beni strumentali oltre che
19 fuorvianti al rispetto al caso in caso in esame. L 'impiego di aliquote specifiche per ciascuna categoria di beni strumentali non presenta a alcuna affinità con la metodologia previsionale utilizzata dal CTU per effettuare i calcoli e valutare il danno da lucro cessante. Si vuole “deve” ricordare a parte attrice che la metodologia previsionale è stata utilizzata in quanto non è stato possibile, per le ragioni esplicitate nella relazione peritale e nelle valutazioni delle osservazioni, utilizzare altra metodologia valutativa inclusa quella consuntiva (v. pag. 7
Relazione Integrativa CTU del 18/07/2024 all. in atti).
Sul quesito integrativo n. 3, “Evidenzi il CTU, le modalità di calcolo delle percentuali di occupazione della struttura alberghiera utilizzate e le ragioni che ne hanno determinato l'adozione nell'ambito del “criterio previsionale” adottato dallo stesso, per la quantificazione del danno da lucro cessante nel “Conto Economico di
Previsione” soprattutto in rapporto a strutture similari per bacino di utenza ed ubicazione”, il CTU nominato ha così dichiarato: “Il CTU rappresenta che le percentuali di occupazione dell'Hotel RR Del Duca come tutti i calcoli eseguiti per quantificare i costi ed i ricavi con il metodo previsionale utilizzato per determinare il lucro cessante, sono stati motivati ed esposti in modo minuzioso nella relazione peritale (da pag. 12 a pag. 24)
24). Entrando più nello specifico, per calcolare i probabili flussi di persone che per motivi turistici e/o lavorativi
(stima della percentuale di occupazione della struttura ricettiva) avrebbero potuto usufruire dell'hotel RR del
Duca, si è tenuto conto dei comuni limitrofi, nonché della vicinanza dell'Università Magna Graecia, del
Policlinico di Germaneto, del mercato agroalimentare “COMALCA SCRL”, della Cittadella Regionale “Jole
SANTELLI” e del Polo Industriale, esponendo nella relazione peritale, anche, i dati cartografici di riferimento
(relazione peritale pag. 14-16). È chiaro che per il periodo interessato ed oggetto di contenzioso non vi erano nelle immediate vicinanze strutture ricettive simili all'albergo a poter prendere concretamente Parte_1 come riferimento per bacino d'utenza e ubicazione” (v. pag. 8 Relazione Integrativa CTU del
18/07/2024 all. in atti).
Rispondendo al quarto quesito integrativo: “4) Precisi il CTU le motivazioni in base alle quali ha ritenuto corretto considerare il costo del personale tra il danno emergente, anziché valutare tale voce tra quelle relative alle “spese” sostenute da parte attrice (come computate nel bilancio), il consulente tecnico ha affermato che: “Il CTU in risposta al suddetto quesito evidenzia che il costo del personale è stato regolarmente inserito nel calcolo del danno emergente essendo tale voce presente tra i costi delle situazioni contabili depositate da parte attrice, agli atti di causa” (v. pag. 8 Relazione Integrativa CTU del 18/07/2024 all. in atti).
Ancora, con riferimento al quinto quesito integrativo: “Precisi il CTU sulla base di quale ragionamento è pervenuto a determinare il ridetto prezzo delle camere e sulla base di quali fattori ha stimato il
20 tasso di occupazione delle camere stesse;
5 bis) proceda in ogni caso al medesimo calcolo prendendo come parametro il prezzo minimo indicato nel prezziario dell'Amministrazione provinciale presentato dalla Parte_1
a detta Amministrazione”, il suddetto CTU ha ribadito che: “ Il CTU, come rappresentato e
[...] motivato nella relazione peritale, per calcolare il danno da lucro cessante, non potendo compiere valutazioni fondate su un quadro di elementi concreti ed a consuntivo, ha dovuto per forza maggiore effettuare proiezioni basate su ragionevoli ipotesi previsionali. Nell'adoperare il criterio previsionale, ritenuto per le circostanze rilevate, la metodologia razionalmente più idonea è pervenuto alla determinazione del prezzo medio delle camere tenendo in considerazione il prezziario dell'Amministrazione provinciale disponibile agli atti di causa (doc. 39 del fascicolo di parte attrice) e ulteriori fattori quali: il personale da impiegare nella struttura ricettiva, il numero e la grandezza delle stanze da igienizzare e riordinare;
le pulizie generali di scale, corridoi, ascensori e spogliatoi, oltre all' area esterna. Si è tenuto conto, ovviamente, del servizio di bar e ristorazione messo a disposizione degli ospiti, riconoscendo, ai fini di una maggiore attrattiva, la possibilità di scegliere dal menu anche dei piatti tipici locali;
sono stati valutati, naturalmente, i costi per le diverse utenze, per il servizio pubblicitario, di lavanderia, informatico, assicurativo e di manutenzione della struttura.
In particolare, si vuole ribadire che, per calcolare i possibili flussi di persone che per motivi turistici e/o lavorativi
(stima della percentuale di occupazione della struttura ricettiva) avrebbero potuto usufruire dell'Hotel RR Del
Duca S.r.l., sono stati considerati oltre a i comuni ubicati nelle vicinanze dell'albergo anche l'Università Magna
GRECIA, il Policlinico di Germaneto, i l mercato agroalimentare “COMALCA SCRL”, la Cittadella
Regionale “Jole SANTELLI” ed il Polo Industriale relazione peritale pag. 14 -16) Per dare risposta al quesito vengono, inoltre, esposti il calcolo previsionali relativi agli anni 2014, 2015 e 2016 con l'applicazione del prezzo minimo stabilito nel prezziario dell'Amministrazione Provinciale.
Per l'anno 2014, tenendo conto di 90 giorni di apertura (periodo dal 02/10/2014 al 31/12/2014) e della ricettività dell'hotel pari a 2 camere singole e 41 camere doppie, con una percentuale di occupazione prevista al
25 ed un prezzo minimo per camera pari a euro 40 ,00 per la singola e d euro 50 ,00 per la doppia vengono stimati i seguenti valori:
1)RICAVI:
a) corrispettivi da servizio camera singola (90 giorni x 2 c camere singole x 25 x € 40 ,00 prezzo MINIMO) per € 1.800,00
b) corrispettivi da servizio camera doppia (90 giorni x 41 camere doppie x 25% x € 50,00 prezzo MINIMO) per € 46.125,00;
21 Supponendo, inoltre, che almeno la metà degli ospiti richieda due pasti, tenendo conto che il servizio ristorante funzionerà a pranzo ed a cena, con un prezzo unitario di 15,00 euro, avremo corrispettivi da servizio ristorazione (90 giorni x 42 ospiti x 2 pasti x 25% x € 15,00) per € 8.350,00.
Presumendo, ancora, che gli ospiti utilizzino assiduamente anche il servizio bar dell'albergo, potremmo avere corrispettivi per euro 7.500,00. corrispettivi da servizio camere singola 1.800,00 € corrispettivi da servizio camere doppia 46.125,00 € corrispettivi da servizio ristorazione 28.350,00 € corrispettivi da servizio bar
7.500,00 €
2) COSTI
a) i costi per le materie prime per il servizio ristorante e bar potranno essere pari ad € 14.340,00.
b) i costi per servizi che comprenderanno: utenze elettriche, idriche, telefoniche, gas, costi pubblicitari, costi di lavanderia, servizi informatici e gestionali, servizio canone tv e abbonamenti via cavo, abbonamenti flat internet, servizi di manutenzione ordinaria, assicurazione immobile, potranno essere pari ad € 56.752,50.
c) i costi relativi alla forza lavoro necessaria al decoro e alla pulizia oltre che al funzionamento dell'albergo- ristorante-bar comprenderà n. 8 unità, così suddivise: 1 direttore, 1 segretario, 1 cameriere al piano, per le pulizie delle camere, 1 chef, 1 lavapiatti, 2 camerieri di sala, 1 barman. Il costo del personale (retribuzioni + oneri sociali + TFR) potrà essere pari ad euro 64.444,00. (euro 20.000,00 lordi mensili x 3 mesi= euro
60.000,00) + accantonamento TFR (R.A. euro 60.000,00/13,5) = euro 4.444,44);
c) Gli ammortamenti sono calcolati applicando il coefficiente medio del 16,86% (ammortamento edificio 3%, ammortamento mobili arredi 10%, ammortamento biancheria 40%, ammortamento attrezzature 25%, ammortamento impianti generici 8%, ammortamento impianti specifici 12%, macchine d'ufficio 20%) al valore dei beni strumentali pari a euro 2.552.000,00. L'ammortamento annuale con aliquota media del 16,86% è uguale a euro 430.267,20 (euro 2.552.000,00x 16,86%). L'ammortamento per i tre mesi dell'anno 2014, di conseguenza sarà pari a euro 107.566,80 (euro 430.267,20 /12 x 3 mesi).
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) è pari ad una perdita di € 159.328,30.
Nell'anno 2015, tenendo conto di 365 giorni di apertura e della ricettività dell'hotel pari a 2 camere singole e
41 camere doppie, con una percentuale di occupazione prevista al 36% ed un prezzo MINIMO per camera pari a euro 40,00 per la camera singola € 50,00 per la doppia, vengono stimati i seguenti valori:
1) RICAVI
a) corrispettivi da servizio camere singola (365 giorni x 2 camere singole x 36% x € 40,00 prezzo MINIMO) euro 10.512,00;
22 b) corrispettivi da servizio camere doppia (365 giorni x 41 camere doppie x 36% x € 50,00 prezzo
MINIMO) euro 269.370,00;
Supponendo, inoltre, che almeno la metà degli ospiti richieda due pasti, tenendo conto che il servizio ristorante funzionerà a pranzo e a cena, con un prezzo unitario di 15,00 euro, avremo corrispettivi da servizio ristorazione per euro 165.564,00 (365 giorni x 42 ospiti x 2 pasti x 36% x € 15,00).
Ipotizzando, ancora, che gli ospiti utilizzino costantemente anche il servizio bar dell'albergo, potremmo avere corrispettivi per euro 32.000,00. corrispettivi da servizio camere singola 10.512,00 € corrispettivi da servizio camere doppia 269.370,00 € corrispettivi da servizio ristorazione 165.564,00 € corrispettivi da servizio bar 32.000,00;
b) COSTI
1) i costi per le materie prime per il servizio di ristorante e bar potranno essere pari ad euro 79.025,60;
2) i costi per servizi che comprenderanno: utenze elettriche, idriche, telefoniche, gas, costi pubblicitari, costi di lavanderia, servizi informatici e gestionali, servizio canone tv e abbonamenti via cavo, abbonamenti flat internet, servizi di manutenzione, assicurazione immobile, potranno essere pari ad euro 328.130, 60;
I costi relativi alla forza lavoro necessaria al decoro e alla pulizia oltre che al funzionamento dell'albergo comprenderà n. 9 unità così suddivise: 1 direttore, 1 segretario, 2 camerieri per le pulizie delle camere, 1 chef, 1 lavapiatti, 2 camerieri di sala, 1 barman. Il costo del personale (retribuzioni + oneri sociali + TFR) potrà essere pari ad euro 330.815,00 (euro 22.000,00 mensili x 14 mesi= euro 308.000,00) + accantonamento
TFR (R.A. euro 308.000,00/13,5) = euro 22.814,81);
c) Gli ammortamenti sono calcolati applicando il coefficiente medio del 16,86% (ammortamento edificio 3%, ammortamento mobili arredi 10%, ammortamento biancheria 40%, ammortamento attrezzature 25%, ammortamento impianti generici 8%, ammortamento impianti specifici 12%, macchine d'ufficio 20%) al valore dei beni strumentali pari a € 2.552.000,00.
L'ammortamento annuale con aliquota media del 16,86% (€ 2.552.000,00x 16,86%) è uguale a €
430.267,20.
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) è pari ad una perdita di € - 690.792,40.
Nell'anno 2016, tenendo conto di 340 giorni di apertura (fino al 06/12/2016) e della ricettività dell'hotel pari a 2 camere singole e 41 camere doppie, con un'occupazione prevista al 47% ed un prezzo MINIMO per camera pari a euro 40,00 per la singola e euro 50,00 per la doppia, vengono stimati i seguenti valori:
1) RICAVI
23 a) corrispettivi da servizio camere singola (340 giorni x 2 camere singole x 47% x € 40,00 prezzo MINIMO) euro 12.784,00;
b) corrispettivi da servizio camere doppia (340 giorni x 41 camere doppie x 47% x € 50,00 prezzo
MINIMO) euro 327.590,00;
Presumendo che almeno la metà degli ospiti richieda due pasti, tenendo conto che il servizio ristorante funzionerà
a pranzo e a cena, con un prezzo unitario di 15,00 euro, avremo corrispettivi da servizio ristorazione (340 giorni x 42 ospiti x 2 pasti x 47% x € 15,00) per euro 201.348,00;
Pensando che gli ospiti utilizzino regolarmente anche il servizio bar dell'albergo, potremmo avere corrispettivi per euro 40.000,00. corrispettivi da servizio camere singola 12.784,00 € corrispettivi da servizio camere doppia
327.590,00 € corrispettivi da servizio ristorazione 201.348,00 € corrispettivi da servizio bar 40.000,00 €;
2) COSTI
a) i costi per le materie prime per il servizio di ristorante e bar potranno essere pari ad euro 96.539,20;
b) i costi per servizi che comprenderanno: utenze elettriche, idriche, telefoniche, gas, costi pubblicitari, costi di lavanderia, servizi informatici e gestionali, servizio canone tv e abbonamenti via cavo, abbonamenti flat internet, servizi. di manutenzione, assicurazione immobile, potranno essere pari ad euro 399.354, 20;
c) I costi relativi alla forza lavoro necessaria al decoro e alla pulizia oltre che al funzionamento dell'albergo- ristorante-bar comprenderà n. 10 unità così suddivise: 1 direttore, 1 segretario, 3 camerieri ai piani per le pulizie delle camere di cui uno assunto par time, 1 chef, 1 lavapiatti, 2 camerieri di sala, 1 barman. Il costo del lavoro
(retribuzioni + oneri sociali + TFR) potrà essere pari ad euro 328.130,00 (euro 23.500,00 mensili x 13 mesi= euro 305.500,00 + accantonamento TFR (R.A. euro 305.500,00/13,5) = euro 22.629,62);
3) Gli ammortamenti sono calcolati applicando il coefficiente medio del 16,86% (ammortamento edificio 3%, ammortamento mobili arredi 10%, ammortamento biancheria 40%, ammortamento attrezzature 25%, ammortamento impianti generici 8%, ammortamento impianti specifici 12%, macchine d'ufficio 20%) al valore dei beni strumentali pari a euro 2.552.000,00. L'ammortamento relativo agli 11 mesi dell'anno con aliquota media del 16,86% (euro 430.267,20/12*11) è uguale a € 394.411,60.
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) è pari ad una perdita di - € 636.713,00” (v. pagg. 11-
16 Relazione Integrativa CTU del 18/07/2024 all. in atti).
Infine, il sopra citato CTU, rispondendo al sesto quesito integrativo: “Precisi il CTU la potenza disponibile dalla fornitura di cantiere rimossa il 31.8.2016 su richiesta del nonché la Controparte_1 potenza disponibile derivante dal gruppo elettrogeno rilevato nel corso delle operazioni peritali (cfr. Relazione
CTU, pag. 33 e foto n. 7-9)”, ha così concluso: “Il CTU nell'apparire sorpreso della ulteriore richiesta di
24 precisazione, oltretutto, pervenuta proprio dall'avv. LAGOTETA, ritiene doveroso se non opportuno sottolineare che su tale quesito erano già state date risposte chiare e dettagliate sia nella relazione peritale (pag.
32-33) sia nella relazione di valutazione delle osservazioni (pag. 22-24). Ad ogni modo per attenersi a quanto disposto dal GI e dare risposta al quesito formulato, il CTU precisa e ribadisce quanto di seguito: 1) dall'esame degli atti di causa, l'allaccio alla rete elettrica risulta essere avvenuto in data 09/07/2016, quando il
[...]
denunciava la società e diffidava a procedere al CP_11 Parte_1 Controparte_2 distacco della fornitura (doc. 33 dell'atto di comparsa di costituzione e risposta di . Controparte_2
In data 31/08/2016 dopo aver riscontrato che il punto di prelievo era stato alimentato Controparte_12 senza autorizzazione e tramite un cavo “volante” procedeva al distacco dell'energia elettrica la cui potenza massima disponibile come specificato negli atti di causa era pari a 20 KW (doc. 34 dell'atto di comparsa di costituzione e risposta di;
2) dal sopralluogo effettuato in data 08/01/2024, è Controparte_2 stata constatata con i presenti l'esistenza , nel piazzale dell'Hotel, di un gruppo elettrogeno della “LASER
INDUSTRIES MOD. LIZ A5 0250D30400ASN MATRICOLA 21663 POTENZA 184 KW”.
Il CTU in conformità a quanto prescritto nel quesito formulato dal GI che stabiliva chiaramente di verificare sulla base della documentazione in atti ha ritenuto opportuno, non essendo presente agli atti di causa alcuna fattura di acquisto e/o di noleggio, non considerare ai fini del calcolo della potenza il gruppo elettrogeno rinvenuto durante il succitato sopralluogo nel piazzale dell'Hotel RR del Duca” (v. pag. 17-18-19-20-21 Relazione Integrativa CTU del 18/07/2024 all. in atti).
Per tali motivi, alla luce dell'espletata CTU, con riferimento al quantum debeatur, si ritiene di non doversi discostare dalle conclusioni a cui è pervenuto il suddetto CTU, il quale ha calcolato in termini economici l'ammontare dei danni subiti dalla società attrice per il comportamento illegittimo tenuto sia da parte del e sia da parte di Controparte_1 Controparte_2 per i seguenti importi:
[...]
a) Danno emergente per un ammontare pari ad € 52.777,62;
b) Lucro cessante:
- in ordine all'anno 2014: € 159.328,30, pari alla differenza tra valore e costi della produzione sulla base di criteri presuntivi esplicitati alle pagg. 11-13 della relazione integrativa;
25 - in ordine all'anno 2015: € 690.792,40, pari alla differenza tra valore e costi della produzione sulla base di criteri presuntivi esplicitati alle pagg. 13-15 della relazione integrativa;
- in ordine all'anno 2016 (fino alla data del 6/12/2016): € 636.713,00, pari alla differenza tra valore e costi della produzione sulla base di criteri presuntivi esplicitati alle pagg. 15-
17 della relazione integrativa;
per un importo complessivo di € 1.486.833,70, importo da cui dovranno essere detratte le imposte dovute in base alla normativa pro tempore vigente.
Sulle menzionate somme dovranno essere corrisposti gli interessi compensativi a tasso legale, a far tempo dalla data del 02/10/2014 e la rivalutazione monetaria sulla base degli indici Istat, trattandosi di un debito di valore, e dalla pubblicazione della presente sentenza, gli interessi moratori a tasso legale.
Infine, si ritiene di dover rigettare la richiesta di parte attrice in merito alla pubblicazione della decisione di merito dell'emanando provvedimento, poiché alla luce delle risultanze istruttorie e dal comportamento tenuto dagli odierni convenuti non sono ravvisabili i presupposti per l'applicazione della diposizione di cui all'art. 120 c.p.c..
In conclusione, si ritiene di dover accogliere la domanda così come formulata da parte della società in persona del suo legale rappresentante pro tempore nei confronti Parte_1 del in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore nonché Controparte_1 nei confronti di in p.l.r.p.t. poiché fondata in fatto ed in diritto. Controparte_2
Le spese sono poste a carico delle parti convenute secondo il principio della soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n.147/2022, scaglione come da valore della causa individuato in quello da € 52.001 ad € 260.000, sulla base del criterio del “decisum” (cfr. Cass. n.10984/2021).
Anche le spese di CTU, già liquidate in atti, vengono poste definitivamente a carico delle parti convenute, nella misura del 50% per ciascuna, con condanna alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto da parte attrice al CTU a titolo di acconto in precedenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di NZ, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
26 - Accoglie la domanda formulata da parte della in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, nei confronti del , in persona del Controparte_1
Sindaco e legale rappresentante pro tempore, nonché nei confronti di Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
- Condanna, solidalmente, il , in persona del Sindaco e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, nonché l' in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento nei confronti della in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, dei seguenti importi e per i seguenti titoli:
a) Danno emergente per un ammontare pari ad € 52.777,62;
b) cessante per un ammontare complessivo pari a € 1.486.833,70, importo da cui Pt_5 dovranno essere detratte le imposte dovute in base alla normativa pro tempore vigente oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come specificato in parte motiva;
- Condanna il e l' in persona dei Controparte_1 Controparte_2 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della società in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, che si liquidano in complessivi € 14.103,00, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA nella misura prevista dalla normativa vigente;
- Pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate in atti, come da separati decreti del
19/03/2024 e del 22/07/2024 a carico delle parti convenute, nella misura del 50% per ciascuna, con condanna alla restituzione in favore di parte attrice di quanto eventualmente corrisposto al CTU in precedenza a titolo di acconto.
NZ, lì 26/01/2025 Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
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